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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
TI IO, EL
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2023 depositato il 07/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NR. 70 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullarsi il suddetto avviso di pagamento. Con vittoria dis pese ed onorari del giudizio con distrazione in favore del procuratore avv. Difensore_1 ex art. 93 c.p.c.
Resistente: rigettare il ricorso oggetto del giudizio de quo;
- di confermare la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria vantata dal Comune di Catanzaro con riferimento all'avviso di accertamento TARI 2017; - di condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, quantificabili ai sensi dell'art. 15, comma
2 bis del D. Lgs. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 7.2.2023 al Comune di Catanzaro, Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria di primo grado, per impugnare l'avviso di accertamento n. di protocollo 3087 del 10.1.2023, notificatole il 1°.2.2023, per il mancato pagamento della somma di euro 307,00, a titolo di Ta.ri per l'anno di imposta 2017, in relazione ad un immobile sito in Indirizzo_1 di Catanzaro.
La ricorrente ha lamentato, in sintesi: a) la mancanza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato;
b) il difetto di motivazione dell'atto; 3) la prescrizione del credito. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio, come trascritto in epigrafe (cfr. il ricorso).
Si è costituito in giudizio, tramite apposita memoria, il Comune di Catanzaro, sostenendo l'infondatezza del ricorso, dato che a) l'atto era debitamente sottoscritto dal funzionario competente, tramite firma a stampa, ai sensi di legge;
b) l'atto era debitamente motivato;
3) il credito non era prescritto, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla disciplina di cui al decreto legge n. 18/2020, relativa alla emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (cfr. la memoria citata).
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7.11.2023, la Corte ha rigettato l'istanza nella ricorrente di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato.
Con memoria illustrativa depositata in segreteria il 13.1.2025 e con note integrative del 17.1.2025, la ricorrente ha ribadito gli argomenti contenuti nel ricorso, lamentando, anche, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell'indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, nonché sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 68 del decreto legge n. 18/2020 alla fattispecie, ossia ai ruoli consegnati al concessionario della riscossione dopo il periodo di sospensione, iniziato in data 8.3.2020.
La causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 25.2.2025, tenutasi in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso, concernente la mancanza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, è infondato.
In effetti, l'atto reca, in calce, la firma a stampa, autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge n. 549/1995, del funzionario responsabile della Ta.ri (“Il Funzionario Responsabile TARI Difensore_2 (Firma a stampa autorizzata ai sensi dell'articolo I, comma 87, della legge n. 549/1995”).
La giurisprudenza, anche di recente, ha avuto modo di chiarire che, in tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (v., ad esempio, Cass, sez. V, n. 11045/2024).
Peraltro, nessun dubbio sussiste circa la provenienza dell'atto dal Comune di Catanzaro.
Non è fondato nemmeno il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e, segnatamente, invoca il suo diritto a conoscere l'iter logico giuridico attraverso cui si è formata la pretesa creditoria in base a quali norme e a quali calcoli.
In effetti l'avviso di accertamento impugnato è debitamente motivato, giacché contiene una serie di indicazioni precise circa: a) i presupposti di legge, di regolamento e degli atti amministrativi della imposizione fiscale, comprese le delibere di attuazione;
b) la natura del tributo;
c) l'individuazione dell'immobile per il quale viene esercitata l'imposizione; d) gli importi della tassa, degli interessi e delle sanzioni ed i relativi criteri di calcolo.
Con particolare riguardo agli interessi, viene richiamato l'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e del vigente regolamento di applicazione della tassa, specificando che gli interessi moratori sono calcolati a giorni dalla data di scadenza del sollecito di pagamento alla data di emissione dell'avviso, nella misura del tasso legale vigente.
Quanto alle sanzioni amministrative, viene specificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 695, della legge n.
147/2013 e dell'art. 13 del decreto legislativo. n. 471/1997, si irroga la sanzione per omesso o parziale versamento della tariffa nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo (dal 1° al 14° gg di ritardo), del 15% per ogni giorno di ritardo (dal 15° al 90° gg di ritardo) e del 30% per ritardi superiori a 90 giorni.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, concernente la prescrizione del credito, esso è infondato, poiché il termine quinquennale è rimasto sospeso nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, 1° e 4° comma e 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n.
18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 68, comma 1°, del decreto legge n. 18/2020 dispone, infatti, da un lato, che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall'altro, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il comma 2° dell'art. 68 citato prevede che le disposizioni suddette, di cui al comma 1°, si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi, di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (come l'avviso di accertamento impugnato).
Analoghe disposizioni per gli enti impositori sono dettata dall'art. 67, comma 1° e comma 4°, del decreto legge n. 18/2020 (che rinvia all'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015).
L'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente, richiamato dagli artt. 67, comma 4°, e 68, comma 1°, citato, dispone, a sua volta, al primo comma, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Il secondo comma dell'art. 12 prevede, inoltre, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' art. 3, comma 3°, della legge n. 212/2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, devono considerarsi sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei crediti tributari oggetto degli atti di accertamento o di riscossione suddetti.
E' appena il caso di rilevare che l'argomento di segno contrario, contenuto nella memoria illustrativa e nelle note integrative, riguarda, prescindendo da ogni altra considerazione sulla sua valenza ostativa alla sospensione di cui si tratta, l'omessa consegna dei ruoli all'agente o concessionario del servizio della riscossione, mentre nel caso di cui si discute l'atto impugnato è un avviso di accertamento dell'ente impositore.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Catanzaro, liquidate in euro 160,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, il 25.2.2025.
Il giudice relatore La Presidente
AN ZU MA TE CA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
TI IO, EL
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2023 depositato il 07/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NR. 70 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullarsi il suddetto avviso di pagamento. Con vittoria dis pese ed onorari del giudizio con distrazione in favore del procuratore avv. Difensore_1 ex art. 93 c.p.c.
Resistente: rigettare il ricorso oggetto del giudizio de quo;
- di confermare la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria vantata dal Comune di Catanzaro con riferimento all'avviso di accertamento TARI 2017; - di condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, quantificabili ai sensi dell'art. 15, comma
2 bis del D. Lgs. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 7.2.2023 al Comune di Catanzaro, Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria di primo grado, per impugnare l'avviso di accertamento n. di protocollo 3087 del 10.1.2023, notificatole il 1°.2.2023, per il mancato pagamento della somma di euro 307,00, a titolo di Ta.ri per l'anno di imposta 2017, in relazione ad un immobile sito in Indirizzo_1 di Catanzaro.
La ricorrente ha lamentato, in sintesi: a) la mancanza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato;
b) il difetto di motivazione dell'atto; 3) la prescrizione del credito. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio, come trascritto in epigrafe (cfr. il ricorso).
Si è costituito in giudizio, tramite apposita memoria, il Comune di Catanzaro, sostenendo l'infondatezza del ricorso, dato che a) l'atto era debitamente sottoscritto dal funzionario competente, tramite firma a stampa, ai sensi di legge;
b) l'atto era debitamente motivato;
3) il credito non era prescritto, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla disciplina di cui al decreto legge n. 18/2020, relativa alla emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (cfr. la memoria citata).
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7.11.2023, la Corte ha rigettato l'istanza nella ricorrente di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato.
Con memoria illustrativa depositata in segreteria il 13.1.2025 e con note integrative del 17.1.2025, la ricorrente ha ribadito gli argomenti contenuti nel ricorso, lamentando, anche, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell'indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, nonché sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 68 del decreto legge n. 18/2020 alla fattispecie, ossia ai ruoli consegnati al concessionario della riscossione dopo il periodo di sospensione, iniziato in data 8.3.2020.
La causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 25.2.2025, tenutasi in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso, concernente la mancanza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, è infondato.
In effetti, l'atto reca, in calce, la firma a stampa, autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge n. 549/1995, del funzionario responsabile della Ta.ri (“Il Funzionario Responsabile TARI Difensore_2 (Firma a stampa autorizzata ai sensi dell'articolo I, comma 87, della legge n. 549/1995”).
La giurisprudenza, anche di recente, ha avuto modo di chiarire che, in tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (v., ad esempio, Cass, sez. V, n. 11045/2024).
Peraltro, nessun dubbio sussiste circa la provenienza dell'atto dal Comune di Catanzaro.
Non è fondato nemmeno il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e, segnatamente, invoca il suo diritto a conoscere l'iter logico giuridico attraverso cui si è formata la pretesa creditoria in base a quali norme e a quali calcoli.
In effetti l'avviso di accertamento impugnato è debitamente motivato, giacché contiene una serie di indicazioni precise circa: a) i presupposti di legge, di regolamento e degli atti amministrativi della imposizione fiscale, comprese le delibere di attuazione;
b) la natura del tributo;
c) l'individuazione dell'immobile per il quale viene esercitata l'imposizione; d) gli importi della tassa, degli interessi e delle sanzioni ed i relativi criteri di calcolo.
Con particolare riguardo agli interessi, viene richiamato l'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e del vigente regolamento di applicazione della tassa, specificando che gli interessi moratori sono calcolati a giorni dalla data di scadenza del sollecito di pagamento alla data di emissione dell'avviso, nella misura del tasso legale vigente.
Quanto alle sanzioni amministrative, viene specificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 695, della legge n.
147/2013 e dell'art. 13 del decreto legislativo. n. 471/1997, si irroga la sanzione per omesso o parziale versamento della tariffa nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo (dal 1° al 14° gg di ritardo), del 15% per ogni giorno di ritardo (dal 15° al 90° gg di ritardo) e del 30% per ritardi superiori a 90 giorni.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, concernente la prescrizione del credito, esso è infondato, poiché il termine quinquennale è rimasto sospeso nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, 1° e 4° comma e 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n.
18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 68, comma 1°, del decreto legge n. 18/2020 dispone, infatti, da un lato, che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall'altro, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il comma 2° dell'art. 68 citato prevede che le disposizioni suddette, di cui al comma 1°, si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi, di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (come l'avviso di accertamento impugnato).
Analoghe disposizioni per gli enti impositori sono dettata dall'art. 67, comma 1° e comma 4°, del decreto legge n. 18/2020 (che rinvia all'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015).
L'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente, richiamato dagli artt. 67, comma 4°, e 68, comma 1°, citato, dispone, a sua volta, al primo comma, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Il secondo comma dell'art. 12 prevede, inoltre, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' art. 3, comma 3°, della legge n. 212/2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, devono considerarsi sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei crediti tributari oggetto degli atti di accertamento o di riscossione suddetti.
E' appena il caso di rilevare che l'argomento di segno contrario, contenuto nella memoria illustrativa e nelle note integrative, riguarda, prescindendo da ogni altra considerazione sulla sua valenza ostativa alla sospensione di cui si tratta, l'omessa consegna dei ruoli all'agente o concessionario del servizio della riscossione, mentre nel caso di cui si discute l'atto impugnato è un avviso di accertamento dell'ente impositore.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Catanzaro, liquidate in euro 160,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, il 25.2.2025.
Il giudice relatore La Presidente
AN ZU MA TE CA