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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3304/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 3304/2023 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 01/07/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparse per la parte ricorrente l'avv. PATRIZIA ANTONELLA RAVENDA e per la parte resistente l'Avv. Barbara Germanò per delega dell'Avv. LAGANA' ANGELA MARIA.
Parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi e precisa, quanto alla prova per testi, che il rapporto di lavoro risulta provato essendo stato visto il lavorare sul vigneto Pt_1 che, diversamente dagli altri terreni, si trova adiacente alla strada provinciale. Con riguardo agli accertamenti effettuati dall' evidenzia come questi ultimi non CP_1 siano in grado di dimostrare la natura incolta dei terreni essendo stati effettuati nel 2021, ovvero in un periodo di molto successivo a quello oggetto di causa. Peraltro è stata depositata in atti una consulenza tecnica di parte che attesta come i terreni menzionati siano stati coltivati sino al 2017. Il rapporto di lavoro, pertanto, risulta pienamente dimostrato. L' si riporta agli atti e ai verbali di causa chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 01/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3304/2023 avente ad oggetto: cancellazione lavoratori dagli elenchi dei lavoratori agricoli a t.d.;
[...]
[...]
(C.F.: rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_2 C.F._1 in atti, dall'Avv. P. A. Ravenda;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.07.2023 il ricorrente, di cui in epigrafe, ha lamentato la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Montebello Jonico (RC) per gli anni
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
In via preliminare, evidenziando che i provvedimenti di cancellazione emessi dall'Istituto, e notificati in data 29 Settembre 2022, si riferiscono ad un rapporto di lavoro di oltre dieci anni antecedente, ha eccepito la decadenza in ordine all'esercizio del potere di cancellazione delle giornate agricole.
Nel merito ha sostenuto di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricola negli anni sopra indicati presso l'azienda del sig. (sita nel Parte_3 comune di Montebello Jonico) e, precisamente, nell'anno 2002 da luglio a dicembre per 152 giornate, nell'anno 2003 da giugno a dicembre per 152 giornate, nell'anno 2004 da settembre a dicembre per
102 giornate, nell'anno 2005 da settembre a dicembre per 102 giornate, nell'anno 2006 da agosto a dicembre per 102 giornate, nel 2007 da settembre a dicembre per 102 giornate, nell'anno 2008 da luglio a dicembre per 152 giornate, per l'espletamento di mansioni prettamente agricole.
Quanto all'oggetto e all'organizzazione della prestazione lavorativa, ha riferito che l'attività si svolgeva presso i terreni dell'impresa siti presso il Comune di Montebello Jonico (RC), il cui indirizzo produttivo aziendale era di tipo misto, ovvero agrumicolo, orticolo, nelle giornate dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario di lavoro: dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
Ha specificato di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e di aver disimpegnato svariate mansioni, come la coltivazione del vigneto, nonché la semina, la coltivazione, l'irrigazione e la raccolta degli ortaggi e delle patate, oltre ad essere stato adibito alla raccolta delle castagne.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare di aver prestato la propria attività lavorativa CP_ alle dipendenze della per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 Parte_3 con conseguente modifica dei rispettivi elenchi nominativi.
Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire la decadenza, ex art. 22, comma 1, CP_1
d.lgs. 7/1970, dall'impugnazione dell'elenco oggetto di domanda, nel merito ha sostenuto, alla luce del verbale unico di accertamento allegato in atti, la legittimità della cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, evidenziando come la prova del contrario ricadesse sull'attrice.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta decadenza e, nel merito, il rigetto del ricorso. *******
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza dalla domanda, posto che è documentale la prova dell'esperimento del ricorso amministrativo al CISOA in data 7.11.2022 e il rispetto dei termini decadenziali previsti dal d.lgs. 7/1970.
Sempre in via preliminare, in ordine all'esercizio del potere di cancellazione delle giornate indicate CP_ negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli da parte dell' occorre osservare che il dies a quo CP_ dell'azione dell' coincide con l'avvio dell'attività ispettiva o quantomeno con la sua conclusione, unico momento a partire dal quale l' può dirsi posto a conoscenza della natura fittizia del CP_1 rapporto di lavoro subordinato, ossia, nella fattispecie, con il 2.12.2020 o con l'emissione del verbale unico di accertamento del 31.03.2022. CP_ Pertanto, posto che l' ha adottato il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricole in data 29.09.2022, l' non è incorso in decadenza con conseguente rigetto della relativa CP_1 eccezione di parte ricorrente.
Ciò premesso, nel merito, giova richiamare, in tema di ripartizione dell'onere della prova di un rapporto di lavoro a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n.
2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg.Lgt. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma
è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare,
a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa. Con riferimento specifico ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949
e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale,
a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)”.
In applicazione di tali principi di diritto, dall'istruttoria espletata nel corso del processo è emerso lo svolgimento della prestazione lavorativa agricola con certezza per gli anni 2002 e 2003 ma non per i successivi anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
Sul punto ha reso dichiarazioni chiare e precise il teste , escusso in occasione Testimone_1 dell'udienza del 10.09.2024, il quale ha testualmente affermato “ADR Ho visto lavorare il ricorrente nei periodi estivi tra il 2002 e 2003 nel vigneto che si trova in località Gattì di Montebello Jonico poichè percorro quotidianamente tale strada che costeggia il suddetto vigneto per raggiungere casa mia;
al pari del teste che, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, ha visto negli anni Tes_2
2002 e 2003 lavorare il ricorrente nel vigneto sito in località Gattì.
Ebbene, se per l'espletamento di attività lavorativa nelle annualità sopra indicate si rinviene una conferma nelle dichiarazioni dei testi e non possono parimenti dirsi Tes_3 Testimone_4 attendibili le affermazioni relative agli anni dal 2004 al 2008.
Premesso che appare illogico che i precedenti due testi, anch'essi frequentatori e passanti della via adiacente al vigneto presso cui lavorava il ricorrente, non abbiano citato affatto gli anni 2004-2008, va altresì osservato come appaia inverosimile che i testimoni da ultimo menzionati, peraltro meri conoscenti del siano stati in grado di identificarlo – senza confusione alcuna a dispetto di una Pt_1 visione fugace – tra le decine di lavoratori agricoli operanti sul territorio in un arco temporale così esteso, quale il 2004-2008. Appare, inoltre, di dubbia verosimiglianza intrinseca la circostanza, riferita dal teste
[...]
CP_
, secondo cui il 2008, ultimo anno di disconosciuto dall' sarebbe stato proprio quello Tes_4 di interruzione della raccolta dei funghi da parte del testimone e, dunque, di interruzione del transito nei pressi dei terreni in cui il ricorrente sarebbe stato visto.
Peraltro il passaggio, funzionale alla raccolta dei funghi, per sole 4 o 5 volte al mese lungo strade o sentieri adiacenti ai vigneti, non può essere considerato quale elemento fattuale a sostegno del complessivo e ben più cospicuo numero di giornate di lavoro agricolo presuntivamente disimpegnate.
In definitiva la domanda risulta fondata esclusivamente con riguardo agli anni 2002 e 2003.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza reciproca, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, le stesse – da liquidarsi ex art. 4, commi 1 e 4, Dm CP_ 147/2022, secondo un valore indeterminabile della causa – vanno poste a carico dell' nella misura di 1/2 e compensate nella restante metà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2002, per 152 giornate lavorative, 2003 per 152 giornate lavorative.
Dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Montebello Jonico (RC) per gli anni 2002 e 2003.
Rigetta nel resto. CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.314,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 01/07/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 3304/2023 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 01/07/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparse per la parte ricorrente l'avv. PATRIZIA ANTONELLA RAVENDA e per la parte resistente l'Avv. Barbara Germanò per delega dell'Avv. LAGANA' ANGELA MARIA.
Parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi e precisa, quanto alla prova per testi, che il rapporto di lavoro risulta provato essendo stato visto il lavorare sul vigneto Pt_1 che, diversamente dagli altri terreni, si trova adiacente alla strada provinciale. Con riguardo agli accertamenti effettuati dall' evidenzia come questi ultimi non CP_1 siano in grado di dimostrare la natura incolta dei terreni essendo stati effettuati nel 2021, ovvero in un periodo di molto successivo a quello oggetto di causa. Peraltro è stata depositata in atti una consulenza tecnica di parte che attesta come i terreni menzionati siano stati coltivati sino al 2017. Il rapporto di lavoro, pertanto, risulta pienamente dimostrato. L' si riporta agli atti e ai verbali di causa chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 01/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3304/2023 avente ad oggetto: cancellazione lavoratori dagli elenchi dei lavoratori agricoli a t.d.;
[...]
[...]
(C.F.: rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_2 C.F._1 in atti, dall'Avv. P. A. Ravenda;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.07.2023 il ricorrente, di cui in epigrafe, ha lamentato la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Montebello Jonico (RC) per gli anni
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
In via preliminare, evidenziando che i provvedimenti di cancellazione emessi dall'Istituto, e notificati in data 29 Settembre 2022, si riferiscono ad un rapporto di lavoro di oltre dieci anni antecedente, ha eccepito la decadenza in ordine all'esercizio del potere di cancellazione delle giornate agricole.
Nel merito ha sostenuto di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricola negli anni sopra indicati presso l'azienda del sig. (sita nel Parte_3 comune di Montebello Jonico) e, precisamente, nell'anno 2002 da luglio a dicembre per 152 giornate, nell'anno 2003 da giugno a dicembre per 152 giornate, nell'anno 2004 da settembre a dicembre per
102 giornate, nell'anno 2005 da settembre a dicembre per 102 giornate, nell'anno 2006 da agosto a dicembre per 102 giornate, nel 2007 da settembre a dicembre per 102 giornate, nell'anno 2008 da luglio a dicembre per 152 giornate, per l'espletamento di mansioni prettamente agricole.
Quanto all'oggetto e all'organizzazione della prestazione lavorativa, ha riferito che l'attività si svolgeva presso i terreni dell'impresa siti presso il Comune di Montebello Jonico (RC), il cui indirizzo produttivo aziendale era di tipo misto, ovvero agrumicolo, orticolo, nelle giornate dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario di lavoro: dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
Ha specificato di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e di aver disimpegnato svariate mansioni, come la coltivazione del vigneto, nonché la semina, la coltivazione, l'irrigazione e la raccolta degli ortaggi e delle patate, oltre ad essere stato adibito alla raccolta delle castagne.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare di aver prestato la propria attività lavorativa CP_ alle dipendenze della per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 Parte_3 con conseguente modifica dei rispettivi elenchi nominativi.
Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire la decadenza, ex art. 22, comma 1, CP_1
d.lgs. 7/1970, dall'impugnazione dell'elenco oggetto di domanda, nel merito ha sostenuto, alla luce del verbale unico di accertamento allegato in atti, la legittimità della cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, evidenziando come la prova del contrario ricadesse sull'attrice.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta decadenza e, nel merito, il rigetto del ricorso. *******
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza dalla domanda, posto che è documentale la prova dell'esperimento del ricorso amministrativo al CISOA in data 7.11.2022 e il rispetto dei termini decadenziali previsti dal d.lgs. 7/1970.
Sempre in via preliminare, in ordine all'esercizio del potere di cancellazione delle giornate indicate CP_ negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli da parte dell' occorre osservare che il dies a quo CP_ dell'azione dell' coincide con l'avvio dell'attività ispettiva o quantomeno con la sua conclusione, unico momento a partire dal quale l' può dirsi posto a conoscenza della natura fittizia del CP_1 rapporto di lavoro subordinato, ossia, nella fattispecie, con il 2.12.2020 o con l'emissione del verbale unico di accertamento del 31.03.2022. CP_ Pertanto, posto che l' ha adottato il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricole in data 29.09.2022, l' non è incorso in decadenza con conseguente rigetto della relativa CP_1 eccezione di parte ricorrente.
Ciò premesso, nel merito, giova richiamare, in tema di ripartizione dell'onere della prova di un rapporto di lavoro a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n.
2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg.Lgt. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma
è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare,
a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa. Con riferimento specifico ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949
e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale,
a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)”.
In applicazione di tali principi di diritto, dall'istruttoria espletata nel corso del processo è emerso lo svolgimento della prestazione lavorativa agricola con certezza per gli anni 2002 e 2003 ma non per i successivi anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
Sul punto ha reso dichiarazioni chiare e precise il teste , escusso in occasione Testimone_1 dell'udienza del 10.09.2024, il quale ha testualmente affermato “ADR Ho visto lavorare il ricorrente nei periodi estivi tra il 2002 e 2003 nel vigneto che si trova in località Gattì di Montebello Jonico poichè percorro quotidianamente tale strada che costeggia il suddetto vigneto per raggiungere casa mia;
al pari del teste che, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, ha visto negli anni Tes_2
2002 e 2003 lavorare il ricorrente nel vigneto sito in località Gattì.
Ebbene, se per l'espletamento di attività lavorativa nelle annualità sopra indicate si rinviene una conferma nelle dichiarazioni dei testi e non possono parimenti dirsi Tes_3 Testimone_4 attendibili le affermazioni relative agli anni dal 2004 al 2008.
Premesso che appare illogico che i precedenti due testi, anch'essi frequentatori e passanti della via adiacente al vigneto presso cui lavorava il ricorrente, non abbiano citato affatto gli anni 2004-2008, va altresì osservato come appaia inverosimile che i testimoni da ultimo menzionati, peraltro meri conoscenti del siano stati in grado di identificarlo – senza confusione alcuna a dispetto di una Pt_1 visione fugace – tra le decine di lavoratori agricoli operanti sul territorio in un arco temporale così esteso, quale il 2004-2008. Appare, inoltre, di dubbia verosimiglianza intrinseca la circostanza, riferita dal teste
[...]
CP_
, secondo cui il 2008, ultimo anno di disconosciuto dall' sarebbe stato proprio quello Tes_4 di interruzione della raccolta dei funghi da parte del testimone e, dunque, di interruzione del transito nei pressi dei terreni in cui il ricorrente sarebbe stato visto.
Peraltro il passaggio, funzionale alla raccolta dei funghi, per sole 4 o 5 volte al mese lungo strade o sentieri adiacenti ai vigneti, non può essere considerato quale elemento fattuale a sostegno del complessivo e ben più cospicuo numero di giornate di lavoro agricolo presuntivamente disimpegnate.
In definitiva la domanda risulta fondata esclusivamente con riguardo agli anni 2002 e 2003.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza reciproca, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, le stesse – da liquidarsi ex art. 4, commi 1 e 4, Dm CP_ 147/2022, secondo un valore indeterminabile della causa – vanno poste a carico dell' nella misura di 1/2 e compensate nella restante metà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2002, per 152 giornate lavorative, 2003 per 152 giornate lavorative.
Dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Montebello Jonico (RC) per gli anni 2002 e 2003.
Rigetta nel resto. CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.314,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 01/07/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo