Art. 7. Pensioni di reversibilita' ed indirette 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.
5. Le quote delle pensioni di reversibilita' e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.
5. Le quote delle pensioni di reversibilita' e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.