TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR AR LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_6 C.F._6
RO AV, LU OL e LA AN, del foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Busto Arsizio, via Mameli 6/b giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
Controparte_1
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] P.IV_1 in viale Borri n. 57, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di CP_1
Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Bologna, via Marconi n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e con l'intervento di
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._7 Controparte_3
), (C.F. ), CodiceFiscale_8 Controparte_4 C.F._9 CP_5
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._10 CP_6 C.F._11
1 (C.F. , tutti rappresentati, assistiti e difesi Controparte_7 C.F._12 dall'avv. e dall'avv. Raffaella OS presso il cui studio sito in Gallarate corso Controparte_4
Sempione n. 11 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da fogli depositati telematicamente il 23 giugno 2025):
“Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto: I- accertare la sussistenza degli elementi di legge per dichiarare la responsabilità dell'
[...]
e anche con riferimento alle CP_1 Controparte_8 prestazioni rese dal personale di detta struttura, in relazione al decesso della RA Per_1
;
[...]
II- conseguentemente condannare l' e Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ai signori
[...] Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
nelle loro indicate qualità il danno dagli stessi subito, come precisato in narrativa e di
[...] seguito riepilogato: a- per il marito della RA , signor la somma di Persona_1 Parte_1
€.300.000,00, ovvero il maggiore o minore importo che il giudice riterrà congruo oltre al danno patrimoniale di €.6.236,91 per le spese dallo stesso sopportate;
b- per i figli della RA , signori e la somma di Persona_1 Pt_3 Parte_2
€.200.000,00 ciascuno, ovvero il maggiore o minore importo che il giudice riterrà congruo;
c- per i signori , e la somma di €.45.000,00 Parte_4 Parte_5 Parte_6 ciascuno ovvero il maggiore o minore importo che il giudice riterrà congruo, oltre all'importo di
€.24.000,00 ciascuno, ovvero il maggiore o minore importo che il giudice riterrà congruo, in qualità di eredi della RA deceduta successivamente alla morte della figlia Persona_2
. Persona_1
Ogni importo maggiorato degli interessi dalla data del decesso al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa e di mediazione. In via istruttoria Ammettersi la prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) “Vero che la RA forniva ai figli e il Persona_1 Parte_2 Parte_3 proprio aiuto e il proprio sostegno sia per le ordinarie incombenze sia in caso di necessità particolari”
2) “Vero che i figli della RA , e partecipavano Persona_1 Pt_3 Parte_2 costantemente alla vita famigliare e durante la settimana pranzavano e cenavano con i genitori”;
2 3) “Vero che il signor ha mantenuto tali abitudini anche dopo essersi Parte_3 trasferito in altro comune per motivi di lavoro pochi mesi prima del decesso della madre RA
”; Persona_1
4) “Vero che i signori , e avevano costanti e continuativi Parte_5 Pt_4 Parte_6 rapporti con la sorella , con la quale organizzavano vacanze e uscite serali Persona_1 insieme ai rispettivi coniugi”;
5) “Vero che la RA forniva ai signori , e il proprio Per_1 Parte_5 Pt_4 Parte_6 aiuto e il proprio sostegno sia per le ordinarie incombenze sia in caso di necessità particolari”. Testimone: RA Via del Gambero, Gallarate. Testimone_1
Si chiede, inoltre, la rinnovazione della consulenza tramite la nomina di altro perito che proceda in modo corretto alla valutazione dei fatti e dei dati clinici valutando le ricostruzioni in atti (e se del caso proceda anche al tentativo di conciliazione, incombente del tutto omesso dalla consulente nominata); In subordine, si chiede che venga fissata un'apposita udienza affinché i consulenti rendano di fronte al Giudice i doverosi chiarimenti e le richieste integrazioni anche alla presenza dei consulenti di parte (con i quali non è mai stato neppure instaurato un vero e proprio contraddittorio) ciò al fine di garantire un accertamento tecnico completo ed esaustivo delle questioni controverse. I procuratori degli attori chiedono in ogni caso che vengano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.” Per parte convenuta (come da memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 2 gennaio 2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda dispiegata dalla sig.ra
[...]
(C.F. ), in quanto la stessa non ha preso parte alla CP_7 C.F._12 mediazione del 9 marzo 2020; in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse pretese di danno e, per l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie tutte ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, e non provate, per tutte le ragioni indicate in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.; in via subordinata: limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato all'attrice, così come verrà accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” Per gli intervenuti (come da fogli depositati telematicamente in data 23 giugno 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Nel merito, in via principale: Ritenere e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_9
[...
[...] [
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
[...] tempore, anche con riferimento alle prestazioni rese dal personale di detta struttura, in relazione al decesso della de cuius e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dei Persona_1 sigg. , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
, nella qualità indicata, della complessiva somma di € 69.000,00.= cadauno, così CP_7 costituita: € 45.000,00 quali fratelli/sorelle della de cuius ed € 24.000,00 quali Persona_1 eredi della de cuius madre anche della de cuius , o di quella Persona_2 Persona_1 maggiore o minore somma che sarà dimostrata nel corso del giudizio o di quel diverso importo che il Giudice adito riterrà di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16.05.13, data del decesso, al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e, visto il comportamento dell'Ospedale ante causam, anche del procedimento di mediazione. In via istruttoria: si chiedono ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la de cuius si recava tutti i giorni infrasettimanali, in bicicletta, a Persona_1 piedi o talvolta accompagnata dal marito, presso la casa della madre, la de cuius Per_2
;
[...]
2. vero che le sigg.re e e il sig. si recavano quasi tutti CP_6 CP_5 Controparte_3
i giorni a casa della madre, la de cuius e quivi incontravano la sorella;
Persona_2 Per_1
3. vero che talvolta la sig.ra riaccompagnava a casa in auto la sorella;
CP_6 Per_1
4. vero che il sig. si recava almeno una volta alla settimana presso l'abitazione Controparte_4 materna e quivi incontrava la sorella;
Per_1
5. vero che la sig.ra , che vive in Emilia Romagna, si recava presso Controparte_7
l'abitazione materna almeno due volte all'anno e quivi incontrava la madre, le sorelle e i fratelli, inclusa la de cuius;
Per_1
6. vero che il sig. , che vive a Vercelli, si recava presso l'abitazione materna CP_2 almeno due volte al mese e quivi incontrava la madre, le sorelle e i fratelli, inclusa la de cuius;
Per_1
7. vero che i sigg. , , , e CP_5 CP_6 CP_3 CP_7 CP_2 CP_4 mantenevano costanti contatti telefonici con la de cuius . Si indicano a testi: Persona_1
, , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
.”.
[...]
MOTIVZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
hanno convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_1 chiedendo di accertare la responsabilità di
[...]
4 quest'ultimo nella causazione dei danni da loro subiti in conseguenza del decesso della loro congiunta , avvenuto in data 16 maggio 2013 Persona_1
Allegavano in particolare gli attori:
- che era stata ricoverata presso l' di Persona_1 Controparte_1 in data 10 maggio 2013 a causa di un persistente stato febbrile;
CP_1
- che pochi giorni dopo, in data 16 maggio 2013, la RA era deceduta mentre ancora era Per_1 ricoverata;
- che il decesso della RA OS era stato causato da uno “shock emorragico” sopraggiunto poche ore dopo che la stessa era stata sottoposta a una biopsia epatica;
- che prima del ricovero presso la struttura convenuta la RA era stata ricoverata per Per_1 due settimane presso l'Ospedale di Gallarate dal quale si era dimessa volontariamente per mancanza di alcun miglioramento nonostante le cure prestate;
- che, in seguito al decesso della RA erano state avviate delle indagini presso la Per_1
Procura della Repubblica nel corso delle quali era stata svolta una consulenza a firma della dott.ssa Per_3
- che il consulente del Pubblico Ministero, all'esito della biopsia e degli accertamenti tecnici svolti, aveva evidenziato la sussistenza di profili di negligenza e imperizia dei medici che avevano avuto in cura la RA sia con riguardo all'approccio diagnostico, atteso che non Per_1 era stata diagnosticata l'infezione miocardica che affliggeva la paziente nonostante i dati clinici caratterizzanti il caso;
sia con riguardo al percorso terapeutico seguito, avendo i sanitari della struttura convenuta sottoposto la RA a un esame inutile ed estremamente rischioso (la Per_1 biopsia epatica) per le condizioni della paziente;
- che il procedimento penale era poi stato archiviato “dato che gli elementi di censura riscontrabili ex post dalla disamina della cartella clinica sono imputabili in via paritetica alla condotta di tutti i sanitari che ebbero in cura la RA a ”. Per_1 CP_1
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20 aprile 2022, si costituiva la struttura convenuta Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate dagli
[...] attori in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, di ridurre il quantum degli importi richiesti dagli attori a titolo di risarcimento dei danni.
Allegava, in particolare, la convenuta:
5 - che non era convincente la diagnosi di miocardite virale effettuata dalla consulente del PM sulla base dei dati clinico-laboratoristici a disposizione;
- che non erano ravvisabili profili di colpa in capo ai sanitari della struttura convenuta per non aver diagnosticato la predetta miocardite;
- che il caso richiedeva la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in ragione della sintomatologia della paziente che non era affatto specifica;
- che le conclusioni del consulente del PM erano condizionate da valutazioni ex post.
1.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 maggio 2022 si costituivano in giudizio , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ai sensi dell'art. 105 c.p.c., chiedendo di CP_6 Controparte_7 accertare la responsabilità della struttura convenuta nella causazione dei danni da loro subiti in conseguenza del decesso della loro congiunta avvenuto in data 16 maggio 2013. Persona_1
I terzi intervenuti aderivano alla ricostruzione fattuale operata dagli attori, lamentando poi la sussistenza di danni subiti iure proprio in conseguenze della morte della RA Persona_1
1.4 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita disponendo CTU medico legale al fine di verificare la sussistenza di profili di colpa in capo alla struttura convenuta nella gestione delle cure prestate nei confronti della RA . Dopo numerosi rinvii Persona_1 dovuti al mancato tempestivo deposito della relazione peritale nei termini concessi, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 24 giugno 2025.
Alla fissata udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
2.1 Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dagli attori e dai terzi intervenuti si osserva quanto segue.
2.2 Con riguardo alle prove orali articolate, si ritiene che le stesse siano superflue ai fini della decisione, attesi gli esiti della svolta CTU.
2.3 Con riguardo alla richiesta di rinnovo della svolta CTU si ritiene che la stessa non meriti accoglimento. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i CTU meritano di essere condivise, in quanto basate su un obiettivo e puntuale studio della documentazione medica prodotta. I CTU hanno puntualmente replicato alle osservazioni mosse dai consulenti di parte, allegate alla relazione depositata e, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, i CTU hanno
6 adeguatamente motivato l'iter logico seguito, indicando la documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione loro demandata, nonché la letteratura e le linee guida di riferimento.
3. La responsabilità della struttura convenuta
3.1 Gli attori hanno convenuto in giudizio l'
[...] chiedendo il risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza della perdita della propria congiunta, causata dalla condotta negligente e imperita dei sanitari che l'hanno avuta in cura (c.d. danno da perdita del rapporto parentale). Parimenti i terzi intervenuti hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento della voce di danno sopra richiamata.
Se dunque l'unico danno di cui gli attori e i terzi intervenuti hanno chiesto il risarcimento è quello da perdita del rapporto parentale, ne consegue che la responsabilità della struttura convenuta andrà ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte si è espressa in modo chiaro statuendo che la responsabilità della struttura e dei sanitari per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente fra il paziente e la struttura sanitaria o il medico ed esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, e dall'altro che i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto (Cass. n. 21404/2021 e Cass.
n. 4904/2022).
3.2 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le domande formulate dagli attori e dai terzi intervenuti non possano trovare accoglimento, non sussistendo profili di responsabilità della struttura convenuta nella causazione del decesso di per le ragioni di seguito Persona_1 esposte.
Come anticipato, il compendio probatorio posto alla base della presente decisione si sostanzia nella documentazione prodotta in giudizio dalle parti e negli esiti della CTU svolta in corso di causa, dai quali – come detto – non vi è motivo di discostarsi, in quanto sono basati su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e immuni da vizi logico-giuridici.
Nel dettaglio, in sintesi, gli attori e i terzi intervenuti hanno contestato alla struttura convenuta un doppio profilo di colpa: i) la mancata diagnosi della miocardite;
ii) l'errata decisione di eseguire la biopsia epatica non solo in mancanza di ragioni cliniche che la rendessero necessaria, ma anche in presenza di condizioni della paziente che ne sconsigliavano la pratica.
7 A sostegno dei propri argomenti gli attori hanno prodotto la consulenza svolta dalla dott.ssa Per_3 nel corso delle indagini preliminari avviate in seguito al decesso della RA e Persona_1 una consulenza di parte stragiudiziale.
Il collegio di consulenti nominato dal Tribunale, composto da un medico legale, da uno specialista in cardiologia e da uno specialista in malattie infettive, all'esito degli accertamenti peritali svolti ha concluso in senso contrario a quanto sostenuto dai parenti della RA Per_1
.
[...]
Nel dettaglio i CTU hanno, da un lato, escluso che nel caso in esame fossero presenti circostanze indicative di una miocardite in corso e, conseguentemente, che i sanitari della struttura convenuta avessero erroneamente omesso la relativa diagnosi;
dall'altro, hanno affermato la correttezza della decisione terapeutica di effettuare la biopsia epatica tenuto conto della vicenda clinica della RA e delle linee guida esistenti al momento dei fatti. Per_1
3.2.1 Quanto al primo profilo giova preliminarmente osservare in diritto che l'accertamento della responsabilità della struttura convenuta postula il compimento di un giudizio contro fattuale ex ante, ovvero ciò che deve essere provato al fine di ritenere sussistenti profili di responsabilità in capo alla convenuta è che in base alla situazione fattuale esistente al momento della condotta e degli elementi conosciuti e conoscibili dal professionista in tale momento quest'ultimo avrebbe dovuto tenere una diversa condotta.
Ne consegue che la diagnosi di miocardite effettuata dalla consulente del PM all'esito dell'autopsia disposta dalla Procura di per sé non può fondare la responsabilità della struttura convenuta, dovendo essere accertato che durante il ricovero della paziente erano presenti elementi fattuali conosciuti o conoscibili dai sanitari al fine di effettuare tale diagnosi e i CTU, oltre ad aver dubitato della correttezza della diagnosi effettuata dalla consulente del PM sulla base della svolta autopsia1, hanno comunque escluso la presenza di tali elementi al momento della condotta.
Si legge sul punto nella relazione depositata (vedi pag. 25) che non vi erano segni clinici di miocardite in quanto:
8 - “l'elettrocardiogramma non si modificò mai neppure in corso di fibrillazione atriale ad alta frequenza e la ripolarizzazione ventricolare restò sempre normale. In casi di miocardite conclamata, invece, si evidenziano alterazioni del tratto st-t dell'ECG con caratteristico sopraslivellamento come da quadro di psuedo-infarto o da ripolarizzazione precoce”;
- “la paziente non lamentò mai dolore toracico, altro sintomo spesso associato a miocardite”;
- “le crisi di insufficienza cardiaca erano caratterizzate da elevati valori pressori, invece quelle associate a miocardite si caratterizzano per importante ipotensione perché legate ad un quadro di dilatazione e disfunzione del ventricolo sinistro per sostituzione e necrosi miocitaria, assenti al riscontro autoptico”;
- “nelle miocarditi si assiste ad un aumento degli indici di necrosi miocardica (Troponina, CK- mb), la troponina non fu dosata ma le Ckmb risultarono negative. La supposta diagnosi di miocardite virale non è confermata nè dal riscontro autoptico né da quello clinico per l'assenza del riscontro di virus alla sierologia e all'autopsia”,
e che, quindi, “in vivo” la supposta diagnosi di miocardite virale non poteva essere ipotizzata dai clinici.
Sul punto ancora i CTU evidenziano che, contrariamente a quanto sostenuto dai CTP, i medici curanti avevano avuto una “circostanziata attenzione” alla situazione cardiologica della paziente, come risultante anche dall'elenco degli esami strumentali eseguiti su quest'ultima durante il ricovero e riportati a pag. 6 della relazione della consulente del PM, ma da tali esami non erano emerse evidenze suggestive per una diagnosi di miocardite e, conseguentemente, mancavano evidenze clinico-strumentali tali da suggerire l'esecuzione dalla RMN del cuore, la cui omissione
è stata contestata dai CTP (pag. 35 relazione). Con specifico riguardo alla RMN del cuore i CTU hanno anche evidenziato: - che tale esame, essendo tra quelli non invasivi il più sensibile e specifico, viene spesso usato come conferma di un sospetto diagnostico in casi dubbi;
- che è un esame dall'esecuzione piuttosto lunga ed è relativamente poco diffuso;
- che ancora oggi è un esame effettuato in pochi centri e soprattutto richiede la lettura di un radiologo (o cardiologo abilitato) esperto e dedicato a questo tipo di analisi (pag. 36 relazione).
Infine, relativamente ai criteri di Dallas citati dalla consulente del PM e dai CTP nelle osservazioni alla svolta consulenza si rileva, da un lato, che il richiamo a tali criteri da parte della dott.ssa pare viziato da una non corretta prospettiva ex post determinata dagli esiti Per_3
9 dell'autopsia eseguita sulla paziente;
dall'altro, che i CTP si sono limitati a invocarne l'applicabilità al caso di specie senza concretizzare e dettagliare tale applicazione.
3.2.2 Venendo ora al secondo profilo di colpa contestato ai sanitari della struttura convenuta, ovvero la decisione di eseguire la biopsia epatica, non solo in assenza di una sintomatologia della paziente che la rendesse necessaria, ma anche in presenza di condizioni cliniche della paziente che ne sconsigliavano l'esecuzione, si osserva quanto segue.
Quanto alla scelta dei medici curanti di eseguire la biopsia epatica sulla RA , i Persona_1 ctu l'hanno ritenuta corretta richiamando le linee guida esistenti al momento dei fatti di causa
(all. 3a, 3 b e 4 alla relazione depositata), che suggerivano l'esecuzione della biopsia epatica in presenza di febbre persistente di origine sconosciuta, di sofferenza epatica e della progressione rapida della malattia con interessamento multi organo2, anche in ragione degli esiti dei pregressi esami svolti sia all'Ospedale di Gallarate, che all'Ospedale di . CP_1
Quanto, invece, alla contestata presenza di condizioni cliniche della paziente che avrebbero sconsigliato l'esecuzione della biopsia epatica, si osserva che gli attori e i terzi chiamati hanno dedotto, nel dettaglio, che la paziente era ad alto rischio sanguinamento e non collaborante in quanto in stato semicomatoso.
I ctu hanno spiegato, in modo molto dettagliato e puntuale, perchè la RA non Persona_1 poteva ritenersi scoagulata al momento della biopsia, indicando in modo preciso i dati ricavabili 2 Si legge, in particolare, nella relazione agli atti: “I sottoscritti hanno affermato che la sarebbe stata affetta Per_1 da un'epatite acuta verosimilmente su base autoimmune. Tale affermazione deriva dall'analisi della cartella clinica (vd referto biopsia ottenuto però a posteriori) in corso di malattia sistemica infiammatoria/autoimmunitaria (riscontro di debole positività di ANA 1:160 ottenuto a posteriori e da riconfermare a distanza di tempo, in aggiunta alle manifestazioni quali eritemi cutanei, prurito e febbre). La era inoltre affetta da una sindrome Per_1 mielodisplastica, diagnosi che complicava il quadro generale. La diagnosi di epatite acuta con epatocitolisi era stata ipotizzata dai clinici sin dal primo ricovero presso l'Ospedale di Gallarate ed erano stati avviati esami ematici per la ricerca della noxa patogena: virale, batterica ed autoimmune. Tutti gli esami risultarono negativi, anche quelli iniziali per autoimmunità. In assenza di positività delle emocolture e urinocolture e in presenza di sierologia negativa per virus e batteri, in presenza di citolisi epatica non altrimenti spiegabile, un modo per arrivare ad una diagnosi era la biopsia epatica, in presenza di febbre di origine sconosciuta, che rappresenta una delle indicazioni delle Linee Guida (All. 3_a : “ 2009 - 1 2 CP_10 Controparte_11 Persona_4 CP_12 3 ,4 and – – 1017-1044; All. 3_bPractice Guidelines
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
– , D – 481-482). CP_16 CP_17 CP_18 Il percorso diagnostico ha quindi seguito un processo logico supportato dalle conoscenze teoriche e dalle pratiche diagnostiche generalmente ritenute valide e conformi alla situazione clinica della paziente. L'indicazione alla biopsia epatica era corretta, dettata dalla progressione rapida della malattia con interessamento multi organo come indicato dalle Linee Guida in presenza sia di febbre di origine sconosciuta sia di sofferenza epatica non altrimenti spiegabile (All. 4: EASL Clinical Practice Guidelines: autoimmune hepatitis. Journal of 2015 vol. 63/ CP_10 971-1004; Biopsia epatica, Yedidy a , agosto 2023). Non sono stati omessi esami o analisi che i sintomi Per_5 lamentati avrebbero consigliato e che avrebbero potuto rivelarsi utili e i trattamenti medici sono stati praticati secondo la buona scienza medica in relazione al loro grado di difficoltà”.
10 dalla cartella clinica agli atti, nonché richiamando la letteratura scientifica rilevante per il caso di specie. In particolare, la terapia anticoagulante in corso di ricovero era somministrata sotto dose e comunque fu sospesa in tempo utile per la corretta esecuzione della biopsia3.
I ctu hanno poi escluso che la paziente si trovasse “in stato comatoso”, atteso che dalla lettura della cartella clinica risultava che la sera prima della biopsia la RA aveva mangiato il riso e il budino e che la mattina dell'esame saturava 99% con ossigeno somministrato con occhialini.
3.3 In conclusione, ad avviso dei ctu la scelta di eseguire la biopsia è stata correttamente assunta dai medici della struttura convenuta al fine di individuare la patologia di cui era affetta la RA
e in assenza di dati clinici contrari all'esecuzione di tale esame. Per_1
Da quanto sopra ne consegue che lo shock emorragico causato dalla biopsia epatica eseguita sulla RA e che è stato causa del decesso della stessa non può essere addebitato a Persona_1 colpa della struttura convenuta e, pertanto, le domande di risarcimento dei danni formulate dagli attori e dai terzi intervenuti non possono trovare accoglimento.
4. Le spese di lite 3 Si legge nella relazione: che “La biopsia fu eseguita dopo adeguato tempo di sospensione del XA (ultima somministrazione 12 ore prima) e in presenza di un numero di piastrine (85000) compatibili con un'emostasi buona, come riportato dalle Linee Guida”; che “dall'esame della cartella clinica dell'Ospedale di risulta che la paziente non fosse scoagulata (ove per CP_1 scoagulazione si intende la somministrazione due volte al giorno dell'eparina a basso peso molecolare es XA ad un dosaggio pari al peso corporeo per 100 UI ogni 12 ore, oppure la somministrazione di XA alla dose di 150 UI proKg in un'unica somministrazione)”; che “La paziente fu dimessa dall'Ospedale di Gallarate con la terapia di XA 4000 UI x 2/die sotto cute (quindi sotto dosato. Il dosaggio giusto in relazione al peso della paziente, 60 kg, come stimato all'autopsia, sarebbe stato 6000 UI x 2/die), ma tale terapia fu sospesa lo stesso giorno all'arrivo presso l'Ospedale di dal cardiologo CP_1 che valutò la paziente (10.5.2013). Successivamente, in seguito a recidiva di fibrillazione atriale, le fu somministrato XA 4000 UI s.c. il 13.5 alle ore 18 e il 14.5 alle ore 20 quindi sempre in monosomministrazione. Il XA a dosaggio scoagulante 6000 x 2 /die sotto cute fu introdotto il giorno 15.5 dal cardiologo (ora della consulenza 16:45) per cui fu somministrato alla paziente il giorno 15/5 alle ore 20 in mono somministrazione (sotto dosato per effetto scoagulante in quanto come sopra riportato da scheda AIFA in mono somministrazione la dose sarebbe stata 150 UI x 60 Kg.= 9000 UI sotto cute) e non fu somministrato il giorno 16.5 alle ore 8, come da indicazione del cardiologo perché era prevista la biopsia epatica, per cui la paziente, per la dose somministrata di 6000 UI invece di 9000 UI, non era scoagulata. (All. 5: NII- XA_AIFA). Ne deriva quindi che la paziente non fosse scoagulata”; che “non è sufficiente fotografare quanto riportato su un ECG, ma che é necessario accertarsi che la terapia indicata sia stata somministrata cosa che, come risulta delle schede di terapia, non risulta essere stato fatto (si veda scheda di terapia e orario della consulenza del cardiologo riportato in diaria medica che rendeva impossibile la doppia somministrazione del XA 6000 x 2/die cioè a un dosaggio scoagulante). La era oggettivamente Per_1 piastrinopenica (85000 piastrine) ma questo non viene considerato un valore che controindichi la biopsia epatica come non lo è un valore di INR 1,4 (INR è un indice di scoagulazione); inoltre è sufficiente la sospensione di 12 ore dell'eparina a basso peso molecolare (XA) per poter eseguire una biopsia epatica per prevenire il rischio emorragico in una procedura considerata a rischio emorragico intermedio come la biopsia intraddominale (a dircelo è la voce bibliografica fornita dalla controparte, la numero 23 con le relative tabelle)”
11 4.1 Le spese di lite del presente procedimento, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli attori e dei terzi intervenuti.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente a tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore della causa determinato sulla scorta delle domande formulate dagli attori e dei terzi intervenuti e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
4.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del presente procedimento (pari all'importo riconosciuto a titolo di acconto ai consulenti al momento del conferimento dell'incarico) e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico degli attori e dei terzi intervenuti.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande formulate dagli attori;
2. RIGETTA le domande formulate dai terzi intervenuti;
3. CO gli attori e i terzi intervenuti a rifondere in favore della struttura convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 29.193 per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico degli attori e dei terzi intervenuti le spese per la CTU svolta nel presente procedimento e pari all'importo riconosciuto a titolo di acconto ai consulenti nominati.
Varese, 5 dicembre 2025
Il Giudice
AR AR LC
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge, infatti, a pagina n. 25 della relazione depositata dai CTU che “la presenza di linfociti a livello miocardico fa parte di un processo infiammatorio sistemico e non è la causa della malattia della paziente, ma una conseguenza”. E ancora a pag. 33 della relazione: “A proposito della diagnosi autoptica di miocardite, lo scrivente consulente infettivologo esprime dubbi sulla possibilità che un semplice esame autoptico possa permettere di porre la diagnosi di miocardite virale come nel caso della RA (allegato 6: breve sintesi)” Per_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR AR LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_6 C.F._6
RO AV, LU OL e LA AN, del foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Busto Arsizio, via Mameli 6/b giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
Controparte_1
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] P.IV_1 in viale Borri n. 57, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di CP_1
Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Bologna, via Marconi n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e con l'intervento di
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._7 Controparte_3
), (C.F. ), CodiceFiscale_8 Controparte_4 C.F._9 CP_5
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._10 CP_6 C.F._11
1 (C.F. , tutti rappresentati, assistiti e difesi Controparte_7 C.F._12 dall'avv. e dall'avv. Raffaella OS presso il cui studio sito in Gallarate corso Controparte_4
Sempione n. 11 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da fogli depositati telematicamente il 23 giugno 2025):
“Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto: I- accertare la sussistenza degli elementi di legge per dichiarare la responsabilità dell'
[...]
e anche con riferimento alle CP_1 Controparte_8 prestazioni rese dal personale di detta struttura, in relazione al decesso della RA Per_1
;
[...]
II- conseguentemente condannare l' e Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ai signori
[...] Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
nelle loro indicate qualità il danno dagli stessi subito, come precisato in narrativa e di
[...] seguito riepilogato: a- per il marito della RA , signor la somma di Persona_1 Parte_1
€.300.000,00, ovvero il maggiore o minore importo che il giudice riterrà congruo oltre al danno patrimoniale di €.6.236,91 per le spese dallo stesso sopportate;
b- per i figli della RA , signori e la somma di Persona_1 Pt_3 Parte_2
€.200.000,00 ciascuno, ovvero il maggiore o minore importo che il giudice riterrà congruo;
c- per i signori , e la somma di €.45.000,00 Parte_4 Parte_5 Parte_6 ciascuno ovvero il maggiore o minore importo che il giudice riterrà congruo, oltre all'importo di
€.24.000,00 ciascuno, ovvero il maggiore o minore importo che il giudice riterrà congruo, in qualità di eredi della RA deceduta successivamente alla morte della figlia Persona_2
. Persona_1
Ogni importo maggiorato degli interessi dalla data del decesso al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa e di mediazione. In via istruttoria Ammettersi la prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) “Vero che la RA forniva ai figli e il Persona_1 Parte_2 Parte_3 proprio aiuto e il proprio sostegno sia per le ordinarie incombenze sia in caso di necessità particolari”
2) “Vero che i figli della RA , e partecipavano Persona_1 Pt_3 Parte_2 costantemente alla vita famigliare e durante la settimana pranzavano e cenavano con i genitori”;
2 3) “Vero che il signor ha mantenuto tali abitudini anche dopo essersi Parte_3 trasferito in altro comune per motivi di lavoro pochi mesi prima del decesso della madre RA
”; Persona_1
4) “Vero che i signori , e avevano costanti e continuativi Parte_5 Pt_4 Parte_6 rapporti con la sorella , con la quale organizzavano vacanze e uscite serali Persona_1 insieme ai rispettivi coniugi”;
5) “Vero che la RA forniva ai signori , e il proprio Per_1 Parte_5 Pt_4 Parte_6 aiuto e il proprio sostegno sia per le ordinarie incombenze sia in caso di necessità particolari”. Testimone: RA Via del Gambero, Gallarate. Testimone_1
Si chiede, inoltre, la rinnovazione della consulenza tramite la nomina di altro perito che proceda in modo corretto alla valutazione dei fatti e dei dati clinici valutando le ricostruzioni in atti (e se del caso proceda anche al tentativo di conciliazione, incombente del tutto omesso dalla consulente nominata); In subordine, si chiede che venga fissata un'apposita udienza affinché i consulenti rendano di fronte al Giudice i doverosi chiarimenti e le richieste integrazioni anche alla presenza dei consulenti di parte (con i quali non è mai stato neppure instaurato un vero e proprio contraddittorio) ciò al fine di garantire un accertamento tecnico completo ed esaustivo delle questioni controverse. I procuratori degli attori chiedono in ogni caso che vengano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.” Per parte convenuta (come da memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 2 gennaio 2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda dispiegata dalla sig.ra
[...]
(C.F. ), in quanto la stessa non ha preso parte alla CP_7 C.F._12 mediazione del 9 marzo 2020; in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse pretese di danno e, per l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie tutte ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, e non provate, per tutte le ragioni indicate in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.; in via subordinata: limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato all'attrice, così come verrà accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” Per gli intervenuti (come da fogli depositati telematicamente in data 23 giugno 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Nel merito, in via principale: Ritenere e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_9
[...
[...] [
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
[...] tempore, anche con riferimento alle prestazioni rese dal personale di detta struttura, in relazione al decesso della de cuius e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dei Persona_1 sigg. , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
, nella qualità indicata, della complessiva somma di € 69.000,00.= cadauno, così CP_7 costituita: € 45.000,00 quali fratelli/sorelle della de cuius ed € 24.000,00 quali Persona_1 eredi della de cuius madre anche della de cuius , o di quella Persona_2 Persona_1 maggiore o minore somma che sarà dimostrata nel corso del giudizio o di quel diverso importo che il Giudice adito riterrà di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16.05.13, data del decesso, al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e, visto il comportamento dell'Ospedale ante causam, anche del procedimento di mediazione. In via istruttoria: si chiedono ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la de cuius si recava tutti i giorni infrasettimanali, in bicicletta, a Persona_1 piedi o talvolta accompagnata dal marito, presso la casa della madre, la de cuius Per_2
;
[...]
2. vero che le sigg.re e e il sig. si recavano quasi tutti CP_6 CP_5 Controparte_3
i giorni a casa della madre, la de cuius e quivi incontravano la sorella;
Persona_2 Per_1
3. vero che talvolta la sig.ra riaccompagnava a casa in auto la sorella;
CP_6 Per_1
4. vero che il sig. si recava almeno una volta alla settimana presso l'abitazione Controparte_4 materna e quivi incontrava la sorella;
Per_1
5. vero che la sig.ra , che vive in Emilia Romagna, si recava presso Controparte_7
l'abitazione materna almeno due volte all'anno e quivi incontrava la madre, le sorelle e i fratelli, inclusa la de cuius;
Per_1
6. vero che il sig. , che vive a Vercelli, si recava presso l'abitazione materna CP_2 almeno due volte al mese e quivi incontrava la madre, le sorelle e i fratelli, inclusa la de cuius;
Per_1
7. vero che i sigg. , , , e CP_5 CP_6 CP_3 CP_7 CP_2 CP_4 mantenevano costanti contatti telefonici con la de cuius . Si indicano a testi: Persona_1
, , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
.”.
[...]
MOTIVZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
hanno convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_1 chiedendo di accertare la responsabilità di
[...]
4 quest'ultimo nella causazione dei danni da loro subiti in conseguenza del decesso della loro congiunta , avvenuto in data 16 maggio 2013 Persona_1
Allegavano in particolare gli attori:
- che era stata ricoverata presso l' di Persona_1 Controparte_1 in data 10 maggio 2013 a causa di un persistente stato febbrile;
CP_1
- che pochi giorni dopo, in data 16 maggio 2013, la RA era deceduta mentre ancora era Per_1 ricoverata;
- che il decesso della RA OS era stato causato da uno “shock emorragico” sopraggiunto poche ore dopo che la stessa era stata sottoposta a una biopsia epatica;
- che prima del ricovero presso la struttura convenuta la RA era stata ricoverata per Per_1 due settimane presso l'Ospedale di Gallarate dal quale si era dimessa volontariamente per mancanza di alcun miglioramento nonostante le cure prestate;
- che, in seguito al decesso della RA erano state avviate delle indagini presso la Per_1
Procura della Repubblica nel corso delle quali era stata svolta una consulenza a firma della dott.ssa Per_3
- che il consulente del Pubblico Ministero, all'esito della biopsia e degli accertamenti tecnici svolti, aveva evidenziato la sussistenza di profili di negligenza e imperizia dei medici che avevano avuto in cura la RA sia con riguardo all'approccio diagnostico, atteso che non Per_1 era stata diagnosticata l'infezione miocardica che affliggeva la paziente nonostante i dati clinici caratterizzanti il caso;
sia con riguardo al percorso terapeutico seguito, avendo i sanitari della struttura convenuta sottoposto la RA a un esame inutile ed estremamente rischioso (la Per_1 biopsia epatica) per le condizioni della paziente;
- che il procedimento penale era poi stato archiviato “dato che gli elementi di censura riscontrabili ex post dalla disamina della cartella clinica sono imputabili in via paritetica alla condotta di tutti i sanitari che ebbero in cura la RA a ”. Per_1 CP_1
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20 aprile 2022, si costituiva la struttura convenuta Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate dagli
[...] attori in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, di ridurre il quantum degli importi richiesti dagli attori a titolo di risarcimento dei danni.
Allegava, in particolare, la convenuta:
5 - che non era convincente la diagnosi di miocardite virale effettuata dalla consulente del PM sulla base dei dati clinico-laboratoristici a disposizione;
- che non erano ravvisabili profili di colpa in capo ai sanitari della struttura convenuta per non aver diagnosticato la predetta miocardite;
- che il caso richiedeva la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in ragione della sintomatologia della paziente che non era affatto specifica;
- che le conclusioni del consulente del PM erano condizionate da valutazioni ex post.
1.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 maggio 2022 si costituivano in giudizio , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ai sensi dell'art. 105 c.p.c., chiedendo di CP_6 Controparte_7 accertare la responsabilità della struttura convenuta nella causazione dei danni da loro subiti in conseguenza del decesso della loro congiunta avvenuto in data 16 maggio 2013. Persona_1
I terzi intervenuti aderivano alla ricostruzione fattuale operata dagli attori, lamentando poi la sussistenza di danni subiti iure proprio in conseguenze della morte della RA Persona_1
1.4 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita disponendo CTU medico legale al fine di verificare la sussistenza di profili di colpa in capo alla struttura convenuta nella gestione delle cure prestate nei confronti della RA . Dopo numerosi rinvii Persona_1 dovuti al mancato tempestivo deposito della relazione peritale nei termini concessi, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 24 giugno 2025.
Alla fissata udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
2.1 Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dagli attori e dai terzi intervenuti si osserva quanto segue.
2.2 Con riguardo alle prove orali articolate, si ritiene che le stesse siano superflue ai fini della decisione, attesi gli esiti della svolta CTU.
2.3 Con riguardo alla richiesta di rinnovo della svolta CTU si ritiene che la stessa non meriti accoglimento. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i CTU meritano di essere condivise, in quanto basate su un obiettivo e puntuale studio della documentazione medica prodotta. I CTU hanno puntualmente replicato alle osservazioni mosse dai consulenti di parte, allegate alla relazione depositata e, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, i CTU hanno
6 adeguatamente motivato l'iter logico seguito, indicando la documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione loro demandata, nonché la letteratura e le linee guida di riferimento.
3. La responsabilità della struttura convenuta
3.1 Gli attori hanno convenuto in giudizio l'
[...] chiedendo il risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza della perdita della propria congiunta, causata dalla condotta negligente e imperita dei sanitari che l'hanno avuta in cura (c.d. danno da perdita del rapporto parentale). Parimenti i terzi intervenuti hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento della voce di danno sopra richiamata.
Se dunque l'unico danno di cui gli attori e i terzi intervenuti hanno chiesto il risarcimento è quello da perdita del rapporto parentale, ne consegue che la responsabilità della struttura convenuta andrà ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte si è espressa in modo chiaro statuendo che la responsabilità della struttura e dei sanitari per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente fra il paziente e la struttura sanitaria o il medico ed esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, e dall'altro che i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto (Cass. n. 21404/2021 e Cass.
n. 4904/2022).
3.2 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le domande formulate dagli attori e dai terzi intervenuti non possano trovare accoglimento, non sussistendo profili di responsabilità della struttura convenuta nella causazione del decesso di per le ragioni di seguito Persona_1 esposte.
Come anticipato, il compendio probatorio posto alla base della presente decisione si sostanzia nella documentazione prodotta in giudizio dalle parti e negli esiti della CTU svolta in corso di causa, dai quali – come detto – non vi è motivo di discostarsi, in quanto sono basati su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e immuni da vizi logico-giuridici.
Nel dettaglio, in sintesi, gli attori e i terzi intervenuti hanno contestato alla struttura convenuta un doppio profilo di colpa: i) la mancata diagnosi della miocardite;
ii) l'errata decisione di eseguire la biopsia epatica non solo in mancanza di ragioni cliniche che la rendessero necessaria, ma anche in presenza di condizioni della paziente che ne sconsigliavano la pratica.
7 A sostegno dei propri argomenti gli attori hanno prodotto la consulenza svolta dalla dott.ssa Per_3 nel corso delle indagini preliminari avviate in seguito al decesso della RA e Persona_1 una consulenza di parte stragiudiziale.
Il collegio di consulenti nominato dal Tribunale, composto da un medico legale, da uno specialista in cardiologia e da uno specialista in malattie infettive, all'esito degli accertamenti peritali svolti ha concluso in senso contrario a quanto sostenuto dai parenti della RA Per_1
.
[...]
Nel dettaglio i CTU hanno, da un lato, escluso che nel caso in esame fossero presenti circostanze indicative di una miocardite in corso e, conseguentemente, che i sanitari della struttura convenuta avessero erroneamente omesso la relativa diagnosi;
dall'altro, hanno affermato la correttezza della decisione terapeutica di effettuare la biopsia epatica tenuto conto della vicenda clinica della RA e delle linee guida esistenti al momento dei fatti. Per_1
3.2.1 Quanto al primo profilo giova preliminarmente osservare in diritto che l'accertamento della responsabilità della struttura convenuta postula il compimento di un giudizio contro fattuale ex ante, ovvero ciò che deve essere provato al fine di ritenere sussistenti profili di responsabilità in capo alla convenuta è che in base alla situazione fattuale esistente al momento della condotta e degli elementi conosciuti e conoscibili dal professionista in tale momento quest'ultimo avrebbe dovuto tenere una diversa condotta.
Ne consegue che la diagnosi di miocardite effettuata dalla consulente del PM all'esito dell'autopsia disposta dalla Procura di per sé non può fondare la responsabilità della struttura convenuta, dovendo essere accertato che durante il ricovero della paziente erano presenti elementi fattuali conosciuti o conoscibili dai sanitari al fine di effettuare tale diagnosi e i CTU, oltre ad aver dubitato della correttezza della diagnosi effettuata dalla consulente del PM sulla base della svolta autopsia1, hanno comunque escluso la presenza di tali elementi al momento della condotta.
Si legge sul punto nella relazione depositata (vedi pag. 25) che non vi erano segni clinici di miocardite in quanto:
8 - “l'elettrocardiogramma non si modificò mai neppure in corso di fibrillazione atriale ad alta frequenza e la ripolarizzazione ventricolare restò sempre normale. In casi di miocardite conclamata, invece, si evidenziano alterazioni del tratto st-t dell'ECG con caratteristico sopraslivellamento come da quadro di psuedo-infarto o da ripolarizzazione precoce”;
- “la paziente non lamentò mai dolore toracico, altro sintomo spesso associato a miocardite”;
- “le crisi di insufficienza cardiaca erano caratterizzate da elevati valori pressori, invece quelle associate a miocardite si caratterizzano per importante ipotensione perché legate ad un quadro di dilatazione e disfunzione del ventricolo sinistro per sostituzione e necrosi miocitaria, assenti al riscontro autoptico”;
- “nelle miocarditi si assiste ad un aumento degli indici di necrosi miocardica (Troponina, CK- mb), la troponina non fu dosata ma le Ckmb risultarono negative. La supposta diagnosi di miocardite virale non è confermata nè dal riscontro autoptico né da quello clinico per l'assenza del riscontro di virus alla sierologia e all'autopsia”,
e che, quindi, “in vivo” la supposta diagnosi di miocardite virale non poteva essere ipotizzata dai clinici.
Sul punto ancora i CTU evidenziano che, contrariamente a quanto sostenuto dai CTP, i medici curanti avevano avuto una “circostanziata attenzione” alla situazione cardiologica della paziente, come risultante anche dall'elenco degli esami strumentali eseguiti su quest'ultima durante il ricovero e riportati a pag. 6 della relazione della consulente del PM, ma da tali esami non erano emerse evidenze suggestive per una diagnosi di miocardite e, conseguentemente, mancavano evidenze clinico-strumentali tali da suggerire l'esecuzione dalla RMN del cuore, la cui omissione
è stata contestata dai CTP (pag. 35 relazione). Con specifico riguardo alla RMN del cuore i CTU hanno anche evidenziato: - che tale esame, essendo tra quelli non invasivi il più sensibile e specifico, viene spesso usato come conferma di un sospetto diagnostico in casi dubbi;
- che è un esame dall'esecuzione piuttosto lunga ed è relativamente poco diffuso;
- che ancora oggi è un esame effettuato in pochi centri e soprattutto richiede la lettura di un radiologo (o cardiologo abilitato) esperto e dedicato a questo tipo di analisi (pag. 36 relazione).
Infine, relativamente ai criteri di Dallas citati dalla consulente del PM e dai CTP nelle osservazioni alla svolta consulenza si rileva, da un lato, che il richiamo a tali criteri da parte della dott.ssa pare viziato da una non corretta prospettiva ex post determinata dagli esiti Per_3
9 dell'autopsia eseguita sulla paziente;
dall'altro, che i CTP si sono limitati a invocarne l'applicabilità al caso di specie senza concretizzare e dettagliare tale applicazione.
3.2.2 Venendo ora al secondo profilo di colpa contestato ai sanitari della struttura convenuta, ovvero la decisione di eseguire la biopsia epatica, non solo in assenza di una sintomatologia della paziente che la rendesse necessaria, ma anche in presenza di condizioni cliniche della paziente che ne sconsigliavano l'esecuzione, si osserva quanto segue.
Quanto alla scelta dei medici curanti di eseguire la biopsia epatica sulla RA , i Persona_1 ctu l'hanno ritenuta corretta richiamando le linee guida esistenti al momento dei fatti di causa
(all. 3a, 3 b e 4 alla relazione depositata), che suggerivano l'esecuzione della biopsia epatica in presenza di febbre persistente di origine sconosciuta, di sofferenza epatica e della progressione rapida della malattia con interessamento multi organo2, anche in ragione degli esiti dei pregressi esami svolti sia all'Ospedale di Gallarate, che all'Ospedale di . CP_1
Quanto, invece, alla contestata presenza di condizioni cliniche della paziente che avrebbero sconsigliato l'esecuzione della biopsia epatica, si osserva che gli attori e i terzi chiamati hanno dedotto, nel dettaglio, che la paziente era ad alto rischio sanguinamento e non collaborante in quanto in stato semicomatoso.
I ctu hanno spiegato, in modo molto dettagliato e puntuale, perchè la RA non Persona_1 poteva ritenersi scoagulata al momento della biopsia, indicando in modo preciso i dati ricavabili 2 Si legge, in particolare, nella relazione agli atti: “I sottoscritti hanno affermato che la sarebbe stata affetta Per_1 da un'epatite acuta verosimilmente su base autoimmune. Tale affermazione deriva dall'analisi della cartella clinica (vd referto biopsia ottenuto però a posteriori) in corso di malattia sistemica infiammatoria/autoimmunitaria (riscontro di debole positività di ANA 1:160 ottenuto a posteriori e da riconfermare a distanza di tempo, in aggiunta alle manifestazioni quali eritemi cutanei, prurito e febbre). La era inoltre affetta da una sindrome Per_1 mielodisplastica, diagnosi che complicava il quadro generale. La diagnosi di epatite acuta con epatocitolisi era stata ipotizzata dai clinici sin dal primo ricovero presso l'Ospedale di Gallarate ed erano stati avviati esami ematici per la ricerca della noxa patogena: virale, batterica ed autoimmune. Tutti gli esami risultarono negativi, anche quelli iniziali per autoimmunità. In assenza di positività delle emocolture e urinocolture e in presenza di sierologia negativa per virus e batteri, in presenza di citolisi epatica non altrimenti spiegabile, un modo per arrivare ad una diagnosi era la biopsia epatica, in presenza di febbre di origine sconosciuta, che rappresenta una delle indicazioni delle Linee Guida (All. 3_a : “ 2009 - 1 2 CP_10 Controparte_11 Persona_4 CP_12 3 ,4 and – – 1017-1044; All. 3_bPractice Guidelines
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
– , D – 481-482). CP_16 CP_17 CP_18 Il percorso diagnostico ha quindi seguito un processo logico supportato dalle conoscenze teoriche e dalle pratiche diagnostiche generalmente ritenute valide e conformi alla situazione clinica della paziente. L'indicazione alla biopsia epatica era corretta, dettata dalla progressione rapida della malattia con interessamento multi organo come indicato dalle Linee Guida in presenza sia di febbre di origine sconosciuta sia di sofferenza epatica non altrimenti spiegabile (All. 4: EASL Clinical Practice Guidelines: autoimmune hepatitis. Journal of 2015 vol. 63/ CP_10 971-1004; Biopsia epatica, Yedidy a , agosto 2023). Non sono stati omessi esami o analisi che i sintomi Per_5 lamentati avrebbero consigliato e che avrebbero potuto rivelarsi utili e i trattamenti medici sono stati praticati secondo la buona scienza medica in relazione al loro grado di difficoltà”.
10 dalla cartella clinica agli atti, nonché richiamando la letteratura scientifica rilevante per il caso di specie. In particolare, la terapia anticoagulante in corso di ricovero era somministrata sotto dose e comunque fu sospesa in tempo utile per la corretta esecuzione della biopsia3.
I ctu hanno poi escluso che la paziente si trovasse “in stato comatoso”, atteso che dalla lettura della cartella clinica risultava che la sera prima della biopsia la RA aveva mangiato il riso e il budino e che la mattina dell'esame saturava 99% con ossigeno somministrato con occhialini.
3.3 In conclusione, ad avviso dei ctu la scelta di eseguire la biopsia è stata correttamente assunta dai medici della struttura convenuta al fine di individuare la patologia di cui era affetta la RA
e in assenza di dati clinici contrari all'esecuzione di tale esame. Per_1
Da quanto sopra ne consegue che lo shock emorragico causato dalla biopsia epatica eseguita sulla RA e che è stato causa del decesso della stessa non può essere addebitato a Persona_1 colpa della struttura convenuta e, pertanto, le domande di risarcimento dei danni formulate dagli attori e dai terzi intervenuti non possono trovare accoglimento.
4. Le spese di lite 3 Si legge nella relazione: che “La biopsia fu eseguita dopo adeguato tempo di sospensione del XA (ultima somministrazione 12 ore prima) e in presenza di un numero di piastrine (85000) compatibili con un'emostasi buona, come riportato dalle Linee Guida”; che “dall'esame della cartella clinica dell'Ospedale di risulta che la paziente non fosse scoagulata (ove per CP_1 scoagulazione si intende la somministrazione due volte al giorno dell'eparina a basso peso molecolare es XA ad un dosaggio pari al peso corporeo per 100 UI ogni 12 ore, oppure la somministrazione di XA alla dose di 150 UI proKg in un'unica somministrazione)”; che “La paziente fu dimessa dall'Ospedale di Gallarate con la terapia di XA 4000 UI x 2/die sotto cute (quindi sotto dosato. Il dosaggio giusto in relazione al peso della paziente, 60 kg, come stimato all'autopsia, sarebbe stato 6000 UI x 2/die), ma tale terapia fu sospesa lo stesso giorno all'arrivo presso l'Ospedale di dal cardiologo CP_1 che valutò la paziente (10.5.2013). Successivamente, in seguito a recidiva di fibrillazione atriale, le fu somministrato XA 4000 UI s.c. il 13.5 alle ore 18 e il 14.5 alle ore 20 quindi sempre in monosomministrazione. Il XA a dosaggio scoagulante 6000 x 2 /die sotto cute fu introdotto il giorno 15.5 dal cardiologo (ora della consulenza 16:45) per cui fu somministrato alla paziente il giorno 15/5 alle ore 20 in mono somministrazione (sotto dosato per effetto scoagulante in quanto come sopra riportato da scheda AIFA in mono somministrazione la dose sarebbe stata 150 UI x 60 Kg.= 9000 UI sotto cute) e non fu somministrato il giorno 16.5 alle ore 8, come da indicazione del cardiologo perché era prevista la biopsia epatica, per cui la paziente, per la dose somministrata di 6000 UI invece di 9000 UI, non era scoagulata. (All. 5: NII- XA_AIFA). Ne deriva quindi che la paziente non fosse scoagulata”; che “non è sufficiente fotografare quanto riportato su un ECG, ma che é necessario accertarsi che la terapia indicata sia stata somministrata cosa che, come risulta delle schede di terapia, non risulta essere stato fatto (si veda scheda di terapia e orario della consulenza del cardiologo riportato in diaria medica che rendeva impossibile la doppia somministrazione del XA 6000 x 2/die cioè a un dosaggio scoagulante). La era oggettivamente Per_1 piastrinopenica (85000 piastrine) ma questo non viene considerato un valore che controindichi la biopsia epatica come non lo è un valore di INR 1,4 (INR è un indice di scoagulazione); inoltre è sufficiente la sospensione di 12 ore dell'eparina a basso peso molecolare (XA) per poter eseguire una biopsia epatica per prevenire il rischio emorragico in una procedura considerata a rischio emorragico intermedio come la biopsia intraddominale (a dircelo è la voce bibliografica fornita dalla controparte, la numero 23 con le relative tabelle)”
11 4.1 Le spese di lite del presente procedimento, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli attori e dei terzi intervenuti.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente a tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore della causa determinato sulla scorta delle domande formulate dagli attori e dei terzi intervenuti e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
4.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del presente procedimento (pari all'importo riconosciuto a titolo di acconto ai consulenti al momento del conferimento dell'incarico) e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico degli attori e dei terzi intervenuti.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande formulate dagli attori;
2. RIGETTA le domande formulate dai terzi intervenuti;
3. CO gli attori e i terzi intervenuti a rifondere in favore della struttura convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 29.193 per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico degli attori e dei terzi intervenuti le spese per la CTU svolta nel presente procedimento e pari all'importo riconosciuto a titolo di acconto ai consulenti nominati.
Varese, 5 dicembre 2025
Il Giudice
AR AR LC
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge, infatti, a pagina n. 25 della relazione depositata dai CTU che “la presenza di linfociti a livello miocardico fa parte di un processo infiammatorio sistemico e non è la causa della malattia della paziente, ma una conseguenza”. E ancora a pag. 33 della relazione: “A proposito della diagnosi autoptica di miocardite, lo scrivente consulente infettivologo esprime dubbi sulla possibilità che un semplice esame autoptico possa permettere di porre la diagnosi di miocardite virale come nel caso della RA (allegato 6: breve sintesi)” Per_1