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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/09/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1187 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Igor Borghettini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Nell'abitazione coniugale sita a VE EN in Via Crearo n.11 risiederà la SI.
[...]
, dandosi atto che il SI. si è già trasferito altrove portando con sé i suoi Parte_1 Controparte_1 beni ed effetti personali.
3) Nulla a titolo di contribuzione al reciproco mantenimento, essendo i ricorrenti entrambi autosufficienti e non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
4) Nulla a titolo di mantenimento del figlio poiché economicamente indipendente. Persona_1
5) Il veicolo WV Polo targato DP450RA intestato alla SI.ra rimarrà in uso e proprietà Parte_1 esclusivi alla stessa, senza che nulla il SI. possa pretendere in caso di vendita e/o CP_1 rottamazione.
1 6) L'autovettura WV Passat targata DJ641CV, attualmente intestata alla SI.ra , sarà Parte_1 assegnata in proprietà e godimento al SI. , con spese del passaggio di proprietà a Controparte_1 carico di quest'ultimo e con consenso per l'eventuale vendita e/o rottamazione. In caso di vendita dell'autovettura, nulla sarà dovuto alla SI.ra . Il trasferimento della proprietà dovrà avvenire Pt_1 entro 30 gg dalla omologa della separazione consensuale.
7) I motocicli VE IO targato VI143369 ed AR ID targato BJ70789intestati al SI.
rimarranno in uso e proprietà esclusivi allo stesso, senza che nulla la SI.ra Controparte_1 Pt_1 pretendere in caso di vendita e/o rottamazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VE EN (VI) in data 15.04.1989, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 05.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
2 Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 uniti in matrimonio in VE EN (VI) in data 15.04.1989 con atto trascritto al n. 5, parte II, serie A, anno 1989, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE EN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 16/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1187 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Igor Borghettini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Nell'abitazione coniugale sita a VE EN in Via Crearo n.11 risiederà la SI.
[...]
, dandosi atto che il SI. si è già trasferito altrove portando con sé i suoi Parte_1 Controparte_1 beni ed effetti personali.
3) Nulla a titolo di contribuzione al reciproco mantenimento, essendo i ricorrenti entrambi autosufficienti e non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
4) Nulla a titolo di mantenimento del figlio poiché economicamente indipendente. Persona_1
5) Il veicolo WV Polo targato DP450RA intestato alla SI.ra rimarrà in uso e proprietà Parte_1 esclusivi alla stessa, senza che nulla il SI. possa pretendere in caso di vendita e/o CP_1 rottamazione.
1 6) L'autovettura WV Passat targata DJ641CV, attualmente intestata alla SI.ra , sarà Parte_1 assegnata in proprietà e godimento al SI. , con spese del passaggio di proprietà a Controparte_1 carico di quest'ultimo e con consenso per l'eventuale vendita e/o rottamazione. In caso di vendita dell'autovettura, nulla sarà dovuto alla SI.ra . Il trasferimento della proprietà dovrà avvenire Pt_1 entro 30 gg dalla omologa della separazione consensuale.
7) I motocicli VE IO targato VI143369 ed AR ID targato BJ70789intestati al SI.
rimarranno in uso e proprietà esclusivi allo stesso, senza che nulla la SI.ra Controparte_1 Pt_1 pretendere in caso di vendita e/o rottamazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VE EN (VI) in data 15.04.1989, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 05.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
2 Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 uniti in matrimonio in VE EN (VI) in data 15.04.1989 con atto trascritto al n. 5, parte II, serie A, anno 1989, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE EN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 16/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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