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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 441/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore -
con il patrocinio dell'avv. PERTOLDI GIANLUCA,
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t.,
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- convenuti -
con il patrocinio degli avv.ti PACCHIANA MARA e ROMAN GIORGIO.
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza del 9.12.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
come da note di udienza del 9.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Verso la mezzanotte tra il 27 ed il 28 ottobre 2019 , dopo aver trascorso Parte_1
la serata al bar Erika di Bellombra di Adria (RO), si metteva in cammino per rientrare a pagina 1 di 21 casa.
Imboccata la via Corcreva, giunto all'altezza del locale CI, veniva investito da un autoveicolo che sopraggiungeva da dietro, lungo la stessa direzione di marcia. Veniva
caricato prima sul cofano, impattando con il parabrezza che nell'occasione si rompeva, quindi sul tettuccio dell'autovettura, che si allontanava lasciandolo a terra, ferito.
Gli operatori del giungevano sul posto dopo poche decine di minuti, rinvenendo in CP_3
loco il , seduto a terra, un'autovettura di colore rosso, parcheggiata poco prima Parte_1
del punto in cui si trovava l'infortunato, ed una persona poi identificata in
[...]
che riferiva di aver richiesto l'intervento dell'ambulanza. CP_2
Il veniva dunque soccorso e trasportato presso l'ospedale di Rovigo, ove gli Parte_1
veniva diagnosticata una intossicazione etilica ed un politrauma da sospetto investimento stradale, e sottoposto alle cure necessarie.
Il presente giudizio scaturisce dal sinistro appena descritto.
ha convenuto in giudizio sia il sia la di lui compagnia di Parte_1 CP_2
assicurazione per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli Controparte_1
chiedendo l'accertamento della esclusiva responsabilità del nella causazione
[...] CP_2
del sinistro e la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni (non patrimoniale da invalidità temporanea e permanente e patrimoniale per spese, anche di natura medica,
sostenute in conseguenza del sinistro) patìti, complessivamente stimati nella misura di €
124.982,06, oltre rivalutazione e interessi.
In particolare, richiamando gli esiti del procedimento penale esitato nel decreto penale di condanna pronunciato nei confronti del in data 18.5.2021 per aver commesso il CP_2
reato di cui all'art. 189 co. 1 e 6 d.lgs. 285/1992 (violazione dell'obbligo di fermarsi e prestare soccorso alla vittima di sinistro stradale), l'attore ha evidenziato il fatto che il lo avrebbe prima investito alla guida della sua autovettura Peugeot 208 tg. CP_2
pagina 2 di 21 ER816JE di colore blu, quindi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso per poi ritornare, alla guida di altra autovettura di colore rosso, sul luogo del sinistro, chiamando i soccorsi e fingendosi estraneo al sinistro;
la sua responsabilità sarebbe emersa solo successivamente, ed all'esito delle indagini svolte dai Carabinieri.
Si sono costituiti, con unico procuratore e svolgendo difese del tutto sovrapponibili,
entrambi i convenuti, allegando al contrario che il sinistro sarebbe conseguenza della sola condotta gravemente imprudente dell'attore - che si sarebbe posto in cammino, in piena notte, vestito di nero, su strada scarsamente illuminata, in presenza di una nebbia fitta, e con una andatura incerta dovuta al fatto di essere ubriaco – e chiedendo pertanto il rigetto delle domande del . Parte_1
In via subordinata, ne hanno invocato il concorso di colpa nella causazione del sinistro, e dunque chiesto la limitazione della propria condanna al risarcimento del danno per la minor somma da accertarsi, proprio in ragione dell'applicazione dell'art. 1227 co. 1 cc.
La causa, rigettate le istanze di prova per testi (ordinanza del 20.6.2023, qui richiamata) è
stata istruita con documenti e disponendo ctu medico-legale sul quesito formulato con la medesima ordinanza istruttoria, che è stata affidata al dr. e da costui Persona_1
depositata in data 4.10.2023.
Tentata senza esito la conciliazione (ordinanza del 29.11.2023 e udienza del 24.1.2024), la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10.12.2024, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate.
È pacifico in causa il fatto che sia stato proprio il convenuto alla guida della sua CP_2
autovettura Peugeot 208 tg. ER816JE di colore blu, ad investire il nella notte tra Parte_1
il 27 ed il 28 ottobre 2019. Egli ha confessato la circostanza, così come il fatto di essersi pagina 3 di 21 subito allontanato per poi tornare sul luogo del sinistro alla guida di una diversa autovettura, rilasciando ai Carabinieri le dichiarazioni prodotte come doc. 10 di parte attrice.
In ragione delle condotte serbate, il convenuto è stato sottoposto a procedimento penale,
che si è concluso con la pronuncia nei suoi confronti del decreto penale di condanna di cui si è detto supra (doc. 24 di parte attrice), riconoscendolo responsabile del reato previsto e punito dall'art. 189 co. 1 e 6 d.lgs. 285/1992 (violazione dell'obbligo di fermarsi e prestare soccorso alla vittima di sinistro stradale), con l'irrogazione della sanzione della multa e della sospensione della patente per un anno.
Si è così accertato che il convenuto, “dopo aver prestato le prime cure alla persona ferita ed allontanandosi dal luogo del sinistro, ometteva di fermarsi senza attendere l'arrivo degli organi di polizia impedendo loro di identificare i soggetti coinvolti e la ricostruzione delle modalità del sinistro” (così, testualmente, il capo di imputazione: doc. 24 di parte attrice cit.).
Il giudizio di disvalore nei confronti del comportamento del che già ha trovato CP_2
idonea sanzione prevista ex lege nel procedimento penale, non esime dall'indagine sulla sussistenza dell'an della responsabilità risarcitoria invocata dall'attore in questa sede, né
autorizza ad obliterare i noti criteri ermeneutici distintivi che regolano, in particolare, la ricostruzione del nesso di causa in seno al procedimento civile ovvero a quello penale.
Ciò significa, essenzialmente, fare prudente applicazione, nel caso di specie, della regola di diritto stabilita dall'art. 2054 co. 1 c.c. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo,
se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”) e verificare se ed in quale misura la condotta del danneggiato abbia manifestato rilevanza nella causazione del sinistro (e quindi del danno), ai sensi e per gli effetti della norma dettata dall'art. 1227 co.
pagina 4 di 21 1 c.c. (“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate”), espressamente eccepito dalla parte convenuta.
A tal fine, vale ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che:
- “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.
2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per
fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana,
e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la
prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della
condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi
dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto […]” (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata:
Cass. Sez. 3, 17/01/2020, n. 842; Sez. 3 n. 6168 del 13/03/2009);
- infatti, “in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che
pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente
del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si
svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità
del singolo caso in esame” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024); di fatto,
“stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui
all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso
del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e
ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass. Ord. n.
pagina 5 di 21 dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale
tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte
colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del
danno” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 23804 del 04/09/2024);
- “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la
presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando
che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è
sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario
che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e
ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le
cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo
della velocità di guida mantenuta” (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità
adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza: Cass. Sez. 3, 28/03/2022, n. 9856);
- “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.
2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e
tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma
pagina 6 di 21 occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il
conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del
caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell'attraversamento anomalo: Cass.
Sez. 3, 04/04/2017, n. 8663).
Ebbene, facendo applicazione dei ricordati principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Chiarito il coinvolgimento del convenuto nella causazione del sinistro, gravava CP_2
su di lui l'onere di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (art. 2054
cc), “anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. 8663/2017, cit.).
A tal fine, egli ha allegato una serie di circostanze di fatto che ha ritenuto integrassero il caso fortuito previsto dalla norma citata, e che avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda attorea per riconosciuta responsabilità esclusiva del nella causazione Parte_1
del sinistro.
Tali circostanze sono (i) la scarsa visibilità alla guida, dovuta all'orario notturno, alla scarsa illuminazione pubblica esistente sul tratto di strada interessato, alla presenza di una fitta nebbia al momento del sinistro;
(ii) il fatto che la vittima indossasse abiti neri o comunque di colore scuro;
(iii) il fatto che egli camminasse al centro della carreggiata e nello stesso senso di marcia dei veicoli in spregio al disposto dell'art. 190 del Codice della pagina 7 di 21 strada, dunque in una posizione anomala, imprevedibile, manifestamente imprudente;
(iv)
il fatto che lo stesso fosse “ubriaco”; (v) le precarie condizioni di manutenzione della sede stradale.
Ebbene, solo di parte di tali circostanze è stata fornita prova sicura in giudizio.
Per quanto riguarda le condizioni del manto stradale, le fotografie prodotte in giudizio
(doc. 2 di parte convenuta) non provano affatto che esso fosse “dissestato” o comunque versasse in condizioni a tal punto precarie da incidere in qualche misura sulla ricostruzione del nesso di causa ai fini che qui occupano. Diversamente, dalle foto prodotte emerge invece che la strada percorsa la notte tra il 27 ed il 28 ottobre 2019 dalle parti fosse una normale strada extraurbana, in ordinarie condizioni di manutenzione, che in alcun modo possono ritenersi idonee ad alterare la condotta di guida di un qualsiasi autoveicolo.
Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche e quindi la visibilità del tragitto al momento del sinistro, è pacifico che esso sia avvenuto in prossimità della mezzanotte, e quindi in pieno orario notturno.
Il tratto di strada interessato risulta servito da illuminazione pubblica, ed alcuna delle parti ha allegato o provato il fatto che quella notte essa non funzionasse.
La capacità di illuminazione e dunque la visibilità complessiva del tratto di strada sono state però compromesse dalla presenza di nebbia al momento del sinistro, la cui esistenza può ritenersi provata in giudizio con ragionevole sicurezza.
È lo stesso attore a ricondurre temporalmente il sinistro “all'approssimarsi della mezzanotte” tra il 27 ed il 28 ottobre 2019 (citazione pag. 1) e l'intervento dell'ambulanza a “poche decine di minuti dopo a mezzanotte” (citazione, pag. 2), nonché a precisare che la distanza che separa la località luogo del sinistro (Bellombra di Adria) e l'ospedale di
Rovigo è di circa trenta chilometri (conclusionale, pag. 15).
L'operatrice sanitaria , sentita a SIT nell'immediatezza, ha confermato di essere Per_2
pagina 8 di 21 intervenuta in loco “intorno alla mezzanotte”, in seguito ad apposita chiamata, ed ha dichiarato di ricordare la presenza di una fitta nebbia (per la precisione, riportata come
“nebbia indecente” nel verbale di SIT) al tempo dell'arrivo sul luogo dell'incidente (doc. 3
di parte attrice).
L'accesso in pronto soccorso risale alle ore 1.19 del 28 ottobre (doc. 5 di parte attrice), il che, considerando il tempo minimo fisiologico necessario per effettuare l'intervento sulla persona del ferito e la distanza percorsa ed ipotizzando che l'ambulanza abbia tenuto una velocità di guida moderata in ragione della presenza della nebbia e del fatto che al ferito trasportato fosse stato attribuito il codice giallo in luogo dei più gravi codici arancio o rosso (idem), consente di ritenere provato che l'intervento dell'ambulanza sia avvenuto assai poco tempo dopo il sinistro, in un orario compreso tra mezzanotte e mezzanotte e mezza.
In assenza di elementi istruttori di segno contrario - tra i quali non può annoverarsi il doc.
26 prodotto dall'attore in allegato alla sua seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc
(“rilevazione storica tratta dal sito Meteo.it relativa alla città di Adria”), perché il generico riferimento alla assenza di nebbia ivi contenuto ma riferito all'intera città di Adria e, soprattutto, all'intera giornata del 27 ottobre 2019 non è certo valorizzabile ai fini della prova del fatto che alla mezzanotte la nebbia non ci fosse – è dunque assolutamente verosimile e conforme a presunzioni semplici il fatto che la nebbia fitta distintamente percepita dagli operatori al loro arrivo fosse presente anche pochi minuti prima (al massimo mezz'ora) nel medesimo luogo, e quindi al momento del sinistro.
Per quanto attiene alla complessiva condotta tenuta dalla vittima , egli Parte_1
ha ammesso di non aver indossato alcun giubbotto rinfrangente od altro abbigliamento capace di segnalarne la presenza a piedi lungo la via, che del pari incontestatamente è priva di marciapiede, ed anzi di aver indossato abbigliamento di colore nero o comunque scuro,
pagina 9 di 21 che ha quindi ulteriormente pregiudicato una visibilità già compromessa dall'orario notturno e dalla presenza di nebbia, nonostante l'illuminazione pubblica.
Non può, al contrario, ritenersi provato il fatto che l'odierno attore si trovasse al momento dello scontro “al centro della strada”, come sostenuto dalle parti convenute.
Invero, è pacifico in causa che il sinistro si sia verificato all'altezza del CI di via
Corcreva, laddove a fianco della carreggiata si apre un'area laterale di circa 2,30 ml, oltre la linea bianca laterale, in corrispondenza dei lati dell'ingresso al CI (si vedano le foto prodotte da entrambe le parti: docc. 2 e 25 attore;
doc. 2 convenuto).
La prova orale richiesta da parte convenuta non è stata ammessa perché contrastante con la documentazione prodotta in giudizio. Infatti, dalle foto - pur di qualità solo sufficiente -
della vettura coinvolta nel sinistro prodotte dall'attore come proprio doc. 9, non contestato dai convenuti, emerge che i danni al cofano anteriore della vettura, e dunque nel punto in cui è presumibilmente avvenuto l'impatto con il , poi “caricato” sul tettuccio della Parte_1
vettura, non sono affatto concentrati sulla porzione “centrale” del cofano, il che varrebbe a provare il fatto che egli sarebbe stato investito mentre si trovava al centro della carreggiata legittimamente percorsa dalla vettura condotta dal ma interessano semmai la CP_2
porzione anteriore destra del cofano, e confermano dunque che l'impatto con il pedone sia avvenuto mentre questo procedeva sulla destra rispetto al senso di marcia seguito dalla stessa autovettura.
Invero, non è stata raggiunta prova sicura in giudizio dell'esatta posizione, rispetto alla carreggiata, in cui si sia verificato il sinistro, se cioè comunque sulla carreggiata, ovvero sulla porzione laterale, oltre la linea bianca laterale, in prossimità dell'ingresso del CI, ma l'incertezza non esclude la necessità di dare applicazione alla regola di giudizio dettata dall'art., 2697 c.c., e dunque consente di concludere che - gravando sul punto specifico l'onere di provare tale fatto, siccome fondante l'eccezione di caso fortuito pagina 10 di 21 ex art. 2054 c.c., sulla parte convenuta – la prova di questo specifico fatto, idoneo nelle allegazioni dei convenuti a contribuire a provare il caso fortuito liberatorio, non è stata raggiunta.
Si è detto che non è stata raggiunta prova sicura in giudizio dell'esatta posizione del sinistro rispetto alla carreggiata, poiché neppure l'attore ha fornito prova sicura del fatto che lo scontro sia avvenuto, invece, al di fuori della carreggiata, e cioè nell'area laterale che egli – per vero, in assenza di alcun elemento a sostegno – identifica come “parcheggio”
prossimo al CI.
Ciò assume una precisa rilevanza ad altro fine, e cioè per ritenere fondata l'ulteriore difesa di parte convenuta relativa alla violazione, da parte dell'attore, del disposto dell'art. 190
Codice della strada (“[…] Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in
senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul
margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata
a senso unico di circolazione […]”).
Poiché non è contestato che via Concreva sia a doppio senso di marcia, e poiché dal corredo istruttorio sopra descritto emerge che il procedesse a piedi sulla destra Parte_1
rispetto al senso di marcia dell'autovettura, può ritenersi provato che egli, imprudentemente, non circolasse, come dovuto, “in senso opposto a quello di marcia dei veicoli”.
Infine, il tasso alcolemico accertato sulla persona del (1,10 g/L ad ore 3.55: doc. Parte_1
4 di parte convenuta, e dunque presumibilmente maggiore al momento del sinistro, circa quattro ore prima) conferma la bontà della diagnosi di intossicazione etilica effettuata in pronto soccorso (doc. 5 attore), ma non vale, da solo, a provare il caso fortuito preteso da parte convenuta.
È sufficiente rilevare, a tal fine, che non risulta affatto provata la correlazione dedotta da pagina 11 di 21 parte dei convenuti, e cioè il fatto che ad un tale livello di tasso alcolemico corrispondesse necessariamente una andatura confusa e ondeggiante da parte del pedone, tale da condurlo al centro della carreggiata e da rendere inevitabile lo scontro con l'autovettura. Appare
infatti pacifica l'impossibilità, dovuta alla inevitabile variabilità soggettiva della reazione del singolo organismo alla presenza di una concentrazione di etanolo nel sangue superiore alla norma, vieppiù in soggetto comunque descritto come affetto da “etilismo cronico”
(doc. 5 di parte attrice), di stabilire una solida correlazione tra tasso alcolemico e, nella fattispecie, caratteristiche dell'andatura del soggetto intossicato.
Riassumendo, è provato che il abbia imprudentemente deciso di rincasare a piedi, Parte_1
in piena notte, in presenza di nebbia fitta, con abbigliamento scuro non rinfrangente, in condizioni di visibilità compromessa, camminando lungo il medesimo senso di marcia delle autovetture, alla loro destra. Non è provato che egli transitasse al centro della carreggiata, né che fosse ubriaco al punto da ondeggiare o da spostarsi al centro della carreggiata, né che la strada fosse dissestata al punto da impedire il controllo del veicolo da parte del né quest'ultimo ha allegato o provato altrimenti di aver fatto tutto il CP_2
possibile, anche sotto il profilo della velocità di guida, per evitare l'impatto, avendo egli, al contrario, impedito l'esatta ricostruzione della dinamica omettendo di fermarsi subito dopo l'impatto per prestare soccorso all'investito.
Queste circostanze, che come già si è detto non appaiono sufficienti ad integrare la rigorosa prova liberatoria descritta dall'art. 2054 co. 1 c.c., non possono però ritenersi irrilevanti ai fini della ricostruzione del nesso e della indagine sul contributo causale riconducibile al danneggiato ex art. 1227 c.c.. Invero, la condotta gravemente imprudente del ha certamente contribuito alla causazione del sinistro, in misura che non può Parte_1
quantificarsi in misura inferiore alla metà, e dunque al 50%.
Ne consegue che ogni conseguenza di danno che si accerterà risarcibile in suo favore dovrà
pagina 12 di 21 essere per metà imputata causalmente alla sua condotta, e dunque esclusa dall'obbligo risarcitorio gravante sulle parti convenute.
***
Passando dunque all'indagine sul quantum, vanno in primo luogo richiamate le risultanze della consulenza medico-legale a firma dr. depositata in data 4.10.2023, che questo Per_1
Giudice fa proprie, avendo il Consulente adeguatamente risposto al quesito e congruamente motivato le prese conclusioni, senza osservazioni di parte.
Si è dunque accertato in sede tecnica che in conseguenza del sinistro il ha Parte_1
riportato “le seguenti menomazioni, ognuna di esse è accertata tramite riscontro clinico-
chirurgico e metodologie di imaging radiologico: esiti di frattura del manubrio sternale;
minimo flap intimale aortico al passaggio tra arco e aorta discendente;
esiti di frattura
vertebrale dorsale D4; esiti di frattura-lussazione complessa trimalleolare tibiotarsica
sinistra”, che hanno provocato un danno biologico temporaneo e permanente (ctu, pag.
14).
“In merito al danno biologico temporaneo, tenuto conto della tipologia delle lesioni, della
evoluzione della malattia, delle certificazioni mediche e degli interventi terapeutici
effettuati, (riposo a letto con busto C35 con svezzamento a partire dal 27.01.2020 e
successivo plurimo trattamento riabilitativo) è valutabile nel modo seguente: 50 giorni di
danno biologico totale al 100%; 50 giorni di danno biologico parziale al 75%; 30 giorni
di danno biologico parziale al 50%; 30 giorni di danno biologico parziale al 25%”.
Quanto al danno biologico permanente, “il rilievo dei sintomi a livello del rachide
lombare, la persistente sintomatologia algica e disfunzionale, gli evidenti rilievi
strumentali” portano a stimare un danno pari al 22%, in assenza di “presenti precedenti
morbosi a carico del soggetto che possano in qualche modo aver influito sulla
determinazione del danno o degli esiti menomativi attualmente quantificabili” (pag. 15).
pagina 13 di 21 Ai fini della liquidazione del danno, va fatta applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal
Tribunale di Milano (da ultimo aggiornate al 2024), che secondo la Suprema Corte (Cass.
7.6.11 n. 12408) costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere motivate variazioni in aumento o in diminuzione, idoneo a garantire altresì una uniformità di trattamento, in materia, sull'intero territorio nazionale.
Il menzionato criterio di liquidazione è caratterizzato, come noto, dall'utilizzo di un c.d.
punto variabile: al singolo punto di invalidità viene infatti attribuito un preciso valore monetario, non costante ma variabile in funzione dello stesso grado di invalidità, in modo da risultare maggiore al crescere del grado di invalidità permanente residuato dalle lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto.
Il risarcimento dovuto, pertanto, si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato nella vittima per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità connotante la vicenda, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, onde quantificare la riparazione anche in funzione dell'età più o meno avanzata della vittima.
È altrettanto noto che il danno biologico risarcibile è l'insieme delle ripercussioni negative che la lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto ha provocato sulla vita concreta di quest'ultimo, e dunque delle privazioni che la vittima dovrà subire nella propria vita quotidiana, lavorativa - infatti, “la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa
nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute” (Cass. 10.11.2020 n.
25164) - e sociale, cosicchè il grado di invalidità permanente espresso da un baréme
medico-legale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
pagina 14 di 21 Ne consegue che la liquidazione del danno biologico operata convertendo in denaro il grado di invalidità permanente - e dunque applicando, per le ragioni esposte, le tabelle di
Milano, nei termini che si preciseranno infra - è normalmente idonea a quantificare l'entità
della riparazione dovuta per tutte le utilità ordinariamente perdute a causa dell'illecito, e cioè anche per la compromissione di ogni attività che chiunque ordinariamente compie per il solo fatto di essere una persona inserita in un certo contesto storico-sociale (le attività
minime della vita quotidiana come muoversi, vestirsi, lavarsi, alimentarsi, ma anche tutte quelle attività normali ed ordinarie della vita sociale di ciascun individuo, quali leggere,
studiare, frequentare parenti ed amici, viaggiare, assistere ad uno spettacolo televisivo o cinematografico, etc.), e che risultano inevitabilmente compromesse a causa della lesione subìta dalla persona lesa - e della sua specifica entità convenzionalmente espressa in termini percentuali “ipotizzando per fictio juris che sia pari a 100 la validità d'una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età della vittima” (ancora Cass.
7.11.2014 n. 23778) - indipendentemente da chi essa sia e dalla percezione di “gravità” delle lesioni patìte.
Diversamente, non sono conglobabili nel danno dinamico-relazionale tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore o dal c.d. danno morale (Cass. 27.3.2018 ord. n. 7513).
Le tabelle di Milano, a seguito del fondamentale intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione nel novembre 2008, e delle precisazioni contenute nelle c.d. sentenze di San
Martino del 11.11.2019, sono state strutturate in modo tale da distinguere, nell'unitario valore monetario attribuito al “punto”, la quota di danno dinamico-relazionale (o biologico) da quella di danno c.d. morale.
Posta l'acquisita distinzione - concettuale, ontologica, e quindi necessariamente giuridica -
tra (i) danno biologico o dinamico-relazionale, (ii) personalizzazione della liquidazione per pagina 15 di 21 l'incidenza di specifiche e non ordinarie conseguenze pregiudizievoli sulla vita relazionale della singola persona lesa, e (iii) danno morale o da sofferenza interiore, privo di base organica, la Cassazione ha infatti affermato che “nel procedere alla liquidazione del danno
alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno
dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il
quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono […] all'indicazione di un
valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci
di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente
morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata
dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi
indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di [distinto] positivo accertamento [anche] dei presupposti per la cd.
personalizzazione del danno, procedere all'aumento [percentuale] del valore del solo
danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3,
dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in
tabella” (Cass. 10.11.2020 n. 25164).
Per quanto attiene, nello specifico, all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, “un attendibile criterio logico-presuntivo è quello della
corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione
rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione
della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di
pagina 16 di 21 un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa
dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (ancora Cass.
10.11.2020 n. 25164).
Ebbene, facendo applicazione dei principi esposti nel caso di specie, risulta provato in giudizio che a seguito del sinistro l'attore abbia subìto un danno da invalidità Parte_1
permanente e temporanea, e che lo stesso meriti di essere liquidato, a fini risarcitori,
applicando le tabelle di Milano ed il valore di punto ivi stabilito per la componente di danno biologico.
Non può essere negato neppure il risarcimento del danno morale, o danno da sofferenza,
che il sopra richiamato criterio logico-presuntivo di corrispondenza con l'entità della lesione patìta impone di ritenere provato nel caso di specie, considerando la natura delle lesioni (anche permanenti) subìte in plurimi distretti corporei, l'entità delle stesse (22%), il livello medio di sofferenza provocato anche in via permanente.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione, il valore del punto base applicando le tabelle di
Milano in favore dell'attrice, che all'epoca del sinistro aveva 65 anni, può essere determinato nella somma di € 4.049,22 per la componente di danno biologico, di €
1.538,70 per la componente di danno morale, per un valore complessivo del punto di €
5.587,92.
Moltiplicando il punto per i coefficienti tabellari, il dovuto per l'integrale risarcimento del danno da invalidità permanente (biologico + morale) è di € 83.595,00 (di cui € 60.576,00 per il biologico e il resto per l'incremento da sofferenza).
Ai fini del calcolo del risarcimento dovuto per l'invalidità temporanea, invece, va determinato il valore del punto base o diaria, che oscilla per le tabelle di Milano tra i valori di € 115 e di € 173/die (entrambi calcolati considerando sia la quota per danno biologico/dinamico-relazionale sia quella per danno da sofferenza soggettiva interiore pagina 17 di 21 media presumibile).
Considerando il grado medio-elevato delle sofferenze patìte durante il decorso della malattia, è congruo muovere dal valore di € 140/die (compresivo tanto della componente per danno biologico/dinamico-relazionale quanto di quella per sofferenza soggettiva interiore).
Moltiplicando il valore per 50 giorni di invalidità temporanea al 100%, 50 giorni di invalidità temporanea al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50%, e 30 giorni di invalidità temporanea al 25% si ottiene la somma complessiva di € 15.400,00.
Diversamente, nulla è dovuto a titolo di c.d. personalizzazione con incremento percentuale della quota corrispondente al danno biologico.
Infatti, non sono state allegate né provate quelle circostanze anomale, peculiari,
eccezionali, specifiche che uniche possono essere valorizzate - qualora abbiano comportato un quid pluris di compromissione della vita dinamico-relazionale della vittima, oltre a quella che già “normalmente” deriva dalla invalidità patìta, per quanto grave essa sia - in sede di personalizzazione.
***
ha allegato, nell'atto introduttivo del giudizio, di aver inoltre subìto un Parte_1
danno patrimoniale sotto forma di danno emergente, rinviando ad un prospetto delle spese sostenute (doc. 14-16).
Esso si compone, sostanzialmente, di tre voci: (i) spese mediche sostenute a causa del sinistro;
(ii) spese sostenute per la consulenza medico-legale di parte;
(iii) spese varie ricondotte alle spese di viaggio e per assistenza nonché all' “assistenza del cane”.
(i) La prima voce di danno va riconosciuta, nei limiti in cui il danno è stato documentato e vagliato nella sua congruità in sede di consulenza medico-legale, dunque per la somma di €
841,10 (ctu, pag. 16), esclusa la componente relative agli oneri di consulenza di parte, di pagina 18 di 21 cui si dirà infra, e la somma di € 1.200 di cui al bonifico prodotto come pag. 3 del doc. 16
allegato al ricorso, che viene descritto come “donazione solidale da parte di Parte_1
per soggiorno dal 16.12.2019 al 15.1.2019” ma risulta documentalmente
[...]
riconducibile a tali ” quali ordinanti titolari Controparte_4 Controparte_5
del conto di provvista, terzi estranei al giudizio e la restituzione della somma ai quali da parte dell'odierno attore non è stata né tempestivamente allegata né provata.
(ii) Spetta all'attore il rimborso delle spese per consulenza medico-legale, in quanto spesa necessaria per l'accertamento dei postumi e dunque per la tutela dei diritti della parte,
giudicata congrua dal Ctu, per la somma complessiva di € 3.660,00.
(iii) La terza voce di danno indicata non può essere riconosciuta all'attore, poiché rimasta del tutto sfornita di adeguata allegazione, prima che di prova. L'attore non ha tempestivamente dedotto alcunchè circa le proprie condizioni familiari e personali, e dunque circa la necessità di accompagnamento per qualsiasi incombente da parte di terzi estranei alla cerchia familiare, nonché la proprietà di un cane, la necessità di assistenza nei confronti di questo, e per quale ragione una tale spesa dovrebbe essere anche solo astrattamente ricondotta, dal punto di vista causale, al sinistro per cui è causa. Quanto alle spese di trasporto, quanto dedotto dall'attore (cap. 14 della seconda memoria istruttoria)
dimostra ancora una volta che a sostenere dette spese, nelle sue allegazioni, non fu l'attore,
ma terzi estranei al giudizio, ed in assenza di allegazione e prova della rifusione delle spese da parte dell'odierno attore nulla è a lui dovuto a tale titolo.
Da quanto esposto consegue che all'attore va riconosciuto il diritto di ottenere, a titolo risarcitorio, la metà, in applicazione dell'art. 1227 c.c., delle somme di € 98.995,00
(83.595,00 + € 15.400,00) a titolo di danno non patrimoniale e di € 4.501,10 (€ 841,10 +
3.660,00) a titolo di danno patrimoniale (danno emergente da spese sostenute), quantificate in base alle tabelle di Milano come da ultimo aggiornate al 2024 e dunque in moneta pagina 19 di 21 attuale, e quindi la somma complessiva finale di € 51.748,05.
Sull'importo dovuto a titolo di risarcimento spettano, secondo i principi generali, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo, sia sulle somme per danno patrimoniale, sia per quelle per danno non patrimoniale, esclusa nel caso di specie la rivalutazione, in assenza di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., poiché
“nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante deve
essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell'illecito sino al
momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in moneta attuale”,
com'è avvenuto nel caso di specie (si cfr. Cass. n. 25817 del 31/10/2017).
La condanna va pronunciata in solido nei confronti di entrambe le parti convenute, non sussistendo contestazioni di sorta circa il rapporto contrattuale assicurativo.
Le spese di lite meritano di essere integralmente compensate tra le parti, giusta soccombenza reciproca, in ragione di quanto accertato sotto il profilo del nesso di causa.
Le spese di Ctu gravano invece, in misura paritaria, su ciascuna delle tre parti del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. accertata la responsabilità dell'attore e del convenuto Controparte_6 [...]
nella causazione del sinistro per cui è causa, in misura eguale e paritaria e CP_2
quindi del 50% ciascuno, condanna i convenuti e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a pagare all'attore Controparte_1
l'importo complessivo, come determinato in motivazione, di € Parte_1
51.748,05, interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico di tutte le parti, in via solidale tra loro ed in misura paritaria nei rapporti interni, le spese di consulenza medico legale d'ufficio, pari al pagina 20 di 21 fondo spese liquidato con ordinanza del 20.6.2023.
Così deciso in Rovigo, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2241 del 28/01/2019), “mediante la comparazione della colpa della vittima con quella
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 441/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore -
con il patrocinio dell'avv. PERTOLDI GIANLUCA,
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t.,
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- convenuti -
con il patrocinio degli avv.ti PACCHIANA MARA e ROMAN GIORGIO.
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza del 9.12.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
come da note di udienza del 9.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Verso la mezzanotte tra il 27 ed il 28 ottobre 2019 , dopo aver trascorso Parte_1
la serata al bar Erika di Bellombra di Adria (RO), si metteva in cammino per rientrare a pagina 1 di 21 casa.
Imboccata la via Corcreva, giunto all'altezza del locale CI, veniva investito da un autoveicolo che sopraggiungeva da dietro, lungo la stessa direzione di marcia. Veniva
caricato prima sul cofano, impattando con il parabrezza che nell'occasione si rompeva, quindi sul tettuccio dell'autovettura, che si allontanava lasciandolo a terra, ferito.
Gli operatori del giungevano sul posto dopo poche decine di minuti, rinvenendo in CP_3
loco il , seduto a terra, un'autovettura di colore rosso, parcheggiata poco prima Parte_1
del punto in cui si trovava l'infortunato, ed una persona poi identificata in
[...]
che riferiva di aver richiesto l'intervento dell'ambulanza. CP_2
Il veniva dunque soccorso e trasportato presso l'ospedale di Rovigo, ove gli Parte_1
veniva diagnosticata una intossicazione etilica ed un politrauma da sospetto investimento stradale, e sottoposto alle cure necessarie.
Il presente giudizio scaturisce dal sinistro appena descritto.
ha convenuto in giudizio sia il sia la di lui compagnia di Parte_1 CP_2
assicurazione per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli Controparte_1
chiedendo l'accertamento della esclusiva responsabilità del nella causazione
[...] CP_2
del sinistro e la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni (non patrimoniale da invalidità temporanea e permanente e patrimoniale per spese, anche di natura medica,
sostenute in conseguenza del sinistro) patìti, complessivamente stimati nella misura di €
124.982,06, oltre rivalutazione e interessi.
In particolare, richiamando gli esiti del procedimento penale esitato nel decreto penale di condanna pronunciato nei confronti del in data 18.5.2021 per aver commesso il CP_2
reato di cui all'art. 189 co. 1 e 6 d.lgs. 285/1992 (violazione dell'obbligo di fermarsi e prestare soccorso alla vittima di sinistro stradale), l'attore ha evidenziato il fatto che il lo avrebbe prima investito alla guida della sua autovettura Peugeot 208 tg. CP_2
pagina 2 di 21 ER816JE di colore blu, quindi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso per poi ritornare, alla guida di altra autovettura di colore rosso, sul luogo del sinistro, chiamando i soccorsi e fingendosi estraneo al sinistro;
la sua responsabilità sarebbe emersa solo successivamente, ed all'esito delle indagini svolte dai Carabinieri.
Si sono costituiti, con unico procuratore e svolgendo difese del tutto sovrapponibili,
entrambi i convenuti, allegando al contrario che il sinistro sarebbe conseguenza della sola condotta gravemente imprudente dell'attore - che si sarebbe posto in cammino, in piena notte, vestito di nero, su strada scarsamente illuminata, in presenza di una nebbia fitta, e con una andatura incerta dovuta al fatto di essere ubriaco – e chiedendo pertanto il rigetto delle domande del . Parte_1
In via subordinata, ne hanno invocato il concorso di colpa nella causazione del sinistro, e dunque chiesto la limitazione della propria condanna al risarcimento del danno per la minor somma da accertarsi, proprio in ragione dell'applicazione dell'art. 1227 co. 1 cc.
La causa, rigettate le istanze di prova per testi (ordinanza del 20.6.2023, qui richiamata) è
stata istruita con documenti e disponendo ctu medico-legale sul quesito formulato con la medesima ordinanza istruttoria, che è stata affidata al dr. e da costui Persona_1
depositata in data 4.10.2023.
Tentata senza esito la conciliazione (ordinanza del 29.11.2023 e udienza del 24.1.2024), la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10.12.2024, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate.
È pacifico in causa il fatto che sia stato proprio il convenuto alla guida della sua CP_2
autovettura Peugeot 208 tg. ER816JE di colore blu, ad investire il nella notte tra Parte_1
il 27 ed il 28 ottobre 2019. Egli ha confessato la circostanza, così come il fatto di essersi pagina 3 di 21 subito allontanato per poi tornare sul luogo del sinistro alla guida di una diversa autovettura, rilasciando ai Carabinieri le dichiarazioni prodotte come doc. 10 di parte attrice.
In ragione delle condotte serbate, il convenuto è stato sottoposto a procedimento penale,
che si è concluso con la pronuncia nei suoi confronti del decreto penale di condanna di cui si è detto supra (doc. 24 di parte attrice), riconoscendolo responsabile del reato previsto e punito dall'art. 189 co. 1 e 6 d.lgs. 285/1992 (violazione dell'obbligo di fermarsi e prestare soccorso alla vittima di sinistro stradale), con l'irrogazione della sanzione della multa e della sospensione della patente per un anno.
Si è così accertato che il convenuto, “dopo aver prestato le prime cure alla persona ferita ed allontanandosi dal luogo del sinistro, ometteva di fermarsi senza attendere l'arrivo degli organi di polizia impedendo loro di identificare i soggetti coinvolti e la ricostruzione delle modalità del sinistro” (così, testualmente, il capo di imputazione: doc. 24 di parte attrice cit.).
Il giudizio di disvalore nei confronti del comportamento del che già ha trovato CP_2
idonea sanzione prevista ex lege nel procedimento penale, non esime dall'indagine sulla sussistenza dell'an della responsabilità risarcitoria invocata dall'attore in questa sede, né
autorizza ad obliterare i noti criteri ermeneutici distintivi che regolano, in particolare, la ricostruzione del nesso di causa in seno al procedimento civile ovvero a quello penale.
Ciò significa, essenzialmente, fare prudente applicazione, nel caso di specie, della regola di diritto stabilita dall'art. 2054 co. 1 c.c. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo,
se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”) e verificare se ed in quale misura la condotta del danneggiato abbia manifestato rilevanza nella causazione del sinistro (e quindi del danno), ai sensi e per gli effetti della norma dettata dall'art. 1227 co.
pagina 4 di 21 1 c.c. (“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate”), espressamente eccepito dalla parte convenuta.
A tal fine, vale ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che:
- “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.
2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per
fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana,
e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la
prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della
condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi
dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto […]” (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata:
Cass. Sez. 3, 17/01/2020, n. 842; Sez. 3 n. 6168 del 13/03/2009);
- infatti, “in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che
pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente
del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si
svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità
del singolo caso in esame” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024); di fatto,
“stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui
all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso
del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e
ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass. Ord. n.
pagina 5 di 21 dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale
tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte
colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del
danno” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 23804 del 04/09/2024);
- “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la
presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando
che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è
sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario
che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e
ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le
cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo
della velocità di guida mantenuta” (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità
adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza: Cass. Sez. 3, 28/03/2022, n. 9856);
- “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.
2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e
tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma
pagina 6 di 21 occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il
conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del
caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell'attraversamento anomalo: Cass.
Sez. 3, 04/04/2017, n. 8663).
Ebbene, facendo applicazione dei ricordati principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Chiarito il coinvolgimento del convenuto nella causazione del sinistro, gravava CP_2
su di lui l'onere di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (art. 2054
cc), “anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. 8663/2017, cit.).
A tal fine, egli ha allegato una serie di circostanze di fatto che ha ritenuto integrassero il caso fortuito previsto dalla norma citata, e che avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda attorea per riconosciuta responsabilità esclusiva del nella causazione Parte_1
del sinistro.
Tali circostanze sono (i) la scarsa visibilità alla guida, dovuta all'orario notturno, alla scarsa illuminazione pubblica esistente sul tratto di strada interessato, alla presenza di una fitta nebbia al momento del sinistro;
(ii) il fatto che la vittima indossasse abiti neri o comunque di colore scuro;
(iii) il fatto che egli camminasse al centro della carreggiata e nello stesso senso di marcia dei veicoli in spregio al disposto dell'art. 190 del Codice della pagina 7 di 21 strada, dunque in una posizione anomala, imprevedibile, manifestamente imprudente;
(iv)
il fatto che lo stesso fosse “ubriaco”; (v) le precarie condizioni di manutenzione della sede stradale.
Ebbene, solo di parte di tali circostanze è stata fornita prova sicura in giudizio.
Per quanto riguarda le condizioni del manto stradale, le fotografie prodotte in giudizio
(doc. 2 di parte convenuta) non provano affatto che esso fosse “dissestato” o comunque versasse in condizioni a tal punto precarie da incidere in qualche misura sulla ricostruzione del nesso di causa ai fini che qui occupano. Diversamente, dalle foto prodotte emerge invece che la strada percorsa la notte tra il 27 ed il 28 ottobre 2019 dalle parti fosse una normale strada extraurbana, in ordinarie condizioni di manutenzione, che in alcun modo possono ritenersi idonee ad alterare la condotta di guida di un qualsiasi autoveicolo.
Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche e quindi la visibilità del tragitto al momento del sinistro, è pacifico che esso sia avvenuto in prossimità della mezzanotte, e quindi in pieno orario notturno.
Il tratto di strada interessato risulta servito da illuminazione pubblica, ed alcuna delle parti ha allegato o provato il fatto che quella notte essa non funzionasse.
La capacità di illuminazione e dunque la visibilità complessiva del tratto di strada sono state però compromesse dalla presenza di nebbia al momento del sinistro, la cui esistenza può ritenersi provata in giudizio con ragionevole sicurezza.
È lo stesso attore a ricondurre temporalmente il sinistro “all'approssimarsi della mezzanotte” tra il 27 ed il 28 ottobre 2019 (citazione pag. 1) e l'intervento dell'ambulanza a “poche decine di minuti dopo a mezzanotte” (citazione, pag. 2), nonché a precisare che la distanza che separa la località luogo del sinistro (Bellombra di Adria) e l'ospedale di
Rovigo è di circa trenta chilometri (conclusionale, pag. 15).
L'operatrice sanitaria , sentita a SIT nell'immediatezza, ha confermato di essere Per_2
pagina 8 di 21 intervenuta in loco “intorno alla mezzanotte”, in seguito ad apposita chiamata, ed ha dichiarato di ricordare la presenza di una fitta nebbia (per la precisione, riportata come
“nebbia indecente” nel verbale di SIT) al tempo dell'arrivo sul luogo dell'incidente (doc. 3
di parte attrice).
L'accesso in pronto soccorso risale alle ore 1.19 del 28 ottobre (doc. 5 di parte attrice), il che, considerando il tempo minimo fisiologico necessario per effettuare l'intervento sulla persona del ferito e la distanza percorsa ed ipotizzando che l'ambulanza abbia tenuto una velocità di guida moderata in ragione della presenza della nebbia e del fatto che al ferito trasportato fosse stato attribuito il codice giallo in luogo dei più gravi codici arancio o rosso (idem), consente di ritenere provato che l'intervento dell'ambulanza sia avvenuto assai poco tempo dopo il sinistro, in un orario compreso tra mezzanotte e mezzanotte e mezza.
In assenza di elementi istruttori di segno contrario - tra i quali non può annoverarsi il doc.
26 prodotto dall'attore in allegato alla sua seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc
(“rilevazione storica tratta dal sito Meteo.it relativa alla città di Adria”), perché il generico riferimento alla assenza di nebbia ivi contenuto ma riferito all'intera città di Adria e, soprattutto, all'intera giornata del 27 ottobre 2019 non è certo valorizzabile ai fini della prova del fatto che alla mezzanotte la nebbia non ci fosse – è dunque assolutamente verosimile e conforme a presunzioni semplici il fatto che la nebbia fitta distintamente percepita dagli operatori al loro arrivo fosse presente anche pochi minuti prima (al massimo mezz'ora) nel medesimo luogo, e quindi al momento del sinistro.
Per quanto attiene alla complessiva condotta tenuta dalla vittima , egli Parte_1
ha ammesso di non aver indossato alcun giubbotto rinfrangente od altro abbigliamento capace di segnalarne la presenza a piedi lungo la via, che del pari incontestatamente è priva di marciapiede, ed anzi di aver indossato abbigliamento di colore nero o comunque scuro,
pagina 9 di 21 che ha quindi ulteriormente pregiudicato una visibilità già compromessa dall'orario notturno e dalla presenza di nebbia, nonostante l'illuminazione pubblica.
Non può, al contrario, ritenersi provato il fatto che l'odierno attore si trovasse al momento dello scontro “al centro della strada”, come sostenuto dalle parti convenute.
Invero, è pacifico in causa che il sinistro si sia verificato all'altezza del CI di via
Corcreva, laddove a fianco della carreggiata si apre un'area laterale di circa 2,30 ml, oltre la linea bianca laterale, in corrispondenza dei lati dell'ingresso al CI (si vedano le foto prodotte da entrambe le parti: docc. 2 e 25 attore;
doc. 2 convenuto).
La prova orale richiesta da parte convenuta non è stata ammessa perché contrastante con la documentazione prodotta in giudizio. Infatti, dalle foto - pur di qualità solo sufficiente -
della vettura coinvolta nel sinistro prodotte dall'attore come proprio doc. 9, non contestato dai convenuti, emerge che i danni al cofano anteriore della vettura, e dunque nel punto in cui è presumibilmente avvenuto l'impatto con il , poi “caricato” sul tettuccio della Parte_1
vettura, non sono affatto concentrati sulla porzione “centrale” del cofano, il che varrebbe a provare il fatto che egli sarebbe stato investito mentre si trovava al centro della carreggiata legittimamente percorsa dalla vettura condotta dal ma interessano semmai la CP_2
porzione anteriore destra del cofano, e confermano dunque che l'impatto con il pedone sia avvenuto mentre questo procedeva sulla destra rispetto al senso di marcia seguito dalla stessa autovettura.
Invero, non è stata raggiunta prova sicura in giudizio dell'esatta posizione, rispetto alla carreggiata, in cui si sia verificato il sinistro, se cioè comunque sulla carreggiata, ovvero sulla porzione laterale, oltre la linea bianca laterale, in prossimità dell'ingresso del CI, ma l'incertezza non esclude la necessità di dare applicazione alla regola di giudizio dettata dall'art., 2697 c.c., e dunque consente di concludere che - gravando sul punto specifico l'onere di provare tale fatto, siccome fondante l'eccezione di caso fortuito pagina 10 di 21 ex art. 2054 c.c., sulla parte convenuta – la prova di questo specifico fatto, idoneo nelle allegazioni dei convenuti a contribuire a provare il caso fortuito liberatorio, non è stata raggiunta.
Si è detto che non è stata raggiunta prova sicura in giudizio dell'esatta posizione del sinistro rispetto alla carreggiata, poiché neppure l'attore ha fornito prova sicura del fatto che lo scontro sia avvenuto, invece, al di fuori della carreggiata, e cioè nell'area laterale che egli – per vero, in assenza di alcun elemento a sostegno – identifica come “parcheggio”
prossimo al CI.
Ciò assume una precisa rilevanza ad altro fine, e cioè per ritenere fondata l'ulteriore difesa di parte convenuta relativa alla violazione, da parte dell'attore, del disposto dell'art. 190
Codice della strada (“[…] Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in
senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul
margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata
a senso unico di circolazione […]”).
Poiché non è contestato che via Concreva sia a doppio senso di marcia, e poiché dal corredo istruttorio sopra descritto emerge che il procedesse a piedi sulla destra Parte_1
rispetto al senso di marcia dell'autovettura, può ritenersi provato che egli, imprudentemente, non circolasse, come dovuto, “in senso opposto a quello di marcia dei veicoli”.
Infine, il tasso alcolemico accertato sulla persona del (1,10 g/L ad ore 3.55: doc. Parte_1
4 di parte convenuta, e dunque presumibilmente maggiore al momento del sinistro, circa quattro ore prima) conferma la bontà della diagnosi di intossicazione etilica effettuata in pronto soccorso (doc. 5 attore), ma non vale, da solo, a provare il caso fortuito preteso da parte convenuta.
È sufficiente rilevare, a tal fine, che non risulta affatto provata la correlazione dedotta da pagina 11 di 21 parte dei convenuti, e cioè il fatto che ad un tale livello di tasso alcolemico corrispondesse necessariamente una andatura confusa e ondeggiante da parte del pedone, tale da condurlo al centro della carreggiata e da rendere inevitabile lo scontro con l'autovettura. Appare
infatti pacifica l'impossibilità, dovuta alla inevitabile variabilità soggettiva della reazione del singolo organismo alla presenza di una concentrazione di etanolo nel sangue superiore alla norma, vieppiù in soggetto comunque descritto come affetto da “etilismo cronico”
(doc. 5 di parte attrice), di stabilire una solida correlazione tra tasso alcolemico e, nella fattispecie, caratteristiche dell'andatura del soggetto intossicato.
Riassumendo, è provato che il abbia imprudentemente deciso di rincasare a piedi, Parte_1
in piena notte, in presenza di nebbia fitta, con abbigliamento scuro non rinfrangente, in condizioni di visibilità compromessa, camminando lungo il medesimo senso di marcia delle autovetture, alla loro destra. Non è provato che egli transitasse al centro della carreggiata, né che fosse ubriaco al punto da ondeggiare o da spostarsi al centro della carreggiata, né che la strada fosse dissestata al punto da impedire il controllo del veicolo da parte del né quest'ultimo ha allegato o provato altrimenti di aver fatto tutto il CP_2
possibile, anche sotto il profilo della velocità di guida, per evitare l'impatto, avendo egli, al contrario, impedito l'esatta ricostruzione della dinamica omettendo di fermarsi subito dopo l'impatto per prestare soccorso all'investito.
Queste circostanze, che come già si è detto non appaiono sufficienti ad integrare la rigorosa prova liberatoria descritta dall'art. 2054 co. 1 c.c., non possono però ritenersi irrilevanti ai fini della ricostruzione del nesso e della indagine sul contributo causale riconducibile al danneggiato ex art. 1227 c.c.. Invero, la condotta gravemente imprudente del ha certamente contribuito alla causazione del sinistro, in misura che non può Parte_1
quantificarsi in misura inferiore alla metà, e dunque al 50%.
Ne consegue che ogni conseguenza di danno che si accerterà risarcibile in suo favore dovrà
pagina 12 di 21 essere per metà imputata causalmente alla sua condotta, e dunque esclusa dall'obbligo risarcitorio gravante sulle parti convenute.
***
Passando dunque all'indagine sul quantum, vanno in primo luogo richiamate le risultanze della consulenza medico-legale a firma dr. depositata in data 4.10.2023, che questo Per_1
Giudice fa proprie, avendo il Consulente adeguatamente risposto al quesito e congruamente motivato le prese conclusioni, senza osservazioni di parte.
Si è dunque accertato in sede tecnica che in conseguenza del sinistro il ha Parte_1
riportato “le seguenti menomazioni, ognuna di esse è accertata tramite riscontro clinico-
chirurgico e metodologie di imaging radiologico: esiti di frattura del manubrio sternale;
minimo flap intimale aortico al passaggio tra arco e aorta discendente;
esiti di frattura
vertebrale dorsale D4; esiti di frattura-lussazione complessa trimalleolare tibiotarsica
sinistra”, che hanno provocato un danno biologico temporaneo e permanente (ctu, pag.
14).
“In merito al danno biologico temporaneo, tenuto conto della tipologia delle lesioni, della
evoluzione della malattia, delle certificazioni mediche e degli interventi terapeutici
effettuati, (riposo a letto con busto C35 con svezzamento a partire dal 27.01.2020 e
successivo plurimo trattamento riabilitativo) è valutabile nel modo seguente: 50 giorni di
danno biologico totale al 100%; 50 giorni di danno biologico parziale al 75%; 30 giorni
di danno biologico parziale al 50%; 30 giorni di danno biologico parziale al 25%”.
Quanto al danno biologico permanente, “il rilievo dei sintomi a livello del rachide
lombare, la persistente sintomatologia algica e disfunzionale, gli evidenti rilievi
strumentali” portano a stimare un danno pari al 22%, in assenza di “presenti precedenti
morbosi a carico del soggetto che possano in qualche modo aver influito sulla
determinazione del danno o degli esiti menomativi attualmente quantificabili” (pag. 15).
pagina 13 di 21 Ai fini della liquidazione del danno, va fatta applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal
Tribunale di Milano (da ultimo aggiornate al 2024), che secondo la Suprema Corte (Cass.
7.6.11 n. 12408) costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere motivate variazioni in aumento o in diminuzione, idoneo a garantire altresì una uniformità di trattamento, in materia, sull'intero territorio nazionale.
Il menzionato criterio di liquidazione è caratterizzato, come noto, dall'utilizzo di un c.d.
punto variabile: al singolo punto di invalidità viene infatti attribuito un preciso valore monetario, non costante ma variabile in funzione dello stesso grado di invalidità, in modo da risultare maggiore al crescere del grado di invalidità permanente residuato dalle lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto.
Il risarcimento dovuto, pertanto, si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato nella vittima per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità connotante la vicenda, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, onde quantificare la riparazione anche in funzione dell'età più o meno avanzata della vittima.
È altrettanto noto che il danno biologico risarcibile è l'insieme delle ripercussioni negative che la lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto ha provocato sulla vita concreta di quest'ultimo, e dunque delle privazioni che la vittima dovrà subire nella propria vita quotidiana, lavorativa - infatti, “la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa
nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute” (Cass. 10.11.2020 n.
25164) - e sociale, cosicchè il grado di invalidità permanente espresso da un baréme
medico-legale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
pagina 14 di 21 Ne consegue che la liquidazione del danno biologico operata convertendo in denaro il grado di invalidità permanente - e dunque applicando, per le ragioni esposte, le tabelle di
Milano, nei termini che si preciseranno infra - è normalmente idonea a quantificare l'entità
della riparazione dovuta per tutte le utilità ordinariamente perdute a causa dell'illecito, e cioè anche per la compromissione di ogni attività che chiunque ordinariamente compie per il solo fatto di essere una persona inserita in un certo contesto storico-sociale (le attività
minime della vita quotidiana come muoversi, vestirsi, lavarsi, alimentarsi, ma anche tutte quelle attività normali ed ordinarie della vita sociale di ciascun individuo, quali leggere,
studiare, frequentare parenti ed amici, viaggiare, assistere ad uno spettacolo televisivo o cinematografico, etc.), e che risultano inevitabilmente compromesse a causa della lesione subìta dalla persona lesa - e della sua specifica entità convenzionalmente espressa in termini percentuali “ipotizzando per fictio juris che sia pari a 100 la validità d'una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età della vittima” (ancora Cass.
7.11.2014 n. 23778) - indipendentemente da chi essa sia e dalla percezione di “gravità” delle lesioni patìte.
Diversamente, non sono conglobabili nel danno dinamico-relazionale tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore o dal c.d. danno morale (Cass. 27.3.2018 ord. n. 7513).
Le tabelle di Milano, a seguito del fondamentale intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione nel novembre 2008, e delle precisazioni contenute nelle c.d. sentenze di San
Martino del 11.11.2019, sono state strutturate in modo tale da distinguere, nell'unitario valore monetario attribuito al “punto”, la quota di danno dinamico-relazionale (o biologico) da quella di danno c.d. morale.
Posta l'acquisita distinzione - concettuale, ontologica, e quindi necessariamente giuridica -
tra (i) danno biologico o dinamico-relazionale, (ii) personalizzazione della liquidazione per pagina 15 di 21 l'incidenza di specifiche e non ordinarie conseguenze pregiudizievoli sulla vita relazionale della singola persona lesa, e (iii) danno morale o da sofferenza interiore, privo di base organica, la Cassazione ha infatti affermato che “nel procedere alla liquidazione del danno
alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno
dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il
quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono […] all'indicazione di un
valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci
di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente
morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata
dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi
indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di [distinto] positivo accertamento [anche] dei presupposti per la cd.
personalizzazione del danno, procedere all'aumento [percentuale] del valore del solo
danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3,
dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in
tabella” (Cass. 10.11.2020 n. 25164).
Per quanto attiene, nello specifico, all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, “un attendibile criterio logico-presuntivo è quello della
corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione
rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione
della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di
pagina 16 di 21 un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa
dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (ancora Cass.
10.11.2020 n. 25164).
Ebbene, facendo applicazione dei principi esposti nel caso di specie, risulta provato in giudizio che a seguito del sinistro l'attore abbia subìto un danno da invalidità Parte_1
permanente e temporanea, e che lo stesso meriti di essere liquidato, a fini risarcitori,
applicando le tabelle di Milano ed il valore di punto ivi stabilito per la componente di danno biologico.
Non può essere negato neppure il risarcimento del danno morale, o danno da sofferenza,
che il sopra richiamato criterio logico-presuntivo di corrispondenza con l'entità della lesione patìta impone di ritenere provato nel caso di specie, considerando la natura delle lesioni (anche permanenti) subìte in plurimi distretti corporei, l'entità delle stesse (22%), il livello medio di sofferenza provocato anche in via permanente.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione, il valore del punto base applicando le tabelle di
Milano in favore dell'attrice, che all'epoca del sinistro aveva 65 anni, può essere determinato nella somma di € 4.049,22 per la componente di danno biologico, di €
1.538,70 per la componente di danno morale, per un valore complessivo del punto di €
5.587,92.
Moltiplicando il punto per i coefficienti tabellari, il dovuto per l'integrale risarcimento del danno da invalidità permanente (biologico + morale) è di € 83.595,00 (di cui € 60.576,00 per il biologico e il resto per l'incremento da sofferenza).
Ai fini del calcolo del risarcimento dovuto per l'invalidità temporanea, invece, va determinato il valore del punto base o diaria, che oscilla per le tabelle di Milano tra i valori di € 115 e di € 173/die (entrambi calcolati considerando sia la quota per danno biologico/dinamico-relazionale sia quella per danno da sofferenza soggettiva interiore pagina 17 di 21 media presumibile).
Considerando il grado medio-elevato delle sofferenze patìte durante il decorso della malattia, è congruo muovere dal valore di € 140/die (compresivo tanto della componente per danno biologico/dinamico-relazionale quanto di quella per sofferenza soggettiva interiore).
Moltiplicando il valore per 50 giorni di invalidità temporanea al 100%, 50 giorni di invalidità temporanea al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50%, e 30 giorni di invalidità temporanea al 25% si ottiene la somma complessiva di € 15.400,00.
Diversamente, nulla è dovuto a titolo di c.d. personalizzazione con incremento percentuale della quota corrispondente al danno biologico.
Infatti, non sono state allegate né provate quelle circostanze anomale, peculiari,
eccezionali, specifiche che uniche possono essere valorizzate - qualora abbiano comportato un quid pluris di compromissione della vita dinamico-relazionale della vittima, oltre a quella che già “normalmente” deriva dalla invalidità patìta, per quanto grave essa sia - in sede di personalizzazione.
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ha allegato, nell'atto introduttivo del giudizio, di aver inoltre subìto un Parte_1
danno patrimoniale sotto forma di danno emergente, rinviando ad un prospetto delle spese sostenute (doc. 14-16).
Esso si compone, sostanzialmente, di tre voci: (i) spese mediche sostenute a causa del sinistro;
(ii) spese sostenute per la consulenza medico-legale di parte;
(iii) spese varie ricondotte alle spese di viaggio e per assistenza nonché all' “assistenza del cane”.
(i) La prima voce di danno va riconosciuta, nei limiti in cui il danno è stato documentato e vagliato nella sua congruità in sede di consulenza medico-legale, dunque per la somma di €
841,10 (ctu, pag. 16), esclusa la componente relative agli oneri di consulenza di parte, di pagina 18 di 21 cui si dirà infra, e la somma di € 1.200 di cui al bonifico prodotto come pag. 3 del doc. 16
allegato al ricorso, che viene descritto come “donazione solidale da parte di Parte_1
per soggiorno dal 16.12.2019 al 15.1.2019” ma risulta documentalmente
[...]
riconducibile a tali ” quali ordinanti titolari Controparte_4 Controparte_5
del conto di provvista, terzi estranei al giudizio e la restituzione della somma ai quali da parte dell'odierno attore non è stata né tempestivamente allegata né provata.
(ii) Spetta all'attore il rimborso delle spese per consulenza medico-legale, in quanto spesa necessaria per l'accertamento dei postumi e dunque per la tutela dei diritti della parte,
giudicata congrua dal Ctu, per la somma complessiva di € 3.660,00.
(iii) La terza voce di danno indicata non può essere riconosciuta all'attore, poiché rimasta del tutto sfornita di adeguata allegazione, prima che di prova. L'attore non ha tempestivamente dedotto alcunchè circa le proprie condizioni familiari e personali, e dunque circa la necessità di accompagnamento per qualsiasi incombente da parte di terzi estranei alla cerchia familiare, nonché la proprietà di un cane, la necessità di assistenza nei confronti di questo, e per quale ragione una tale spesa dovrebbe essere anche solo astrattamente ricondotta, dal punto di vista causale, al sinistro per cui è causa. Quanto alle spese di trasporto, quanto dedotto dall'attore (cap. 14 della seconda memoria istruttoria)
dimostra ancora una volta che a sostenere dette spese, nelle sue allegazioni, non fu l'attore,
ma terzi estranei al giudizio, ed in assenza di allegazione e prova della rifusione delle spese da parte dell'odierno attore nulla è a lui dovuto a tale titolo.
Da quanto esposto consegue che all'attore va riconosciuto il diritto di ottenere, a titolo risarcitorio, la metà, in applicazione dell'art. 1227 c.c., delle somme di € 98.995,00
(83.595,00 + € 15.400,00) a titolo di danno non patrimoniale e di € 4.501,10 (€ 841,10 +
3.660,00) a titolo di danno patrimoniale (danno emergente da spese sostenute), quantificate in base alle tabelle di Milano come da ultimo aggiornate al 2024 e dunque in moneta pagina 19 di 21 attuale, e quindi la somma complessiva finale di € 51.748,05.
Sull'importo dovuto a titolo di risarcimento spettano, secondo i principi generali, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo, sia sulle somme per danno patrimoniale, sia per quelle per danno non patrimoniale, esclusa nel caso di specie la rivalutazione, in assenza di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., poiché
“nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante deve
essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell'illecito sino al
momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in moneta attuale”,
com'è avvenuto nel caso di specie (si cfr. Cass. n. 25817 del 31/10/2017).
La condanna va pronunciata in solido nei confronti di entrambe le parti convenute, non sussistendo contestazioni di sorta circa il rapporto contrattuale assicurativo.
Le spese di lite meritano di essere integralmente compensate tra le parti, giusta soccombenza reciproca, in ragione di quanto accertato sotto il profilo del nesso di causa.
Le spese di Ctu gravano invece, in misura paritaria, su ciascuna delle tre parti del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. accertata la responsabilità dell'attore e del convenuto Controparte_6 [...]
nella causazione del sinistro per cui è causa, in misura eguale e paritaria e CP_2
quindi del 50% ciascuno, condanna i convenuti e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a pagare all'attore Controparte_1
l'importo complessivo, come determinato in motivazione, di € Parte_1
51.748,05, interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico di tutte le parti, in via solidale tra loro ed in misura paritaria nei rapporti interni, le spese di consulenza medico legale d'ufficio, pari al pagina 20 di 21 fondo spese liquidato con ordinanza del 20.6.2023.
Così deciso in Rovigo, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2241 del 28/01/2019), “mediante la comparazione della colpa della vittima con quella