TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5648 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona EL Giudice dott. Angelica
Castellani, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15840/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
tutti con il patrocinio ELl'Avv. Maria Stella La Malfa;
ricorrenti contro
, contumace Controparte_4
convenuto
PUBBLICO MINISTERO in sede intervenuto
In esito all'udienza EL 18.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi ELl'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno
1 chiesto l'accertamento ELla loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi ELl'art. 3 co. 2 EL D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento ELlo stato di apolidia e ELlo stato di cittadinanza italiana»); ELl'art. 4 co. 5 II periodo EL medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/2022 a decorrere dal 22.6.2022
(«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani») e ELl'art. 19-bis EL D.lgs. n.
150/2011 («Le controversie in materia di accertamento ELlo stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno ELla domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti EL cittadino italiano nato a [...], oggi SA Parte_2
FE EL NA (BS), ed espongono in sintesi che:
i) (anche o nasceva a SA Parte_2 Parte_3 Parte_4
FE di LO (BS), oggi SA FE EL NA (BS), in data 27.2.1863 (doc. 3);
ii) contraeva matrimonio con (doc. 5) in data Parte_2 Parte_5
14.12.1887, e dall'unione matrimoniale nasceva in data 4.12.1903 Persona_1
(doc. 6);
iii) contraeva matrimonio con in data 2.10.1926 Persona_1 Persona_2
(doc.7) e dall'unione matrimoniale nasceva in data 10.12.1928 Persona_3
(doc. 8); iv) contraeva matrimonio con in Persona_3 Persona_4
data 30.7.1955 (doc. 09) e dall'unione matrimoniale nasceva in Persona_5
data 22.5.1956 (doc. 10) e in data 14.6.1957 (doc. 12); Persona_6
v) contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_7
in data 28.5.1953 (doc. 11); vi) contraeva matrimonio con in data Persona_6 Persona_8
24.10.1992 (doc. 13) e dall'unione matrimoniale nasceva l'odierno ricorrente,
[...]
in data 17.4.1994 (doc. 14); Controparte_1
2 vii) dal matrimonio tra e Persona_5 Persona_7
nasceva l'odierna ricorrente, in data 14.5.1988 (doc. 15); Parte_1
viii) in data 28.1.2017 contraeva matrimonio con Persona_9 Persona_10
(doc. 16);
[...]
ix) dal matrimonio tra e nasceva Persona_3 Persona_11
l'odierno ricorrente, in data 22.11.1962 (doc. 17); Controparte_2
x) contraeva matrimonio con da Parte_6 Persona_12 Parte_7
(doc. 18) e dall'unione matrimoniale nasceva l'odierno ricorrente, CP_3
in data 4.3.2000 (doc. 20).
[...]
L'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 4). Parte_2
3. Nonostante la regolare notifica di ricorso-decreto, il , Controparte_4
tramite l'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato, non si è costituto in giudizio.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 14.1.2025, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione ELle conclusioni e la discussione ELla causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data
18.12.2025, sostituendola ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 31.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto EL ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione ELla domanda in via amministrativa né il superamento EL termine previsto per la conclusione EL relativo procedimento (settecento trenta giorni ai sensi ELl'art. 3 EL D.P.R. n. 362/1994) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa EL diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo ELle
Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce
3 nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità EL rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, Persona_13
non recava una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione EL Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IO
Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale EL nuovo
Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese EL 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano EL 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto EL matrimonio acquisti la cittadinanza EL marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta EL Lazio;
il 16.7.1920 EL Trentino e EL Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini EL Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni EL Codice Civile EL
1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto EL matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una
Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità ELle due norme
4 da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 EL
Codice Civile EL 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze EL giudice ELla legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione ELle persone per il loro sesso o la preminenza EL marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti ELle sentenze
d'incostituzionalità ELle leggi, la diffidenza ELla prassi amministrativa verso una eccessiva espansione ELla retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/2009);
- la vigente Legge n. 91/1992 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima ELla sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una ELle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino ELl'interessato è riconosciuto, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata ELla necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco
5 competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino ELl'interessato è riconosciuto, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata ELla necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data EL
27.3.2025;
b) lo stato di cittadino ELl'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento ELla morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto ELla cittadinanza italiana e prima ELla data di nascita o di adozione EL figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti EL IL, si era posto il problema ELla
c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto EL governo sudamericano n. 58
A EL 15.12.1889, a norma EL quale gli italiani presenti in IL al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost.,
l'art. 15 ELla Dichiarazione Universale dei Diritti ELl'Uomo EL 10.12.1948 e il
Trattato di Lisbona EL 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che:
«Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi ELle norme ELlo Stato precostituzionale, ove ancora
6 applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico:
«L'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile EL
1865 e dalla legge n. 555 EL 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in IL alla fine ELl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva ELle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte ELla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto ELla cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge EL luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva ELlo status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/2022).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia ELle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito inoltre il riparto ELl'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento ELla cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 EL 1912 e dall'attuale legge n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
7 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento ELla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto ELl'onere ELla prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs.
150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n.
20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola ELl'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva EL diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale ELla donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un.
n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore ELla Costituzione.
Elementi di diverso segno non sono pervenuti dal , che non si è Controparte_4
costituito in giudizio.
Ai sensi ELl'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017,
n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente
8 esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, EL resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale EL diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita ELlo stesso).
4. Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito ELla cittadinanza iure Persona_14 Controparte_1
e .
[...] Controparte_2 Persona_15
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis, in ragione ELla situazione che affligge i vari Consolati italiani in
IL (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. docc. 22-23 EL fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto ELl'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecento trenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
5. Tenuto conto ELla peculiarità ELla materia, ELla difficile esegesi EL dettato normativo e ELla sostanziale non opposizione EL resistente (convenuto solo
“formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra Parte_8
amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte
Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, EL resto, preso atto che il ritardo ELl'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento ELla cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente
9 pronunciando, in accoglimento ELla domanda,
- dichiara che:
Parte_1 Controparte_1 CP_2
e meglio generalizzati nel ricorso, sono
[...] Controparte_3
cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale ELlo Stato Controparte_4
Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 18.12.2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona EL Giudice dott. Angelica
Castellani, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15840/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
tutti con il patrocinio ELl'Avv. Maria Stella La Malfa;
ricorrenti contro
, contumace Controparte_4
convenuto
PUBBLICO MINISTERO in sede intervenuto
In esito all'udienza EL 18.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi ELl'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno
1 chiesto l'accertamento ELla loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi ELl'art. 3 co. 2 EL D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento ELlo stato di apolidia e ELlo stato di cittadinanza italiana»); ELl'art. 4 co. 5 II periodo EL medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/2022 a decorrere dal 22.6.2022
(«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani») e ELl'art. 19-bis EL D.lgs. n.
150/2011 («Le controversie in materia di accertamento ELlo stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno ELla domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti EL cittadino italiano nato a [...], oggi SA Parte_2
FE EL NA (BS), ed espongono in sintesi che:
i) (anche o nasceva a SA Parte_2 Parte_3 Parte_4
FE di LO (BS), oggi SA FE EL NA (BS), in data 27.2.1863 (doc. 3);
ii) contraeva matrimonio con (doc. 5) in data Parte_2 Parte_5
14.12.1887, e dall'unione matrimoniale nasceva in data 4.12.1903 Persona_1
(doc. 6);
iii) contraeva matrimonio con in data 2.10.1926 Persona_1 Persona_2
(doc.7) e dall'unione matrimoniale nasceva in data 10.12.1928 Persona_3
(doc. 8); iv) contraeva matrimonio con in Persona_3 Persona_4
data 30.7.1955 (doc. 09) e dall'unione matrimoniale nasceva in Persona_5
data 22.5.1956 (doc. 10) e in data 14.6.1957 (doc. 12); Persona_6
v) contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_7
in data 28.5.1953 (doc. 11); vi) contraeva matrimonio con in data Persona_6 Persona_8
24.10.1992 (doc. 13) e dall'unione matrimoniale nasceva l'odierno ricorrente,
[...]
in data 17.4.1994 (doc. 14); Controparte_1
2 vii) dal matrimonio tra e Persona_5 Persona_7
nasceva l'odierna ricorrente, in data 14.5.1988 (doc. 15); Parte_1
viii) in data 28.1.2017 contraeva matrimonio con Persona_9 Persona_10
(doc. 16);
[...]
ix) dal matrimonio tra e nasceva Persona_3 Persona_11
l'odierno ricorrente, in data 22.11.1962 (doc. 17); Controparte_2
x) contraeva matrimonio con da Parte_6 Persona_12 Parte_7
(doc. 18) e dall'unione matrimoniale nasceva l'odierno ricorrente, CP_3
in data 4.3.2000 (doc. 20).
[...]
L'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 4). Parte_2
3. Nonostante la regolare notifica di ricorso-decreto, il , Controparte_4
tramite l'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato, non si è costituto in giudizio.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 14.1.2025, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione ELle conclusioni e la discussione ELla causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data
18.12.2025, sostituendola ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 31.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto EL ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione ELla domanda in via amministrativa né il superamento EL termine previsto per la conclusione EL relativo procedimento (settecento trenta giorni ai sensi ELl'art. 3 EL D.P.R. n. 362/1994) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa EL diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo ELle
Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce
3 nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità EL rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, Persona_13
non recava una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione EL Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IO
Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale EL nuovo
Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese EL 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano EL 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto EL matrimonio acquisti la cittadinanza EL marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta EL Lazio;
il 16.7.1920 EL Trentino e EL Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini EL Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni EL Codice Civile EL
1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto EL matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una
Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità ELle due norme
4 da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 EL
Codice Civile EL 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze EL giudice ELla legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione ELle persone per il loro sesso o la preminenza EL marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti ELle sentenze
d'incostituzionalità ELle leggi, la diffidenza ELla prassi amministrativa verso una eccessiva espansione ELla retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/2009);
- la vigente Legge n. 91/1992 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima ELla sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una ELle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino ELl'interessato è riconosciuto, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata ELla necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco
5 competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino ELl'interessato è riconosciuto, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata ELla necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data EL
27.3.2025;
b) lo stato di cittadino ELl'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento ELla morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto ELla cittadinanza italiana e prima ELla data di nascita o di adozione EL figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti EL IL, si era posto il problema ELla
c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto EL governo sudamericano n. 58
A EL 15.12.1889, a norma EL quale gli italiani presenti in IL al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost.,
l'art. 15 ELla Dichiarazione Universale dei Diritti ELl'Uomo EL 10.12.1948 e il
Trattato di Lisbona EL 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che:
«Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi ELle norme ELlo Stato precostituzionale, ove ancora
6 applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico:
«L'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile EL
1865 e dalla legge n. 555 EL 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in IL alla fine ELl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva ELle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte ELla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto ELla cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge EL luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva ELlo status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/2022).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia ELle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito inoltre il riparto ELl'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento ELla cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 EL 1912 e dall'attuale legge n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
7 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento ELla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto ELl'onere ELla prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs.
150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n.
20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola ELl'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva EL diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale ELla donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un.
n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore ELla Costituzione.
Elementi di diverso segno non sono pervenuti dal , che non si è Controparte_4
costituito in giudizio.
Ai sensi ELl'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017,
n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente
8 esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, EL resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale EL diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita ELlo stesso).
4. Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito ELla cittadinanza iure Persona_14 Controparte_1
e .
[...] Controparte_2 Persona_15
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis, in ragione ELla situazione che affligge i vari Consolati italiani in
IL (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. docc. 22-23 EL fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto ELl'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecento trenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
5. Tenuto conto ELla peculiarità ELla materia, ELla difficile esegesi EL dettato normativo e ELla sostanziale non opposizione EL resistente (convenuto solo
“formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra Parte_8
amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte
Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, EL resto, preso atto che il ritardo ELl'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento ELla cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente
9 pronunciando, in accoglimento ELla domanda,
- dichiara che:
Parte_1 Controparte_1 CP_2
e meglio generalizzati nel ricorso, sono
[...] Controparte_3
cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale ELlo Stato Controparte_4
Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 18.12.2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
10