Art. 3. 1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio dei certificati CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente e' rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale. 3. Gli organismi autorizzati provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme e le modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 11 e 12 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/528/CEE ed effettuano il controllo CEE per i prodotti da loro certificati secondo le modalita' e procedure previste dagli articoli 16 e 18 della citata direttiva, adottando i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 19. 4. Gli stessi organismi possono essere autorizzati con decreto dei Ministri di cui al comma 2 ad affidare ad uno o piu' laboratori l'esecuzione delle prove indicate all'art. 13, paragrafo 2, della direttiva.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente e' rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale. 3. Gli organismi autorizzati provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme e le modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 11 e 12 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/528/CEE ed effettuano il controllo CEE per i prodotti da loro certificati secondo le modalita' e procedure previste dagli articoli 16 e 18 della citata direttiva, adottando i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 19. 4. Gli stessi organismi possono essere autorizzati con decreto dei Ministri di cui al comma 2 ad affidare ad uno o piu' laboratori l'esecuzione delle prove indicate all'art. 13, paragrafo 2, della direttiva.