Art. 14. (L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16
della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del
2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 , 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 .
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16
della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del
2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 , 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 .