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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5863 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2305/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
IU AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2305 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Di Francia e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Internicola.
CP_1
e
(p.iva ), in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi.
CP_3 nonchè
c.f. ). Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATA – contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3491/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
3.4.2023 (e notificata in pari data), in materia di risarcimento danni;
contratto di trasporto”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni (depositate il 29.8.2025 dalla difesa dell'appellante e il 22.8.2025 dalla difesa dell'appellata costituita), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 2.5.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, la e l proponendo appello Controparte_2 Controparte_4 avverso la sentenza n. 3491/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.4.2023.
****
Con tale sentenza è stata rigettata la domanda formulata dall'attrice ( ) volta ad ottenere, ai Parte_1 sensi dell'art. 2054 c.c. o, alternativamente, dell'art. 1681 c.c., l'accertamento della responsabilità esclusiva dell' in ordine ad un sinistro avvenuto il 16.9.2020 e condannarla, in solido con Controparte_4 la al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) da ella (dall'attrice, si Controparte_5 intende) patiti (e quantificati in euro 52.000,00 o da quantificare in altra somma maggiore o minore ritenuta equa) in conseguenza di tale sinistro, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda risarcitoria proposta aveva dedotto, in sintesi, che mentre si Parte_1 accingeva a salire (il 16.9.2020, alle ore 10.30 circa, in Napoli, in Piazza Carlo III) su un autobus (per prendervi posto) di proprietà assicurato per la responsabilità civile dalla era caduta (riportando Controparte_5 lesioni personali, tra cui la frattura dell'omero e delle ossa nasali, comportanti postumi permanenti nella misura del
20% nonché una I.T.T. di 30 giorni al 75%, una I.T.P. di giorni 30 al 50%, una I.T.P. di giorni 30 al 25%) a causa della condotta del conducente del mezzo che, del tutto improvvisamente, non avvedendosi che ella stava ancora completando le operazioni di salita a bordo dell'autobus, aveva ripreso repentinamente e bruscamente la marcia.
Instaurato il contraddittorio (e costituitasi in giudizio solo la non anche l Controparte_5 [...]
rimasta contumace) ed escussi i testimoni ammessi ( , figlio dell'attrice, e Controparte_4 Tes_1
, conducente dell'autobus), il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria Testimone_2 proposta da (condannandola al pagamento dei compensi professionali, quantificati in euro Parte_1
5.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della , ritenendo che non fosse stata provata Controparte_2 la riconducibilità della caduta dell'attrice, dal punto di vista causale, all'attività del vettore nel corso dell'esecuzione del trasporto.
Ciò sostanzialmente per la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi (nessuno dei due totalmente indifferente rispetto alle parti in causa) circa la dinamica del sinistro, non essendo così possibile stabilire come l'attrice fosse caduta.
****
ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei due seguenti motivi. Parte_1
pagina 2 di 7 I – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E TRAVISAMENTO DEL FATTO PROCESSUALE. VIOLAZIONE ART. 6 CEDU.
Con il primo motivo ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse erroneamente escluso che ella avesse fornito compiuta prova del fatto che la caduta subìta fosse stata riconducibile, in termini causali, alla condotta del vettore.
In particolare ha criticato, al riguardo, quanto ritenuto dal giudice di prime cure secondo cui il testimone Tes_1
, riferendo che la caduta si fosse verificata all'interno del filobus, avrebbe offerto una versione dell'accaduto
[...] diversa ed incompatibile con quella da lei (dall'attrice, si intende) prospettata nel libello introduttivo.
Contrariamente a tale valutazione la ha, invece, sostenuto di avere, con l'atto introduttivo del giudizio Parte_1
(e poi precisato con la memoria di cui all'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c.), dedotto chiaramente di essere trasportata a bordo dell'autobus e che la caduta fosse stata determinata dal fatto che il conducente del mezzo pubblico fosse ripartito bruscamente senza attendere che ella avesse completato la salita a bordo del mezzo predetto, facendola impattare al suolo con il viso e con la spalla sinistra.
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, la deposizione testimoniale resa dal teste non avrebbe Tes_1 presentato profili di contraddittorietà né intrinseca né estrinseca, valendo invece a suffragare la responsabilità del vettore in ordine al verificarsi della caduta all'interno del filobus.
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 116 C.P.C., 1681, 2697 C.C. – ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA.
Con il secondo motivo ha sostenuto che il Tribunale di Napoli non avesse fatto buon Parte_1 governo delle risultanze istruttorie.
Ad avviso dell'appellante, in particolare – e diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado- gli esiti della prova orale avrebbero suffragato l'assunto attoreo, avendo il teste riferito che la caduta si fosse Tes_1 verificata a cagione della brusca ripartenza del filobus, mentre il conducente dello stesso, – Testimone_2 peraltro inattendibile (in ragione del suo immediato coinvolgimento nella vicenda dedotta in lite)- aveva chiarito di non aver assistito alla detta caduta, ma di essersi voltato soltanto dopo che alcuni passeggeri, rumoreggiando, avevano destato la propria attenzione.
Anzi, secondo la dalla dichiarazione del teste se ne sarebbe dovuto trarre il Parte_1 Testimone_2 convincimento che fosse ben più che plausibile che il conducente del bus avesse ripreso la marcia ancor prima che ella (l'attrice, si intende) avesse completato in sicurezza la salita a bordo, tanto più che il testimone precitato non aveva chiarito (non potendolo fare, non avendovi - per suo stesso dire - assistito) se la caduta si fosse verificata con il veicolo fermo, ovvero, diversamente, in movimento.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) In accoglimento del presente appello, previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, riformare l'impugnata sentenza n. 3491/2023 del Tribunale di Napoli e per
l'effetto, in accoglimento della domanda di primo grado, dichiarare e ritenere, per gli effetti dell'art. 2054 c.c., ovvero, alternativamente, ex art. 1681 c.c., l' partita i.v.a. in persona del legale rapp.te p.t., unica ed Controparte_4 P.IVA_2 esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannarla, in solido con la convenuta al Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dall'attrice, quantificato in Euro 52.000,00, oltre interessi legali e/o
pagina 3 di 7 compensativi e la rivalutazione monetaria maturati, o in quelle altre maggiori o minori somme che l'adita Corte di Appello riterrà eque da liquidare, sempre nei limiti di Euro 52.000,00; b) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
In via istruttoria ha chiesto l'espletamento di una ctu – medico legale.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 9.10.2023, la ha contestato la Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto e in diritto;
b) conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese e compensi.”.
Con ordinanza del 2.11.2023 del Consigliere istruttore nominato, è dichiarata la contumacia dell
[...] ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva Controparte_4 alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 28.1.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 21.12.2024 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 4.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza c.d. cartolare del 4.11.2025 (il 3.11.2025 dalle difese di entrambe le parti costituite), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore del
6.11.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento. Parte_1
Ed infatti, ad avviso della Corte, esaminando congiuntamente i due motivi di gravame (in quanto strettamente connessi, sia dal punto di vista logico che giuridico), il Tribunale di Napoli, nel reputare non sufficientemente dimostrato il nesso di causa tra la caduta dell'attrice e una condotta addebitabile al conducente del veicolo, ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie (motivando adeguatamente la decisione assunta), applicando correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza (e richiamati anche nella sentenza impugnata) in tema di danni patiti dal passeggero durante il trasporto, ai sensi dell'art. 1681 c.c.
****
Risulta opportuno richiamare, innanzitutto – al fine di delineare il thema decidendum - tali principi.
In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia pagina 4 di 7 accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/01/2022, n. 1785; Sez. III, 13/07/1999, n. 7423).
Dunque, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore che abbia subito danni "a causa" del trasporto
(quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/04/2018, n. 9811).
Ciò premesso, il Tribunale ha, allora, correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice (motivando adeguatamente la propria decisione, si ribadisce), non essendo stato dimostrato da quest'ultima, in modo convincente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., il nesso di causalità tra la sua caduta e l'attività colposa del vettore in esecuzione del trasporto.
Al riguardo la Corte rileva che, effettivamente, il teste (figlio dell'attrice), aveva riferito (cfr. verbale Tes_1 di udienza dell'8.7.2022, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), che, mentre la madre stava salendo sull'autobus, la porta si era chiusa immediatamente alle sue spalle e l'autobus era partito di scatto, per poi rallentare subito dopo, aggiungendo che a quel punto la mamma fu sbalzata in avanti cadendo “con la spalla sinistra e la faccia a terra”.
Aveva, poi, precisato che, quando cadde, la madre non avesse buste in mano.
Il teste (conducente dell'autobus coinvolto nel sinistro;
escusso all'udienza del Testimone_2
30.9.2022; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), invece, aveva riferito che, dopo aver aperto le porte del filobus, la gente aveva cominciato a salire quando, ad un certo punto, aveva udito un rumore (“i presenti rumoreggiarono”) e, voltandosi, aveva visto la signora stesa a terra, all'ingresso della porta centrale, con delle buste in mano, chiarendo che, una volta aperte le porte dell'autobus, il veicolo non può ripartire, “è un sistema automatico: riparte solo a porte chiuse.”.
Dunque le due testimonianze risultavano contrastanti, effettivamente, proprio in relazione alla dinamica del sinistro, non riuscendo a chiarire, in particolare:
1) se la caduta della fosse avvenuta quando le porte dell'autobus si erano chiuse (“immediatamente”, Parte_1 secondo quanto riferito dal teste ) e a causa della ripartenza “di scatto” da parte del conducente del mezzo, Tes_1 oppure se le stesse fossero ancora aperte e, quindi, quando l'attrice/appellante si trovava ancora all'ingresso della Tes_ porta centrale, non potendo il veicolo ripartire se non “a porte chiuse.” (secondo quanto dichiarato dal teste );
pagina 5 di 7 Tes_ 2) se avesse, al momento della caduta, delle buste in mano (come riferito dal teste ) Parte_1 oppure se non le avesse (come invece dichiarato da suo figlio).
In sostanza, da tali testimonianze (le uniche espletate in primo grado e, peraltro, rese da soggetti non estranei rispetto alle parti in causa) effettivamente non era possibile desumere, in modo convincente, se il sinistro fosse stato causato da una condotta colposa (per essere il conducente ripartito “immediatamente” e “di scatto” per poi rallentare subito dopo, secondo quanto riferito dal teste ), oppure da una condotta imprudente della Tes_1 stessa attrice nel salire sull'autobus - senza che questo fosse ancora ripartito – e, peraltro, con delle buste in Tes_ mano (secondo quanto riferito dal teste ), quindi non avvalendosi delle apposite barre di supporto atte a garantire proprio la sicurezza dei passeggeri quando non sono seduti sui sedili del mezzo.
Non è, del resto, superfluo precisare, che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
****
Alla luce delle suddette lacune probatorie sulla effettiva dinamica del sinistro non può essere, quindi, disposta la ctu medico – legale chiesta dall'appellante.
La consulenza tecnica di ufficio ha, infatti, soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 25/07/2023, n. 22397).
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142).
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata (costituita) vittoriosa, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per pagina 6 di 7 tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata costituita stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in base al valore (contenuto dall'appellante nei limiti di euro 52.000,00, per l'appunto) della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o ncidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2305/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3491/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 3.4.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.11.2025
Il Presidente
IU De LI
Il Consigliere est.
IU AV FA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
IU AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2305 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Di Francia e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Internicola.
CP_1
e
(p.iva ), in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi.
CP_3 nonchè
c.f. ). Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATA – contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3491/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
3.4.2023 (e notificata in pari data), in materia di risarcimento danni;
contratto di trasporto”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni (depositate il 29.8.2025 dalla difesa dell'appellante e il 22.8.2025 dalla difesa dell'appellata costituita), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 2.5.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, la e l proponendo appello Controparte_2 Controparte_4 avverso la sentenza n. 3491/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.4.2023.
****
Con tale sentenza è stata rigettata la domanda formulata dall'attrice ( ) volta ad ottenere, ai Parte_1 sensi dell'art. 2054 c.c. o, alternativamente, dell'art. 1681 c.c., l'accertamento della responsabilità esclusiva dell' in ordine ad un sinistro avvenuto il 16.9.2020 e condannarla, in solido con Controparte_4 la al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) da ella (dall'attrice, si Controparte_5 intende) patiti (e quantificati in euro 52.000,00 o da quantificare in altra somma maggiore o minore ritenuta equa) in conseguenza di tale sinistro, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda risarcitoria proposta aveva dedotto, in sintesi, che mentre si Parte_1 accingeva a salire (il 16.9.2020, alle ore 10.30 circa, in Napoli, in Piazza Carlo III) su un autobus (per prendervi posto) di proprietà assicurato per la responsabilità civile dalla era caduta (riportando Controparte_5 lesioni personali, tra cui la frattura dell'omero e delle ossa nasali, comportanti postumi permanenti nella misura del
20% nonché una I.T.T. di 30 giorni al 75%, una I.T.P. di giorni 30 al 50%, una I.T.P. di giorni 30 al 25%) a causa della condotta del conducente del mezzo che, del tutto improvvisamente, non avvedendosi che ella stava ancora completando le operazioni di salita a bordo dell'autobus, aveva ripreso repentinamente e bruscamente la marcia.
Instaurato il contraddittorio (e costituitasi in giudizio solo la non anche l Controparte_5 [...]
rimasta contumace) ed escussi i testimoni ammessi ( , figlio dell'attrice, e Controparte_4 Tes_1
, conducente dell'autobus), il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria Testimone_2 proposta da (condannandola al pagamento dei compensi professionali, quantificati in euro Parte_1
5.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della , ritenendo che non fosse stata provata Controparte_2 la riconducibilità della caduta dell'attrice, dal punto di vista causale, all'attività del vettore nel corso dell'esecuzione del trasporto.
Ciò sostanzialmente per la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi (nessuno dei due totalmente indifferente rispetto alle parti in causa) circa la dinamica del sinistro, non essendo così possibile stabilire come l'attrice fosse caduta.
****
ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei due seguenti motivi. Parte_1
pagina 2 di 7 I – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E TRAVISAMENTO DEL FATTO PROCESSUALE. VIOLAZIONE ART. 6 CEDU.
Con il primo motivo ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse erroneamente escluso che ella avesse fornito compiuta prova del fatto che la caduta subìta fosse stata riconducibile, in termini causali, alla condotta del vettore.
In particolare ha criticato, al riguardo, quanto ritenuto dal giudice di prime cure secondo cui il testimone Tes_1
, riferendo che la caduta si fosse verificata all'interno del filobus, avrebbe offerto una versione dell'accaduto
[...] diversa ed incompatibile con quella da lei (dall'attrice, si intende) prospettata nel libello introduttivo.
Contrariamente a tale valutazione la ha, invece, sostenuto di avere, con l'atto introduttivo del giudizio Parte_1
(e poi precisato con la memoria di cui all'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c.), dedotto chiaramente di essere trasportata a bordo dell'autobus e che la caduta fosse stata determinata dal fatto che il conducente del mezzo pubblico fosse ripartito bruscamente senza attendere che ella avesse completato la salita a bordo del mezzo predetto, facendola impattare al suolo con il viso e con la spalla sinistra.
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, la deposizione testimoniale resa dal teste non avrebbe Tes_1 presentato profili di contraddittorietà né intrinseca né estrinseca, valendo invece a suffragare la responsabilità del vettore in ordine al verificarsi della caduta all'interno del filobus.
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 116 C.P.C., 1681, 2697 C.C. – ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA.
Con il secondo motivo ha sostenuto che il Tribunale di Napoli non avesse fatto buon Parte_1 governo delle risultanze istruttorie.
Ad avviso dell'appellante, in particolare – e diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado- gli esiti della prova orale avrebbero suffragato l'assunto attoreo, avendo il teste riferito che la caduta si fosse Tes_1 verificata a cagione della brusca ripartenza del filobus, mentre il conducente dello stesso, – Testimone_2 peraltro inattendibile (in ragione del suo immediato coinvolgimento nella vicenda dedotta in lite)- aveva chiarito di non aver assistito alla detta caduta, ma di essersi voltato soltanto dopo che alcuni passeggeri, rumoreggiando, avevano destato la propria attenzione.
Anzi, secondo la dalla dichiarazione del teste se ne sarebbe dovuto trarre il Parte_1 Testimone_2 convincimento che fosse ben più che plausibile che il conducente del bus avesse ripreso la marcia ancor prima che ella (l'attrice, si intende) avesse completato in sicurezza la salita a bordo, tanto più che il testimone precitato non aveva chiarito (non potendolo fare, non avendovi - per suo stesso dire - assistito) se la caduta si fosse verificata con il veicolo fermo, ovvero, diversamente, in movimento.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) In accoglimento del presente appello, previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, riformare l'impugnata sentenza n. 3491/2023 del Tribunale di Napoli e per
l'effetto, in accoglimento della domanda di primo grado, dichiarare e ritenere, per gli effetti dell'art. 2054 c.c., ovvero, alternativamente, ex art. 1681 c.c., l' partita i.v.a. in persona del legale rapp.te p.t., unica ed Controparte_4 P.IVA_2 esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannarla, in solido con la convenuta al Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dall'attrice, quantificato in Euro 52.000,00, oltre interessi legali e/o
pagina 3 di 7 compensativi e la rivalutazione monetaria maturati, o in quelle altre maggiori o minori somme che l'adita Corte di Appello riterrà eque da liquidare, sempre nei limiti di Euro 52.000,00; b) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
In via istruttoria ha chiesto l'espletamento di una ctu – medico legale.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 9.10.2023, la ha contestato la Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto e in diritto;
b) conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese e compensi.”.
Con ordinanza del 2.11.2023 del Consigliere istruttore nominato, è dichiarata la contumacia dell
[...] ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva Controparte_4 alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 28.1.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 21.12.2024 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 4.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza c.d. cartolare del 4.11.2025 (il 3.11.2025 dalle difese di entrambe le parti costituite), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore del
6.11.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento. Parte_1
Ed infatti, ad avviso della Corte, esaminando congiuntamente i due motivi di gravame (in quanto strettamente connessi, sia dal punto di vista logico che giuridico), il Tribunale di Napoli, nel reputare non sufficientemente dimostrato il nesso di causa tra la caduta dell'attrice e una condotta addebitabile al conducente del veicolo, ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie (motivando adeguatamente la decisione assunta), applicando correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza (e richiamati anche nella sentenza impugnata) in tema di danni patiti dal passeggero durante il trasporto, ai sensi dell'art. 1681 c.c.
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Risulta opportuno richiamare, innanzitutto – al fine di delineare il thema decidendum - tali principi.
In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia pagina 4 di 7 accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/01/2022, n. 1785; Sez. III, 13/07/1999, n. 7423).
Dunque, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore che abbia subito danni "a causa" del trasporto
(quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/04/2018, n. 9811).
Ciò premesso, il Tribunale ha, allora, correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice (motivando adeguatamente la propria decisione, si ribadisce), non essendo stato dimostrato da quest'ultima, in modo convincente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., il nesso di causalità tra la sua caduta e l'attività colposa del vettore in esecuzione del trasporto.
Al riguardo la Corte rileva che, effettivamente, il teste (figlio dell'attrice), aveva riferito (cfr. verbale Tes_1 di udienza dell'8.7.2022, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), che, mentre la madre stava salendo sull'autobus, la porta si era chiusa immediatamente alle sue spalle e l'autobus era partito di scatto, per poi rallentare subito dopo, aggiungendo che a quel punto la mamma fu sbalzata in avanti cadendo “con la spalla sinistra e la faccia a terra”.
Aveva, poi, precisato che, quando cadde, la madre non avesse buste in mano.
Il teste (conducente dell'autobus coinvolto nel sinistro;
escusso all'udienza del Testimone_2
30.9.2022; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), invece, aveva riferito che, dopo aver aperto le porte del filobus, la gente aveva cominciato a salire quando, ad un certo punto, aveva udito un rumore (“i presenti rumoreggiarono”) e, voltandosi, aveva visto la signora stesa a terra, all'ingresso della porta centrale, con delle buste in mano, chiarendo che, una volta aperte le porte dell'autobus, il veicolo non può ripartire, “è un sistema automatico: riparte solo a porte chiuse.”.
Dunque le due testimonianze risultavano contrastanti, effettivamente, proprio in relazione alla dinamica del sinistro, non riuscendo a chiarire, in particolare:
1) se la caduta della fosse avvenuta quando le porte dell'autobus si erano chiuse (“immediatamente”, Parte_1 secondo quanto riferito dal teste ) e a causa della ripartenza “di scatto” da parte del conducente del mezzo, Tes_1 oppure se le stesse fossero ancora aperte e, quindi, quando l'attrice/appellante si trovava ancora all'ingresso della Tes_ porta centrale, non potendo il veicolo ripartire se non “a porte chiuse.” (secondo quanto dichiarato dal teste );
pagina 5 di 7 Tes_ 2) se avesse, al momento della caduta, delle buste in mano (come riferito dal teste ) Parte_1 oppure se non le avesse (come invece dichiarato da suo figlio).
In sostanza, da tali testimonianze (le uniche espletate in primo grado e, peraltro, rese da soggetti non estranei rispetto alle parti in causa) effettivamente non era possibile desumere, in modo convincente, se il sinistro fosse stato causato da una condotta colposa (per essere il conducente ripartito “immediatamente” e “di scatto” per poi rallentare subito dopo, secondo quanto riferito dal teste ), oppure da una condotta imprudente della Tes_1 stessa attrice nel salire sull'autobus - senza che questo fosse ancora ripartito – e, peraltro, con delle buste in Tes_ mano (secondo quanto riferito dal teste ), quindi non avvalendosi delle apposite barre di supporto atte a garantire proprio la sicurezza dei passeggeri quando non sono seduti sui sedili del mezzo.
Non è, del resto, superfluo precisare, che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
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Alla luce delle suddette lacune probatorie sulla effettiva dinamica del sinistro non può essere, quindi, disposta la ctu medico – legale chiesta dall'appellante.
La consulenza tecnica di ufficio ha, infatti, soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 25/07/2023, n. 22397).
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata (costituita) vittoriosa, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per pagina 6 di 7 tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata costituita stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in base al valore (contenuto dall'appellante nei limiti di euro 52.000,00, per l'appunto) della controversia.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o ncidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2305/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3491/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 3.4.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.11.2025
Il Presidente
IU De LI
Il Consigliere est.
IU AV FA
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