TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7204 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF. , (CF e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF , tutti elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Milano, viale Col di Lana n.12 presso lo studio dell'avv.to BILOTTI FERDINANDO dal quale sono rappresentati e difesi;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, c.f./p.iva , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to P.IVA_1
OD RO ( ) sito in Firenze via Masaccio 210 C.F._5
FIRENZE; dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti SELLETTI SONIA e
ASTOLFI VALENTINA;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
PARTE ATTRICE: “nel merito: acquisita ed esaminata la CTU svoltasi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 1783/2022 Tribunale di Firenze, Sezione IV
Giudice dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI;
accertata la colpa e negligenza professionale imputabile alla struttura sanitaria p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore corrente in Firenze, via Manzoni, 12; accertato il nesso di causa tra il decesso della signora e l'errore e colpa professionale CP_2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
medica accertata in giudizio, e, conseguentemente, dichiarata la responsabilità della medesima condannarla, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
protempore, al risarcimento a favore dei ricorrenti, nelle loro rispettive qualità e grado di parentela, del danno patrimoniale (a titolo di danno emergente per spese di consulenza tecnica d'ufficio, per spese di consulenza tecnica di parte oltre al compenso professionale per l'assistenza e difesa legale stragiudiziale e giudiziale) e di quello non patrimoniale, relativo alla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, quale jure proprio il danno da perdita parentale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. Si chiede, in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'illecito (ad oggi 8 anni) e delle caratteristiche degli aventi diritto, che vada loro riconosciuto un'ulteriore somma a titolo dilucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili - e conseguentemente dalla mancata disponibilità dell'equivalente pecuniario loro spettante - potendo ragionevolmente presumersi che i ricorrenti, ove avessero avuta la subitanea disponibilità della somma,
l'avrebbero impiegata in modo fruttifero. Il tutto oltre interessi legali dalla scadenza alla data di notifica della domanda introduttiva del presente giudizio ed interessi ex art. 1284, comma IV c.c. (come modificato ex lege nr. 162 del 10.11.2014) al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 4,5,
d.lgs. 231/2002) dalla predetta notifica al saldo effettivo ed oltre rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo. In ogni caso:
Spese e competenze di causa rifuse sia del presente giudizio, sia di quello di ATP, sia della fase stragiudiziale, oltre alle spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 3 n.
3 bis c.p.c. si dichiara la presente domanda è soggetta a condizione di procedibilità e che tale condizione è stata soddisfatta con lo svolgimento del procedimento ex art. 696 bis nr.
1783/2022 di RG innanzi codesto Tribunale.”
PARTE CONVENUTA: “In via preliminare: - per le ragioni esposte in narrativa circa la ritenuta incompatibilità tra la fattispecie in esame ed il procedimento a istruzione
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
sommaria come quello attivato dalla ricorrente, assumere i provvedimenti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. affinché il giudizio prosegua con le forme e nei termini del rito ordinario. - disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dott. c.f. Persona_1
, pec: e del dott. , C.F._6 Email_1 Persona_2
c.f.: pec: e, conseguentemente, fissare nuova C.F._7 Email_2 udienza di comparizione delle parti, al fine di permettere alla resistente la convocazione per quella data dei predetti sanitari dai quale vuole essere manlevata e tenuta indenne relativamente a quanto per loro colpa dovesse essere condannata a corrispondere in favore degli eredi della sig.ra Nel merito: - in via principale: respingere integralmente la CP_2
pretesa avversaria nei confronti della concludente in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare esente da ogni responsabilità Controparte_1
rispetto ai fatti oggetto di causa, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite sostenute dalla predetta struttura resistente;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto della ricorrente a vedersi risarcire per i danni lamentati, condannare in via esclusiva il dott. e/o il dott. al Persona_1 Persona_2 preteso risarcimento inquanto esclusivi responsabili delle condotte mediche contestate e dell'asserito danno lamentato;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di anche in via solidale con il Controparte_1 dott. e/o il dott. accertare e determinare le rispettive porzioni Persona_1 Persona_2
di responsabilità limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il dott. e/o il dott. , a Persona_1 Persona_2 rimborsare a qualsivoglia somma che la concludente fosse Controparte_1
tenuta a corrispondere in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di Controparte_1
per i fatti di cui è causa, dichiarare il dott. e/o il dott.
[...] Persona_1 Per_2
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
De Luca, tenuti a manlevare e tenere indenne la concludente da quanto quest'ultima sarà eventualmente obbligata a pagare in conseguenza di loro accertate responsabilità quanto ai fatti di causa e, per l'effetto, condannarli al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla struttura resistente in favore dei ricorrenti in ragione anche della violazione degli obblighi contrattuali assunti;
- in via istruttoria: ferma l'opposizione all'acquisizione della ctu resa nel procedimento di ATP, disporre la rinnovazione della CTU medico legale o, in subordine,
i chiarimenti dei periti d'ufficio in ragione delle rilevate contraddizioni ed errori in cui sono incorsi i consulenti nella sua predisposizione. La resistente si oppone fin da ora all'ammissione dei capitoli ex adverso articolati in quanto relativi a produzione documentazione che si contesta. Il tutto con ogni più ampia riserva istruttoria - ivi compresa quella di indicare testi sui capitoli che verranno, nei termini di legge, specificati nonché eventuale prova contraria sulle deduzioni istruttorie che verranno formulate dalle altre parti in corso di causa - laddove, in accoglimento dell'istanza promossa, l'ill.mo Tribunale adito dovesse pronunciarsi per la trasformazione del rito. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 13/06/2023 Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
hanno convenuto in giudizio al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti all'errore medico che avrebbe determinato – secondo la ricostruzione dei ricorrenti – il decesso di CP_2
In particolare, hanno esposto che la congiunta sarebbe deceduta in relazione ad un intervento chirurgico di cui non vi era indicazione, il quale avrebbe determinato l'infezione letale la quale era comunque debellabile dai medici della struttura convenuta mediante la rimozione di tutto il materiale protesico.
In relazione a tali fatti, quindi, hanno dapprima esperito ricorso per accertamento tecnico preventivo e poi il presente giudizio di merito.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Costituitasi in giudizio la struttura la stessa ha Controparte_1 in via preliminare chiesto la chiamata in causa dei medici che hanno materialmente eseguito l'intervento e nel merito contestato le risultanze della consulenza tecnica resa in sede di atp.
Convertito il rito ed autorizzata la chiamata in causa dei terzi la causa ritenuta meramente documentale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Sostituito il giudice assegnatario del fascicolo con provvedimento del 02.07.2025 all'udienza rinviata al
02.12.2025 vista la mancata richiesta di note conclusive la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, in primo luogo, deve dichiararsi decaduta dalla propria istanza di chiamata in causa del terzo la convenuta. Ella, infatti, sebbene abbia ritualmente svolto l'istanza con la propria comparsa di costituzione e risposta, autorizzata a chiamare in causa i terzi con provvedimento del 15.07.2024 non ha dato prova di aver notificato gli atti ai terzi entro il termine perentorio fissato del 30.07.2024; ergo la stessa deve dichiararsi decaduta rispetto alla suddetta facoltà e la sua domanda di rivalsa verso i terzi deve essere dichiarata inammissibile.
Venendo al merito della controversia analizzando la consulenza tecnica resa in sede di atp emerge chiaramente che non vi era indicazione alcuna di intervento per le condizioni soggettive della paziente.
Giova al riguardo premettere che la ra affetta da un'insufficienza aortica CP_2
2-3+/4+ ed ectasia dell'aorta ascendente (circa 48 mm). Tale condizione portò i medici a suggerire di svolgere il c.d. “intervento di ” cioè il reimpianto della valvola aortica, in Per_3
una protesi vascolare sostituente la radice aortica (e l'aorta ascendente), associata al contestuale reimpianto degli osti coronarici.
Tale intervento però non era indicato – secondo le linee guida – per i soggetti nelle condizioni della paziente non vi era indicazione di un intervento così invasivo data la dilatazione aortica inferiore a 50 mm in assenza di familiarità per dissezione aortica;
il mancato incremento dei diametri > 4 mm anno;
nonché l' insufficienza valvolare aortica moderata, asintomatica e assenza di dilatazione e disfunzione ventricolare sinistra.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il decesso poi è correlato al fatto che la bbia contratto in sede di intervento CP_2
l'infezione letale. Essa non era assolutamente presente né al momento del primo ingresso, nè antecedentemente al successivo intervento, perché altrimenti gli accertamenti eseguiti l'avrebbero evidenziata o, comunque, il chirurgo ne avrebbe rilevato l'esistenza sia all'osservazione diretta che dallo studio degli accertamenti strumentali e/o ematochimici eseguiti;
il successivo, e poi fatale, progressivo decadimento psico-fisico della lesa è in nesso diretto di causa con l'infezione contratta.
Non vi è dubbio quindi che la scelta di sottoporre la paziente ad un intervento non necessario rappresenti l'antecedente causale determinante il decesso.
Non trova infatti riscontro quanto affermato da parte convenuta nei suoi atti, in particolare con riferimento all'indicazione terapeutica dell'intervento.
Giova al riguardo prendere in considerazione il doc. 1 allegato all'atp di parte ricorrente ove emerge chiaramente che la dilatazione aortica inferiore a 50 mm (48 mm) e che in nessun documento di causa emerge come la stessa fosse pari o superiore ai 50 mm come sostenuto dai ctp di parte convenuta.
Sicchè – esaminate le linee guida sopra indicate – non vi era indicazione per la sottoposizione a intervento chirurgico che è stato l'antecedente causale della morte della congiunta dei ricorrenti.
Così ricostruito l'an della responsabilità si può passare alla valutazione del quantum da liquidarsi secondo i parametri delle Tabelle milanesi (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 6981 del 16/03/2025).
Ciò premesso, considerato che la aveva 67 anni al momento del verificarsi CP_2 dell'illecito e che gli odierni ricorrenti avevano rispettivamente 72 Parte_1
anni, 48 anni, 48 anni e Parte_2 Parte_3 Parte_4
51 anni si stima equo – considerato anche il rapporto continuativo e il grado di
[...]
parentela tale da giustificare la personalizzazione media – quantificare il risarcimento del danno in rispettivi: € 230.749,00 per;
€ 262.037,00 per Parte_1
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
e ciascuno, € 254.215,00 per s Parte_3 Parte_2 Parte_4
.
[...]
Quanto al danno patrimoniale esso in realtà va liquidato unitamente alle spese di lite afferendo ai costi di avvocato e di ctu, non essendo liquidabile alcun danno per spese di ctp non avendo parte ricorrente allegato alcuna fattura o documento comprovante l'esborso.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore in complessivi €35.000,00, per onorari di avvocato ricomprendenti anche quelli di accertamento tecnico preventivo, oltre esborsi documentati e spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'attore e ne ordina la rifusione in favore del convenuto, ove da questi anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
contro
: Parte_3 Controparte_1
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da , Parte_1
, , contro Parte_2 Parte_4 Parte_3
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
Controparte_1
2. E per l'effetto condanna a Controparte_1
risarcire:
a) in favore di € 230.749,00 oltre interessi sulla sorte Parte_1 capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
b)in favore di € 262.037,00 oltre interessi sulla sorte capitale, Parte_2 devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
c) in favore di € 254.215,00 oltre interessi sulla sorte Parte_4
capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
d) in favore di € 262.037,00 oltre interessi sulla sorte Parte_3 capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite ivi comprese quelle di atp in favore di parte ricorrente che quantifica in complessivi €35.000,00, per onorari di avvocato ricomprendenti anche quelli di accertamento tecnico preventivo, oltre esborsi documentati e spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
4. Pone le spese di le spese ed onorari delle C.T.U. svolta in sede di atp, già liquidati in atti, definitivamente a carico del resistente e ne ordina la rifusione in favore dell'attore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 05.12.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7204 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF. , (CF e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF , tutti elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Milano, viale Col di Lana n.12 presso lo studio dell'avv.to BILOTTI FERDINANDO dal quale sono rappresentati e difesi;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, c.f./p.iva , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to P.IVA_1
OD RO ( ) sito in Firenze via Masaccio 210 C.F._5
FIRENZE; dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti SELLETTI SONIA e
ASTOLFI VALENTINA;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
PARTE ATTRICE: “nel merito: acquisita ed esaminata la CTU svoltasi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 1783/2022 Tribunale di Firenze, Sezione IV
Giudice dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI;
accertata la colpa e negligenza professionale imputabile alla struttura sanitaria p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore corrente in Firenze, via Manzoni, 12; accertato il nesso di causa tra il decesso della signora e l'errore e colpa professionale CP_2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
medica accertata in giudizio, e, conseguentemente, dichiarata la responsabilità della medesima condannarla, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
protempore, al risarcimento a favore dei ricorrenti, nelle loro rispettive qualità e grado di parentela, del danno patrimoniale (a titolo di danno emergente per spese di consulenza tecnica d'ufficio, per spese di consulenza tecnica di parte oltre al compenso professionale per l'assistenza e difesa legale stragiudiziale e giudiziale) e di quello non patrimoniale, relativo alla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, quale jure proprio il danno da perdita parentale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. Si chiede, in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'illecito (ad oggi 8 anni) e delle caratteristiche degli aventi diritto, che vada loro riconosciuto un'ulteriore somma a titolo dilucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili - e conseguentemente dalla mancata disponibilità dell'equivalente pecuniario loro spettante - potendo ragionevolmente presumersi che i ricorrenti, ove avessero avuta la subitanea disponibilità della somma,
l'avrebbero impiegata in modo fruttifero. Il tutto oltre interessi legali dalla scadenza alla data di notifica della domanda introduttiva del presente giudizio ed interessi ex art. 1284, comma IV c.c. (come modificato ex lege nr. 162 del 10.11.2014) al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 4,5,
d.lgs. 231/2002) dalla predetta notifica al saldo effettivo ed oltre rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo. In ogni caso:
Spese e competenze di causa rifuse sia del presente giudizio, sia di quello di ATP, sia della fase stragiudiziale, oltre alle spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 3 n.
3 bis c.p.c. si dichiara la presente domanda è soggetta a condizione di procedibilità e che tale condizione è stata soddisfatta con lo svolgimento del procedimento ex art. 696 bis nr.
1783/2022 di RG innanzi codesto Tribunale.”
PARTE CONVENUTA: “In via preliminare: - per le ragioni esposte in narrativa circa la ritenuta incompatibilità tra la fattispecie in esame ed il procedimento a istruzione
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
sommaria come quello attivato dalla ricorrente, assumere i provvedimenti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. affinché il giudizio prosegua con le forme e nei termini del rito ordinario. - disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dott. c.f. Persona_1
, pec: e del dott. , C.F._6 Email_1 Persona_2
c.f.: pec: e, conseguentemente, fissare nuova C.F._7 Email_2 udienza di comparizione delle parti, al fine di permettere alla resistente la convocazione per quella data dei predetti sanitari dai quale vuole essere manlevata e tenuta indenne relativamente a quanto per loro colpa dovesse essere condannata a corrispondere in favore degli eredi della sig.ra Nel merito: - in via principale: respingere integralmente la CP_2
pretesa avversaria nei confronti della concludente in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare esente da ogni responsabilità Controparte_1
rispetto ai fatti oggetto di causa, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite sostenute dalla predetta struttura resistente;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto della ricorrente a vedersi risarcire per i danni lamentati, condannare in via esclusiva il dott. e/o il dott. al Persona_1 Persona_2 preteso risarcimento inquanto esclusivi responsabili delle condotte mediche contestate e dell'asserito danno lamentato;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di anche in via solidale con il Controparte_1 dott. e/o il dott. accertare e determinare le rispettive porzioni Persona_1 Persona_2
di responsabilità limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il dott. e/o il dott. , a Persona_1 Persona_2 rimborsare a qualsivoglia somma che la concludente fosse Controparte_1
tenuta a corrispondere in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di Controparte_1
per i fatti di cui è causa, dichiarare il dott. e/o il dott.
[...] Persona_1 Per_2
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
De Luca, tenuti a manlevare e tenere indenne la concludente da quanto quest'ultima sarà eventualmente obbligata a pagare in conseguenza di loro accertate responsabilità quanto ai fatti di causa e, per l'effetto, condannarli al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla struttura resistente in favore dei ricorrenti in ragione anche della violazione degli obblighi contrattuali assunti;
- in via istruttoria: ferma l'opposizione all'acquisizione della ctu resa nel procedimento di ATP, disporre la rinnovazione della CTU medico legale o, in subordine,
i chiarimenti dei periti d'ufficio in ragione delle rilevate contraddizioni ed errori in cui sono incorsi i consulenti nella sua predisposizione. La resistente si oppone fin da ora all'ammissione dei capitoli ex adverso articolati in quanto relativi a produzione documentazione che si contesta. Il tutto con ogni più ampia riserva istruttoria - ivi compresa quella di indicare testi sui capitoli che verranno, nei termini di legge, specificati nonché eventuale prova contraria sulle deduzioni istruttorie che verranno formulate dalle altre parti in corso di causa - laddove, in accoglimento dell'istanza promossa, l'ill.mo Tribunale adito dovesse pronunciarsi per la trasformazione del rito. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 13/06/2023 Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
hanno convenuto in giudizio al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti all'errore medico che avrebbe determinato – secondo la ricostruzione dei ricorrenti – il decesso di CP_2
In particolare, hanno esposto che la congiunta sarebbe deceduta in relazione ad un intervento chirurgico di cui non vi era indicazione, il quale avrebbe determinato l'infezione letale la quale era comunque debellabile dai medici della struttura convenuta mediante la rimozione di tutto il materiale protesico.
In relazione a tali fatti, quindi, hanno dapprima esperito ricorso per accertamento tecnico preventivo e poi il presente giudizio di merito.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Costituitasi in giudizio la struttura la stessa ha Controparte_1 in via preliminare chiesto la chiamata in causa dei medici che hanno materialmente eseguito l'intervento e nel merito contestato le risultanze della consulenza tecnica resa in sede di atp.
Convertito il rito ed autorizzata la chiamata in causa dei terzi la causa ritenuta meramente documentale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Sostituito il giudice assegnatario del fascicolo con provvedimento del 02.07.2025 all'udienza rinviata al
02.12.2025 vista la mancata richiesta di note conclusive la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, in primo luogo, deve dichiararsi decaduta dalla propria istanza di chiamata in causa del terzo la convenuta. Ella, infatti, sebbene abbia ritualmente svolto l'istanza con la propria comparsa di costituzione e risposta, autorizzata a chiamare in causa i terzi con provvedimento del 15.07.2024 non ha dato prova di aver notificato gli atti ai terzi entro il termine perentorio fissato del 30.07.2024; ergo la stessa deve dichiararsi decaduta rispetto alla suddetta facoltà e la sua domanda di rivalsa verso i terzi deve essere dichiarata inammissibile.
Venendo al merito della controversia analizzando la consulenza tecnica resa in sede di atp emerge chiaramente che non vi era indicazione alcuna di intervento per le condizioni soggettive della paziente.
Giova al riguardo premettere che la ra affetta da un'insufficienza aortica CP_2
2-3+/4+ ed ectasia dell'aorta ascendente (circa 48 mm). Tale condizione portò i medici a suggerire di svolgere il c.d. “intervento di ” cioè il reimpianto della valvola aortica, in Per_3
una protesi vascolare sostituente la radice aortica (e l'aorta ascendente), associata al contestuale reimpianto degli osti coronarici.
Tale intervento però non era indicato – secondo le linee guida – per i soggetti nelle condizioni della paziente non vi era indicazione di un intervento così invasivo data la dilatazione aortica inferiore a 50 mm in assenza di familiarità per dissezione aortica;
il mancato incremento dei diametri > 4 mm anno;
nonché l' insufficienza valvolare aortica moderata, asintomatica e assenza di dilatazione e disfunzione ventricolare sinistra.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il decesso poi è correlato al fatto che la bbia contratto in sede di intervento CP_2
l'infezione letale. Essa non era assolutamente presente né al momento del primo ingresso, nè antecedentemente al successivo intervento, perché altrimenti gli accertamenti eseguiti l'avrebbero evidenziata o, comunque, il chirurgo ne avrebbe rilevato l'esistenza sia all'osservazione diretta che dallo studio degli accertamenti strumentali e/o ematochimici eseguiti;
il successivo, e poi fatale, progressivo decadimento psico-fisico della lesa è in nesso diretto di causa con l'infezione contratta.
Non vi è dubbio quindi che la scelta di sottoporre la paziente ad un intervento non necessario rappresenti l'antecedente causale determinante il decesso.
Non trova infatti riscontro quanto affermato da parte convenuta nei suoi atti, in particolare con riferimento all'indicazione terapeutica dell'intervento.
Giova al riguardo prendere in considerazione il doc. 1 allegato all'atp di parte ricorrente ove emerge chiaramente che la dilatazione aortica inferiore a 50 mm (48 mm) e che in nessun documento di causa emerge come la stessa fosse pari o superiore ai 50 mm come sostenuto dai ctp di parte convenuta.
Sicchè – esaminate le linee guida sopra indicate – non vi era indicazione per la sottoposizione a intervento chirurgico che è stato l'antecedente causale della morte della congiunta dei ricorrenti.
Così ricostruito l'an della responsabilità si può passare alla valutazione del quantum da liquidarsi secondo i parametri delle Tabelle milanesi (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 6981 del 16/03/2025).
Ciò premesso, considerato che la aveva 67 anni al momento del verificarsi CP_2 dell'illecito e che gli odierni ricorrenti avevano rispettivamente 72 Parte_1
anni, 48 anni, 48 anni e Parte_2 Parte_3 Parte_4
51 anni si stima equo – considerato anche il rapporto continuativo e il grado di
[...]
parentela tale da giustificare la personalizzazione media – quantificare il risarcimento del danno in rispettivi: € 230.749,00 per;
€ 262.037,00 per Parte_1
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
e ciascuno, € 254.215,00 per s Parte_3 Parte_2 Parte_4
.
[...]
Quanto al danno patrimoniale esso in realtà va liquidato unitamente alle spese di lite afferendo ai costi di avvocato e di ctu, non essendo liquidabile alcun danno per spese di ctp non avendo parte ricorrente allegato alcuna fattura o documento comprovante l'esborso.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore in complessivi €35.000,00, per onorari di avvocato ricomprendenti anche quelli di accertamento tecnico preventivo, oltre esborsi documentati e spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'attore e ne ordina la rifusione in favore del convenuto, ove da questi anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
contro
: Parte_3 Controparte_1
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da , Parte_1
, , contro Parte_2 Parte_4 Parte_3
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
Controparte_1
2. E per l'effetto condanna a Controparte_1
risarcire:
a) in favore di € 230.749,00 oltre interessi sulla sorte Parte_1 capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
b)in favore di € 262.037,00 oltre interessi sulla sorte capitale, Parte_2 devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
c) in favore di € 254.215,00 oltre interessi sulla sorte Parte_4
capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
d) in favore di € 262.037,00 oltre interessi sulla sorte Parte_3 capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite ivi comprese quelle di atp in favore di parte ricorrente che quantifica in complessivi €35.000,00, per onorari di avvocato ricomprendenti anche quelli di accertamento tecnico preventivo, oltre esborsi documentati e spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
4. Pone le spese di le spese ed onorari delle C.T.U. svolta in sede di atp, già liquidati in atti, definitivamente a carico del resistente e ne ordina la rifusione in favore dell'attore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 05.12.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
8