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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/11/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2183/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. PEDOT CRISTIAN e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTO, presso il difensore avv. PEDOT CRISTIAN
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. A BECCARA Parte_2 P.IVA_2
LE e elettivamente domiciliato in VIA ROSMINI, 45 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. A BECCARA LE
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ABBONDI Controparte_1 P.IVA_3
IA AN e elettivamente domiciliato in PASSAGGIO ZIPPEL, 2 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. DE ABBONDI IA AN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
RICORRENTE: accertata l'esclusiva responsabilità in capo ai convenuti Controparte_2
e nella determinazione del sinistro, avvenuto in data 27
[...] Parte_2 dicembre 2022 in Streda del IZ a Vigo di Fassa, condannarli, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni pagina 1 di 9 subiti dalla quale proprietaria della vettura targata ZA 038 YW, nella misura che sarà Parte_1 quantificata in corso di causa, e comunque nella misura non inferiore accertata in sede di CTU pari ad €
19.764,94, oltre al danno da fermo tecnico da liquidarsi in via equitativa, oltre alla svalutazione monetaria e agli interessi dal giorno del sinistro sino a quello dell'effettivo saldo.”
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, ponendo altresì le spese di CTU e CTP definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
In via principale: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Controparte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della ricorrente, accertare il prevalente, o quantomeno concorrente, concorso di colpa del signor CP_3
nella causazione del sinistro de quo e graduare, anche ex art. 1227 c.c., il risarcimento
[...] eventualmente riconosciuto a Parte_1
Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della Parte_2
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in strada Neva 56 Frazione Vigo di
[...]
Fassa – con conseguente condanna della medesima a risarcire i danni Controparte_2 riconosciuti dovuti all'attrice o comunque a tenere indenne, manlevare e garantire il CP_2 da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare, anche per spese, in conseguenza del sinistro;
[...]
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del accertare il prevalente concorso di colpa Controparte_2 della ditta , in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Parte_2 strada Neva 56 Frazione Vigo di Fassa – stabilendo le relative quote di Controparte_2 responsabilità, con condanna di quest'ultima a tenere manlevato il di quanto quest'ultimo CP_2 dovesse pagare, ex art. 2055 c.c., oltre la quota di sua responsabilità.
Compensi e spese di rifusi per legge di soccombenza, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
: - respingersi la domanda attorea;
Controparte_4
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.8.2023 la ha asserito che il giorno 27.12.2022, alle ore 8:00 Parte_1 circa, il veicolo Land Rover Defender, di proprietà della ricorrente e condotto da stava Persona_1 procedendo, in discesa, lungo la Strèda del IZ, in , quando, in prossimità di una Controparte_2
pagina 2 di 9 curva destrorsa, era scivolato sul ghiaccio e sulla neve, andando a collidere contro un muretto di cemento e ribaltandosi sul fianco sinistro.
Ha asserito che l'incidente si era verificato a causa delle condizioni del manto stradale che era completamente ricoperto da uno strato di ghiaccio.
Ha affermato che sussisteva, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del e della Controparte_2
quale società appaltatrice del servizio di sgombero neve. Parte_2
Ha chiesto, pertanto, che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni.
Con comparsa dd. 29.11.2023 si è costituito il contestando la dinamica del Controparte_2 sinistro ed asserendo che l'incidente era imputabile alla condotta di guida del conducente del veicolo.
Ha ricordato che i fatti si erano verificati in un comune montano, con temperature sotto lo zero e che la presenza di neve era ben visibile e prevedibile.
Ha affermato che, pertanto, tale condotta interrompeva il nesso causale;
ovvero sussisteva un concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Ha contestato i danni esposti dal ricorrente.
Ha precisato di aver affidato alla il servizio di sgombero neve e inghiaiatura Parte_2 delle strade comunali per le stagioni invernali 2020/2023.
Ha chiesto, quindi, che la domanda attorea fosse respinta o quantomeno ridotta;
in via subordinata, in caso di accoglimento ha chiesto che la fosse condannata a tenere indenne e Parte_2 risarcire a parte convenuta quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare.
Con comparsa dd.
1.12.2023 si è costituita la asserendo di aver svolto, in Parte_2 appalto e su incarico del Comune di il servizio di sgombero della neve e di inghiaiatura CP_2 delle strade e dei marciapiedi.
Ha affermato che il 27.12.2022 l'automezzo spargisale della era uscito alle ore Parte_2
5:00 ed aveva eseguito un giro completo di tutte le strade del Comune.
Ha affermato, pertanto, che al momento dell'incidente anche la Streda del IZ era stata regolarmente inghiaiata, era pulita dalla neve e non era presente alcuno strato di ghiaccio.
Ha precisato che prima del sinistro in oggetto altre persone erano transitate regolarmente su tale tratto stradale.
Ha affermato che, ove vi fosse stata la presenza di ghiaccio, il mezzo non avrebbe urtato contro il muretto situato sulla destra, ma avrebbe dovuto scivolare diritto ed urtare frontalmente contro la casa posta al termine della discesa.
Ha asserito che tale dinamica dimostrava che l'incidente era avvenuto a causa della condotta imprudente del conducente. pagina 3 di 9 Ha eccepito, in ogni caso, il concorso di colpa in capo all'attrice.
Ha contestato i danni esposti da controparte ed ha chiesto che la domanda attorea fosse respinta.
***
Dall'istruttoria – documentale e testimoniale – svolta nel presente giudizio è stato confermato che il giorno 27.12.2022, alle ore 8:00 circa, il veicolo Land Rover Defender, di proprietà della ricorrente e condotto da stava procedendo, in discesa, lungo la Strèda del IZ, in Persona_1 Controparte_2
, quando, in prossimità di una curva destrorsa, era scivolato sul ghiaccio e sulla neve, andando a
[...] collidere contro un muretto di cemento e ribaltandosi sul fianco sinistro.
Tale ricostruzione del sinistro è stata effettuata dai Carabinieri verbalizzanti, immediatamente allertati ed intervenuti sul posto, sulla base degli elementi rinvenuti (posizione e danni riportati dal veicolo;
descrizione dei luoghi;
danni alla staccionata ed alla grondaia) ed alle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dal conducente.
Va, al riguardo, premesso che gli accertamenti compiuti in tale occasione non costituiscono atti pubblici, facenti prova fino a querela di falso (sentenza n.18757 del 28/07/2017 : “Costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni”; Sentenza n. 19032 del
06/07/2021 ).
Per tale ragioni sono state ammesse le prove testimoniali ed è stata è svolta l'istruttoria.
Va, al riguardo, evidenziato che all'udienza del 30.4.2024, l'appuntato , ha confermato Persona_2 quanto era stato già accertato e descritto nella relazione di intervento;
e la testimonianza è particolarmente attendibile in quanto proveniente da un soggetto del tutto estraneo alla vicenda, intervenuto nell'immediatezza del fatto e che sicuramente ha prestato particolare attenzione allo stato dei luoghi, considerato che, proprio per ragioni di servizio, era tenuto a verificare ed a descrivere tali condizioni (“sono intervenuto sul luogo del sinistro venti minuti dopo il fatto. È vero il cap.1, confermo anche lo stato della strada ghiacciata….quando siamo arrivati noi la strada era molto scivolosa tanto che i Vigili del Fuoco già presenti ci hanno avvisato di stare attenti a camminare E' vero il cap.5 : sì è vero “).
Nella stessa relazione di servizio (confermata dal teste) era stato precisato che “il luogo dove è avvenuto l'incidente risulta essere: abbastanza ripido;
con carreggiata ad una sola corsia a doppio senso di marcia;
con carreggiata stretta;
in centro abitato;
con fondo stradale costituito da cubetti di porfido, molto scivoloso tanto da rendere difficile persino la camminata in molti punti”.
pagina 4 di 9 Le condizioni dei luoghi (strada stretta, ghiacciata ed in discesa) e il luogo di quiete del veicolo (a terra, adagiato sul fianco sinistro, subito dopo la curva destrorsa) sono perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro ricostruita in tale relazione.
Sussiste, quindi, la responsabilità del il quale riveste la qualifica di custode Controparte_2 ex art. 2051 c.c. (sentenza n. 16770 del 21/07/2006: “Dalla proprietà pubblica del CP_2 sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti”).
La condotta del conducente del veicolo attoreo, il quale si è limitato a percorrere una strada aperta al pubblico, non può costituire certo un comportamento anomalo, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Inoltre, non vi è prova che sia addebitabile allo stesso una condotta colposa ed imprudente, non potendosi dedurre che il ribaltamento del veicolo sia comprovante automaticamente il fatto che il mezzo stesse procedendo ad una velocità eccessiva;
invero, tale ribaltamento può essere spiegabile e giustificato dal fatto che il quel momento il veicolo stava effettuando una svolta verso destra;
si rileva, al riguardo, che (sentenza n. 23148 del 31/10/2014) “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”.
Parte attrice ha chiesto che anche la sia condannata a risarcire i danni ex art. Parte_2
2051 c.c..
Tale domanda va respinta in quanto l'ente gestore di quel tratto stradale è il e Controparte_2
l'obbligo di custodia permane in capo all'ente pubblico, nulla rilevando il fatto che contrattualmente il abbia incaricato una società privata di provvedere alla manutenzione e pulizia delle strade CP_2
(con la conseguenza che, per quanto riguarda i terzi, non vi è alcun trasferimento della responsabilità ex art. 2015 c.c. in capo al manutentore).
Al fine di determinare e quantificare i danni subiti dal veicolo attoreo, in corso di causa è stata assunta una ctu (cui si rimanda per relationem); l'ing. ha affermato che “il danno subito Per_3 dall'autovettura Land Rover Defender targata ZA038YW possa essere quantificato in € 16.200,77 oltre
IVA di legge (22%) per un totale ivato di € 19.764,94”. pagina 5 di 9 Si ritiene che non debba essere riconosciuto, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo dell'IVA, considerato che la è una società commerciale (ordinanza n.22580 del 19/07/2022: “in tema di Parte_1 danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”.
L'attrice ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dal c.d. fermo tecnico;
tali danni possono essere riconosciuti limitatamente all'importo di € 605,00 (come risultanti dalla fattura prodotta sub doc.10 e relativa al noleggio di altri veicolo); invero (ordinanza n. 27389 del 19/09/2022: “il danno da
"fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo”; sentenza n.32946 del 17/12/2024).
Il danno riconoscibile, pertanto, è di € 16.805,77; trattandosi di debito di valore, tale importo va maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 27.12.2022 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 16.805,77 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, dal 27.12.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo.
Infatti la Suprema Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n.1612) ha statuito che anche per i crediti di valore non
è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
In attuazione a tale principio pare a questo Giudice che sia corretto riconoscere gli interessi legali sulla somma dovuta al giorno del fatto e calcolare gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data della presente sentenza. Dalla data della presente sentenza al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Il ha chiesto che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la Controparte_2 fosse condannata a risarcire i danni cagionati a titolo di inadempimento Parte_2 contrattuale.
pagina 6 di 9 Invero, risulta documentalmente che, con contratto, 10.6.2021 (doc.2), il aveva affidato – per CP_2 le stagioni invernali 2020/2023 - alla l'incarico di effettuare lo sgombero e Parte_2
l'asporto della neve dalle vie, strade e piazze del comune – ivi compresa la Strèda del IZ (doc. 4 e 5) – nonchè di provvedere alla loro “inghiaiatura” proprio per evitare la formazione di ghiaccio e/o pericolo per gli utenti (art. 4 del capitolato: “il servizio di inghiaiatura dovrà attivarsi anche qualora, per effetto del disgelo, della brina o di improvvisi mutamenti della temperatura, si formassero delle superfici ghiacciate e insidiose per gli automezzi e per i pedoni in circolazione sulle strade e marciapiedi; a tal fine è auspicabile che quotidianamente, sia effettuata una perlustrazione delle strade maggiormente soggette a brina, ghiaccio e quelle maggiormente pericolose”).
Il ha dedotto inadempimento da parte della ditta appaltatrice, lamentando il fatto che CP_2 quest'ultima non avrebbe provveduto in modo adeguato all'inghiaiatura ed all'eliminazione del ghiaccio presente sulla strada ove si è verificato il sinistro.
Va, al riguardo, evidenziato che (ordinanza n. 13685 del 21/05/2019) “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; Sez.U., sentenza n.13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame si ritiene che l'obbligato non abbia fornito prova idonea dell'avvenuto esatto adempimento della propria obbligazione.
Invero, dalle dichiarazioni testimoniali rese da uno dei Carabinieri intervenuti sul posto (e in precedenza richiamate) e dal verbale dell'intervento (doc.1) emergono elementi idonei a far ritenere che il fondo stradale fosse scivoloso a causa della presenza di lastre di ghiaccio e che i mezzi della non fossero intervenuti (o intervenuti adeguatamente) in modo da eliminare tale Parte_3 pericolo (doc.1: “la camminata era alquanto difficile e pericolosa in quanto fondo stradale molto scivoloso in quanto probabilmente non era ancora passato il personale addetto allo spargimento di sale e sabbia. Si notava infatti l'arrivo del mezzo apposito solamente durante le operazioni di messa in sicurezza dell'autovettura coinvolta nel sinistro e quindi non è stato possibile per il conducente effettuare il proprio lavoro;
per tale motivo il conducente i tale mezzo veniva richiamato al termine delle operazioni per rendere sicura la strada”).
Del resto, la stessa teste di parte convenuta, ha dichiarato che i mezzi della società Testimone_1 erano intervenuti lungo Strèda del IZ, ma non è stata in grado di precisare se l'inghiaiatura sia stata pagina 7 di 9 effettuata prima o dopo il sinistro in oggetto (ADR” non so dire a che ora è passato in quella via ma il dato preciso ce l'ha il comune tramite il GPS. So che le foto di parte convenuta sono state scattate da
, o so che sono state fatte quel giorno ma non so dire l'ora.”). CP_3 Per_1 Per_4
Per tali motivi la deve essere condannata a risarcire al Parte_2 Controparte_1
i danni derivati da tale inadempimento contrattuale (e pari alle somme che il Comune dove
[...] corrispondere a parte attrice).
Sulla base del criterio della soccombenza le spese di lite di parte attrice vengono poste a carico del
Comune di;
le spese della vengono poste a carico dell'attrice; Controparte_1 Parte_2 le spese del Comune di vengono poste a carico della tali spese vanno CP_1 Parte_2 così liquidate.
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 (ed € 264,00 per spese attrice), oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Le spese della ctu sono poste a carico delle parti convenute in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna il a corrispondere ex art. 2051 c.c. alla a titolo di Controparte_2 Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di € 16.805,77, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 27.12.2022 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 16.805,77 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, dal 27.12.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Rigetta la domanda svolta dall'attore nei confronti della Parte_2
3. Condanna la a corrispondere al a titolo di Parte_2 Controparte_2 risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, la somma di € 16.805,77, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 27.12.2022 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 16.805,77 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, dal 27.12.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
pagina 8 di 9 4. Condanna il a rimborsare alla le spese di lite che liquida in Controparte_2 Parte_1
€ 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per speseoltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
5. Condanna la a rimborsare alla le spese di lite che liquida in € Parte_1 Parte_2
5.077,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
6. Condanna la a rimborsare al le spese di lite che Parte_2 Controparte_2 liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
7. Pone definitivamente a carico del e della per Controparte_2 Parte_2 metà ciascuno, le spese della ctu, liquidate con decreto dd. 10.2.2025.
Così deciso in data 07/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2183/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. PEDOT CRISTIAN e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTO, presso il difensore avv. PEDOT CRISTIAN
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. A BECCARA Parte_2 P.IVA_2
LE e elettivamente domiciliato in VIA ROSMINI, 45 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. A BECCARA LE
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ABBONDI Controparte_1 P.IVA_3
IA AN e elettivamente domiciliato in PASSAGGIO ZIPPEL, 2 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. DE ABBONDI IA AN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
RICORRENTE: accertata l'esclusiva responsabilità in capo ai convenuti Controparte_2
e nella determinazione del sinistro, avvenuto in data 27
[...] Parte_2 dicembre 2022 in Streda del IZ a Vigo di Fassa, condannarli, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni pagina 1 di 9 subiti dalla quale proprietaria della vettura targata ZA 038 YW, nella misura che sarà Parte_1 quantificata in corso di causa, e comunque nella misura non inferiore accertata in sede di CTU pari ad €
19.764,94, oltre al danno da fermo tecnico da liquidarsi in via equitativa, oltre alla svalutazione monetaria e agli interessi dal giorno del sinistro sino a quello dell'effettivo saldo.”
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, ponendo altresì le spese di CTU e CTP definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
In via principale: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Controparte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della ricorrente, accertare il prevalente, o quantomeno concorrente, concorso di colpa del signor CP_3
nella causazione del sinistro de quo e graduare, anche ex art. 1227 c.c., il risarcimento
[...] eventualmente riconosciuto a Parte_1
Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della Parte_2
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in strada Neva 56 Frazione Vigo di
[...]
Fassa – con conseguente condanna della medesima a risarcire i danni Controparte_2 riconosciuti dovuti all'attrice o comunque a tenere indenne, manlevare e garantire il CP_2 da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare, anche per spese, in conseguenza del sinistro;
[...]
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del accertare il prevalente concorso di colpa Controparte_2 della ditta , in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Parte_2 strada Neva 56 Frazione Vigo di Fassa – stabilendo le relative quote di Controparte_2 responsabilità, con condanna di quest'ultima a tenere manlevato il di quanto quest'ultimo CP_2 dovesse pagare, ex art. 2055 c.c., oltre la quota di sua responsabilità.
Compensi e spese di rifusi per legge di soccombenza, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
: - respingersi la domanda attorea;
Controparte_4
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.8.2023 la ha asserito che il giorno 27.12.2022, alle ore 8:00 Parte_1 circa, il veicolo Land Rover Defender, di proprietà della ricorrente e condotto da stava Persona_1 procedendo, in discesa, lungo la Strèda del IZ, in , quando, in prossimità di una Controparte_2
pagina 2 di 9 curva destrorsa, era scivolato sul ghiaccio e sulla neve, andando a collidere contro un muretto di cemento e ribaltandosi sul fianco sinistro.
Ha asserito che l'incidente si era verificato a causa delle condizioni del manto stradale che era completamente ricoperto da uno strato di ghiaccio.
Ha affermato che sussisteva, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del e della Controparte_2
quale società appaltatrice del servizio di sgombero neve. Parte_2
Ha chiesto, pertanto, che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni.
Con comparsa dd. 29.11.2023 si è costituito il contestando la dinamica del Controparte_2 sinistro ed asserendo che l'incidente era imputabile alla condotta di guida del conducente del veicolo.
Ha ricordato che i fatti si erano verificati in un comune montano, con temperature sotto lo zero e che la presenza di neve era ben visibile e prevedibile.
Ha affermato che, pertanto, tale condotta interrompeva il nesso causale;
ovvero sussisteva un concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Ha contestato i danni esposti dal ricorrente.
Ha precisato di aver affidato alla il servizio di sgombero neve e inghiaiatura Parte_2 delle strade comunali per le stagioni invernali 2020/2023.
Ha chiesto, quindi, che la domanda attorea fosse respinta o quantomeno ridotta;
in via subordinata, in caso di accoglimento ha chiesto che la fosse condannata a tenere indenne e Parte_2 risarcire a parte convenuta quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare.
Con comparsa dd.
1.12.2023 si è costituita la asserendo di aver svolto, in Parte_2 appalto e su incarico del Comune di il servizio di sgombero della neve e di inghiaiatura CP_2 delle strade e dei marciapiedi.
Ha affermato che il 27.12.2022 l'automezzo spargisale della era uscito alle ore Parte_2
5:00 ed aveva eseguito un giro completo di tutte le strade del Comune.
Ha affermato, pertanto, che al momento dell'incidente anche la Streda del IZ era stata regolarmente inghiaiata, era pulita dalla neve e non era presente alcuno strato di ghiaccio.
Ha precisato che prima del sinistro in oggetto altre persone erano transitate regolarmente su tale tratto stradale.
Ha affermato che, ove vi fosse stata la presenza di ghiaccio, il mezzo non avrebbe urtato contro il muretto situato sulla destra, ma avrebbe dovuto scivolare diritto ed urtare frontalmente contro la casa posta al termine della discesa.
Ha asserito che tale dinamica dimostrava che l'incidente era avvenuto a causa della condotta imprudente del conducente. pagina 3 di 9 Ha eccepito, in ogni caso, il concorso di colpa in capo all'attrice.
Ha contestato i danni esposti da controparte ed ha chiesto che la domanda attorea fosse respinta.
***
Dall'istruttoria – documentale e testimoniale – svolta nel presente giudizio è stato confermato che il giorno 27.12.2022, alle ore 8:00 circa, il veicolo Land Rover Defender, di proprietà della ricorrente e condotto da stava procedendo, in discesa, lungo la Strèda del IZ, in Persona_1 Controparte_2
, quando, in prossimità di una curva destrorsa, era scivolato sul ghiaccio e sulla neve, andando a
[...] collidere contro un muretto di cemento e ribaltandosi sul fianco sinistro.
Tale ricostruzione del sinistro è stata effettuata dai Carabinieri verbalizzanti, immediatamente allertati ed intervenuti sul posto, sulla base degli elementi rinvenuti (posizione e danni riportati dal veicolo;
descrizione dei luoghi;
danni alla staccionata ed alla grondaia) ed alle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dal conducente.
Va, al riguardo, premesso che gli accertamenti compiuti in tale occasione non costituiscono atti pubblici, facenti prova fino a querela di falso (sentenza n.18757 del 28/07/2017 : “Costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni”; Sentenza n. 19032 del
06/07/2021 ).
Per tale ragioni sono state ammesse le prove testimoniali ed è stata è svolta l'istruttoria.
Va, al riguardo, evidenziato che all'udienza del 30.4.2024, l'appuntato , ha confermato Persona_2 quanto era stato già accertato e descritto nella relazione di intervento;
e la testimonianza è particolarmente attendibile in quanto proveniente da un soggetto del tutto estraneo alla vicenda, intervenuto nell'immediatezza del fatto e che sicuramente ha prestato particolare attenzione allo stato dei luoghi, considerato che, proprio per ragioni di servizio, era tenuto a verificare ed a descrivere tali condizioni (“sono intervenuto sul luogo del sinistro venti minuti dopo il fatto. È vero il cap.1, confermo anche lo stato della strada ghiacciata….quando siamo arrivati noi la strada era molto scivolosa tanto che i Vigili del Fuoco già presenti ci hanno avvisato di stare attenti a camminare E' vero il cap.5 : sì è vero “).
Nella stessa relazione di servizio (confermata dal teste) era stato precisato che “il luogo dove è avvenuto l'incidente risulta essere: abbastanza ripido;
con carreggiata ad una sola corsia a doppio senso di marcia;
con carreggiata stretta;
in centro abitato;
con fondo stradale costituito da cubetti di porfido, molto scivoloso tanto da rendere difficile persino la camminata in molti punti”.
pagina 4 di 9 Le condizioni dei luoghi (strada stretta, ghiacciata ed in discesa) e il luogo di quiete del veicolo (a terra, adagiato sul fianco sinistro, subito dopo la curva destrorsa) sono perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro ricostruita in tale relazione.
Sussiste, quindi, la responsabilità del il quale riveste la qualifica di custode Controparte_2 ex art. 2051 c.c. (sentenza n. 16770 del 21/07/2006: “Dalla proprietà pubblica del CP_2 sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti”).
La condotta del conducente del veicolo attoreo, il quale si è limitato a percorrere una strada aperta al pubblico, non può costituire certo un comportamento anomalo, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Inoltre, non vi è prova che sia addebitabile allo stesso una condotta colposa ed imprudente, non potendosi dedurre che il ribaltamento del veicolo sia comprovante automaticamente il fatto che il mezzo stesse procedendo ad una velocità eccessiva;
invero, tale ribaltamento può essere spiegabile e giustificato dal fatto che il quel momento il veicolo stava effettuando una svolta verso destra;
si rileva, al riguardo, che (sentenza n. 23148 del 31/10/2014) “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”.
Parte attrice ha chiesto che anche la sia condannata a risarcire i danni ex art. Parte_2
2051 c.c..
Tale domanda va respinta in quanto l'ente gestore di quel tratto stradale è il e Controparte_2
l'obbligo di custodia permane in capo all'ente pubblico, nulla rilevando il fatto che contrattualmente il abbia incaricato una società privata di provvedere alla manutenzione e pulizia delle strade CP_2
(con la conseguenza che, per quanto riguarda i terzi, non vi è alcun trasferimento della responsabilità ex art. 2015 c.c. in capo al manutentore).
Al fine di determinare e quantificare i danni subiti dal veicolo attoreo, in corso di causa è stata assunta una ctu (cui si rimanda per relationem); l'ing. ha affermato che “il danno subito Per_3 dall'autovettura Land Rover Defender targata ZA038YW possa essere quantificato in € 16.200,77 oltre
IVA di legge (22%) per un totale ivato di € 19.764,94”. pagina 5 di 9 Si ritiene che non debba essere riconosciuto, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo dell'IVA, considerato che la è una società commerciale (ordinanza n.22580 del 19/07/2022: “in tema di Parte_1 danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”.
L'attrice ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dal c.d. fermo tecnico;
tali danni possono essere riconosciuti limitatamente all'importo di € 605,00 (come risultanti dalla fattura prodotta sub doc.10 e relativa al noleggio di altri veicolo); invero (ordinanza n. 27389 del 19/09/2022: “il danno da
"fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo”; sentenza n.32946 del 17/12/2024).
Il danno riconoscibile, pertanto, è di € 16.805,77; trattandosi di debito di valore, tale importo va maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 27.12.2022 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 16.805,77 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, dal 27.12.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo.
Infatti la Suprema Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n.1612) ha statuito che anche per i crediti di valore non
è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
In attuazione a tale principio pare a questo Giudice che sia corretto riconoscere gli interessi legali sulla somma dovuta al giorno del fatto e calcolare gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data della presente sentenza. Dalla data della presente sentenza al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Il ha chiesto che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la Controparte_2 fosse condannata a risarcire i danni cagionati a titolo di inadempimento Parte_2 contrattuale.
pagina 6 di 9 Invero, risulta documentalmente che, con contratto, 10.6.2021 (doc.2), il aveva affidato – per CP_2 le stagioni invernali 2020/2023 - alla l'incarico di effettuare lo sgombero e Parte_2
l'asporto della neve dalle vie, strade e piazze del comune – ivi compresa la Strèda del IZ (doc. 4 e 5) – nonchè di provvedere alla loro “inghiaiatura” proprio per evitare la formazione di ghiaccio e/o pericolo per gli utenti (art. 4 del capitolato: “il servizio di inghiaiatura dovrà attivarsi anche qualora, per effetto del disgelo, della brina o di improvvisi mutamenti della temperatura, si formassero delle superfici ghiacciate e insidiose per gli automezzi e per i pedoni in circolazione sulle strade e marciapiedi; a tal fine è auspicabile che quotidianamente, sia effettuata una perlustrazione delle strade maggiormente soggette a brina, ghiaccio e quelle maggiormente pericolose”).
Il ha dedotto inadempimento da parte della ditta appaltatrice, lamentando il fatto che CP_2 quest'ultima non avrebbe provveduto in modo adeguato all'inghiaiatura ed all'eliminazione del ghiaccio presente sulla strada ove si è verificato il sinistro.
Va, al riguardo, evidenziato che (ordinanza n. 13685 del 21/05/2019) “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; Sez.U., sentenza n.13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame si ritiene che l'obbligato non abbia fornito prova idonea dell'avvenuto esatto adempimento della propria obbligazione.
Invero, dalle dichiarazioni testimoniali rese da uno dei Carabinieri intervenuti sul posto (e in precedenza richiamate) e dal verbale dell'intervento (doc.1) emergono elementi idonei a far ritenere che il fondo stradale fosse scivoloso a causa della presenza di lastre di ghiaccio e che i mezzi della non fossero intervenuti (o intervenuti adeguatamente) in modo da eliminare tale Parte_3 pericolo (doc.1: “la camminata era alquanto difficile e pericolosa in quanto fondo stradale molto scivoloso in quanto probabilmente non era ancora passato il personale addetto allo spargimento di sale e sabbia. Si notava infatti l'arrivo del mezzo apposito solamente durante le operazioni di messa in sicurezza dell'autovettura coinvolta nel sinistro e quindi non è stato possibile per il conducente effettuare il proprio lavoro;
per tale motivo il conducente i tale mezzo veniva richiamato al termine delle operazioni per rendere sicura la strada”).
Del resto, la stessa teste di parte convenuta, ha dichiarato che i mezzi della società Testimone_1 erano intervenuti lungo Strèda del IZ, ma non è stata in grado di precisare se l'inghiaiatura sia stata pagina 7 di 9 effettuata prima o dopo il sinistro in oggetto (ADR” non so dire a che ora è passato in quella via ma il dato preciso ce l'ha il comune tramite il GPS. So che le foto di parte convenuta sono state scattate da
, o so che sono state fatte quel giorno ma non so dire l'ora.”). CP_3 Per_1 Per_4
Per tali motivi la deve essere condannata a risarcire al Parte_2 Controparte_1
i danni derivati da tale inadempimento contrattuale (e pari alle somme che il Comune dove
[...] corrispondere a parte attrice).
Sulla base del criterio della soccombenza le spese di lite di parte attrice vengono poste a carico del
Comune di;
le spese della vengono poste a carico dell'attrice; Controparte_1 Parte_2 le spese del Comune di vengono poste a carico della tali spese vanno CP_1 Parte_2 così liquidate.
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 (ed € 264,00 per spese attrice), oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Le spese della ctu sono poste a carico delle parti convenute in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna il a corrispondere ex art. 2051 c.c. alla a titolo di Controparte_2 Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di € 16.805,77, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 27.12.2022 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 16.805,77 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, dal 27.12.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Rigetta la domanda svolta dall'attore nei confronti della Parte_2
3. Condanna la a corrispondere al a titolo di Parte_2 Controparte_2 risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, la somma di € 16.805,77, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 27.12.2022 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 16.805,77 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, dal 27.12.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
pagina 8 di 9 4. Condanna il a rimborsare alla le spese di lite che liquida in Controparte_2 Parte_1
€ 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per speseoltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
5. Condanna la a rimborsare alla le spese di lite che liquida in € Parte_1 Parte_2
5.077,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
6. Condanna la a rimborsare al le spese di lite che Parte_2 Controparte_2 liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
7. Pone definitivamente a carico del e della per Controparte_2 Parte_2 metà ciascuno, le spese della ctu, liquidate con decreto dd. 10.2.2025.
Così deciso in data 07/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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