TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11484/2024 (al quale è riunito il nr. 11495/2024).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 14/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11484/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DISANTI Parte_1 C.F._1
VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DISANTI VINCENZO
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con la difesa d'istituto. Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorsi depositato il 23/12/2024- di seguito riuniti per connessione- la parte indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso;
l'avviso di addebito n. 3432024 00027702-60-000 per somme dovute alla Gestione Commercianti per il periodo 2018, per l'importo di € 16052,20 comprese sanzioni;
l'avviso di addebito n. 343202543323000 per somme dovute alla Gestione Commercianti per il periodo 2022-2023 per l'importo di € 4776,71 comprese sanzioni;
in entrambi i ricorsi contestava la ricorrenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella Gestione
Commercianti.
Si costituiva_ l' , deducendo avere in iniziato la procedura per l'annullamento degli avvisi e CP_1 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere. Nel fascicolo 11495/24 veniva versato in atti dall' il provvedimento datato 14-2-2025 con CP_1 comunicazione di avvenuto sgravio del debito per gli anni dal 2018 al 2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica pagina 1 di 3 Osserva
Con il provvedimento richiamato in premessa l' ha annullato le pretese contributive sottese ai due CP_1 avvisi di addebito al vaglio;
ciò determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-
1999).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari. Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata erogata dall' solo in CP_1 epoca successiva all'inizio della lite;
con l'atto di costituzione l' non ha in alcun modo contrastato CP_1 le avverse ragioni, seppure ai soli fini del giudizio relativo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' così dispone: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere.
- condanna l' , soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, CP_1 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
pagina 2 di 3 Foggia, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 14/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11484/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DISANTI Parte_1 C.F._1
VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DISANTI VINCENZO
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con la difesa d'istituto. Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorsi depositato il 23/12/2024- di seguito riuniti per connessione- la parte indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso;
l'avviso di addebito n. 3432024 00027702-60-000 per somme dovute alla Gestione Commercianti per il periodo 2018, per l'importo di € 16052,20 comprese sanzioni;
l'avviso di addebito n. 343202543323000 per somme dovute alla Gestione Commercianti per il periodo 2022-2023 per l'importo di € 4776,71 comprese sanzioni;
in entrambi i ricorsi contestava la ricorrenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella Gestione
Commercianti.
Si costituiva_ l' , deducendo avere in iniziato la procedura per l'annullamento degli avvisi e CP_1 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere. Nel fascicolo 11495/24 veniva versato in atti dall' il provvedimento datato 14-2-2025 con CP_1 comunicazione di avvenuto sgravio del debito per gli anni dal 2018 al 2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica pagina 1 di 3 Osserva
Con il provvedimento richiamato in premessa l' ha annullato le pretese contributive sottese ai due CP_1 avvisi di addebito al vaglio;
ciò determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-
1999).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari. Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata erogata dall' solo in CP_1 epoca successiva all'inizio della lite;
con l'atto di costituzione l' non ha in alcun modo contrastato CP_1 le avverse ragioni, seppure ai soli fini del giudizio relativo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' così dispone: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere.
- condanna l' , soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, CP_1 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
pagina 2 di 3 Foggia, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 3 di 3