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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9819/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 Parte_3 in VIA CAMBIANO n.6 10064 PINEROLO (TO), rappresentati e difesi dall'avv. LUCA
IC AN in forza di procura in atti,
RICORRENTI contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 senza ministero di difesa.
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da note scritte dell'8 settembre 2025
pagina 1 di 4 'dichiarare l'interdizione di (C.F ) e nominare quale sua tutrice Controparte_1 C.F._1 la madre nata a [...], il [...], (C.F. ), e quale suo pro- Parte_1 C.F._2 tutore nato a [...] il [...], (C.F. )'. Parte_3 C.F._3
Per parte resistente – contumace
-
Per il P.M.: Visto nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025 , , e Parte_1 Parte_2
, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina Parte_3 di , quale tutore, e di , quale pro-tutore, nei confronti di Parte_1 Parte_3
, in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da: plurime Controparte_1 patologie (paralisi cerebrale infantile, emiplegia destra, ritardo cognitivo, disturbo del linguaggio di tipo prevalentemente espressivo;
atrofia ottica ed epilessia generalizzata).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il Giudice, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda in data 07.07.2025 e, all'esito, rimetteva la causa al Giudice delegante per gli ulteriori incombenti.
Il Giudice, non ritenendo necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, assegnava alle parti termine perentorio fino al 15.09.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni delle parti.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato dal Giudice relatore.
*** La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da: “conclusione diagnostica: Controparte_1 paralisi cerebrale infantile (ICD-10: g80); idrocefalo postemorragico (ICD-10:G91),; ritardo cognitivo di grado moderato – severo((ICD-10:F72); disturbo del linguaggio di tipo prevalentemente espressivo (ICD-10:F81); atrofia ottica (visus inferiore a 1/20 per entrambi gli occhi), epilessia sintomatica generalizzata (ICD-10: G40)” come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc 19-Relazione neuropsichiatrica N.P.I del 27/3/2025).
Dalla narrazione è emerso che la parte interdicenda, in quanto affetta da suddette patologie e menomazioni, necessita di cure e assistenza continua.
pagina 2 di 4 Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
Le condizioni psico-fisiche di SOFIA sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
La nomina del tutore è rimessa al Giudice Tutelare.
La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda d'interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...] e residente in [...]. manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9819/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 Parte_3 in VIA CAMBIANO n.6 10064 PINEROLO (TO), rappresentati e difesi dall'avv. LUCA
IC AN in forza di procura in atti,
RICORRENTI contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 senza ministero di difesa.
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da note scritte dell'8 settembre 2025
pagina 1 di 4 'dichiarare l'interdizione di (C.F ) e nominare quale sua tutrice Controparte_1 C.F._1 la madre nata a [...], il [...], (C.F. ), e quale suo pro- Parte_1 C.F._2 tutore nato a [...] il [...], (C.F. )'. Parte_3 C.F._3
Per parte resistente – contumace
-
Per il P.M.: Visto nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025 , , e Parte_1 Parte_2
, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina Parte_3 di , quale tutore, e di , quale pro-tutore, nei confronti di Parte_1 Parte_3
, in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da: plurime Controparte_1 patologie (paralisi cerebrale infantile, emiplegia destra, ritardo cognitivo, disturbo del linguaggio di tipo prevalentemente espressivo;
atrofia ottica ed epilessia generalizzata).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il Giudice, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda in data 07.07.2025 e, all'esito, rimetteva la causa al Giudice delegante per gli ulteriori incombenti.
Il Giudice, non ritenendo necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, assegnava alle parti termine perentorio fino al 15.09.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni delle parti.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato dal Giudice relatore.
*** La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da: “conclusione diagnostica: Controparte_1 paralisi cerebrale infantile (ICD-10: g80); idrocefalo postemorragico (ICD-10:G91),; ritardo cognitivo di grado moderato – severo((ICD-10:F72); disturbo del linguaggio di tipo prevalentemente espressivo (ICD-10:F81); atrofia ottica (visus inferiore a 1/20 per entrambi gli occhi), epilessia sintomatica generalizzata (ICD-10: G40)” come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc 19-Relazione neuropsichiatrica N.P.I del 27/3/2025).
Dalla narrazione è emerso che la parte interdicenda, in quanto affetta da suddette patologie e menomazioni, necessita di cure e assistenza continua.
pagina 2 di 4 Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
Le condizioni psico-fisiche di SOFIA sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
La nomina del tutore è rimessa al Giudice Tutelare.
La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda d'interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...] e residente in [...]. manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4