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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice NZ FE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 10109 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente tra
(avv. Roberta Sorgi); Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Patronato in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (avv. Andrea Azzone);
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha chiesto condannare il Patronato al CP_1 pagamento della somma pari o superiore ad € 92.690,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, esponendo che egli aveva conferito al Patronato il mandato al fine di CP_1
inoltrare la domanda di prepensionamento per lavoratori dell'editoria, precisando di avere un periodo da ricongiungere utile per maturare il diritto;
il Patronato aveva presentato la CP_1
domanda di prepensionamento senza presentare la domanda di ricongiunzione;
con comunicazione in data 02/02/2021, la domanda di prepensionamento veniva rigettata dall' dal mese di ottobre 2020 egli non aveva alcun sostentamento in quanto dimesso dal lavoro perché convinto di accedere al trattamento pensionistico;
la condotta del Patronato aveva a lui arrecato un danno patrimoniale, pari a quanto avrebbe percepito come pensione lorda dal
01/11/2020.
Il convenuto, costituitisi, ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti e chiesto il rigetto della domanda, deducendo che aveva conferito al Patronato Parte_1 CP_1
mandato professionale volto a presentare all' esclusivamente la domanda di CP_2
prepensionamento, non anche la domanda di ricongiunzione all'AGO lavoratori autonomi;
1 l'attore non aveva precisato che, ai fini del perfezionamento dei requisiti di accesso alla pensione anticipata, fosse necessario effettuare il ricongiungimento dei contributi dallo stesso versati nella
Gestione Commercianti;
in ogni caso, il non avrebbe maturato il requisito contributivo Pt_1
di 38 anni previsto per l'accesso al prepensionamento editoria, anche laddove avesse effettuato il ricongiungimento dei contributi versati nell'AGO lavoratori autonomi con quelli della gestione lavoratori dipendenti.
Senza attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 03/12/2025.
*****
ha allegato che l'Ente convenuto si era reso inadempiente al mandato Parte_1
ricevuto di presentare la domanda di prepensionamento e la domanda di ricongiunzione all'AGO lavoratori autonomi.
In punto di diritto, giova premettere che l'art. 7 della legge n. 152 del 2001 attribuisce agli
Istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'esterno.
In tale attività rientra anche l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità gli Istituti di Patronato assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale (tra le tante, Cass. n. 18057/2018,
n. 18814/2008 e 17997/2002): il mandato conferito dagli assistiti abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza. In considerazione alla specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta agli Istituti di Patronato nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c. (Cass. Ordinanza n. 34475/2023).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, trova applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 13533 del 2001, in forza del quale, a fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore, il convenuto deve dimostrare di aver esattamente adempiuto la prestazione ovvero la non imputabilità a sé dell'inidoneità della stessa:
2 «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento».
Ciò premesso, è infondata l'eccezione di parte convenuta, secondo cui l'art. 4 del D.M. n.
193/2008, prevederebbe che il mandato debba rivestire la forma scritta.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la disposizione in esame si limita a prevedere quella scritta come una delle forme di conferimento dell'incarico all'istituto di patronato, nulla indicando quanto alla sua necessità ovvero alla sua rilevanza ai fini della validità del mandato stesso. Piuttosto, la forma del mandato di cui all'art. 4 del D.M. n. 193/2008 sottende una ratio protezionistica nei confronti del mandante, essendo predisposta a garanzia e tutela della posizione dell'interessato, quale beneficiario delle prestazioni previdenziali.
Pertanto, in difetto di una espressa indicazione di legge circa il rispetto di specifici obblighi formali, deve ritenersi operante, nel caso di specie, il generale principio di diritto di libertà delle forme di cui all'art. 1324, n. 4, cod. civ., sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il Patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato (Cass. n. 16316/2023).
Nel caso in esame, emerge dalla documentazione in atti che aveva Parte_1
conferito al Patronato il mandato di presentare all' la domanda di prepensionamento. Non CP_2
risulta, invece, provato che l'attore avesse rappresentato al patronato di avere un periodo da ricongiungere utile per maturare il diritto né che avesse conferito l'incarico di presentare la domanda di ricongiunzione.
Nondimeno, le doglianze di parte attrice circa la non diligente esecuzione della prestazione da parte del patronato appaiono fondate. 3 Invero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 152 del 2001, il mandato conferito presupponeva che il patronato raccogliesse l'intera documentazione relativa alla posizione previdenziale del accertasse la sussistenza in capo all'assistito dei requisiti per accedere al trattamento Pt_1
pensionistico e lo informasse circa la necessità di presentare la domanda di ricongiunzione.
A fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore, il convenuto non ha dimostrato, pur essendo gravata dal relativo onere, di avere gestito con la dovuta diligenza la pratica ovvero la non imputabilità a sé dell'inidoneità della prestazione.
Tuttavia, la domanda di risarcimento dei danni non può essere accolta.
Invero, l'attore non ha provato il danno subito per effetto di tale inadempimento e, in particolare, non ha provato che, ove avesse presentato la domanda di ricongiunzione tempestivamente, avrebbe avuto il requisito contributivo per ottenere la pensione.
Dalla documentazione in atti emerge che con nota del 01/04/2021, l' ha accolto la domanda di ricongiunzione, riconoscendo al un periodo di 21 settimane utile per il Pt_1
diritto alla pensione e per la misura della stessa (v. doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Dalla comunicazione di rigetto della domanda di prepensionamento del 02/02/2021 risulta che aveva n. 1930 contributi settimanali e che ai fini del conseguimento del Pt_1
trattamento pensionistico sarebbero stati necessari n. 1976 contributi settimanali (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Pertanto, anche con il ricongiungimento dei contributi versati nella Gestione Commercianti
(n. 21 contributi settimanali), il non avrebbe maturato i 1976 contributi settimanali Pt_1
necessari per l'accesso al prepensionamento, potendo vantare sulla propria posizione contributiva soltanto 1951 contributi settimanali complessivi.
L'attore ha dedotto ma non ha provato che l' aveva fatto un errore nel calcolo della contribuzione da ricongiungere, successivamente corretto, con conseguente diritto alla pensione né ha prodotto documentazione idonea (estratto conto contributivo) a consentire, anche con una c.t.u., la ricostruzione della propria posizione previdenziale e a quantificare il pregiudizio eventualmente subito.
Inoltre, non risulta provato, il nesso causale tra la condotta inadempiente del convenuto, consistita nell'omesso accertamento della insussistenza del requisito contributivo per ottenere la pensione e nell'omessa informazione dell'assistito, e il presunto danno subito dall'attore
(dimissioni dal lavoro).
In particolare, non risulta provato che il sia stato indotto dal patronato a dimettersi Pt_1
dal proprio lavora, non emergendo dalla documentazione in atti che l'ente avesse dato l'errato consiglio all'assistito.
4 Dalla documentazione in atti emerge, di contro, che, con provvedimento di rettifica in autotutela adottato in data 11/01/2021 (dunque successivamente alla presentazione della domanda di pensionamento del 22/10/20 e anteriormente alla presentazione della domanda di ricongiunzione del 22/01/21), l' ha rettificato un proprio precedente provvedimento del CP_2
02/10/20 (con il quale aveva rigettato una precedente domanda di pensionamento del Pt_1
con la motivazione che l'interessato non aveva cessato l'attività lavorativa), affermando che la domanda doveva essere rigettata perché l'interessato non aveva 38 anni di contribuzione, salvo il ricongiungimento di altra anzianità contributiva (v. all. alla memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. di parte attrice).
Da tale documento si ricava che già in data anteriore al 22/10/2020 era stata presentata una domanda di pensionamento e che tale domanda era stata rigetta dall' con la motivazione che l'interessato non aveva cessato l'attività lavorativa. Sicché deve ritenersi che, verosimilmente, il sia stato indotto a dimettersi proprio dal provvedimento del 02/10/20, col quale l'ente Pt_1
previdenziale aveva rigettato la sua domanda.
Conseguentemente non può ritenersi sussistente alcun nesso causale tra l'inadempimento del convenuto e il danno. In ogni caso non vi è prova dell'entità del pregiudizio patrimoniale subito (in tal caso consistente nei redditi da lavoro perduti a causa delle dimissioni in assenza dei requisiti per la pensione).
Pertanto, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto dell'accertamento del non diligente svolgimento dell'incarico da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese del giudizio.
Palermo, 11 dicembre 2025.
Il Giudice
NZ FE
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