CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Noto - Piazza Municipio 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006284734 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006284734 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006284734 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006284734 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9006284734, notificata il 06.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto, fra l'altro, per conto del Comune di Noto, il pagamento di somme a titolo di Tarsu di anni diversi, dopo le seguenti 4 cartelle di pagamento: 1) n. 298
2011 0009835877, notificata il 10.08.2011; 2) n. 298 2012 0014829152, notificata il 19.09.2012; 3) n. 298
2013 0018904959, notificata il 03.04.2014; 4) n. 298 2017 0001903776, notificata il 24.07.2017.
Pur ritualmente intimati, sia l'AdER che il Comune non si sono costituiti.
Alla pubblica udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendosi costituita, l'ADER non ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, ma in ogni caso, quando, il 06.06.2025, è stata notificata l'intimazione impugnata, la prescrizione, che in questo caso
è di 5 anni, era già comunque (ampiamente) maturata, perché questa decorre anche se l'atto presupposto, in questo caso la cartella, non sia stato impugnato.
Quando l'atto presupposto è il primo atto impositivo, la sua notifica impedisce soltanto la decadenza, ma da quel momento comincia a decorrere comunque (per la prima volta) la prescrizione.
Quando invece all'atto impositivo sia seguita la notifica di un altro atto, che abbia interrotto la prescrizione, da quel momento questa decorre di nuovo, e così via.
E infatti, sebbene in giurisprudenza sia pacifico che "l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella", tuttavia è altrettanto pacifico che "l'Amministrazione tributaria è pur sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione", e "nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento" (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 27/05/2025 n. 14108).
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER e il Comune di Noto, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 696,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato, da distrarre al difensore.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Noto - Piazza Municipio 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006284734 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006284734 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006284734 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006284734 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9006284734, notificata il 06.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto, fra l'altro, per conto del Comune di Noto, il pagamento di somme a titolo di Tarsu di anni diversi, dopo le seguenti 4 cartelle di pagamento: 1) n. 298
2011 0009835877, notificata il 10.08.2011; 2) n. 298 2012 0014829152, notificata il 19.09.2012; 3) n. 298
2013 0018904959, notificata il 03.04.2014; 4) n. 298 2017 0001903776, notificata il 24.07.2017.
Pur ritualmente intimati, sia l'AdER che il Comune non si sono costituiti.
Alla pubblica udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendosi costituita, l'ADER non ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, ma in ogni caso, quando, il 06.06.2025, è stata notificata l'intimazione impugnata, la prescrizione, che in questo caso
è di 5 anni, era già comunque (ampiamente) maturata, perché questa decorre anche se l'atto presupposto, in questo caso la cartella, non sia stato impugnato.
Quando l'atto presupposto è il primo atto impositivo, la sua notifica impedisce soltanto la decadenza, ma da quel momento comincia a decorrere comunque (per la prima volta) la prescrizione.
Quando invece all'atto impositivo sia seguita la notifica di un altro atto, che abbia interrotto la prescrizione, da quel momento questa decorre di nuovo, e così via.
E infatti, sebbene in giurisprudenza sia pacifico che "l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella", tuttavia è altrettanto pacifico che "l'Amministrazione tributaria è pur sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione", e "nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento" (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 27/05/2025 n. 14108).
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER e il Comune di Noto, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 696,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato, da distrarre al difensore.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni