Ordinanza presidenziale 17 settembre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10863/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10863 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OS RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Filippi Filippi, Paolo Re e Nicolo' Adavastro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ID RE ZA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale n. 317 del 6.2.2024 della Commissione Esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nella parte in cui la Commissione stessa, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, estratto dalla busta 789 contenente gli elaborati della dott.ssa OS RI, ha dichiarato non idonea la candidata ricorrente;
- dell’allegato C al predetto verbale n. 317 del 6.2.2024;
- dell’elenco dei candidati ritenuti idonei a sostenere la prova orale, reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 3.7.2024, nella parte in cui non indica la ricorrente, dott.ssa OS RI;
- di ogni altro atto connesso, correlato e/o comunque consequenziale, anche allo stato non conosciuto
quanto ai motivi aggiunti:
- del Decreto del Ministero Giustizia del 15.5.2025, successivamente pubblicato, di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nonché di ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o comunque consequenziale, ivi incluse:
- la graduatoria dei vincitori;
- l’avviso in data 16.5.2025 di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle sedi disponibili;
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 12.6.2025 di nomina e assegnazione delle sedi ai partecipanti del concorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AL UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La ricorrente ha partecipato al concorso per esami a 400 posti di notaio indetto dal Ministero della Giustizia con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 dicembre 2022.
2. – A seguito della correzione delle prove scritte, la ricorrente è stata giudicata “non idonea” dalla Commissione esaminatrice e, per l’effetto, non è stata ammessa a sostenere la prova orale.
3. – Più in particolare, la Commissione ha esaminato il primo elaborato (atto inter vivos di diritto civile) della ricorrente e, avendo rinvenuto in esso (i) due errori c.d. “ostativi” ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006, e (ii) tre errori “non ostativi”, l’ha dichiarata “non idonea”, senza procedere all’esame degli ulteriori due elaborati.
4. – La ricorrente ha impugnato la valutazione della Commissione per eccesso di potere, affermando che i rilevati errori fossero in realtà argomentazioni conformi alla traccia e corrette sotto il profilo giuridico.
Ha lamentato, inoltre, una disparità di trattamento nei confronti di altri candidati che sono stati ritenuti idonei dalla Commissione pur avendo approntato nei loro elaborati soluzioni identiche a quelle della ricorrente.
5. – Si è costituito in causa il Ministero della Giustizia, per chiedere il rigetto del ricorso.
6. – Con atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato per invalidità derivata la graduatoria finale del concorso.
7. – All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
9. – Prima di entrare nel merito delle singole censure, giova evidenziare che la disciplina del concorso notarile è dettata dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166.
Le tre prove scritte del concorso hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile.
In aggiunta alla redazione dell’atto, il candidato deve separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi alla traccia assegnata.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del predetto decreto legislativo, la Commissione procede alla lettura degli elaborati di ciascun candidato e, successivamente, esprime un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale: tale giudizio viene, dunque, formulato, di regola, ultimata la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Il medesimo art. 11, al comma 7 prevede che nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, la Commissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
La presenza di cause di nullità e di “gravi insufficienze” (c.d. “errori ostativi”) nei primi due elaborati di un candidato preclude, dunque, l’ulteriore corso della correzione degli elaborati dello stesso, in quanto indici di gravi lacune nella preparazione del candidato.
L’art. 11, comma 7, citato ha così enucleato, all’interno della più ampia categoria dell’insufficienza, una categoria speciale, contraddistinta da lacune di tale rilievo da risultare insanabili – “nullità o gravi insufficienze” – al punto da rendere superfluo il procedere oltre nella correzione degli altri elaborati ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962).
Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con ricorso a formulazioni standard , predisposte dalla Commissione. Ciò al fine di semplificarne e snellirne il lavoro, di rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti e di semplificare la verifica, “ ab externo ”, dell’osservanza dei criteri che la Commissione si è data.
10. – Sempre in termini generali è necessario rammentare che le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, connotato da un elevato grado di opinabilità, che possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo nei limiti in cui ricorrano palesi illogicità o manifesti travisamenti di fatto.
In difetto di tali patologie, l’adito organo di giustizia non può sostituire il proprio giudizio a quello apparentemente ragionevole posto in essere dall’organo tecnico, pena lo sconfinamento nella riserva di amministrazione ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 8022).
11. – Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, si evidenzia che la Commissione ha rinvenuto nell’elaborato inter vivos di diritto civile della ricorrente due errori c.d. “ostativi” ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006.
Il primo consistente in un profilo di nullità dell’atto perché “ nella clausola relativa alla conformità catastale, manca l’esplicito collegamento tra i dati catastali dell’immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto ”.
Il secondo, consistente in un profilo di grave insufficienza per incongruità delle soluzioni adottate, dovuto al fatto che “ la rinuncia all’azione di restituzione da parte di terzo è riferita univocamente ed espressamente all’intera donazione, così rinunciando TE all’azione di restituzione del bene donato a Primo; in tali termini la soluzione travalica la richiesta di EM, circoscritta alle sole azioni proponibili da TE nei suoi confronti ”.
12. – Con riferimento a questo secondo profilo di grave insufficienza , la ricorrente lamenta l’erroneità del giudizio espresso dalla Commissione, osservando che coerentemente con la traccia concorsuale è stata prevista nel compito la puntuale ed integrale rinuncia, da parte di TE, “ all’azione di restituzione nei confronti della donazione meglio descritta nel punto 1 delle premesse ”.
Dalla traccia non emergerebbe in alcun modo l’obbligo, per il candidato, di prevedere una rinuncia parziale, da parte di TE, riferibile unicamente al bene in titolarità di Secondo, anziché all’intera donazione.
La scelta di prevedere la rinuncia all'azione di restituzione per l’intera donazione si rivelerebbe, inoltre, maggiormente cautelativa degli interessi della parte, in assoluta coerenza sia con i contenuti della traccia, sia con il quadro normativo di riferimento in materia, poiché utile a ridurre gli impatti correlati e connaturati a beni di provenienza donativa.
12.1. – Queste censure non sono condivisibili.
12.2. – Il giudizio negativo espresso dalla Commissione appare, infatti, logico e coerente, atteso che, secondo quanto indicato nella traccia, i due fratelli Primo e Secondo avevano ricevuto in donazione dai genitori, per quote indivise, la proprietà di due fabbricati.
I donatari avevano poi diviso i beni oggetto di comunione, assegnandosi la proprietà esclusiva di un fabbricato ciascuno.
TE, figlio dei donanti e fratello dei due donatari, non aveva ricevuto alcuna donazione.
La traccia menzionava poi:
- l’intenzione di Secondo di alienare a EM il fabbricato a lui assegnato nella divisione;
- il fatto che TE “ era disponibile a intervenire nel relativo atto pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente, contro eventuali azioni che TE potrebbe esperire in futuro”;
- e il fatto che EM, al fine dell’acquisto, richiedeva a una tutela che lo preservasse “dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da TE”.
Alla luce di tali indicazioni della traccia, se il compratore EM e TE avevano espresso una volontà riferita a un identico oggetto, ovvero le azioni proponibili da TE nei confronti del solo acquirente EM, ciò imponeva di limitare la portata della rinunzia di TE al solo bene oggetto della donazione fatta a Secondo.
Ne consegue che la rinunzia redatta dalla ricorrente nel proprio elaborato – riferita “ all’esperimento dell’azione di restituzione nei confronti della donazione meglio descritta nel punto 1 delle premesse ”, dunque all’intera donazione effettuata da EV e AN a Primo e Secondo – costituisce una soluzione che impone a TE un sacrificio maggiore di quello che egli aveva dichiarato di essere disposto a sopportare.
La soluzione proposta dal ricorrente, pertanto, non rispetta le precise indicazioni della traccia, ed è così ragionevole che sia stata ritenuta gravemente insufficiente dalla Commissione.
13. – La presenza del descritto “errore ostativo” ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166 del 2006 è, di per sé, sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo di inidoneità della ricorrente.
14. – In ogni caso, per mera completezza di analisi, si evidenzia che anche l’ulteriore errore ostativo, consistente in un profilo di nullità dell’atto – individuato dalla Commissione nel fatto che “ nella clausola relativa alla conformità catastale, manca l’esplicito collegamento tra i dati catastali dell’immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto ” – appare frutto di una valutazione che, seppur opinabile, permane nell’alveo delle soluzioni non illogiche, né irrazionali, e, dunque, non viziate da eccesso di potere.
14.1. – È vero, infatti, che la ricorrente, nel suo elaborato, ha richiamato “ l’art. 29 comma 1 bis della L. 52/85 ” e ha riportato la dichiarazione che “ i dati catastali e la planimetria depositata in catasto che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, sono conformi allo stato di fatto ”.
Tuttavia, l’appunto della Commissione si incentra sul fatto che tale dicitura non faccia emergere un collegamento esplicito e univoco tra (i) la planimetria depositata in catasto e (ii) i dati catastali identificativi dell’immobile venduto, ossia non dichiari che i dati catastali dell’immobile venduto siano stati generati proprio da quella determinata planimetria depositata in catasto, e non da un’altra.
Come detto, questo rilievo della Commissione non si presenta manifestamente illogico e, di conseguenza, considerati i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, va esente da censure.
15. – Parimenti infondate si rivelano le doglianze inerenti agli ulteriori profili di insufficienza (non-ostativi) rinvenuti dalla Commissione nell’elaborato della ricorrente.
15.1. – Quanto alla “ mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù, la cui esigenza, derivante dall’esistenza dell’iscrizione ipotecaria contro il proprietario del fondo servente, non è stata colta dal candidato, che l’ha ritenuta superflua, argomentando impropriamente sulla base dell’avvenuta trascrizione del titolo e dell’acquisto del diritto, in forza del principio di inerenza, irrilevante agli effetti sopra considerati ”, si evidenzia che dalla traccia si evinceva che il compratore del fondo dominante aveva dimostrato un particolare interesse verso tale servitù, tanto da chiedere una specifica “garanzia”; ed, essendo il compratore già legalmente tutelato dai diritti a lui riconosciuti della legge (diritto all’eventuale residuo della vendita forzata e garanzia per evizione per la parte non coperta dal residuo), la particolare richiesta del compratore si riferiva principalmente a una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente. La richiesta della traccia, pertanto, era precisa e rifletteva la situazione, di fatto e di diritto, in essa descritta e si coordinava con una disciplina specifica dettata dal Codice civile, che la ricorrente non ha adeguatamente preso in considerazione nel proprio elaborato.
15.2. – Non illogico si presenta anche il rilievo della Commissione di aver “ inserito l’esistenza della servitù tra le pregiudizievoli, senza considerare che la stessa è a favore e non a carico del bene trasferito ”, atteso che essendo la servitù a favore del fondo oggetto di trasferimento, la stessa non doveva essere trattata alla stregua di una trascrizione pregiudizievole, come invece ha fatto la candidata laddove ha scritto che “ il bene è libero da pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione della servitù di passaggio meglio descritta al punto 7 … ”.
15.3. – Infine, quanto al rilievo della Commissione per cui “ in parte teorica il candidato affronta le tematiche richieste dalla traccia senza il dovuto approfondimento ”, non sono fondate le osservazioni della ricorrente che ne lamentano la genericità, atteso che con tale formula sintetica la Commissione ha chiaramente espresso il concetto per cui la trattazione teorica non contenesse il livello di approfondimento esigibile da un aspirante notaio.
16. – Infondato appare anche il distinto profilo di doglianza, con cui viene dedotta la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi agli orali, nelle cui prove sarebbero rinvenibili le medesime soluzioni contestate al ricorrente.
Al riguardo si premette, anzitutto, che tale doglianza non appare suffragata da sufficienti elementi probatori, non potendo rilevare, a tal fine, la tabella redatta dalla ricorrente indicante presunti errori che sarebbero presenti negli elaborati di taluni candidati idonei (cfr. doc. 11 della ricorrente).
In ogni caso si evidenzia che l’insufficienza dell’elaborato della ricorrente risulta ancorata a plurime contestazioni.
La giurisprudenza ha precisato, al riguardo, che non può invocarsi in questi casi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.
Non è, quindi, possibile operare un raffronto, di volta in volta, sul singolo errore effettuato da un candidato piuttosto che da un altro, in sé e per sé considerato, poiché le situazioni da valutare risulterebbero comunque differenti.
17. – In conclusione, per tutti i motivi sopra illustrati, la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione risulta logica ed immune da travisamenti di fatto, così resistendo al sindacato di questo giudice.
Conseguentemente, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e non meritano accoglimento.
18. – Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
AL UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UG | TO TI |
IL SEGRETARIO