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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/07/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7137/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 7137 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “inadempimento contrattuale”
Tra
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/11/1970, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Carlo G.
Terranova, e dall'Avv. Lucia Di Giovine, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Perugia, Piazza Danti n. 11, come da procura in calce all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. ), già e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), già Controparte_3 P.IVA_2 [...]
e per esse la procuratrice in persona Controparte_4 Controparte_5 del procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_6
Libratti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Cesare
Caporali n. 19, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenute
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 18 ha convenuto in giudizio e il Parte_1 Controparte_1
per ottenere – previo accertamento Controparte_3 dell'inadempimento contrattuale delle società convenute – la condanna delle medesime in solito al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 52.000, oltre rivalutazione e interessi.
In particolare, parte attrice ha dedotto di aver acquistato nel settembre 2007 un appezzamento di terreno con sovrastanti fabbricati in Loc. Pieve di Agnano, Gubbio
(PG), da adibire a casa familiare, e di aver inoltrato a Controparte_4
(ora, domanda di allaccio della fornitura ad uso Controparte_3 domestico in data 02/09/2012.
Ha dedotto che, secondo la stessa il completamento Controparte_4 dell'allaccio sarebbe dovuto avvenire “entro 60 gg. lavorativi, a partire dalla data in cui riceverà da l'accettazione di Controparte_2 Controparte_4 questa proposta…..al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni (previsti in n. 60 giorni solari) e per l'ultimazione delle opere a carico del cliente, riportate nella specifica tecnica consegnata dal Distributore al momento del sopralluogo”.
Essendo spirati inutilmente i termini prospettati, in data 26/08/2013, l'attrice proponeva reclamo a la quale, con risposta del Controparte_4
24/09/2013, evidenziava, in particolare, che in data Controparte_2
21/12/2012, aveva provveduto a chiedere al Comune di Gubbio la documentazione necessaria al fine del rilascio della certificazione di svincolo idrogeologico, avendo già ottenuto il consenso al passaggio della linea da parte dei proprietari confinanti.
Sennonché, dopo aver ricevuto in data 2/04/2013 comunicazione di ultimazione delle opere da parte dell'attrice, in data 12/06/2013 i tecnici di Controparte_2 si recavano presso l'indirizzo di fornitura ma non riuscivano ad eseguire i lavori a causa dell'opposizione di uno dei proprietari dei terreni a consentire l'apposizione della linea nel tratto destinato ad attraversare il suo terreno. Era, pertanto, stato realizzato un nuovo progetto che tuttavia non raccoglieva il consenso del proprietario che si era già in precedenza opposto. Di conseguenza,
[...] aveva deciso di chiedere l'autorizzazione alla costruzione della Controparte_2
pagina 2 di 18 linea mediante servitù coattiva e, conseguentemente, riprendere i lavori entro il
30/03/2014.
Trascorsa inutilmente anche la data del 30/03/2014, l'attrice veniva a sapere che aveva inoltrato la domanda di autorizzazione alla CP_4 Controparte_2 costituzione della servitù coattiva in data 5/03/2014, a cui aveva fatto seguito l'inizio del procedimento amministrativo in data 14/04/2014 e la convocazione della conferenza di servizi in data 3/09/2014. Tuttavia, detto procedimento si interrompeva per il passaggio della competenza dalla Provincia al Comune a partire dal 1/01/2015 e soltanto in data 13/05/2016 veniva emesso il provvedimento costitutivo di servitù coattiva.
L'allaccio veniva completato in data 26/07/2016 e il giorno successivo, il
27/07/2016, veniva attivato il collegamento per la fornitura di energia elettrica, dopo tre anni, tre mesi e 24 giorni dalla comunicazione di fine lavori, nonostante l'esecuzione dei lavori dovesse avvenire entro il minor tempo di sessanta giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Ad avviso, quindi, di parte attrice, le società convenute sarebbero inadempienti rispetto all'obbligo assunto di assicurare l'allaccio della linea elettrica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della fine dei lavori.
L'inadempimento, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe poi imputabile alle società convenute per non aver queste ottenuto il consenso scritto alla costituzione della servitù dal proprietario del terreno confinante che si era successivamente rifiutato, atteso che il rilascio del consenso in forma scritta avrebbe consentito l'allaccio alla rete elettrica nel termine preventivato di sessanta giorni dalla comunicazione del completamento delle opere da parte della Pt_1
In ogni caso, ad avviso dell'attrice, avrebbe dovuto Controparte_2 immediatamente attivarsi, una volta ricevuto il diniego del proprietario confinante, per l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla costituzione della servitù coattiva, il che avrebbe consentito di pervenire all'adozione del provvedimento costitutivo della servitù coattiva ben prima del passaggio della competenza dalla Provincia al Comune, stante il completamento del procedimento entro sei mesi come indicato dalla stessa società convenuta nella missiva del
24/09/2013.
pagina 3 di 18 Ha lamentato l'attrice che a causa del ritardo dell'allaccio, si trovava costretta, insieme alla sua famiglia, ad andare ad abitare, per il periodo dal 18/07/2013 all'08/06/2014, in un appartamento di circa mq 65, locato al canone mensile di euro 520,00, per complessivi euro 6.100,00, mentre, a partire dal giugno 2014, la famiglia dell'attrice si trasferiva nell'immobile di Pieve di Agnano, dotandosi di tre generatori con alimentazione diesel e benzina, acquistati al costo di euro 2.757,00,
e sostenendo in seguito spese per euro 10.599,63 per l'approvvigionamento del carburante.
L'attrice ha aggiunto che sui fabbricati di Pieve Agnano aveva fatto installare un impianto fotovoltaico che, a causa del ritardo dell'allaccio, non aveva potuto beneficiare degli incentivi statali di cui al Conto 5 luglio 2012, né CP_7 produrre energia da immettere in rete, con conseguenti danni stimabili in complessivi euro 23.016,13.
Parte attrice ha poi chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento delle società convenute, da quantificarsi in via equitativa, consistenti nella lesione al diritto a godere di un ambiente familiare salubre e sereno, essendo stata costretta insieme alla famiglia a vivere prima in un piccolo appartamento in locazione di appena 65 mq e poi nella casa di Pieve Agnano utilizzando i generatori, in funzione per solo 8-10 ore al giorno circa, dovendo quindi dormire al freddo o non potendo usare l'acqua calda o il frigorifero.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22/02/2018, si sono costituite in giudizio e il e per esse la Controparte_1 Controparte_3 procuratrice le quali, dopo aver chiarito che le opere necessarie Controparte_5 per l'allaccio alla rete sono materialmente svolte da mentre Controparte_1 il si occupa della mera attività di vendita, hanno Controparte_3 contestato l'avversa domanda, rappresentando che l'accettazione del preventivo richiesto dalla in data 2/09/2012 era pervenuta in data 20/11/2012 e che Pt_1 si era immediatamente attivata per acquisire il consenso Controparte_2 da parte del proprietario confinante, al passaggio della linea sul Parte_2 proprio terreno, incontrando lo stesso in data 24/10/2012.
In tale occasione, il esprimeva il proprio consenso al passaggio della linea, Pt_2 salvo poi revocarlo per ragioni afferenti a screzi intervenuti medio tempore con pagina 4 di 18 l'attrice una volta che, comunicato dall il completamento delle opere, i Pt_1 tecnici di si recavano in loco, in data 12/06/2013, per Controparte_2 eseguire i lavori.
Hanno, quindi, sostenuto di aver immediatamente informato l'attrice della circostanza e di aver concordato con la stessa di cercare una composizione bonaria con il mediante proposizione di un percorso alternativo meno invasivo. Pt_2
Ciò nonostante, nemmeno questa soluzione meno gravosa trovava il consenso del proprietario confinante, con la conseguenza che già nel settembre 2013 venivano eseguiti i rilievi per procedere alla costituzione della servitù coattiva, con inoltro dell'istanza alla Provincia in data 17/02/2014.
Sulla scorta di siffatte puntualizzazioni fattuali, le società convenute hanno sostenuto la non imputabilità del ritardo nell'allaccio della rete, sull'assunto che siffatto ritardo era stato determinato dall'opposizione del confinante
[...] che, pur avendo dapprima espresso il proprio consenso verbale, ha poi Pt_2 cambiato idea, opponendosi alla costituzione della servitù volontaria e costringendo l'avvio del procedimento amministrativo per la costituzione della servitù coattiva.
Secondo la prospettazione delle convenute, quindi, il termine per l'esecuzione dei lavori dovrebbe considerarsi sospeso sino al 31/05/2016, ovvero sino alla data in cui è stato possibile accedere ai terreni per l'esecuzione delle opere, con conseguente rispetto del termine preventivato, essendo i lavori stati completati in data 26/07/2016.
Hanno anche aggiunto, quanto alla contestazione relativa alla mancata acquisizione del consenso scritto del proprietario confinante, che non vi è alcuna disposizione normativa che imponga l'acquisizione del consenso scritto, il quale in ogni caso non avrebbe scongiurato il ripensamento.
Hanno poi sostenuto che non sarebbe stata nemmeno opportuna la formalizzazione della servitù su un tracciato di massima, potendo lo stesso, in itinere, subire modifiche a causa di imprevisti tecnici e/o amministrativi.
Quanto, invece, alla contestazione per la quale l' avrebbe dovuto procedere CP_4 immediatamente ad avviare il procedimento di costituzione della servitù coattiva, le società convenute hanno sostenuto di essersi, in effetti, immediatamente attivate depositando l'istanza in data 17/02/2014 e di aver contestualmente proseguito, in pagina 5 di 18 accordo con la stessa nelle trattative con il al fine di ottenere il Pt_1 Pt_2 suo consenso alla costituzione della servitù volontaria che avrebbe sicuramente consentito un risparmio di tempo.
Inoltre, le parti convenute hanno contestato l'ammontare del risarcimento ex adverso richiesto.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e a mezzo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come richiesto da parte attrice.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 12/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- Parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11/11/2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, così provvedere nel merito: -
Dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute. Controparte_3
(già nonché
[...] Controparte_4 Controparte_2
come sopra individuate, rappresentate e difese, per il grave ritardo
[...] nella esecuzione del contratto di allaccio uso domestico alla rete elettrica del proprio fabbricato abitativo posto in Località Pieve di Agnano del Comune di
Gubbio (censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 276, particelle
84 e 85 ed al Catasto Terreni, sempre di detto Comune, Foglio 286, particella
86); - Condannare di conseguenza in solido le convenute Controparte_3
(già nonché
[...] Controparte_4 Controparte_2
rappresentate dalla procuratrice “ , in persona dei
[...] CP_4 CP_5 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a parte attrice nella misura di euro
52.000,00, ovvero nella divera misura che risulterà in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa per quanto concerne
l'ammontare del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 27.06.2013 al saldo;
Condannare le convenute in solido al rimborso delle spese, ivi compreso contributo unificato e compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge”;
pagina 6 di 18 - parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda respinta, rigettare per i motivi riferiti le domande tutte spiegate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
****
1. Parte attrice assume la responsabilità delle società convenute per non aver assicurato l'allaccio alla rete elettrica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del completamento delle opere, come invece era stato alla stessa assicurato sulla scorta di quanto indicato nel preventivo richiesto.
Sostiene, dunque, la sussistenza di un inesatto adempimento contrattuale sotto forma di ritardo nell'esecuzione dei lavori di allaccio, assumendo che le società convenute avrebbero dovuto – nel rispetto del principio di diligenza nell'esecuzione delle opere alle stesse commissionate – conseguire il consenso scritto del proprietario confinante, non limitandosi, come affermato dalle stesse convenute, a ottenerne il consenso verbale poi revocato nel momento in cui i tecnici incaricati si sono recati in loco per dare corso all'esecuzione dei lavori necessari per l'allaccio.
L'attrice sostiene che, se le società convenute avessero ottenuto il consenso scritto del – il proprietario del terreno confinante – quando richiesto, ovvero dopo Pt_2 la sottoscrizione da parte della stessa del preventivo e prima del completamento da parte sua dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, una volta comunicato il completamento dei lavori di ristrutturazione, le stesse ben avrebbero potuto eseguire nei tempi previsti le opere di allaccio alla rete elettrica mediante passaggio dei cavi sul terreno del essendo a questi opponibile il consenso scritto già Pt_2 precedentemente prestato e, quindi, precluso qualsiasi ripensamento in proposito.
Non solo.
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'inadempimento sarebbe imputabile alle convenute anche sotto un altro profilo, ovvero per non essersi tempestivamente attivate, una volta appreso il dissenso del proprietario confinante a costituire la servitù volontaria, per ottenere la costituzione della servitù coattiva, avendo atteso sino al febbraio/marzo 2014 per la presentazione dell'istanza alla Provincia di
Perugia all'epoca competente.
pagina 7 di 18 Ad avviso di parte attrice, quindi, se le società convenute avessero tempestivamente richiesto, al più tardi a partire dal settembre 2013, l'avvio del procedimento amministrativo per la costituzione della servitù coattiva, l'allaccio si sarebbe avuto ben prima del luglio 2016 – quindi a distanza di oltre tre anni dal completamento della ristrutturazione – atteso che l'iter amministrativo si sarebbe ragionevolmente concluso prima del passaggio delle competenze dalla Provincia alla Regione avvenuto a partire dal 1/01/2015.
Parte convenuta, invece, dal canto suo, contesta il ritardo, assumendo che il termine per l'esecuzione dell'allaccio dovrebbe considerarsi sospeso sino al
31/05/2016, momento in cui l' ha avuto accesso al fondo del proprietario CP_4 confinante dopo la costituzione della servitù coattiva per atto amministrativo.
Contesta anche l'imputabilità del ritardo nell'adempimento alla medesima ascritto, sull'assunto che il predetto ritardo sarebbe stato, in ogni caso, determinato dal terzo, ovvero dal proprietario confinante che, a fronte di un iniziale Parte_2 assenso al passaggio dei cavi sul proprio fondo, al momento dell'esecuzione dei lavori avrebbe revocato detto consenso, impedendo di fatto l'esecuzione delle opere di allaccio, con la conseguenza di costringere ad avviare le pratiche CP_4 amministrative per la costituzione di una servitù coattiva.
In punto di diritto, si osserva che, sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, colui che agisce in risoluzione, ovvero con l'azione di risarcimento del danno, deve allegare l'inadempimento della controparte e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno, mentre spetta al debitore convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, occorre dapprima verificare, a fronte della contestazione del ritardo da parte delle società convenute, se in effetti possa dirsi sussiste l'inesatto adempimento della prestazione così come allegato da parte attrice.
In proposito, va detto che l'impegno assunto dalle società convenute nei confronti della con la stipulazione del contratto per l'allaccio della rete elettrica si Pt_1 risolve – come emerge chiaramente dal preventivo sottoscritto dall'attrice (cfr. doc.
3 di parte attrice) – nell'esecuzione dei lavori entro sessanta giorni lavorativi pagina 8 di 18 decorrenti dalla comunicazione a dell'accettazione del Controparte_2 preventivo da parte del richiedente, al netto del tempo necessario per ottenere eventuali atti autorizzativi e permessi, nonché del tempo necessario per l'ultimazione del completamento delle opere da parte del richiedente se, alla data di accettazione del preventivo, questi fossero ancora in corso.
In altre parole, sii deve ritenere che, fino al completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, non avrebbero potuto decorrere i termini per l'esecuzione delle opere di allaccio, con la conseguenza che è solo da questo momento che si deve verificare il rispetto delle tempistiche a cui le società convenute si erano impegnate per l'esecuzione dell'allaccio stesso, come detto, al netto dei tempi richiesti per ottenere le autorizzazioni necessarie.
È pacifico che la comunicazione di avvenuto completamento delle opere di ristrutturazione sia intervenuta in data 3/04/2013, termine a partire dal quale decorrevano i sessanta giorni lavorativi per l'esecuzione dell'allaccio, comunque al netto dei tempi necessari per ottenere gli atti autorizzativi dovuti.
Sotto il profilo cronologico, risulta parimenti pacifico che solo in data 12/06/2013
– ovvero a distanza di circa 48 giorni lavorativi, salvo errori – i tecnici incaricati si sono recati presso i luoghi per l'esecuzione delle opere di allaccio.
Sennonché, è pacifico che le opere non sono state realizzate stante il rifiuto del proprietario confinante di consentire il passaggio sul suo fondo dei cavi.
Risulta per tabulas poi che solo nel febbraio 2014 è stata presentata l'istanza alla
Provincia di Perugia per ottenere la costituzione della servitù coattiva e che solo a partire dal 31/05/2016 è stato possibile l'accesso al fondo confinante per l'esecuzione dei lavori, stante l'adozione dell'atto amministrativo di costituzione della servitù coattiva.
I lavori, poi, sono stati completati in data 26/07/2016.
Ebbene, è evidente, dalla scansione temporale appena descritta che la sospensione del termine per l'ottenimento del provvedimento amministrativo non ha comunque eliso il ritardo, atteso che dalla comunicazione del completamento dei lavori di ristrutturazione da parte della alla presentazione della pratica Pt_1 amministrativa erano comunque già trascorsi ben più dieci mesi, con evidente pagina 9 di 18 superamento dei sessanta giorni previsti dal contratto per l'esecuzione delle opere al netto dei tempi per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni.
Ed infatti, il computo dei sessanti giorni lavorativi al netto del tempo necessario per ottenere i permessi e le autorizzazioni deve essere effettuato tenendo solo conto, nel caso in cui come nel caso di specie debba essere costituita una servitù coattiva mediante provvedimento amministrativo, del tempo di cui ha usufruito l'ente amministrativo per l'adozione dei provvedimenti richiesti.
La sospensione del termine, quindi, opera solo a partire dalla data di presentazione dell'istanza alla Provincia (ciò è anche quanto sostenuto dalle società convenute nelle proprie difese e in particolare a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta in cui si afferma: “dal momento dell'istanza, formalmente inoltrata alla
Provincia di Perugia in data 17/02/2014, il termine è rimasto sospeso…”) e persiste sino al rilascio del provvedimento amministrativo, essendo altrimenti rimesse alla completa disponibilità di le tempistiche di esecuzione del contratto ove si CP_4 ritenesse, a contrario, che il periodo di sospensione copre anche il tempo che CP_4 stessa ha impiegato prima di depositare l'istanza volta ad ottenere il provvedimento, il permesso o l'autorizzazione necessaria.
Ciò consente di affermare che già alla data di presentazione dell'istanza alla
Provincia, in realtà, era decorso il termine contrattualmente stabilito per l'esecuzione del contratto.
Sotto questo profilo, le società convenute assumono, comunque, che il ritardo anche nella presentazione della domanda alla Provincia sia dipesa dalla scelta, condivisa con la stessa attrice, di procedere in via bonaria con il al fine di Pt_2 ottenere il suo consenso alla stipula della servitù volontaria di passaggio dei cavi.
In altre parole, il ritardo nel deposito dell'istanza non sarebbe imputabile ad CP_4 ma alla stessa che avrebbe deciso di percorrere la strada conciliativa prima Pt_1 di avviare le pratiche per la costituzione della servitù coattiva.
Ebbene, al di là della fondatezza o meno dell'assunto, va in ogni caso evidenziato come, per stessa ammissione delle convenute, nemmeno la soluzione alternativa proposta trovava il consenso del “e, pertanto, già nel settembre 2013 Pt_2 venivano iniziati, a mezzo professionista incaricato, i rilievi per procedere
pagina 10 di 18 all'asservimento in via coattiva del fondo” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Ne discende, quindi, che anche a voler ritenere – sebbene la circostanza sia contestata – che vi fosse l'accordo della a percorrere strade conciliative con Pt_1 il l'unica concreta soluzione alternativa proposta non era comunque Pt_2 accolta e già a settembre erano avviati i rilievi per presentare la pratica alla
Provincia per la costituzione della servitù coattiva.
Il tempo trascorso sino a Febbraio 2014 costituisce, senza dubbio, ritardo imputabile alle società convenute nell'esecuzione del contratto, atteso che – come detto – l'unico periodo che può validamente scomputarsi dalla verifica del rispetto del termine per l'esecuzione dei lavori di allaccio è quello impiegato dall'amministrazione, a fronte dell'istanza presentata, per l'adozione del provvedimento richiesto.
Ciò posto, va anche detto – e ciò rileva sotto il profilo dell'accertamento del nesso causale tra ritardo nell'adempimento e danno – che, dal tenore della tesi difensiva proposta dall'attrice, sembra che la sostenga l'imputabilità del ritardo Pt_1 nell'allaccio alle società convenute anche – e in primis – sul presupposto che le stesse non avrebbero, già prima della comunicazione da parte sua della fine dei lavori di ristrutturazione, costituito la servitù di elettrodotto sul fondo del proprietario confinante mediante atto scritto.
Così si ritiene, infatti, di dover intendere il riferimento alla necessità di acquisizione del consenso scritto del proprietario confinante, atteso che la natura vincolante del consenso prestato dal proprietario confinante si sarebbe avuta solo nell'ipotesi in cui si fosse addivenuti alla costituzione della servitù volontaria che, come noto, deve essere stipulata in forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 n. 4
c.c.
Tuttavia, la mancata stipula della servitù di elettrodotto con il proprietario del terreno confinante che aveva prima del completamento della ristrutturazione da parte della prestato solo un consenso verbale non si risolve in un Pt_1 comportamento idoneo a determinare un ritardo nell'allaccio della rete imputabile alle stesse società convenute, atteso che i termini per l'esecuzione delle opere decorrevano, nell'ipotesi come quella di specie in cui alla data di sottoscrizione del pagina 11 di 18 preventivo le opere di ristrutturazione non erano ancora finite, dal completamento di dette opere.
Ne consegue che è solo da questo momento che si deve verificare il rispetto delle tempistiche a cui le società convenute si erano impegnate per l'esecuzione dell'allaccio al netto, come detto, dei tempi richiesti per ottenere le autorizzazioni necessarie.
Non solo.
Nel caso di specie emerge dalle testimonianze assunte che l' i sia attivata, già CP_4 prima della comunicazione del completamento delle opere, per verificare la disponibilità dei proprietari confinanti interessati dal passaggio dei cavi alla costituzione della servitù volontaria, disponibilità che risulta peraltro dapprima assicurata e poi solo successivamente revocata (cfr. testimonianze di
[...]
– ex dipendente di e capo dell'unità operativa di Città di Castello e Tes_1 CP_4
Gubbio – dipendente di he ha svolto il sopralluogo, sulla cui Testimone_2 CP_4 attendibilità non si ha ragione di dubitare avendo questi reso dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti).
Il comportamento dell' quindi, non si risolve in una mancanza di buona fede CP_4
o di diligenza nell'esecuzione del contratto, atteso che, da un lato, aveva informato il proprietario del fondo confinante della necessità di passare sul suo terreno per consentire l'allaccio alla rete elettrica e ne aveva constatato la disponibilità e, dall'altro, ragionevolmente ha ritenuto di attendere il completamento delle lavorazioni di ristrutturazione prima di addivenire alla costituzione della servitù a carico del fondo servente al fine di avere maggiore contezza di quale fosse il miglior tracciato su cui eseguire le opere di allaccio alla rete elettrica.
Accertata, dunque, l'esistenza del ritardo nell'adempimento e, nei termini appena indicati, l'imputabilità dello stesso alle società convenute, resta da verificare la sussistenza del nesso causale tra il ritardo e i danni lamentati dall'attrice.
In particolare, si deve osservare come l'attrice lamenti che la tempestiva presentazione dell'istanza non appena si era reso manifesto il rifiuto del Pt_2 nel giugno 2013 o al più tardi a settembre 2013, avrebbe consentito di ottenere dalla Provincia il provvedimento amministrativo di costituzione della servitù coattiva prima che si realizzasse il passaggio delle competenze dalla Provincia
pagina 12 di 18 stessa al di Gubbio, circostanza che invece aveva ulteriormente ritardato CP_8
l'iter amministrativo conclusosi solo nel maggio 2016.
L'assunto non risulta però dimostrato, né è possibile fare valido ricorso alle presunzioni.
Ed infatti, sebbene abbia, in una propria missiva indirizzata alla CP_4 Pt_1 prospettato la possibilità di dar seguito ai lavori a partire dal marzo 2014, implicitamente ipotizzando una conclusione della pratica amministrativa nell'arco di circa sei mesi come sostenuto dalla stessa attrice, non si ha evidenza alcuna che detto termine sarebbe stato rispettato dalla stessa amministrazione.
Anzi.
Si hanno evidenze contrarie, atteso che risulta per tabulas che la pratica amministrativa, avviata nel febbraio 2014, in data 01/01/2015 non era ancora completata ed era, in forza del trasferimento delle competenze, passata al
[...]
. CP_9
Ciò rende chiaro come non si abbiano elementi per poter sostenere che, se l'istanza fosse stata presentata a giugno 2013 o, al più tardi, a settembre 2013, si sarebbe conclusa prima del trasferimento delle competenze dalla Provincia al CP_9
come avvenuto a partire dal 01/01/2015.
[...]
Ne consegue che risulta dimostrato solo il nesso causale tra i danni che l'attrice assume aver subito per il periodo che va dalla data di comunicazione della fine dei lavori di ristrutturazione e la data di presentazione dell'istanza alla Provincia per la costituzione della servitù coattiva, non essendovi invece prova che la tempestiva proposizione della predetta istanza avrebbe consentito alla di conseguire Pt_1
l'allaccio in tempi più brevi di quelli invece attesi.
Sotto il profilo dei danni di cui la chiede il risarcimento, si osserva che i Pt_1 danni lamentati sono i seguenti:
- danno patrimoniale emergente consistente nei canoni di locazione versati per euro 6.100,00, nelle somme spese per l'acquisto dei generatori di energia elettrica per euro 2.757,00, nelle somme spese per l'acquisto dei carburanti per i generatori pari a euro 10.599,63, nel contributo versato per l'allaccio alla rete da fotovoltaico per euro 19.682,74;
pagina 13 di 18 - danno patrimoniale da lucro cessante consistente nella perdita degli incentivi di cui al DM 5 luglio 2012 e ai guadagni per la vendita di energia al distributore per euro 23.016,13;
- danno non patrimoniale.
Quanto al danno emergente per i canoni di locazione versati, si osserva che sono in atti solo le ricevute di pagamento dei mesi di agosto 2013, ottobre 2013, dicembre 2013, marzo 2014 e giugno 2014 accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta dalla titolare dell'Hotel Capponi S.n.c., che le Persona_1 persone indicate nel certificato di stato di famiglia , l'attrice, Persona_2 Per_3
e ) avevano preso in locazione un appartamento di cui
[...] Persona_4 la stessa era titolare, provvedendo al versamento mensilmente del canone come da ricevute allegate (cfr. doc. 13 e 14 di parte attrice).
Ne discende il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dalle spese sostenute per la corresponsione dei canoni di locazione relativamente, però, al periodo in cui l'allaccio non è stato reso possibile dal ritardo delle società convenute e, quindi, solo e per i mesi di agosto, ottobre e dicembre 2013 per cui è provato il nesso di causa.
L'ammontare del danno è pari, allora, ad euro 1.560,00.
Trattandosi di credito risarcitorio, sulla predetta somma vanno computati gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo il noto meccanismo indicato dalle
Sezioni Unite n. 1712/1995, nel senso che gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno dal momento in cui ciascun esborso è stato sostenuto sino al saldo.
Quanto all'acquisto di generatori di energia elettrica, merita precisare che l'attrice ha prodotto due fatture e due scontrini relativi all'acquisto di un generatore al prezzo di euro 1.199,00 e di un altro generatore al prezzo di 341,10.
Tuttavia, gli acquisti risalgono l'uno al marzo 2015 e l'altro al novembre 2014, in un periodo in cui la pratica amministrativa era già stata presentata e non vi è prova del nesso causale tra il ritardo nell'adempimento e il danno emergente lamentato, atteso che – come detto – non si ha evidenza né che al novembre 2014 e che al marzo 2015 le pratiche amministrative per ottenere la costituzione della servitù coattiva si sarebbero concluse se le società convenute avessero tempestivamente pagina 14 di 18 presentato, a fronte del rifiuto alla stipula dell'atto di costituzione di servitù volontaria da parte del l'istanza alla Provincia. Pt_2
Ma anche a prescindere da questo aspetto, non si può fare a meno di rilevare come non vi sia prova che i generatori siano stati acquistati per essere installati presso l'immobile sfornito dell'allaccio all'energia elettrica, non avendo parte attrice fornito elementi di prova atti a dimostrare l'impiego dei generatori per soddisfare le esigenze di energia elettrica non garantite dall'allaccio.
Sul punto, è bene ricordare come gravi su parte attrice la prova del danno che non può dirsi soddisfatta mediante la mera dimostrazione dell'acquisto di generatori, ma deve essere supportata anche dalla dimostrazione che i generatori sono stati destinati al soddisfacimento del fabbisogno di energia elettrica non garantito dall'allaccio alla rete da parte di non essendo invero all'uopo sufficiente la CP_4 mera allegazione del fatto da parte attrice.
Analoghe considerazioni devono essere fatte anche in relazione al carburante acquistato.
Risulta, infatti, agli atti la produzione di scontrini fiscali relativi all'acquisto di carburante, ma non vi è prova che il carburante sia stato acquisto per alimentare generatori destinati al soddisfacimento del fabbisogno di energia nell'abitazione non allacciata alla rete elettrica.
Quanto, poi, alle spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e l'allaccio alla rete dell'impianto fotovoltaico, si osserva che risultano prodotte mere fatture e un preventivo non sottoscritto di connessione alla rete BT, senza che vi sia anche evidenza dell'avvenuto esborso delle somme portate dalle fatture prodotte.
Sul punto, è chiara la giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura commerciale non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/02/2018, n.
3293, Rv. 647576).
Ma anche volendo prescindere da siffatto rilievo, merita osservare come l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico non rappresenta, evidentemente, un danno emergente risarcibile, atteso che, anche a voler ammettere che l'impianto possa essere rimasto inutilizzato per tutto il tempo necessario all'allaccio alla rete elettrica, in ogni caso, una volta conseguito l'allaccio, lo stesso impianto è stato pagina 15 di 18 attivato – come risulta allegato dalla stessa parte attrice a pag. 8 dell'atto di citazione – ed è ragionevole ritenere abbia, quindi, iniziato ad essere utilizzato dall'attrice stessa.
Sotto, invece, il profilo del lucro cessante, parte attrice chiede il risarcimento del danno corrispondente agli incentivi del V conto energia andati perduti, come da conto economico allegato all'offerta di vendita dell'impianto fotovoltaico (cfr. doc.
22 di parte attrice).
Secondo la prospettazione dell'attrice, essendo stata raggiunta la quota nazionale di 6,7 miliardi di spesa prevista all'art. 1 comma 5 del DM 5 luglio 2012, l'accesso al V conto energia era stato chiuso in data 6/07/2013, “con conseguente impossibilità di evasione della domanda di accesso della inviata all'Ente Pt_1
(G.S.E. S.p.a.) preposto alla gestione degli incentivi solo in data 27/06/2013”.
Anche questa voce di danno risulta non sufficientemente provata.
Innanzitutto, non risulta dimostrato che la abbia proposto domanda per il Pt_1 conseguimento degli incentivi come dalla stessa allegato e non risulta nemmeno provato quando siffatta domanda sia stata, in effetti, inoltrata al G.S.E., non avendo parte attrice prodotto documentazione alcuna in proposito.
In secondo luogo, non risulta dimostrato il momento in cui l'accesso al V conto energia è stato chiuso per raggiungimento del limite massimo di spesa e, conseguentemente, non sono stati forniti elementi per poter arrivare alla conclusione che il ritardo nell'adempimento da parte delle società convenute abbia, di fatti, impedito all'attrice di accedere a siffatta tariffa incentivante e in che misura.
Infine, parte attrice assume di aver subito, unitamente alla propria famiglia, anche un danno di natura non patrimoniale, da lesione del diritto a vivere in un ambiente salubre e sereno per essere stata costretta ad abitare nell'immobile in difetto di allaccio alla rete elettrica, dovendo rimanere di notte al freddo, senza illuminazione e acqua calda e con il frigorifero spento.
Anche sotto questo profilo, la domanda è infondata.
Pur non ignorando la sussistenza di un orientamento della giurisprudenza di merito che declina il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 7 della Carta di Nizza in termini di diritto ad un ambiente familiare sereno e salubre, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non risulti sufficientemente provato pagina 16 di 18 quanto assunto dall'attrice circa il fatto che sia stata costretta, a causa del mancato allaccio alla rete elettrica, a vivere in un ambiente insalubre perché non dotato di illuminazione, acqua calda e riscaldamento.
In primo luogo, risulta – per sua stessa ammissione – che l'attrice abbia vissuto in locazione sino al giugno 2014 sicché, tenuto conto del ritardo imputabile alle società convenute che riguarda il periodo – come detto – che va dalla comunicazione di fine dei lavori all'immobile (3/04/2013) alla data di presentazione della domanda per la costituzione della servitù coattiva (17/02/2014) non essendo il tempo necessario per ottenere il provvedimento amministrativo ascrivibile a ritardo delle convenute, il danno alla vita privata e familiare non risulta configurabile, non essendosi l'attrice ancora trasferita nell'immobile privo di allaccio alla linea elettrica.
Né d'altra parte può ritenersi sussistente un danno patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale la circostanza – peraltro indimostrata – che l'attrice, insieme alla famiglia, abbia vissuto in quel periodo in un appartamento di soli 65 mq sito in Umbertide Piazza Venticinque Aprile n. 16, non essendo la metratura - di per sé solo - indice di insalubrità dell'ambiente e non essendo, comunque, imputabile al ritardo delle convenute la scelta dell'attrice di prendere in locazione un immobile di siffatte dimensioni, soprattutto ove si consideri che il predetto immobile risulta essere stato abitato dall'attrice e dalla sua famiglia già in epoca anteriore ai fatti di causa, essendovi prova in atti che l'attrice e la famiglia erano residenti in [...] alla data del 13/01/2010.
In secondo luogo, non risulta comunque dimostrato l'avvenuto trasferimento della con la sua famiglia presso l'immobile sprovvisto di allaccio alla rete Pt_1 elettrica, né risulta che i generatori di energia che l'attrice assume di aver acquistato per far fronte all'assenza di allaccio alla rete elettrica siano stati effettivamente impiegati allo scopo e, in ogni caso, non abbiano sufficientemente sopperito all'assenza di allaccio, costringendo la e la sua famiglia a vivere Pt_1 in un luogo in cui i predetti generatori funzionavano – come sostenuto dall'attrice
– solo per 8/10 ore al giorno, lasciando per il resto il nucleo familiare privo di illuminazione, riscaldamento e acqua calda.
pagina 17 di 18 Le carenze probatorie riscontrate, quindi, non consentono di ritenere, nemmeno attraverso l'utilizzo di presunzioni, dimostrato il danno non patrimoniale, atteso che il ricorso alle presunzioni deve ritenersi possibile solo dopo che colui che lamenta il danno abbia dimostrato i fatti posti a suo fondamento.
L'esito del giudizio, quindi, vede l'accoglimento della domanda solo in misura parziale.
In applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite dovranno essere poste a carico delle convenute e liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014 e s.m.i., tenuto però conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato sulla base del decisum e del pregio dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
e e per esse la procuratrice
[...] Controparte_3 [...]
in solido, al pagamento della somma di euro 1.560,00 oltre CP_5 rivalutazione monetaria e interessi secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite n. 1712/1995, nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data di ciascun esborso al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- Condanna e e per Controparte_1 Controparte_3 esse la procuratrice in solido, al pagamento delle spese di Controparte_5 lite che liquida in euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge ed euro 545,00 per esborsi.
Così deciso in Perugia, il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 7137 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “inadempimento contrattuale”
Tra
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/11/1970, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Carlo G.
Terranova, e dall'Avv. Lucia Di Giovine, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Perugia, Piazza Danti n. 11, come da procura in calce all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. ), già e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), già Controparte_3 P.IVA_2 [...]
e per esse la procuratrice in persona Controparte_4 Controparte_5 del procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_6
Libratti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Cesare
Caporali n. 19, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenute
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 18 ha convenuto in giudizio e il Parte_1 Controparte_1
per ottenere – previo accertamento Controparte_3 dell'inadempimento contrattuale delle società convenute – la condanna delle medesime in solito al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 52.000, oltre rivalutazione e interessi.
In particolare, parte attrice ha dedotto di aver acquistato nel settembre 2007 un appezzamento di terreno con sovrastanti fabbricati in Loc. Pieve di Agnano, Gubbio
(PG), da adibire a casa familiare, e di aver inoltrato a Controparte_4
(ora, domanda di allaccio della fornitura ad uso Controparte_3 domestico in data 02/09/2012.
Ha dedotto che, secondo la stessa il completamento Controparte_4 dell'allaccio sarebbe dovuto avvenire “entro 60 gg. lavorativi, a partire dalla data in cui riceverà da l'accettazione di Controparte_2 Controparte_4 questa proposta…..al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni (previsti in n. 60 giorni solari) e per l'ultimazione delle opere a carico del cliente, riportate nella specifica tecnica consegnata dal Distributore al momento del sopralluogo”.
Essendo spirati inutilmente i termini prospettati, in data 26/08/2013, l'attrice proponeva reclamo a la quale, con risposta del Controparte_4
24/09/2013, evidenziava, in particolare, che in data Controparte_2
21/12/2012, aveva provveduto a chiedere al Comune di Gubbio la documentazione necessaria al fine del rilascio della certificazione di svincolo idrogeologico, avendo già ottenuto il consenso al passaggio della linea da parte dei proprietari confinanti.
Sennonché, dopo aver ricevuto in data 2/04/2013 comunicazione di ultimazione delle opere da parte dell'attrice, in data 12/06/2013 i tecnici di Controparte_2 si recavano presso l'indirizzo di fornitura ma non riuscivano ad eseguire i lavori a causa dell'opposizione di uno dei proprietari dei terreni a consentire l'apposizione della linea nel tratto destinato ad attraversare il suo terreno. Era, pertanto, stato realizzato un nuovo progetto che tuttavia non raccoglieva il consenso del proprietario che si era già in precedenza opposto. Di conseguenza,
[...] aveva deciso di chiedere l'autorizzazione alla costruzione della Controparte_2
pagina 2 di 18 linea mediante servitù coattiva e, conseguentemente, riprendere i lavori entro il
30/03/2014.
Trascorsa inutilmente anche la data del 30/03/2014, l'attrice veniva a sapere che aveva inoltrato la domanda di autorizzazione alla CP_4 Controparte_2 costituzione della servitù coattiva in data 5/03/2014, a cui aveva fatto seguito l'inizio del procedimento amministrativo in data 14/04/2014 e la convocazione della conferenza di servizi in data 3/09/2014. Tuttavia, detto procedimento si interrompeva per il passaggio della competenza dalla Provincia al Comune a partire dal 1/01/2015 e soltanto in data 13/05/2016 veniva emesso il provvedimento costitutivo di servitù coattiva.
L'allaccio veniva completato in data 26/07/2016 e il giorno successivo, il
27/07/2016, veniva attivato il collegamento per la fornitura di energia elettrica, dopo tre anni, tre mesi e 24 giorni dalla comunicazione di fine lavori, nonostante l'esecuzione dei lavori dovesse avvenire entro il minor tempo di sessanta giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Ad avviso, quindi, di parte attrice, le società convenute sarebbero inadempienti rispetto all'obbligo assunto di assicurare l'allaccio della linea elettrica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della fine dei lavori.
L'inadempimento, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe poi imputabile alle società convenute per non aver queste ottenuto il consenso scritto alla costituzione della servitù dal proprietario del terreno confinante che si era successivamente rifiutato, atteso che il rilascio del consenso in forma scritta avrebbe consentito l'allaccio alla rete elettrica nel termine preventivato di sessanta giorni dalla comunicazione del completamento delle opere da parte della Pt_1
In ogni caso, ad avviso dell'attrice, avrebbe dovuto Controparte_2 immediatamente attivarsi, una volta ricevuto il diniego del proprietario confinante, per l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla costituzione della servitù coattiva, il che avrebbe consentito di pervenire all'adozione del provvedimento costitutivo della servitù coattiva ben prima del passaggio della competenza dalla Provincia al Comune, stante il completamento del procedimento entro sei mesi come indicato dalla stessa società convenuta nella missiva del
24/09/2013.
pagina 3 di 18 Ha lamentato l'attrice che a causa del ritardo dell'allaccio, si trovava costretta, insieme alla sua famiglia, ad andare ad abitare, per il periodo dal 18/07/2013 all'08/06/2014, in un appartamento di circa mq 65, locato al canone mensile di euro 520,00, per complessivi euro 6.100,00, mentre, a partire dal giugno 2014, la famiglia dell'attrice si trasferiva nell'immobile di Pieve di Agnano, dotandosi di tre generatori con alimentazione diesel e benzina, acquistati al costo di euro 2.757,00,
e sostenendo in seguito spese per euro 10.599,63 per l'approvvigionamento del carburante.
L'attrice ha aggiunto che sui fabbricati di Pieve Agnano aveva fatto installare un impianto fotovoltaico che, a causa del ritardo dell'allaccio, non aveva potuto beneficiare degli incentivi statali di cui al Conto 5 luglio 2012, né CP_7 produrre energia da immettere in rete, con conseguenti danni stimabili in complessivi euro 23.016,13.
Parte attrice ha poi chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento delle società convenute, da quantificarsi in via equitativa, consistenti nella lesione al diritto a godere di un ambiente familiare salubre e sereno, essendo stata costretta insieme alla famiglia a vivere prima in un piccolo appartamento in locazione di appena 65 mq e poi nella casa di Pieve Agnano utilizzando i generatori, in funzione per solo 8-10 ore al giorno circa, dovendo quindi dormire al freddo o non potendo usare l'acqua calda o il frigorifero.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22/02/2018, si sono costituite in giudizio e il e per esse la Controparte_1 Controparte_3 procuratrice le quali, dopo aver chiarito che le opere necessarie Controparte_5 per l'allaccio alla rete sono materialmente svolte da mentre Controparte_1 il si occupa della mera attività di vendita, hanno Controparte_3 contestato l'avversa domanda, rappresentando che l'accettazione del preventivo richiesto dalla in data 2/09/2012 era pervenuta in data 20/11/2012 e che Pt_1 si era immediatamente attivata per acquisire il consenso Controparte_2 da parte del proprietario confinante, al passaggio della linea sul Parte_2 proprio terreno, incontrando lo stesso in data 24/10/2012.
In tale occasione, il esprimeva il proprio consenso al passaggio della linea, Pt_2 salvo poi revocarlo per ragioni afferenti a screzi intervenuti medio tempore con pagina 4 di 18 l'attrice una volta che, comunicato dall il completamento delle opere, i Pt_1 tecnici di si recavano in loco, in data 12/06/2013, per Controparte_2 eseguire i lavori.
Hanno, quindi, sostenuto di aver immediatamente informato l'attrice della circostanza e di aver concordato con la stessa di cercare una composizione bonaria con il mediante proposizione di un percorso alternativo meno invasivo. Pt_2
Ciò nonostante, nemmeno questa soluzione meno gravosa trovava il consenso del proprietario confinante, con la conseguenza che già nel settembre 2013 venivano eseguiti i rilievi per procedere alla costituzione della servitù coattiva, con inoltro dell'istanza alla Provincia in data 17/02/2014.
Sulla scorta di siffatte puntualizzazioni fattuali, le società convenute hanno sostenuto la non imputabilità del ritardo nell'allaccio della rete, sull'assunto che siffatto ritardo era stato determinato dall'opposizione del confinante
[...] che, pur avendo dapprima espresso il proprio consenso verbale, ha poi Pt_2 cambiato idea, opponendosi alla costituzione della servitù volontaria e costringendo l'avvio del procedimento amministrativo per la costituzione della servitù coattiva.
Secondo la prospettazione delle convenute, quindi, il termine per l'esecuzione dei lavori dovrebbe considerarsi sospeso sino al 31/05/2016, ovvero sino alla data in cui è stato possibile accedere ai terreni per l'esecuzione delle opere, con conseguente rispetto del termine preventivato, essendo i lavori stati completati in data 26/07/2016.
Hanno anche aggiunto, quanto alla contestazione relativa alla mancata acquisizione del consenso scritto del proprietario confinante, che non vi è alcuna disposizione normativa che imponga l'acquisizione del consenso scritto, il quale in ogni caso non avrebbe scongiurato il ripensamento.
Hanno poi sostenuto che non sarebbe stata nemmeno opportuna la formalizzazione della servitù su un tracciato di massima, potendo lo stesso, in itinere, subire modifiche a causa di imprevisti tecnici e/o amministrativi.
Quanto, invece, alla contestazione per la quale l' avrebbe dovuto procedere CP_4 immediatamente ad avviare il procedimento di costituzione della servitù coattiva, le società convenute hanno sostenuto di essersi, in effetti, immediatamente attivate depositando l'istanza in data 17/02/2014 e di aver contestualmente proseguito, in pagina 5 di 18 accordo con la stessa nelle trattative con il al fine di ottenere il Pt_1 Pt_2 suo consenso alla costituzione della servitù volontaria che avrebbe sicuramente consentito un risparmio di tempo.
Inoltre, le parti convenute hanno contestato l'ammontare del risarcimento ex adverso richiesto.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e a mezzo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come richiesto da parte attrice.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 12/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- Parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11/11/2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, così provvedere nel merito: -
Dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute. Controparte_3
(già nonché
[...] Controparte_4 Controparte_2
come sopra individuate, rappresentate e difese, per il grave ritardo
[...] nella esecuzione del contratto di allaccio uso domestico alla rete elettrica del proprio fabbricato abitativo posto in Località Pieve di Agnano del Comune di
Gubbio (censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 276, particelle
84 e 85 ed al Catasto Terreni, sempre di detto Comune, Foglio 286, particella
86); - Condannare di conseguenza in solido le convenute Controparte_3
(già nonché
[...] Controparte_4 Controparte_2
rappresentate dalla procuratrice “ , in persona dei
[...] CP_4 CP_5 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a parte attrice nella misura di euro
52.000,00, ovvero nella divera misura che risulterà in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa per quanto concerne
l'ammontare del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 27.06.2013 al saldo;
Condannare le convenute in solido al rimborso delle spese, ivi compreso contributo unificato e compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge”;
pagina 6 di 18 - parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda respinta, rigettare per i motivi riferiti le domande tutte spiegate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
****
1. Parte attrice assume la responsabilità delle società convenute per non aver assicurato l'allaccio alla rete elettrica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del completamento delle opere, come invece era stato alla stessa assicurato sulla scorta di quanto indicato nel preventivo richiesto.
Sostiene, dunque, la sussistenza di un inesatto adempimento contrattuale sotto forma di ritardo nell'esecuzione dei lavori di allaccio, assumendo che le società convenute avrebbero dovuto – nel rispetto del principio di diligenza nell'esecuzione delle opere alle stesse commissionate – conseguire il consenso scritto del proprietario confinante, non limitandosi, come affermato dalle stesse convenute, a ottenerne il consenso verbale poi revocato nel momento in cui i tecnici incaricati si sono recati in loco per dare corso all'esecuzione dei lavori necessari per l'allaccio.
L'attrice sostiene che, se le società convenute avessero ottenuto il consenso scritto del – il proprietario del terreno confinante – quando richiesto, ovvero dopo Pt_2 la sottoscrizione da parte della stessa del preventivo e prima del completamento da parte sua dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, una volta comunicato il completamento dei lavori di ristrutturazione, le stesse ben avrebbero potuto eseguire nei tempi previsti le opere di allaccio alla rete elettrica mediante passaggio dei cavi sul terreno del essendo a questi opponibile il consenso scritto già Pt_2 precedentemente prestato e, quindi, precluso qualsiasi ripensamento in proposito.
Non solo.
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'inadempimento sarebbe imputabile alle convenute anche sotto un altro profilo, ovvero per non essersi tempestivamente attivate, una volta appreso il dissenso del proprietario confinante a costituire la servitù volontaria, per ottenere la costituzione della servitù coattiva, avendo atteso sino al febbraio/marzo 2014 per la presentazione dell'istanza alla Provincia di
Perugia all'epoca competente.
pagina 7 di 18 Ad avviso di parte attrice, quindi, se le società convenute avessero tempestivamente richiesto, al più tardi a partire dal settembre 2013, l'avvio del procedimento amministrativo per la costituzione della servitù coattiva, l'allaccio si sarebbe avuto ben prima del luglio 2016 – quindi a distanza di oltre tre anni dal completamento della ristrutturazione – atteso che l'iter amministrativo si sarebbe ragionevolmente concluso prima del passaggio delle competenze dalla Provincia alla Regione avvenuto a partire dal 1/01/2015.
Parte convenuta, invece, dal canto suo, contesta il ritardo, assumendo che il termine per l'esecuzione dell'allaccio dovrebbe considerarsi sospeso sino al
31/05/2016, momento in cui l' ha avuto accesso al fondo del proprietario CP_4 confinante dopo la costituzione della servitù coattiva per atto amministrativo.
Contesta anche l'imputabilità del ritardo nell'adempimento alla medesima ascritto, sull'assunto che il predetto ritardo sarebbe stato, in ogni caso, determinato dal terzo, ovvero dal proprietario confinante che, a fronte di un iniziale Parte_2 assenso al passaggio dei cavi sul proprio fondo, al momento dell'esecuzione dei lavori avrebbe revocato detto consenso, impedendo di fatto l'esecuzione delle opere di allaccio, con la conseguenza di costringere ad avviare le pratiche CP_4 amministrative per la costituzione di una servitù coattiva.
In punto di diritto, si osserva che, sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, colui che agisce in risoluzione, ovvero con l'azione di risarcimento del danno, deve allegare l'inadempimento della controparte e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno, mentre spetta al debitore convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, occorre dapprima verificare, a fronte della contestazione del ritardo da parte delle società convenute, se in effetti possa dirsi sussiste l'inesatto adempimento della prestazione così come allegato da parte attrice.
In proposito, va detto che l'impegno assunto dalle società convenute nei confronti della con la stipulazione del contratto per l'allaccio della rete elettrica si Pt_1 risolve – come emerge chiaramente dal preventivo sottoscritto dall'attrice (cfr. doc.
3 di parte attrice) – nell'esecuzione dei lavori entro sessanta giorni lavorativi pagina 8 di 18 decorrenti dalla comunicazione a dell'accettazione del Controparte_2 preventivo da parte del richiedente, al netto del tempo necessario per ottenere eventuali atti autorizzativi e permessi, nonché del tempo necessario per l'ultimazione del completamento delle opere da parte del richiedente se, alla data di accettazione del preventivo, questi fossero ancora in corso.
In altre parole, sii deve ritenere che, fino al completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, non avrebbero potuto decorrere i termini per l'esecuzione delle opere di allaccio, con la conseguenza che è solo da questo momento che si deve verificare il rispetto delle tempistiche a cui le società convenute si erano impegnate per l'esecuzione dell'allaccio stesso, come detto, al netto dei tempi richiesti per ottenere le autorizzazioni necessarie.
È pacifico che la comunicazione di avvenuto completamento delle opere di ristrutturazione sia intervenuta in data 3/04/2013, termine a partire dal quale decorrevano i sessanta giorni lavorativi per l'esecuzione dell'allaccio, comunque al netto dei tempi necessari per ottenere gli atti autorizzativi dovuti.
Sotto il profilo cronologico, risulta parimenti pacifico che solo in data 12/06/2013
– ovvero a distanza di circa 48 giorni lavorativi, salvo errori – i tecnici incaricati si sono recati presso i luoghi per l'esecuzione delle opere di allaccio.
Sennonché, è pacifico che le opere non sono state realizzate stante il rifiuto del proprietario confinante di consentire il passaggio sul suo fondo dei cavi.
Risulta per tabulas poi che solo nel febbraio 2014 è stata presentata l'istanza alla
Provincia di Perugia per ottenere la costituzione della servitù coattiva e che solo a partire dal 31/05/2016 è stato possibile l'accesso al fondo confinante per l'esecuzione dei lavori, stante l'adozione dell'atto amministrativo di costituzione della servitù coattiva.
I lavori, poi, sono stati completati in data 26/07/2016.
Ebbene, è evidente, dalla scansione temporale appena descritta che la sospensione del termine per l'ottenimento del provvedimento amministrativo non ha comunque eliso il ritardo, atteso che dalla comunicazione del completamento dei lavori di ristrutturazione da parte della alla presentazione della pratica Pt_1 amministrativa erano comunque già trascorsi ben più dieci mesi, con evidente pagina 9 di 18 superamento dei sessanta giorni previsti dal contratto per l'esecuzione delle opere al netto dei tempi per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni.
Ed infatti, il computo dei sessanti giorni lavorativi al netto del tempo necessario per ottenere i permessi e le autorizzazioni deve essere effettuato tenendo solo conto, nel caso in cui come nel caso di specie debba essere costituita una servitù coattiva mediante provvedimento amministrativo, del tempo di cui ha usufruito l'ente amministrativo per l'adozione dei provvedimenti richiesti.
La sospensione del termine, quindi, opera solo a partire dalla data di presentazione dell'istanza alla Provincia (ciò è anche quanto sostenuto dalle società convenute nelle proprie difese e in particolare a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta in cui si afferma: “dal momento dell'istanza, formalmente inoltrata alla
Provincia di Perugia in data 17/02/2014, il termine è rimasto sospeso…”) e persiste sino al rilascio del provvedimento amministrativo, essendo altrimenti rimesse alla completa disponibilità di le tempistiche di esecuzione del contratto ove si CP_4 ritenesse, a contrario, che il periodo di sospensione copre anche il tempo che CP_4 stessa ha impiegato prima di depositare l'istanza volta ad ottenere il provvedimento, il permesso o l'autorizzazione necessaria.
Ciò consente di affermare che già alla data di presentazione dell'istanza alla
Provincia, in realtà, era decorso il termine contrattualmente stabilito per l'esecuzione del contratto.
Sotto questo profilo, le società convenute assumono, comunque, che il ritardo anche nella presentazione della domanda alla Provincia sia dipesa dalla scelta, condivisa con la stessa attrice, di procedere in via bonaria con il al fine di Pt_2 ottenere il suo consenso alla stipula della servitù volontaria di passaggio dei cavi.
In altre parole, il ritardo nel deposito dell'istanza non sarebbe imputabile ad CP_4 ma alla stessa che avrebbe deciso di percorrere la strada conciliativa prima Pt_1 di avviare le pratiche per la costituzione della servitù coattiva.
Ebbene, al di là della fondatezza o meno dell'assunto, va in ogni caso evidenziato come, per stessa ammissione delle convenute, nemmeno la soluzione alternativa proposta trovava il consenso del “e, pertanto, già nel settembre 2013 Pt_2 venivano iniziati, a mezzo professionista incaricato, i rilievi per procedere
pagina 10 di 18 all'asservimento in via coattiva del fondo” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Ne discende, quindi, che anche a voler ritenere – sebbene la circostanza sia contestata – che vi fosse l'accordo della a percorrere strade conciliative con Pt_1 il l'unica concreta soluzione alternativa proposta non era comunque Pt_2 accolta e già a settembre erano avviati i rilievi per presentare la pratica alla
Provincia per la costituzione della servitù coattiva.
Il tempo trascorso sino a Febbraio 2014 costituisce, senza dubbio, ritardo imputabile alle società convenute nell'esecuzione del contratto, atteso che – come detto – l'unico periodo che può validamente scomputarsi dalla verifica del rispetto del termine per l'esecuzione dei lavori di allaccio è quello impiegato dall'amministrazione, a fronte dell'istanza presentata, per l'adozione del provvedimento richiesto.
Ciò posto, va anche detto – e ciò rileva sotto il profilo dell'accertamento del nesso causale tra ritardo nell'adempimento e danno – che, dal tenore della tesi difensiva proposta dall'attrice, sembra che la sostenga l'imputabilità del ritardo Pt_1 nell'allaccio alle società convenute anche – e in primis – sul presupposto che le stesse non avrebbero, già prima della comunicazione da parte sua della fine dei lavori di ristrutturazione, costituito la servitù di elettrodotto sul fondo del proprietario confinante mediante atto scritto.
Così si ritiene, infatti, di dover intendere il riferimento alla necessità di acquisizione del consenso scritto del proprietario confinante, atteso che la natura vincolante del consenso prestato dal proprietario confinante si sarebbe avuta solo nell'ipotesi in cui si fosse addivenuti alla costituzione della servitù volontaria che, come noto, deve essere stipulata in forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 n. 4
c.c.
Tuttavia, la mancata stipula della servitù di elettrodotto con il proprietario del terreno confinante che aveva prima del completamento della ristrutturazione da parte della prestato solo un consenso verbale non si risolve in un Pt_1 comportamento idoneo a determinare un ritardo nell'allaccio della rete imputabile alle stesse società convenute, atteso che i termini per l'esecuzione delle opere decorrevano, nell'ipotesi come quella di specie in cui alla data di sottoscrizione del pagina 11 di 18 preventivo le opere di ristrutturazione non erano ancora finite, dal completamento di dette opere.
Ne consegue che è solo da questo momento che si deve verificare il rispetto delle tempistiche a cui le società convenute si erano impegnate per l'esecuzione dell'allaccio al netto, come detto, dei tempi richiesti per ottenere le autorizzazioni necessarie.
Non solo.
Nel caso di specie emerge dalle testimonianze assunte che l' i sia attivata, già CP_4 prima della comunicazione del completamento delle opere, per verificare la disponibilità dei proprietari confinanti interessati dal passaggio dei cavi alla costituzione della servitù volontaria, disponibilità che risulta peraltro dapprima assicurata e poi solo successivamente revocata (cfr. testimonianze di
[...]
– ex dipendente di e capo dell'unità operativa di Città di Castello e Tes_1 CP_4
Gubbio – dipendente di he ha svolto il sopralluogo, sulla cui Testimone_2 CP_4 attendibilità non si ha ragione di dubitare avendo questi reso dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti).
Il comportamento dell' quindi, non si risolve in una mancanza di buona fede CP_4
o di diligenza nell'esecuzione del contratto, atteso che, da un lato, aveva informato il proprietario del fondo confinante della necessità di passare sul suo terreno per consentire l'allaccio alla rete elettrica e ne aveva constatato la disponibilità e, dall'altro, ragionevolmente ha ritenuto di attendere il completamento delle lavorazioni di ristrutturazione prima di addivenire alla costituzione della servitù a carico del fondo servente al fine di avere maggiore contezza di quale fosse il miglior tracciato su cui eseguire le opere di allaccio alla rete elettrica.
Accertata, dunque, l'esistenza del ritardo nell'adempimento e, nei termini appena indicati, l'imputabilità dello stesso alle società convenute, resta da verificare la sussistenza del nesso causale tra il ritardo e i danni lamentati dall'attrice.
In particolare, si deve osservare come l'attrice lamenti che la tempestiva presentazione dell'istanza non appena si era reso manifesto il rifiuto del Pt_2 nel giugno 2013 o al più tardi a settembre 2013, avrebbe consentito di ottenere dalla Provincia il provvedimento amministrativo di costituzione della servitù coattiva prima che si realizzasse il passaggio delle competenze dalla Provincia
pagina 12 di 18 stessa al di Gubbio, circostanza che invece aveva ulteriormente ritardato CP_8
l'iter amministrativo conclusosi solo nel maggio 2016.
L'assunto non risulta però dimostrato, né è possibile fare valido ricorso alle presunzioni.
Ed infatti, sebbene abbia, in una propria missiva indirizzata alla CP_4 Pt_1 prospettato la possibilità di dar seguito ai lavori a partire dal marzo 2014, implicitamente ipotizzando una conclusione della pratica amministrativa nell'arco di circa sei mesi come sostenuto dalla stessa attrice, non si ha evidenza alcuna che detto termine sarebbe stato rispettato dalla stessa amministrazione.
Anzi.
Si hanno evidenze contrarie, atteso che risulta per tabulas che la pratica amministrativa, avviata nel febbraio 2014, in data 01/01/2015 non era ancora completata ed era, in forza del trasferimento delle competenze, passata al
[...]
. CP_9
Ciò rende chiaro come non si abbiano elementi per poter sostenere che, se l'istanza fosse stata presentata a giugno 2013 o, al più tardi, a settembre 2013, si sarebbe conclusa prima del trasferimento delle competenze dalla Provincia al CP_9
come avvenuto a partire dal 01/01/2015.
[...]
Ne consegue che risulta dimostrato solo il nesso causale tra i danni che l'attrice assume aver subito per il periodo che va dalla data di comunicazione della fine dei lavori di ristrutturazione e la data di presentazione dell'istanza alla Provincia per la costituzione della servitù coattiva, non essendovi invece prova che la tempestiva proposizione della predetta istanza avrebbe consentito alla di conseguire Pt_1
l'allaccio in tempi più brevi di quelli invece attesi.
Sotto il profilo dei danni di cui la chiede il risarcimento, si osserva che i Pt_1 danni lamentati sono i seguenti:
- danno patrimoniale emergente consistente nei canoni di locazione versati per euro 6.100,00, nelle somme spese per l'acquisto dei generatori di energia elettrica per euro 2.757,00, nelle somme spese per l'acquisto dei carburanti per i generatori pari a euro 10.599,63, nel contributo versato per l'allaccio alla rete da fotovoltaico per euro 19.682,74;
pagina 13 di 18 - danno patrimoniale da lucro cessante consistente nella perdita degli incentivi di cui al DM 5 luglio 2012 e ai guadagni per la vendita di energia al distributore per euro 23.016,13;
- danno non patrimoniale.
Quanto al danno emergente per i canoni di locazione versati, si osserva che sono in atti solo le ricevute di pagamento dei mesi di agosto 2013, ottobre 2013, dicembre 2013, marzo 2014 e giugno 2014 accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta dalla titolare dell'Hotel Capponi S.n.c., che le Persona_1 persone indicate nel certificato di stato di famiglia , l'attrice, Persona_2 Per_3
e ) avevano preso in locazione un appartamento di cui
[...] Persona_4 la stessa era titolare, provvedendo al versamento mensilmente del canone come da ricevute allegate (cfr. doc. 13 e 14 di parte attrice).
Ne discende il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dalle spese sostenute per la corresponsione dei canoni di locazione relativamente, però, al periodo in cui l'allaccio non è stato reso possibile dal ritardo delle società convenute e, quindi, solo e per i mesi di agosto, ottobre e dicembre 2013 per cui è provato il nesso di causa.
L'ammontare del danno è pari, allora, ad euro 1.560,00.
Trattandosi di credito risarcitorio, sulla predetta somma vanno computati gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo il noto meccanismo indicato dalle
Sezioni Unite n. 1712/1995, nel senso che gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno dal momento in cui ciascun esborso è stato sostenuto sino al saldo.
Quanto all'acquisto di generatori di energia elettrica, merita precisare che l'attrice ha prodotto due fatture e due scontrini relativi all'acquisto di un generatore al prezzo di euro 1.199,00 e di un altro generatore al prezzo di 341,10.
Tuttavia, gli acquisti risalgono l'uno al marzo 2015 e l'altro al novembre 2014, in un periodo in cui la pratica amministrativa era già stata presentata e non vi è prova del nesso causale tra il ritardo nell'adempimento e il danno emergente lamentato, atteso che – come detto – non si ha evidenza né che al novembre 2014 e che al marzo 2015 le pratiche amministrative per ottenere la costituzione della servitù coattiva si sarebbero concluse se le società convenute avessero tempestivamente pagina 14 di 18 presentato, a fronte del rifiuto alla stipula dell'atto di costituzione di servitù volontaria da parte del l'istanza alla Provincia. Pt_2
Ma anche a prescindere da questo aspetto, non si può fare a meno di rilevare come non vi sia prova che i generatori siano stati acquistati per essere installati presso l'immobile sfornito dell'allaccio all'energia elettrica, non avendo parte attrice fornito elementi di prova atti a dimostrare l'impiego dei generatori per soddisfare le esigenze di energia elettrica non garantite dall'allaccio.
Sul punto, è bene ricordare come gravi su parte attrice la prova del danno che non può dirsi soddisfatta mediante la mera dimostrazione dell'acquisto di generatori, ma deve essere supportata anche dalla dimostrazione che i generatori sono stati destinati al soddisfacimento del fabbisogno di energia elettrica non garantito dall'allaccio alla rete da parte di non essendo invero all'uopo sufficiente la CP_4 mera allegazione del fatto da parte attrice.
Analoghe considerazioni devono essere fatte anche in relazione al carburante acquistato.
Risulta, infatti, agli atti la produzione di scontrini fiscali relativi all'acquisto di carburante, ma non vi è prova che il carburante sia stato acquisto per alimentare generatori destinati al soddisfacimento del fabbisogno di energia nell'abitazione non allacciata alla rete elettrica.
Quanto, poi, alle spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e l'allaccio alla rete dell'impianto fotovoltaico, si osserva che risultano prodotte mere fatture e un preventivo non sottoscritto di connessione alla rete BT, senza che vi sia anche evidenza dell'avvenuto esborso delle somme portate dalle fatture prodotte.
Sul punto, è chiara la giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura commerciale non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/02/2018, n.
3293, Rv. 647576).
Ma anche volendo prescindere da siffatto rilievo, merita osservare come l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico non rappresenta, evidentemente, un danno emergente risarcibile, atteso che, anche a voler ammettere che l'impianto possa essere rimasto inutilizzato per tutto il tempo necessario all'allaccio alla rete elettrica, in ogni caso, una volta conseguito l'allaccio, lo stesso impianto è stato pagina 15 di 18 attivato – come risulta allegato dalla stessa parte attrice a pag. 8 dell'atto di citazione – ed è ragionevole ritenere abbia, quindi, iniziato ad essere utilizzato dall'attrice stessa.
Sotto, invece, il profilo del lucro cessante, parte attrice chiede il risarcimento del danno corrispondente agli incentivi del V conto energia andati perduti, come da conto economico allegato all'offerta di vendita dell'impianto fotovoltaico (cfr. doc.
22 di parte attrice).
Secondo la prospettazione dell'attrice, essendo stata raggiunta la quota nazionale di 6,7 miliardi di spesa prevista all'art. 1 comma 5 del DM 5 luglio 2012, l'accesso al V conto energia era stato chiuso in data 6/07/2013, “con conseguente impossibilità di evasione della domanda di accesso della inviata all'Ente Pt_1
(G.S.E. S.p.a.) preposto alla gestione degli incentivi solo in data 27/06/2013”.
Anche questa voce di danno risulta non sufficientemente provata.
Innanzitutto, non risulta dimostrato che la abbia proposto domanda per il Pt_1 conseguimento degli incentivi come dalla stessa allegato e non risulta nemmeno provato quando siffatta domanda sia stata, in effetti, inoltrata al G.S.E., non avendo parte attrice prodotto documentazione alcuna in proposito.
In secondo luogo, non risulta dimostrato il momento in cui l'accesso al V conto energia è stato chiuso per raggiungimento del limite massimo di spesa e, conseguentemente, non sono stati forniti elementi per poter arrivare alla conclusione che il ritardo nell'adempimento da parte delle società convenute abbia, di fatti, impedito all'attrice di accedere a siffatta tariffa incentivante e in che misura.
Infine, parte attrice assume di aver subito, unitamente alla propria famiglia, anche un danno di natura non patrimoniale, da lesione del diritto a vivere in un ambiente salubre e sereno per essere stata costretta ad abitare nell'immobile in difetto di allaccio alla rete elettrica, dovendo rimanere di notte al freddo, senza illuminazione e acqua calda e con il frigorifero spento.
Anche sotto questo profilo, la domanda è infondata.
Pur non ignorando la sussistenza di un orientamento della giurisprudenza di merito che declina il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 7 della Carta di Nizza in termini di diritto ad un ambiente familiare sereno e salubre, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non risulti sufficientemente provato pagina 16 di 18 quanto assunto dall'attrice circa il fatto che sia stata costretta, a causa del mancato allaccio alla rete elettrica, a vivere in un ambiente insalubre perché non dotato di illuminazione, acqua calda e riscaldamento.
In primo luogo, risulta – per sua stessa ammissione – che l'attrice abbia vissuto in locazione sino al giugno 2014 sicché, tenuto conto del ritardo imputabile alle società convenute che riguarda il periodo – come detto – che va dalla comunicazione di fine dei lavori all'immobile (3/04/2013) alla data di presentazione della domanda per la costituzione della servitù coattiva (17/02/2014) non essendo il tempo necessario per ottenere il provvedimento amministrativo ascrivibile a ritardo delle convenute, il danno alla vita privata e familiare non risulta configurabile, non essendosi l'attrice ancora trasferita nell'immobile privo di allaccio alla linea elettrica.
Né d'altra parte può ritenersi sussistente un danno patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale la circostanza – peraltro indimostrata – che l'attrice, insieme alla famiglia, abbia vissuto in quel periodo in un appartamento di soli 65 mq sito in Umbertide Piazza Venticinque Aprile n. 16, non essendo la metratura - di per sé solo - indice di insalubrità dell'ambiente e non essendo, comunque, imputabile al ritardo delle convenute la scelta dell'attrice di prendere in locazione un immobile di siffatte dimensioni, soprattutto ove si consideri che il predetto immobile risulta essere stato abitato dall'attrice e dalla sua famiglia già in epoca anteriore ai fatti di causa, essendovi prova in atti che l'attrice e la famiglia erano residenti in [...] alla data del 13/01/2010.
In secondo luogo, non risulta comunque dimostrato l'avvenuto trasferimento della con la sua famiglia presso l'immobile sprovvisto di allaccio alla rete Pt_1 elettrica, né risulta che i generatori di energia che l'attrice assume di aver acquistato per far fronte all'assenza di allaccio alla rete elettrica siano stati effettivamente impiegati allo scopo e, in ogni caso, non abbiano sufficientemente sopperito all'assenza di allaccio, costringendo la e la sua famiglia a vivere Pt_1 in un luogo in cui i predetti generatori funzionavano – come sostenuto dall'attrice
– solo per 8/10 ore al giorno, lasciando per il resto il nucleo familiare privo di illuminazione, riscaldamento e acqua calda.
pagina 17 di 18 Le carenze probatorie riscontrate, quindi, non consentono di ritenere, nemmeno attraverso l'utilizzo di presunzioni, dimostrato il danno non patrimoniale, atteso che il ricorso alle presunzioni deve ritenersi possibile solo dopo che colui che lamenta il danno abbia dimostrato i fatti posti a suo fondamento.
L'esito del giudizio, quindi, vede l'accoglimento della domanda solo in misura parziale.
In applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite dovranno essere poste a carico delle convenute e liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014 e s.m.i., tenuto però conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato sulla base del decisum e del pregio dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
e e per esse la procuratrice
[...] Controparte_3 [...]
in solido, al pagamento della somma di euro 1.560,00 oltre CP_5 rivalutazione monetaria e interessi secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite n. 1712/1995, nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data di ciascun esborso al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- Condanna e e per Controparte_1 Controparte_3 esse la procuratrice in solido, al pagamento delle spese di Controparte_5 lite che liquida in euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge ed euro 545,00 per esborsi.
Così deciso in Perugia, il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
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