Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 74
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per mancata partecipazione all'udienza

    Il verbale d'udienza attesta che il collegamento è stato attivato e che la parte è stata ammessa alla camera virtuale, ma non è riuscita a connettersi per problemi imputabili alla propria postazione. Pertanto, non vi è stata violazione del diritto alla difesa tecnica.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'avviso di accertamento

    Si tratta di una mera irregolarità formale, e l'eventuale nullità sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, non avendo la Regione allegato specifici pregiudizi al proprio diritto di difesa.

  • Inammissibile
    Nel merito: esenzioni IMU e legittimazione passiva

    La Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. I motivi di appello non attingono la ratio decidendi del primo giudice relativa alla tardività del ricorso, ma si concentrano solo sul merito. Pertanto, l'appello è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 74
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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