TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G.P. Cuscito Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Controparte_1
Dott.sse L. Picarella, D. Maiorano e S. Sibilio
Resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.4.2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 122 del 22.3.2022 con la quale l' gli aveva intimato, CP_1
quale coobbligato in solido della (dichiarata fallita con sentenza n, 42/2018 del Parte_2
Con Tribunale di Brindisi e nei cui confronti l' aveva riservato di agire nei modi e nei termini previsti dalla legge fallimentare), il pagamento della somma di € 32.924,15.
A fondamento della proposta opposizione eccepiva:
- l'illogica determinazione del quantum relativo alle sanzioni comminate;
- l'infondatezza della sanzione di cui al punto 4 dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta ed in via di subordine la rideterminazione della sanzione amministrativa nella misura pari al minimo edittale.
Si costituiva l' che contestava quanto ex adverso dedotto Controparte_1
ed eccepito.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata al ricorrente in qualità di legale rappresentante (e dunque di trasgressore – persona fisica) della (obbligata in solido), Parte_3
Con nel periodo oggetto di contestazione. Nella predetta ordinanza, l' ha espressamente riservato di agire nei confronti della società “nei modi e nei termini previsti dalla Legge Fallimentare”.
Ciò posto, l'ordinanza ingiunzione impugnata ha tratto scaturigine dagli esiti degli accertamenti ispettivi trasfusi nel verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00000/2017- 729- 04-
2016002685/T03 (all. 3 fascicolo di parte resistente), regolarmente notificato al ricorrente in data
11.5.2017 (circostanza peraltro non oggetto di alcuna contestazione).
In particolare, dal suddetto verbale emerge che “presso i committenti “Casa Carrisi s.a.s” e “
[...]
” sono state acquisite le copie dei fogli presenze dei dipendenti della “ . In Pt_4 Parte_2 tale documentazione è riportata, per ciascun giorno e per ciascun dipendente, l'indicazione degli orari di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro e le relative firme. Gli scriventi funzionari hanno potuto ricostruire in maniera dettagliata l'effettivo numero di ore di lavoro prestate presso i due committenti sopraindicati. Dalla ricostruzione effettuata risulta che in alcuni mesi e per alcuni lavoratori il numero di ore di lavoro effettivamente prestate dagli stessi risulta superiore a quello registrato in busta paga. Nella tabella n. 2 è possibile rilevare i dipendenti interessati, i periodi di riferimento, le ore registrate sul LUL e quelle effettivamente lavoratore” (pag. 7 del verbale).
Risulta inoltre che “la dipendente è stata licenziata in data 29.02.2016. I sottoscritti Parte_5 funzionari hanno accertato, dai fogli presenza esibiti da “Casa Carrisi Sas” e dalla dichiarazione della dipendente, che la stessa ha ricominciato a prestare attività lavorativa in data 21.4.2016…Per questo rapporto di lavoro il datore di lavoro non ha trasmesso il modello Unilav”; analogo accertamento ha interessato la dipendente (cfr. pag. 8 del verbale). Persona_1
Gli ispettori hanno poi accertato, sulla scorta delle dichiarazioni raccolte e dall'esame della documentazione esibita dalla società, l'omessa consegna delle buste paga e l'omessa corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Con Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, l' ha contestato le seguenti violazioni:
1) Artt. 33, 37 e 82 DPR 797/1955 (…) in quanto “ha omesso di corrispondere gli assegni familiari ai lavoratori , nel periodo da settembre 2015 a dicembre 2015 Persona_1
e da gennaio a giugno 2016, nel periodo da gennaio 2016 a giugno 2016 e Parte_6
nel periodo da settembre 2015 a dicembre 2015”; Parte_7
2) Artt. 33, 37 e 82 DPR 797/1955 (..) in quanto “ha omesso di corrispondere gli assegni familiari ai lavoratori e nel mese di agosto 2015”; Persona_1 Parte_7 3) Art. 1 legge 5 gennaio 1953 n. 4 (..) in quanto “ha omesso di consegnare i prospetti paga all'atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori per le mensilità di Parte_8
dicembre 2015 e da maggio 2016 a giugno 2016, per le mensilità da ottobre Persona_2
2015 a febbraio 2016, per le mensilità da ottobre 2015 a febbraio 2016, Persona_3
per le mensilità da gennaio 2016 a aprile 2016, per le mensilità Parte_9 CP_3
da ottobre 2015 a dicembre 2015 e per le mensilità di giugno 2015 e da luglio Parte_7
2106 a ottobre 2016”;
4) Art. 3 commi 3 e 3 ter d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 (…) in quanto “ha occupato le lavoratrici
..per n. 65 giornate di lavoro effettivo e ..per nn. 64 Persona_1 Persona_4 giornate di lavoro effettivo in assenza della preventiva comunicazione di assunzione”;
5) Art. 39 commi 1 e 2 dl 112/2008..modifiato dall'art. 22 comma 5 d.lgs. 151/2015 (..) in quanto
“ha effettuato registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro dei dati relativi ai lavoratori dettagliatamente indicati nella tabella 16 del verbale unico di accertamento e notificazione al cui contenuto si rimanda integralmente, nelle mensilità da gennaio 2016 a maggio 2016 per un totale di 5 mensilità e per un numero di lavoratori superiori a 10”;
6) Art. 39 commi 1 e 2 DL 112/2018 (..) in quanto “ha effettuato registrazioni infedeli sul Libro
Unico del Lavoro dei dati relativi a , , Parte_10 Persona_1 Persona_5
e nella mensilità di luglio2015”;
[...] Parte_11 Parte_6
7) Art. 39 commi 1 e 2 dl 112/2008, modificato dall'art. 22 comma 5 d.lgs. 151/2015 in quanto
“ha effettuato registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro dei dati relativi ai lavoratori
, , , , , Persona_2 Parte_7 CP_3 Persona_6 Persona_7
, , e nelle Parte_6 Persona_8 Persona_9 Persona_3
mensilità da agosto 2015 ad ottobre 2015, per un totale di 3 mensilità e per un numero di lavoratori superiore a sei”,
8) Art. 30 legge 843/1978, in quanto “ha omesso di inviare all' i dati contributivi relativi CP_4
ai lavoratori dipendenti nelle mensilità di luglio 2015, novembre 2015, dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio 2016”.
In relazione a tali violazioni risulta irrogate le seguenti sanzioni: € 3000,00 per la violazione di cui al punto n. 1; € 2060 per la violazione di cui al punto n. 2; € 300,00 per la violazione di cui al punto n.
3; € 24.000,00 per la violazione di cui al punto n. 4; € 2000,00 per la violazione di cui al punto n. 5;
€ 300,00 per la violazione di cui al punto n.6; € 1000,00 per la violazione di cui al punto 7 ed € 208,35 per la violazione di cui al punto 8.
Ebbene, parte ricorrente, con riferimento alle violazioni di cui ai punti 1,2,3,5,6,7 ed 8 non ha formulato alcuna censura tesa ad escludere l'an della pretesa (peraltro comprovata dal contenuto del Con verbale ispettivo e dalla documentazione prodotta dall' ) ma ha eccepito esclusivamente l'assenza di motivazione in ordine alle modalità di calcolo delle sanzioni irrogate.
Trattasi di censura – peraltro genericamente prospettata – che non può essere accolta.
Come noto, a norma dell'art. 11 l. 689/81, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione…”.
A mente di tali criteri, tenuto conto dell'oggettiva gravità delle violazioni (anche in considerazione del numero di lavoratori coinvolti e del periodo di riferimento) e della condotta dell'autore che non ha inteso regolarizzare/attenuare le conseguenze delle irregolarità riscontrate (oggetto di diffida ex art. 13 d.lgs.124/04), l'individuazione delle sanzioni – nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. Con 689/81, come specificato dall' e non oggetto di alcuna contestazione (neppure all'esito della produzione del rapporto ex art. 17 l. 689/81 nel quale peraltro vengono esplicitati i criteri di determinazione delle sanzioni) - risulta corretta in quanto conforme alla citata disposizione di legge.
Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento alla violazione di cui al punto 4 dell'ordinanza ingiunzione impugnata, concernente l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 3 commi 3 e 3 ter del dl. 12/2022, stante l'impiego delle lavoratrici e in assenza di Per_1 Pt_5
preventiva comunicazione di assunzione.
Il presupposto dell'irrogazione di tale sanzione deve, peraltro, ritenersi fondato.
Sul punto, gioverà premettere che 'I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali
i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.' (Cass.civ. sez.lav.,
19.4.10 n. 9251).
Con ordinanza del 2.11.2020 n. 24208, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede di deposizione in giudizio. Ed infatti, i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice che può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze. Ciò sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Ebbene, nel caso di specie, la determinazione assunta in sede ispettiva deve ritenersi fondata in quanto
Con adottata all'esito dell'esame dei fogli presenza (depositati dall' ) sottoscritti dalle predette lavoratrici (e dagli altri dipendenti) in un periodo in cui non risultavano formalmente assunte.
La dipendente poi riferì agli ispettori di essere stata licenziata nel febbraio 2016 e di aver Pt_5 ripreso l'attività lavorativa “il 21/04/2016 senza la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. Da allora ho sempre continuato a lavorare fino al 01 ottobre sempre del 2016” (cfr. dichiarazione in atti).
Atteso che le predette lavoratrici erano già state assunte con contratti di lavoro subordinato, tenuto conto dell'oggetto sociale della società (“pulizie, lavaggi e disinfestazioni civili, industriali ecc”), della tipologia di mansioni espletate dalle sig.re e (addette alle pulizie) che per Pt_5 Per_1 loro natura elementare, ripetitiva e predeterminata appaiono riconducibili nell'alveo della subordinazione, della sottoscrizione di un foglio presenza giornaliero con indicazione dell'orario di inizio e fine della prestazione lavorativa, reputa il Tribunale che il presupposto fattuale posto a fondamento dell'irrogazione della sanzione in esame possa ritenersi adeguatamente provato, in assenza peraltro di specifiche circostanze a supporto della pretesa autonomia del rapporto di lavoro irregolare, non avendo parte ricorrente né formulato puntuali allegazioni sul punto né fornito alcun elemento (neppure di natura documentalmente) che possa indurre in tal senso.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse, di attività istruttoria e della riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 d.lgs. 149/2015- segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' di così provvede: Controparte_1 CP_1
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2500,00.
Brindisi, 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G.P. Cuscito Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Controparte_1
Dott.sse L. Picarella, D. Maiorano e S. Sibilio
Resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.4.2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 122 del 22.3.2022 con la quale l' gli aveva intimato, CP_1
quale coobbligato in solido della (dichiarata fallita con sentenza n, 42/2018 del Parte_2
Con Tribunale di Brindisi e nei cui confronti l' aveva riservato di agire nei modi e nei termini previsti dalla legge fallimentare), il pagamento della somma di € 32.924,15.
A fondamento della proposta opposizione eccepiva:
- l'illogica determinazione del quantum relativo alle sanzioni comminate;
- l'infondatezza della sanzione di cui al punto 4 dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta ed in via di subordine la rideterminazione della sanzione amministrativa nella misura pari al minimo edittale.
Si costituiva l' che contestava quanto ex adverso dedotto Controparte_1
ed eccepito.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata al ricorrente in qualità di legale rappresentante (e dunque di trasgressore – persona fisica) della (obbligata in solido), Parte_3
Con nel periodo oggetto di contestazione. Nella predetta ordinanza, l' ha espressamente riservato di agire nei confronti della società “nei modi e nei termini previsti dalla Legge Fallimentare”.
Ciò posto, l'ordinanza ingiunzione impugnata ha tratto scaturigine dagli esiti degli accertamenti ispettivi trasfusi nel verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00000/2017- 729- 04-
2016002685/T03 (all. 3 fascicolo di parte resistente), regolarmente notificato al ricorrente in data
11.5.2017 (circostanza peraltro non oggetto di alcuna contestazione).
In particolare, dal suddetto verbale emerge che “presso i committenti “Casa Carrisi s.a.s” e “
[...]
” sono state acquisite le copie dei fogli presenze dei dipendenti della “ . In Pt_4 Parte_2 tale documentazione è riportata, per ciascun giorno e per ciascun dipendente, l'indicazione degli orari di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro e le relative firme. Gli scriventi funzionari hanno potuto ricostruire in maniera dettagliata l'effettivo numero di ore di lavoro prestate presso i due committenti sopraindicati. Dalla ricostruzione effettuata risulta che in alcuni mesi e per alcuni lavoratori il numero di ore di lavoro effettivamente prestate dagli stessi risulta superiore a quello registrato in busta paga. Nella tabella n. 2 è possibile rilevare i dipendenti interessati, i periodi di riferimento, le ore registrate sul LUL e quelle effettivamente lavoratore” (pag. 7 del verbale).
Risulta inoltre che “la dipendente è stata licenziata in data 29.02.2016. I sottoscritti Parte_5 funzionari hanno accertato, dai fogli presenza esibiti da “Casa Carrisi Sas” e dalla dichiarazione della dipendente, che la stessa ha ricominciato a prestare attività lavorativa in data 21.4.2016…Per questo rapporto di lavoro il datore di lavoro non ha trasmesso il modello Unilav”; analogo accertamento ha interessato la dipendente (cfr. pag. 8 del verbale). Persona_1
Gli ispettori hanno poi accertato, sulla scorta delle dichiarazioni raccolte e dall'esame della documentazione esibita dalla società, l'omessa consegna delle buste paga e l'omessa corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Con Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, l' ha contestato le seguenti violazioni:
1) Artt. 33, 37 e 82 DPR 797/1955 (…) in quanto “ha omesso di corrispondere gli assegni familiari ai lavoratori , nel periodo da settembre 2015 a dicembre 2015 Persona_1
e da gennaio a giugno 2016, nel periodo da gennaio 2016 a giugno 2016 e Parte_6
nel periodo da settembre 2015 a dicembre 2015”; Parte_7
2) Artt. 33, 37 e 82 DPR 797/1955 (..) in quanto “ha omesso di corrispondere gli assegni familiari ai lavoratori e nel mese di agosto 2015”; Persona_1 Parte_7 3) Art. 1 legge 5 gennaio 1953 n. 4 (..) in quanto “ha omesso di consegnare i prospetti paga all'atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori per le mensilità di Parte_8
dicembre 2015 e da maggio 2016 a giugno 2016, per le mensilità da ottobre Persona_2
2015 a febbraio 2016, per le mensilità da ottobre 2015 a febbraio 2016, Persona_3
per le mensilità da gennaio 2016 a aprile 2016, per le mensilità Parte_9 CP_3
da ottobre 2015 a dicembre 2015 e per le mensilità di giugno 2015 e da luglio Parte_7
2106 a ottobre 2016”;
4) Art. 3 commi 3 e 3 ter d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 (…) in quanto “ha occupato le lavoratrici
..per n. 65 giornate di lavoro effettivo e ..per nn. 64 Persona_1 Persona_4 giornate di lavoro effettivo in assenza della preventiva comunicazione di assunzione”;
5) Art. 39 commi 1 e 2 dl 112/2008..modifiato dall'art. 22 comma 5 d.lgs. 151/2015 (..) in quanto
“ha effettuato registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro dei dati relativi ai lavoratori dettagliatamente indicati nella tabella 16 del verbale unico di accertamento e notificazione al cui contenuto si rimanda integralmente, nelle mensilità da gennaio 2016 a maggio 2016 per un totale di 5 mensilità e per un numero di lavoratori superiori a 10”;
6) Art. 39 commi 1 e 2 DL 112/2018 (..) in quanto “ha effettuato registrazioni infedeli sul Libro
Unico del Lavoro dei dati relativi a , , Parte_10 Persona_1 Persona_5
e nella mensilità di luglio2015”;
[...] Parte_11 Parte_6
7) Art. 39 commi 1 e 2 dl 112/2008, modificato dall'art. 22 comma 5 d.lgs. 151/2015 in quanto
“ha effettuato registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro dei dati relativi ai lavoratori
, , , , , Persona_2 Parte_7 CP_3 Persona_6 Persona_7
, , e nelle Parte_6 Persona_8 Persona_9 Persona_3
mensilità da agosto 2015 ad ottobre 2015, per un totale di 3 mensilità e per un numero di lavoratori superiore a sei”,
8) Art. 30 legge 843/1978, in quanto “ha omesso di inviare all' i dati contributivi relativi CP_4
ai lavoratori dipendenti nelle mensilità di luglio 2015, novembre 2015, dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio 2016”.
In relazione a tali violazioni risulta irrogate le seguenti sanzioni: € 3000,00 per la violazione di cui al punto n. 1; € 2060 per la violazione di cui al punto n. 2; € 300,00 per la violazione di cui al punto n.
3; € 24.000,00 per la violazione di cui al punto n. 4; € 2000,00 per la violazione di cui al punto n. 5;
€ 300,00 per la violazione di cui al punto n.6; € 1000,00 per la violazione di cui al punto 7 ed € 208,35 per la violazione di cui al punto 8.
Ebbene, parte ricorrente, con riferimento alle violazioni di cui ai punti 1,2,3,5,6,7 ed 8 non ha formulato alcuna censura tesa ad escludere l'an della pretesa (peraltro comprovata dal contenuto del Con verbale ispettivo e dalla documentazione prodotta dall' ) ma ha eccepito esclusivamente l'assenza di motivazione in ordine alle modalità di calcolo delle sanzioni irrogate.
Trattasi di censura – peraltro genericamente prospettata – che non può essere accolta.
Come noto, a norma dell'art. 11 l. 689/81, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione…”.
A mente di tali criteri, tenuto conto dell'oggettiva gravità delle violazioni (anche in considerazione del numero di lavoratori coinvolti e del periodo di riferimento) e della condotta dell'autore che non ha inteso regolarizzare/attenuare le conseguenze delle irregolarità riscontrate (oggetto di diffida ex art. 13 d.lgs.124/04), l'individuazione delle sanzioni – nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. Con 689/81, come specificato dall' e non oggetto di alcuna contestazione (neppure all'esito della produzione del rapporto ex art. 17 l. 689/81 nel quale peraltro vengono esplicitati i criteri di determinazione delle sanzioni) - risulta corretta in quanto conforme alla citata disposizione di legge.
Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento alla violazione di cui al punto 4 dell'ordinanza ingiunzione impugnata, concernente l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 3 commi 3 e 3 ter del dl. 12/2022, stante l'impiego delle lavoratrici e in assenza di Per_1 Pt_5
preventiva comunicazione di assunzione.
Il presupposto dell'irrogazione di tale sanzione deve, peraltro, ritenersi fondato.
Sul punto, gioverà premettere che 'I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali
i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.' (Cass.civ. sez.lav.,
19.4.10 n. 9251).
Con ordinanza del 2.11.2020 n. 24208, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede di deposizione in giudizio. Ed infatti, i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice che può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze. Ciò sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Ebbene, nel caso di specie, la determinazione assunta in sede ispettiva deve ritenersi fondata in quanto
Con adottata all'esito dell'esame dei fogli presenza (depositati dall' ) sottoscritti dalle predette lavoratrici (e dagli altri dipendenti) in un periodo in cui non risultavano formalmente assunte.
La dipendente poi riferì agli ispettori di essere stata licenziata nel febbraio 2016 e di aver Pt_5 ripreso l'attività lavorativa “il 21/04/2016 senza la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. Da allora ho sempre continuato a lavorare fino al 01 ottobre sempre del 2016” (cfr. dichiarazione in atti).
Atteso che le predette lavoratrici erano già state assunte con contratti di lavoro subordinato, tenuto conto dell'oggetto sociale della società (“pulizie, lavaggi e disinfestazioni civili, industriali ecc”), della tipologia di mansioni espletate dalle sig.re e (addette alle pulizie) che per Pt_5 Per_1 loro natura elementare, ripetitiva e predeterminata appaiono riconducibili nell'alveo della subordinazione, della sottoscrizione di un foglio presenza giornaliero con indicazione dell'orario di inizio e fine della prestazione lavorativa, reputa il Tribunale che il presupposto fattuale posto a fondamento dell'irrogazione della sanzione in esame possa ritenersi adeguatamente provato, in assenza peraltro di specifiche circostanze a supporto della pretesa autonomia del rapporto di lavoro irregolare, non avendo parte ricorrente né formulato puntuali allegazioni sul punto né fornito alcun elemento (neppure di natura documentalmente) che possa indurre in tal senso.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse, di attività istruttoria e della riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 d.lgs. 149/2015- segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' di così provvede: Controparte_1 CP_1
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2500,00.
Brindisi, 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere