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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6651 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28249 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto responsabilità professionale,
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
E , quest'ultima anche quale genitore Parte_4 Parte_5
esercente la potestà sui minori e tutti e Parte_1 Persona_1
tre quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Gemma Valentino, Persona_2
domiciliatario in Napoli, alla via Leone Marsicano 6;
-Ricorrenti-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Clelia Pane, domiciliataria in Napoli, alla via Alessandro Manzoni 257;
-Resistente-
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Foglia Manzillo, Controparte_2
domiciliatario in Napoli, alla via Michelangelo Schipa 100;
-Terzo chiamato-
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panni e dall'avv. Ettore Santucci, domiciliatario, quest'ultimo, in Casoria (NA), alla via Vittorio Emanuele 49;
-Terza chiamata-
NONCHE'
, avvocato difensore di se stesso, con domicilio eletto presso Controparte_4
l'indirizzo pec indicato nell'atto di intervento;
2
-Interventore volontario-
Conclusioni: per gli attori: “accogliere la domanda … e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilita' esclusiva della per il decesso della … Controparte_1 Per_3
… in relazione alle condotte colpose accertate dalla CTU medica acquisita in atti in occasione del ricovero del 24.03.2013 e comunque dei fatti e sinistro per cui e' causa e per
l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, …, riportati da essi eredi attori nella qualita', iure proprio e iure hereditatis e in loro favore , … oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme devalutate dall'epoca del nefasto evento e che si precisano: A) -per - marito CONVIVENTE con la Parte_1
moglie in vita - : - euro 340.257,00 per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale;
- euro 13.333,00 (spettante 1/3 di euro 40.000,00 e i restanti 2/3 ai figli del danno iure hereditatis) per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso;
- euro 85.064,00 per la lesione del consenso informato-danno all'autodeterminazione - (25% di euro 340.257, 00); - per - Parte_2
figlia-: -euro 262.037,00 per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale;
- euro 6667,00 per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso;
- euro 65.509,00 per la lesione del consenso informato- danno all'autodeterminazione (25% di euro 262.037,00); - per - figlio-: - Parte_3
euro 262.037,00 per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale;
- euro 6667,00 per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso;
- euro
65.509,00 per la lesione del consenso informato- danno all'autodeterminazione (25% di euro
262.037,00); -per - figlio CONVIVENTE con il padre e la mamma in Parte_4
vita-: - euro 332.435,00 per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale;
- euro 6667,00 per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso;
- euro 83.109,00 per la lesione del consenso informato- danno all'autodeterminazione (25% di euro 332.435,00); - per nella qualita' Parte_5
di coniuge ed erede del fu figlio della dante causa - nonche' genitore dei Persona_2
minori e (nipoti della dante causa): -per il danno non Parte_1 Persona_1
patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale euro 394.481,00 complessivi cosi' ripartiti : 87.346,00 a - 1/3 di euro 262.037,00 - e i restanti 2/3 ai due figli Parte_5
quale quota ereditaria del risarcimento del danno subito iure proprio dal defunto marito
( euro 87.346,00 per ed euro 87.346 per Persona_2 Parte_1 Per_1
), inoltre euro 66.222,00 per il minore per il risarcimento del
[...] Parte_1 3
danno non patrimoniale da questo minore subito iure proprio per la morte della nonna dante causa;
euro 66.222,00 per il minore per il risarcimento del danno non Persona_1
patrimoniale da questo minore subito iure proprio per la morte della nonna dante causa;
- per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso dalla dante causa euro 2.222,00 per (spettante 1/3 di euro 6667,00) e i restanti 2/3 ai due figli Parte_5
minori ( euro 2.222,00 per ed euro 2.222,00 per ); - per Parte_1 Persona_1
la lesione del consenso informato- danno all'autodeterminazione pari al 25% di euro
262.037,00 cosi' ripartiti: euro 21836,00 per spettante 1/3 di euro Parte_5
65.509,00 ) e i restanti 2/3 di euro 65.509,00 per i due figli minori spettante euro 21836,00 per il minore ed euro 21.836,00 per il minore . B) Parte_1 Persona_1
Gradatamente e in subordine dichiarare la responsabilita' esclusiva e/o concorrente e/o paritaria del Dott. e della ovvero chi di diritto e Controparte_2 Controparte_1 per l'effetto condannarli in solido e/o alternativamente ovvero chi di diritto e , per quanto di ragione, per il Dott. in manleva la garante Controparte_2 CP_3 CP_3
ovvero condannare chi di diritto , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali, …, in favore di essi attori nella qualita' come precisati , imputati e determinati nel capo A) delle presenti rassegnate conclusioni … salvo diversa maggiore e/o minore determinazione e quantificazione, anche equitativa, dell'adita autorita' giudiziaria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria …; C) rigettare la domanda dell'interventore volontario avv. perche' inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
D) Controparte_4
condannare la parte/i soccombente/i e comunque chi di diritto al pagamento delle spese anche spese generali ed onorario del procedimento di accertamento tecnico preventivo gia' incardinato presso codesto Tribunale al numero di R.G. 15950/2015, al pagamento delle spese di CTU medica effettuata nel prefato procedimento di accertamento tecnico preventivo
e al pagamento delle spese anche generali ed onorario del presente procedimento ex D.M.
147/2022 anche in considerazione del tentativo di conciliazione a seguito della proposta del tribunale non andato a buon fine per fatto non imputabile ad essi attori con espressa rinuncia all'attribuzione”; per “rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e Controparte_1
l'ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie depositate ai sensi dell'articolo 183
VI comma cpc;
in via subordinata, per l'accoglimento delle domande, eccezioni, difese e conclusioni tutte rassegnate negli scritti difensivi, segnatamente nella comparsa di costituzione e risposta, nell'atto di citazione per chiamata in causa ritualmente notificato al dott. , nelle note di trattazione scritta e nei verbali di causa”; Controparte_2 4
per : rigetto della domanda dei ricorrenti e della domanda di rivalsa della Controparte_2
in subordine, accoglimento della domanda di manleva formulata Controparte_1
nei confronti di Controparte_3 per “1 – in via pregiudiziale, dichiarare inammissibili le Controparte_3 deduzioni di fatti nuovi, non dedotti in precedenza, offerte dalla difesa dei … con la Parte_1
loro memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., in quanto trattasi di deduzioni svolte in violazione della relativa barriera preclusiva posta dal combinato disposto degli artt. 163 e
183 c.p.c. (e, prima ancora, dall'art. 702bis c.p.c.). 2 – In via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o la infondatezza della domanda di condanna diretta proposta dai nei confronti di per i motivi opposti dalla Compagnia CP_5 Controparte_3
con la propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. 3 – In via principale, rigettare
l'azione risarcitoria promossa dai … in quanto infondata in fatto ed in diritto, con Parte_1
conseguenti assorbimento sia della Domanda di Rivalsa che della Domanda di Garanzia. 4 –
In via principale alternativa, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. CP_2
verso per la non operatività della copertura assicurativa prestata con Controparte_3
la polizza ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, avendo l'Assicurato, al momento della stipula della IZ, taciuto con dolo o colpa grave alla Compagnia una circostanza di rischio oggettivamente rilevante ai fini della formazione del suo consenso, con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per l'annullabilità del contratto. 5 – In via subordinata, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_2
per la non operatività in concreto, della copertura assicurativa Controparte_3
prestata con la IZ ai sensi dell'art. 16, 3° comma, nn. 2) e 4), delle condizioni generali, ciò perché: - essa opera in secondo rischio, in eccedenza al massimale assicurato dalla
IZ ; - anche in ipotesi di non operatività della IZ Controparte_1 [...]
, essa non opera in primo rischio, non essendo la Casa di Cura insolvente;
- la CP_1
non ha posto la colpa grave del dott. a fondamento della Controparte_1 CP_2
Domanda di Rivalsa, e in ogni caso non è configurabile e riconoscibile, in capo allo stesso
, una colpa grave per quanto purtroppo occorso alla … . 6 – In via CP_2 Per_3
ancora subordinata, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_2
per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la Controparte_3
IZ per la dolosa violazione, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di salvataggio ai sensi degli artt. 1914, 1° comma, e 1915, 1° comma, c.c. e la conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo.
7 - In via estremamente subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'Azione Risarcitoria, della Domanda di Rivalsa e della Domanda di 5
Garanzia: 7a – per un verso, determinati e liquidati i danni direttamente ed immediatamente riconducibili alla condotta illecita del dott. , condannare lo stesso dott. a CP_2 CP_2
pagare le somme corrispondenti;
7b – per altro verso, con riguardo alla corretta individuazione e quantificazione della misura della rivalsa, condannare il dott. a CP_2
pagare alla una somma pari al valore maggiore del reddito Controparte_1
professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo;
7c - per altro verso ancora, accertare essere tenuta ad Controparte_3 indennizzare l' nei seguenti limiti: 7c1 – con esclusione ex art. 18, 2° comma, lett. Parte_6
b), delle condizioni generali, dall'indennizzo dei danni liquidati per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato;
7c2 – per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'Assicurato, con esclusione ex artt. 16, 3° comma, n. 1) e 18, 1° comma, delle condizioni generali di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
quota di responsabilità diretta del dott. da computarsi in misura inferiore (e di certo non CP_2
superiore al 25%) ovvero, a tutto concedere, equivalente alla quota di responsabilità diretta della;
7c3 – in via specificamente subordinata all'eccezione opposta al Controparte_1 precedente punto 4, ed in particolare per la ipotesi che la reticenza dell' in ordine Parte_6
ad una circostanza di rischio oggettivamente rilevante ai fini della formazione del consenso della Compagnia sia ritenuta imputabile ad un suo stato soggettivo di colpa, e non di dolo o colpa grave, con riduzione ex art. 1893, 2° comma, c.c. dell'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
7c4 – in via specificamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 5, con ripartizione proporzionale ex art. 1910 c.c. dell'indennizzo con la
IZ ; 7c5 – fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e Controparte_1 per anno assicurativo, di € 1.500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge. In via istruttoria, domanda, occorrendo: i. – ordinare alla Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed al dott. Controparte_1
la esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di collaborazione da essi Controparte_2 stipulato ed in essere nel periodo della vicenda clinica della … , e dunque nel Per_3
mese di marzo del 2013. ii. – Ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della e/o prova per testimoni … iii. – Ordinare alla Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza di assicurazione della responsabilità civile da essa 6
stipulata anche a favore del proprio personale medico e nel cui ambito di operatività rientra il sinistro relativo alla vicenda clinica della … De Martino”; per : “
1. accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_4 Controparte_6
per il decesso [di] … , in relazione alle condotte
[...] Persona_4
colpose poste in essere dai sanitari in occasione del ricovero dalla predetta, effettuato in data
24/03/2013. 2. condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al risarcimento delle spese e dei compensi di lite in favore del già procuratore antistatario, nonché odierno interveniente volontario, Avv. , Controparte_4
anche in relazione al procedimento di Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. già incardinato presso Codesto Tribunale, e iscritto al numero R.G. 15950/2015”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (coniuge superstite di Parte_1 Persona_4
), e (figli della predetta ),
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_4 Persona_4
nonché in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli Parte_5
minori e e tutti nella qualità di eredi di (a sua volta figlio Pt_1 Per_1 Persona_2
di hanno convenuto in giudizio la Persona_4 Controparte_1
esponendo, in particolare, che:
-. fu ricoverata il 24/03/2013 presso la di Napoli Persona_4 Controparte_1
per una stenosi carotidea, venendo sottoposta il giorno successivo a un intervento di
“inserzione di stent non medicato in vaso periferico”;
-. subito dopo l'operazione, la paziente accusò forti dolori addominali, che risultarono essere causati da una raccolta ematica interna, evidenziata da una TAC;
-. nonostante il quadro clinico suggerisse la presenza di uno shock emorragico, i sanitari non effettuarono una laparotomia esplorativa per individuare la fonte del sanguinamento;
-. tale negligenza causava l'acutizzazione delle condizioni cliniche della paziente, che morì il
27 marzo 2013 in costanza di ricovero;
-. essi familiari, profondamente colpiti dalla morte improvvisa della , avviarono Per_3
azione legale per richiedere alla il risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali subiti a causa della perdita della loro congiunta, sottolineando il ruolo centrale della nella vita familiare;
Per_3
-. venne avviato un procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e il
CTU evidenziò una serie di carenze e omissioni mediche.
Hanno chiesto, pertanto, di accertare la responsabilità della per la morte Controparte_1
della e di condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale subito iure Per_3 7
proprio in conseguenza della morte di , sostenendo che la perdita ha Persona_4
causato loro una sofferenza profonda, tale da modificare la loro vita, nonché al risarcimento iure hereditatis per il danno subito dalla defunta prima del decesso (cd. “danno biologico terminale”), causato dalle lesioni colpose dei sanitari e caratterizzato da intenso dolore fisico e psichico, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria, vinte le distraende spese di lite.
La ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare Controparte_1
in causa il dott. , quale medico curante della e che aveva eseguito Controparte_2 Per_3
l'intervento di angioplastica (PTA) oggetto della controversia, non legato da rapporto di lavoro subordinato con la , operando presso la stessa come libero professionista, CP_1
chiedendo al Tribunale, in caso di accoglimento della domanda dei ricorrenti, di essere tenuta indenne e manlevata dal da ogni esborso conseguente all'esito del giudizio e CP_2 comunque perché “venga riconosciuta la minor colpa della nella Controparte_1 graduazione della responsabilità tra la stessa e il dott. … con conseguente Controparte_2
condanna solo in proporzione al grado di responsabilità in concreto accertato ed attribuito alla Casa di Cura o in subordine venga riconosciuta la minore responsabilità, rispetto al vincolo di solidarietà, della e del … … con condanna solo in misura CP_6 CP_2
corrispondente alla quota di responsabilità concretamente accertata ed attribuita alla Casa di Cura”. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda dei ricorrenti, infondata sotto ogni profilo, eccependo, tra l'altro, la “carenza di legittimazione attiva” degli stessi, non avendo dato prova della qualità di eredi della . Per_3
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituito in giudizio , chiedendo di Controparte_2
essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa CP_3
con cui aveva stipulato una polizza di responsabilità civile, per ottenere manleva
[...]
in caso di condanna. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie dei ricorrenti, vinte le spese di lite, negando la sua responsabilità per la morte della paziente, sostenendo che il decesso fu dovuto a insufficienza multiorgano, causata da una condizione clinica preesistente e aggravata da una grave emorragia a nappo e comorbidità vascolari, e non da una lesione iatrogena durante l'intervento. Ha richiamato a sostegno le consulenze tecniche
(CTU e CTP) e affermato che le cure furono diligenti e scrupolose. Quanto alla questione del consenso informato, ha sottolineato che l'assenza di un modulo scritto non prova l'omessa informazione verbale, soprattutto in considerazione della familiarità della paziente con simili procedure, già affrontate in passato.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_3
chiedendo, in via principale, il rigetto dell'azione risarcitoria promossa contro il dott. 8
, affermando, in particolare, che non vi è stata alcuna condotta imperita, negligente CP_2
o imprudente da parte sua o di altri medici della , sostenendo l'assenza di Controparte_1
nesso causale tra la condotta dei medici e il decesso della paziente e chiedendo, in Per_3 conseguenza, l'assorbimento e il rigetto anche della domanda di rivalsa della
[...]
e della domanda di garanzia del dott. . In via subordinata alternativa, CP_1 CP_2
la terza chiamata ha contestato la copertura assicurativa, sostenendo che il dott. ha CP_2
omesso con dolo o colpa grave di comunicare una circostanza rilevante (il decesso della paziente avvenuto prima della stipula della polizza), richiamando l'art. 1892 c.c. e l'art. 17 delle condizioni generali della polizza, che impongono la dichiarazione veritiera del rischio e invocando, pertanto, l'annullabilità del contratto e la decadenza del diritto all'indennizzo. Ha eccepito l'esistenza di ulteriori motivi di non operatività della polizza e cioè che: 1) la copertura è in secondo rischio, e quindi subordinata alla polizza principale della
[...]
c) la non è insolvente, quindi la polizza di non CP_1 CP_1 Controparte_3 opera in primo rischio;
d) non sussiste colpa grave del medico, né la l'ha formalmente CP_1
contestata; e) la richiesta di risarcimento si basa anche su presunte responsabilità dirette della
, e non solo del medico. In via ulteriormente subordinata, anche in caso di CP_1 riconoscimento della responsabilità, la compagnia ha contestato l'operatività della copertura per violazione dolosa dell'obbligo di salvataggio ai sensi degli artt. 1914 e 1915 c.c. e, in estremo subordine, ha chiesto comunque di limitare l'eventuale indennizzo, la rivalsa e il risarcimento nei limiti di legge e contratto, ivi compreso l'applicazione del massimale, pari a
€ 1.500.000,00 per sinistro e anno. La terza chiamata ha chiesto, ancora, la corretta quantificazione dei danni e della rivalsa, secondo i limiti della Legge Gelli-Bianco, ha contestato la legittimazione attiva degli attori e l'assenza di prova del danno iure proprio, ha richiamato l'art. 1910 c.c. per la ripartizione dell'indennizzo tra le due compagnie assicurative in caso di cumulo di polizze.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, è intervenuto volontariamente in giudizio l'avv. , già procuratore dei ricorrenti nel procedimento di Controparte_4
consulenza tecnica preventiva, con patrocinio a spese dello Stato, poi implicitamente rinunciato, nonché nella fase iniziale del presente giudizio, ove aveva agito come avvocato antistatario, chiedendo la distrazione delle spese legali in suo favore. Ha esposto che in data
19/04/2021 i ricorrenti gli avevano revocato il mandato per motivi personali, nominando al suo posto l'avv. Gemma Valentino, e di rivendicare, tuttavia, un credito professionale per l'attività già svolta nei due procedimenti, ritenendo tale diritto connesso all'oggetto del giudizio. Ha chiesto, pertanto, di riconoscere la responsabilità della per Controparte_1 9
il decesso di , dovuto a colpa medica, e di condannare la al Persona_4 CP_1
pagamento delle spese legali da lui sostenute in qualità di procuratore antistatario, anche per la fase di consulenza tecnica preventiva già svolta.
I ricorrenti hanno, quindi, contestato la legittimità dell'intervento volontario del , CP_4 chiedendone l'estromissione, ed eccependo, in particolare:
-. L'inammissibilità dell'intervento, poiché l'avv. non ha un diritto autonomo che CP_4
gli consenta di partecipare al giudizio, anche se vanta un credito professionale ai sensi dell'art. 68 L.P.;
-. L'irrilevanza della pretesa di distrazione spese, ex art. 93 c.p.c., riservata solo al difensore munito di procura, atteso che, una volta revocato o dimissionario, il legale non può più avanzare tale richiesta;
-. Che la revoca del mandato produce effetto dal momento della comunicazione alla controparte e che nel caso in esame, la sostituzione del difensore era già avvenuta, nel rispetto delle forme legali.
Formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata né dal
, né dall' depositate le memorie ex art. 183 comma 6 CP_2 Controparte_3
c.p.c. e prodotta documentazione, espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni nei termini indicati in epigrafe, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). L'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine al presunto difetto di titolarità attiva in capo agli attori risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Dagli atti di causa, infatti, risulta documentalmente provato, mediante il deposito dei certificati anagrafici allegati alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che gli odierni ricorrenti sono legittimati ad agire in giudizio in quanto eredi legittimi della defunta, deceduta senza lasciare testamento. In particolare, la documentazione agli atti attesta sia la sussistenza del rapporto di coniugio tra il ricorrente e la dante causa, sia la Parte_1
filiazione e il vincolo parentale tra gli altri ricorrenti e la medesima, conformemente a quanto previsto dagli artt. 565 e ss. c.c. in materia di successione legittima.
In qualità di eredi legittimi, essi subentrano iure hereditatis nelle posizioni giuridiche attive e passive della de cuius, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute eventualmente patito dalla defunta prima del decesso. Inoltre, in quanto coniuge e figli, essi sono altresì legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del rapporto parentale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. 10
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi pienamente sussistente la legittimazione attiva degli attori, tanto iure hereditatis quanto iure proprio, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta.
3). L'esposizione dei fatti effettuata nel ricorso introduttivo del giudizio depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta dai ricorrenti iure hereditatis come di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta direttamente dalla struttura sanitaria con la loro dante causa, , e di natura extracontrattuale per quanto riguarda Persona_4
la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale proposta iure proprio.
Giova riportare, pertanto, il quadro dei principi rilevanti nella specie.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico. Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che gli attori, eredi del paziente danneggiato, devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.
(cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito 11
che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista- sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
4). I dati di fatto esposti dai ricorrenti relativi al ricovero e all'intervento di “inserzione di stent non medicato in vaso periferico” presso la non sono contestati (e Controparte_1
dunque vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) nonché provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U. 12
In particolare, i ricorrenti hanno fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della , rappresentato dal Controparte_1
contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), e allegato gli inadempimenti dei sanitari della struttura convenuta.
5). Va stabilito, pertanto, se:
-. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni della convenuta e per essa dei sanitari che ebbero in cura a seguito del suo accesso e ricovero presso la Persona_4
resistente , che provvidero altresì all'esecuzione dell'intervento, nonché Controparte_1
alla gestione del ricovero e del post-operatorio e il decesso della;
Per_3
-. la condotta dei sanitari e, quindi, della , ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia Controparte_1
stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti.
6). I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di
CTU depositata nel presente giudizio (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pag. 34 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante” e non sussistendo motivi per disporne la rinnovazione chiesta dalla convenuta), nonché della documentazione sanitaria prodotta dai ricorrenti.
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, il CTU dott. , nella relazione redatta nel Persona_5
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. esperito ante causam, all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici della , Controparte_1
nel trattamento del caso della , che non implicava la soluzione di problemi tecnici Per_3
di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.). 13
Il CTU, in particolare, ha dapprima ripercorso la vicenda clinica della in questi Per_3
termini (cfr. pagg. 8 e ss.):
<< La … , affetta da vasculopatia ateromasica polidistrettuale, si ricoverava, in Per_3 data 24/3/2013, presso la Casa di Cura “ ” di Napoli per sottoporsi ad Controparte_1
una arteriografia dei tronchi sovraortici, con associata angioplastica. Tale procedura prevede un accesso arterioso percutaneo in sede femorale, l'utilizzo di cateteri ed introduttori, la visualizzazione dei vasi arteriosi sovraortici con un mezzo di contrasto e, infine, la disostruzione arteriosa con diversi tipi di metodiche (angioplastica, stenting, ecc.).
Nel periodo post-operatorio precoce, si palesavano gravi eventi avversi (ematoma retroperitoneale con conseguente shock emorragico) che, infine, erano responsabili dell'exitus della paziente>>.
Dopo alcuni cenni di carattere generale sulla vasculopatia ateromasica, e, in particolare su quella che coinvolge le arterie carotidee, qui da intendersi integralmente riportati (cfr. pagg. 9
e ss. della CTU), il CTU prosegue:
Co
<< La … , prima del ricovero 24/3/2013 presso la Casa Cura “ Per_3
[...]
” di Napoli, si sottoponeva alla valutazione strumentale di un'eventuale CP_1
patologia stenosante a carico dei tronchi sovraortici (TSA):
- il 24/1/2013 veniva praticato un ecocolordoppler dei TSA (Centro “Angiocard” di
Sant'Antimo): “Placche multiple lungo gli assi carotidei a destra emodinamicamente non significative (stenosi 45%). Placche multiple lungo gli assi carotidei a sinistra emodinamicamente significative (con picco di stenosi 80%). Vertebrali demodulate da compressione estrinseca. Utile angioTC vasi del collo e dell'encefalo”.
- il 16/2/2013, quindi, si procedeva ad effettuare un'angioTC dei TSA (Centro “Aktis” di
Marano): “Diffusa infiltrazione ateromasica calcifica avventiziale dell'arco e delle carotidi comuni. A destra pervia e di regolare calibro la carotide comune;
ben dissociabile la biforcazione. Placca calcifica al bulbo ed origine dell'interna con stenosi stimabile al 60%. A sinistra pervia e regolare la carotide comune. Ben dissociabile la biforcazione. Placca calcifica con interessamento del bulbo ed origine dell'interna con stenosi stimabile intorno al
75-80%. Vertebrali pervie”. E' evidente, che entrambe queste procedure, ad eccezione della quantificazione del grado di stenosi dei vasi esplorati, non fornivano altre informazioni finalizzate all'individuazione della placca cosiddetta “a rischio” (presenza di core necrotico, infiltrato infiammatorio, emorragie interne alla placca, ecc.). … la definizione quali- quantitativa della placca rappresenta il primo essenziale step per una adeguata programmazione terapeutica, sia rispetto al tipo di trattamento (farmacologico/chirurgico), 14
che in relazione al timing (quando operare) ed alle sue modalità (endoarteriectomia vs angioplastica)”.
Dopo aver, poi, esposto le tecniche di trattamento delle stenosi carotidee e le indicazioni al trattamento (cfr. pagg. 14 e ss. della relazione), il CTU ha osservato quanto segue: < Il trattamento di una stenosi carotidea è finalizzato alla prevenzione dell'ictus cerebrale ischemico. La … De Martino, presso la Casa di Cura “ ”, in data Controparte_1
25/3/2013, veniva sottoposta ad una procedura di stenting dell'arteria carotide interna destra: trattasi, pertanto di valutare l'appropriatezza di tale opzione terapeutica. … in relazione alla programmazione del trattamento di una stenosi carotidea, devono essere considerati i seguenti fattori:
-. la percentuale di stenosi carotidea : in relazione alla valutazione di tale parametro, si riscontrano valori difformi nei vari esami strumentali praticati : a) l'ecocolordoppler del
24/1/2013 evidenziava a destra una stenosi non significativa (45%), ed una stenosi a sinistra dell'80%; b) l'angioTC effettuata il 16/2/2013 riscontrava a destra una stenosi del 60% e a sinistra una stenosi del 75-80%; c) infine, l'arteriografia del 25/3/2013 evidenziava una stenosi a destra del 70% ed una voluminosa placca calcifica a sinistra (ma non veniva quantizzata la percentuale di stenosi). E' evidente la difficoltà di poter valutare
l'appropriatezza di una scelta terapeutica in considerazione di valori così difformi nella definizione della stenosi carotidea destra: infatti, a seconda della metodica diagnostica utilizzata venivano riscontrate a destra percentuali di stenosi del 45%, del 60% e del 70% (!);
-. la presenza di comorbidità: nel caso in questione erano rappresentate essenzialmente da una estesa compromissione vascolare pluridistrettuale con arteriopatia cronica ostruttiva periferica, cardiopatia ipertensiva ed insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico. In generale, si può affermare che lo stenting carotideo, con adeguato livello di qualità procedurale e appropriata protezione cerebrale, era raccomandato in caso di significativa comorbidità cardiaca e/o polmonare o in condizioni quali la paralisi del nervo laringeo controlaterale, la stenosi ad estensione craniale o claveare, la restenosi, una precedente tracheotomia/chirurgia/radioterapia al collo (linee guida SPREAD 2010). Per convenzione, per importanti comorbidità cardiache si intendono: a) scompenso cardiaco congestizio e/o disfunzione ventricolare sinistra b) intervento cardiochirurgico nelle sei settimane precedenti c) infarto miocardico nelle quattro settimane precedenti d) angina instabile. Pertanto, la … pur in presenza di un significativo rischio Per_3
periprocedurale, in termini sia di morbidità che di mortalità, poteva essere candidata ad un approccio chirurgico per la correzione della stenosi carotidea;
tale aspetto doveva essere 15
necessariamente considerato sia nella programmazione terapeutica che nella fase di acquisizione del consenso informato;
-. caratteristiche morfologiche e funzionali della placca carotidea : l'importanza dell'eterogeneità di placca (ulcerazioni, erosioni, emorragia intraplacca) è stata più volte documentata (Aburahma 2002), ed è stato dimostrato come le placche ad alta complessità morfo-istologica abbiano un rischio di eventi neurologici a 5 anni nettamente superiore rispetto a gruppi di controllo con placca omogenea;
anche l'ecorifrangenza di placca è ritenuta un marker di instabilità di placca ed è perciò associata ad una maggiore incidenza di ictus sul versante funzionale è stato osservato che il rischio di ictus è sensibilmente più alto nei soggetti nei quali è dimostrabile una significativa rapidità di progressione della placca carotidea (Muluk, 1999). In relazione al caso in questione, si ritiene opportuno segnalare, che nelle varie procedure diagnostiche effettuate, veniva omesso lo studio morfofunzionale della placca aterosclerotica e, pertanto, non è noto se trattavasi di placca “a rischio” e, quindi, meritevole di trattamento nonostante l'assenza di sintomatologia neurologica;
-. caratteristiche anatomiche ed emodinamiche del paziente: lo stenting carotideo è controindicato in presenza di anatomia particolarmente sfavorevole dei tronchi sovraortici.
Inoltre, sebbene l'analisi qualitativa e quantitativa di placca sia un fattore direttamente correlato con il rischio di ictus, l'iter diagnostico del paziente con stenosi carotidea asintomatica deve prevedere anche la valutazione della riserva cerebrovascolare così come la documentazione di embolizzazione cerebrale silente. La stenosi carotidea asintomatica può essere associata ad una minore vasoreattività cerebrale che, se presente, è un fattore indipendente di rischio di ictus e attacco ischemico transitorio (Silvestini, 2000).
L'embolizzazione cerebrale silente si è dimostrata un parametro predittivo aggiuntivo per il rischio di ictus (Spence 2005); anche in questo caso, è doveroso segnalare un'inadeguata definizione strumentale dei suddetti indicatori prognostici;
-. sintomatologia neurologica del paziente: una stenosi carotidea è definita “sintomatica”
(Cremonesi, 2006) quando è correlata con almeno un episodio clinicamente evidente di amaurosi fugax/accesso ischemico transitorio/ ischemia cerebrale occorso nei precedenti 6 mesi. Una stenosi carotidea, per quanto critica sotto il profilo emodinamico, è definita
“asintomatica” quando non corrisponde ai precedenti criteri clinici. L'intervallo temporale di 6 mesi come limite di sintomaticità della stenosi carotidea è stato scelto arbitrariamente riferendosi ai trial chirurgici (ECST, NASCET, ACST). Nel caso in questione, la paziente poteva essere ritenuta asintomatica: infatti non si rinvengono nella cartella clinica 16
riferimenti a pregressi episodi morbosi a carattere ischemico riferibili alla patologia stenosante carotidea>>.
Il CTU ha, pertanto, così concluso in ordine ai rilevati inadempimenti dei sanitari nella gestione del caso della paziente:
<< come già rilevato, la valutazione preoperatoria della paziente è stat[a] inadeguata, sia in relazione allo studio quali/quantitativo della placca che rispetto ad altri parametri emodinamici (riserva vascolare cerebrale, emobolizzazione silente);
- per quanto concerne le condizioni generali della paziente, le comorbilità segnalate non controindicavano un approccio chirurgico;
- la … , in relazione alle stenosi carotidee, poteva essere considerata clinicamente Per_3
asintomatica. Per quanto riguarda la malattia carotidea asintomatica, è utile riferirsi ai dati dell'ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial) ( , 2004) che aveva definitivamente Per_6
confermato il ruolo di superiorità della chirurgia nel trattamento della patologia carotidea asintomatica;
occorre, altresì, considerare che, all'epoca dei fatti in questione, la mancanza di studi prospettici non aveva ancora permesso di definire chiari criteri di applicazione dell'angioplastica carotidea e stenting (CAS).
Le precedenti considerazioni indicano chiaramente che, all'epoca della vicenda clinica in questione, i vari specialisti che ebbero in cura la … avrebbero dovuto Per_3
assumere una posizione estremamente cauta circa la programmazione terapeutica nella malattia carotidea asintomatica. In tale campo specifico, l'oggettiva inadeguatezza di evidenze scientifiche chiaramente a favore dell'una o dell'altra strategia, associata anche a numerosi dubbi riguardanti la reale influenza del solo trattamento farmacologico, comportava come conseguenza la necessità di valutare accuratamente l'indicazione terapeutica ed il bilancio costo/beneficio in rapporto al rischio procedurale.
Infatti, in relazione al concetto di “stratificazione del rischio nei pazienti asintomatici” si può ritenere che l'intervento possa essere giustificato nel rispetto dei seguenti parametri:
- il rischio periprocedurale di ictus di qualsiasi strategia terapeutica (chirurgia o stenting), non dovrebbe mai essere superiore al rischio di ictus correlato alla storia naturale dell'aterosclerosi carotidea;
- la valutazione morfo-funzionale della stenosi carotidea (caratterizzazione di placca), associata alla documentazione di parametri come la riserva cerebrovascolare e l'ischemia cerebrale silente, sono il solo modo per definire correttamente il rischio relativo alla patologia carotidea asintomatica;
17
- nei pazienti asintomatici, con stenosi carotidea >75% secondo i criteri NASCET, può essere eseguito un intervento di rivascolarizzazione (CEA o CAS) solo se le complicanze maggiori a
30 giorni (tutti gli ictus e mortalità per qualsiasi causa) siano <3%, e <1%;
- in generale, l'endoarteriectomia è da preferirsi rispetto all'angioplastica con stenting;
- il profilo di rischio del paziente asintomatico sottoposto a CEA o CAS è infine un
“concetto relativo”, che necessita quindi di essere valutato in base al contesto clinico, all'esperienza dell'operatore, nonché alle preferenze espresse dal paziente stesso.>>
Quanto alla prestazione di un valido consenso informato, i CTU hanno rilevato quanto segue:
<< Nel caso in questione, trattavasi di una paziente con una storia di vasculopatia ateromasica pluridistrettuale, già sottoposta ad analoghe procedure operative in altri distretti (aorta sottorenale;
arterie iliache), e ora candidata ad una angiografia caotidea, seguito dall'eventuale trattamento del vaso patologico;
si segnala che non risulta allegato alla cartella clinica, alcun documento attestante l'acquisizione del consenso informato. E' palese che alla paziente, con riferimento alla procedura proposta, avrebbero dovuto essere somministrate una serie di informazioni che comprendessero almeno i seguenti dati:
1) note generali sul tipo di procedura, sue finalità e modalità di realizzazione;
2) eventuali complicanze e modalità di trattamento;
3) preparazione necessaria e raccomandazioni;
4) giustificazione della procedura proposta e valutazione del rapporto costo/beneficio;
5) possibili strategie diagnostiche alternative, eventualmente meno invasive o più indicate nel caso in esame;
6) potenziali rischi in caso di rifiuto dell'indagine proposta.
Nel verbale della procedura, effettuata il 25/3/2013 presso la Controparte_7
”, si legge: “… Stenosi significativa da voluminosa placca estremamente
[...]
calcifica della carotide interna sinistra;
stenosi di circa il 70% della carotide interna destra da placca fibrocalcifica e stenosi di circa il 40% della carotide interna destra prima del sifone carotideo. Si decide di intervenire sulla carotide interna destra, rimandando la carotide interna sinistra a terapia chirurgica di EA carotidea…”. A tale proposito è doveroso segnalare che tale modus operandi potrebbe essere considerato arbitrario: infatti, considerata l'assenza di documentazione attestante l'acquisizione del consenso informato, è legittimo chiedersi se la paziente sia stata informata in relazione alle opzioni operative derivanti dal suo stato morboso. In sintesi, in relazione allo stato morboso angiograficamente documentato, sarebbe stato doveroso informare la paziente sulle possibilità terapeutiche, il rapporto rischio/beneficio delle stesse ed il timing proposto;
inoltre, altro aspetto non 18
trascurabile, dovevano essere chiaramente esplicitate le complicanze prevedibili (quelle imprevedibili non hanno alcun rilievo, secondo l'antico principio giuridico del quo plerumque accidit) e le alternative praticabili. … Come già detto, occorre considerare che, negli anni precedenti (2008, 2011), la … si era sottoposta ad analoghe Per_3
procedure angioradiologiche e che, in tali circostanze, l'acquisizione del consenso informato risultava ben documentata nella cartella clinica. Pertanto, nel corso delle operazioni peritali, questo dato veniva enfatizzato a sostegno dell'ipotesi che la paziente era perfettamente consapevole dei vari aspetti della procedura proposta e che, quindi, ciò proverebbe l'insussistenza della violazione dell'obbligo all'informazione. Tale assunto, però, può essere solo parzialmente condivisibile, in quanto la procedura de quo, seppur assimilabile da un punto di vista tecnico a quelle effettuate negli anni precedenti (trattavasi in tutti i casi di procedure angiointerventistiche), prevedeva elementi specifici e peculiari. In altre parole, l'angioplastica dei vasi carotidei ha finalità, rischi e complicanze diverse rispetto a quella effettuata per la disostruzione delle arterie degli arti inferiori. …
Infine si segnala che, nella cartella clinica, non si rileva alcuna documentazione attestante
l'acquisizione del consenso informato all'anestesia; a tale proposito si segnala che la paziente avrebbe dovuto essere informata non solo sul tipo anestesia (generale, locoregionale, ecc.) e le potenziali complicanze, ma soprattutto sul connesso rischio anestesiologico (secondo lo score 1-5 ASA - American Society of Anesthesiologist); in appendice 3 verrà riportato il modello per l'acquisizione del consenso informato proposto dalla )>>. Pt_7 Controparte_8
Venendo all'esame delle conseguenze riportate dalla paziente a seguito degli inadempimenti dei sanitari della struttura convenuta, il CTU ha rilevato quanto segue:
<Dalla disamina della cartella clinica si desume che, alla procedura angiointerventistica effettuata il 25/3/2013, è attribuibile una lesione iatrogena dell'arteria femorale destra, con conseguente ematoma retroperitoneale e, quindi, emoperitoneo (emorragia intraperitoneale).
Tale affermazione si basa sull'analisi della seriazione degli eventi occorsi nell'immediato periodo post-procedurale; tali eventi possono essere così schematizzati:
- la procedura angiointerventistica veniva effettuata il 25/3/2013, tra le ore 15.55 e le 16.45: previa puntura della arteria femorale comune sinistra, veniva posizionato un introduttore e, quindi, si procedeva a cateterismo selettivo del tronco sovraortico e, successivamente, allo stenting dell'arteria carotide interna destra;
- alle ore 2.15 del 26/3 si palesano i primi segni clinici (pallore, ipotensione, sudorazione) e bioumorali (anemizzazione) di uno shock emorragico, associati ad addominalgia;
19
- alle 3.10 del 26/3 si procedeva ad emotrasfusione;
- alle 3.55 del 26/3, veniva segnalato un arresto cardiorespiratorio e, pertanto, venivano praticate le manovre di rianimazione;
- alle 4.10 del 26/3, veniva documentata la ripresa del ritmo cardiaco;
- alle ore 4.15 del 26/3 veniva praticata TC addome, che evidenziava la presenza di liquido in addome (sangue) occupante completamente lo scavo pelvico;
- alle ore 4.30 del 26/3 la paziente veniva trasferita in Terapia Intensiva;
- alle ore 5.30 del 26/3 veniva rilevato un “addome teso e globoso”;
- alle ore 12.40 del 26/3, il chirurgo vascolare rilevava un addome globoso e dolente alla palpazione;
- alle ore 19.00 del 26/3 un'angioTC, con riferimento alla precedente TC, rilevava la presenza di “…falda fluidocorpuscolata in sede periepatica dello spessore di 35 mm, non visibile alla precedente TC. Immodificata la falda ematica perisplenica, in sede paracolica destra, pre e paravescicale sinistra, nonché in sede retroperitoneale sinistra. Non segni di spandimenti attivi del m.d.c….”.
Tale sequenza di eventi indica, anche secondo il principio del “più probabile che non”, che nel corso dell'esame angiografico veniva procurata una lesione iatrogena dell'arteria femorale sinistra (e non dell'aorta, come ipotizza la parte attrice), presumibilmente al di sopra del legamento inguinale, con conseguente ematoma retroperitoneale ed emoperitoneo.
E' importante sottolineare che la presenza del suddetto ematoma non veniva segnalata dalla prima TC (eseguita alle ore 4.15 del 26/3, il cui referto risulta regolarmente allegato alla cartella clinica), ma la sua occorrenza è desumibile dalla lettura del referto dell'angioTC effettuata alle ore 19, ove si rilevava che tale reperto rimaneva invariato rispetto al controllo strumentale precedente. Tale evento avverso, come già detto nel precedente paragrafo, è ben descritto in letteratura quale complicanza di un accesso arterioso femorale, ed ha un'incidenza compresa tra lo 0.15 e lo 0.5% dei casi, associata ad un tasso di mortalità fino al 6.6% dei casi (Sreeram 1993; Kent 1995). I fattori di rischio per un significativo sanguinamento sono rappresentati da terapia anticoagulante, ipertensione, arteriotomia femorale alta (al di sopra del legamento inguinale), e l'uso di introduttori di grosso calibro.
Il rilievo di addominalgia, associata a tensione addominale ed ai segni clinico-umorali di shock ipovolemico, rappresentano ulteriori elementi che confortano l'ipotesi di emoperitoneo conseguente a lesione arteriosa iatrogena. In particolare, si ritiene utile riportare la comparazione dei valori dell'esame emocromocitometrico, effettuato nel prericovero
(14/3/2013: GR 4.58, Hb 15.90, Ht 49.9), nell'immediato post-operatorio (25/3 ore 23.11: Hb 20
15.1; HT 44) ed alle ore 7.37 del 26/3/2013: GR 2.0; Hb 6.00; Ht 16.9). Anche se i valori rilevati il 14/3 possono essere riferibili ad uno stato di emoconcentrazione, è immediatamente evidente la drammatica anemizzazione, che non può non essere attribuibile ad un evento emorragico acuto o ad una supposta emorragia “a nappo” da discoagulazione (come ipotizzato dal consulente di parte convenuta). …
Dalla disamina della documentazione sanitaria agli atti si rileva un'inadeguata gestione della grave complicanza emorragica;
infatti, come si desume dalle linee guida riportate nel paragrafo precedente, lo shock emorragico rappresenta una severa emergenza clinica e necessita, pertanto, di un accurato monitoraggio (clinico, bioumorale e strumentale) e di una serie di misure terapeutiche finalizzate al ripristino della volemia, alla stabilizzazione dell'assetto emocoagulativo ed al ripristino di un'emodinamica valida. Pertanto, si possono prospettare una serie di censure all'operato dei sanitari, che possono essere così sintetizzate:
-. per quanto concerne il monitoraggio dell'evento emorragico, risultano effettuati solo tre esami emocromocitometrici completi, che venivano refertati alle ore 7.37 del 26/3, alle 13.53 del 26/3 ed alle 7.35 del 27/3; a tale proposito, si ritengono necessarie anche alcune considerazioni relative alla verifica dell'attendibilità dei suddetti referti sui parametri emocromocitometrici : a) il 14/3/2013, in regime di prericovero, l'emocromo della paziente era inspiegabilmente nella norma : GR 4.58, Hb 15.90, Ht 49.9, piastr. 196; tale riscontro può essere ritenuto poco attendibile in una paziente con anemia cronica secondaria ad insufficienza renale;
b) il 25/3 alle ore 23.11 un'emogasanalisi segnalava un'Hb di 15.1 ed un HT di 44; c) il 26/3 alle ore 7.37, in seguito all'occorrenza dell'evento emorragico, veniva riscontrato un drastico calo dei valori emocromocitometrici : GR 2.0; Hb 6.00; Ht 18.9; peraltro, sospettata un'emodiluizione, veniva consigliata la ripetizione del prelievo (l'omessa immediata ripetizione del prelievo e la successiva somministrazione di emoderivati non consente di stabilire se i risultati in questione erano attribuibili o meno ad un'emodiluizione);
-. non si rileva un adeguato monitoraggio dell'assetto emocoagulativo (fibrinogenemia, D-
Dimero, PDF, PT, aPTT, ecc.); infatti, nella documentazione sanitaria si riscontra che la determinazione dei suddetti parametri veniva effettuata solo due volte (il 26/3 alle ore 7.37 ed alle ore 13.53);
- non veniva effettuata una consulenza ematologica, necessaria per un improcrastinabile correzione dell'assetto emocoagulativo;
si segnala che la consulenza del chirurgo vascolare
(ore 12.40 del 26/3) rilevava che la paziente era “… anticoagulata e antiaggregata per il carico di clopidogrel praticato per l'intervento alla carotide. Per tale motivo si consiglia di ripetere gli esami ematochimici ed emocoagulativi …”; 21
- le suddette omissioni determinavano, quindi, un inappropriato trattamento dello shock emorragico : infatti, non risulta che venissero adottate ulteriori misure terapeutiche, ad eccezione del sostegno del circolo (con fluidoterapia) e del rimpiazzo della perdita ematica
(con tre trasfusioni di emazie concentrate); come già detto, l'emorragia massiva si associa alla perdita ed al consumo dei fattori della coagulazione e delle piastrine, e ciò comporta un ulteriore sanguinamento;
per tale motivo, nello shock emorragico le linee guida raccomandano la somministrazione precoce di plasma fresco congelato, piastrine, fibrinogeno e fattori della coagulazione : tale trattamento è in grado di interrompere quel circolo vizioso che consente il perpetuarsi o la ripresa del sanguinamento. Infatti, occorre considerare che, a causa di un trattamento inadeguato, si può sviluppare una coagulopatia diluizionale, con conseguente rottura del coagulo, secondaria anche all'aumento del flusso ematico, all'incremento della pressione di perfusione ed della diminuzione della viscosità ematica. Tale meccanismo fisiopatologico potrebbe spiegare l'iniziale arresto dell'evento emorragico (documentato anche dall'angioTC effettuata il 26/3 alle ore 19 : “…Non segni di spandimenti attivi del m.d.c…”), e la successiva ricomparsa, dopo poche ore, di grave ipotensione con arresto cardiaco ed exitus della paziente;
a supporto di tale ipotesi, si riportano anche i valori degli esami bioumorali del 27/3 : alle ore 7.09 (Hb 9.6; Ht 28) ed alle ore 7.35 (Hb 8.8; Ht 25.8); il decremento dei valori dell'emoglobinemia e dell'ematocrito sono, quindi, presumibilmente in rapporto con una ripresa del sanguinamento;
- anche in relazione al trattamento intensivistico si ritiene opportuno segnalare la seguente censura: il 26/3, alle ore 3.55, si verificava un arresto cardiorespiratorio (“…comparsa di gasping. Polsi periferici e centrali non apprezzabili…) e, pertanto, venivano praticate le manovre rianimatorie;
ottenuto il ripristino dell'attività cardiaca, si procedeva ad effettuare una TC addome e, solo alle ore 4.35, si procedeva all'intubazione orotracheale;
successivamente (ore 5.30) si constatava uno stato di coma profondo (GCS 3) con pupille in media midriasi fissa”; in relazione a tale sequenza di eventi si può ritenere imprudente
l'omissione di un'immediata intubazione al momento dell'episodio critico;
- inoltre, si segnala la carenza di adeguate informazioni cliniche nell'arco temporale compreso tra le ore 1 e le ore 7.30 del 27/3 (vedi diario clinico): tale fase clinica è quella che precede l'exitus (ore 9 del 27/3) e, pertanto, assume una particolare valenza documentale in relazione alla definizione della causa del decesso;
- pertanto, per quanto riguarda la causa di morte, si segnala che, più che ad un presunto shock cardiogeno (come annotato nel frontespizio della cartella clinica), essa può essere 22
individuata nelle conseguenze di uno shock emorragico, secondario ad una complicanza iatrogena peri-procedurale (lesione dell'arteria femorale)>>.
Il CTU ha pertanto così concluso:
< Nel caso in questione, gli eventi avversi verificatisi erano, almeno in parte, prevedibili ed evitabili, se fossero state rispettate le indicazioni delle linee guida specifiche e se la condotta dei medici fosse stata diligente, prudente ed espletata con perizia.
Il secondo aspetto da considerare è quello relativo alle competenze specifiche ed al bagaglio professionale dei sanitari coinvolti nella vicenda clinica in questione;
in relazione a ciò, occorre considerare che trattavasi di specialisti afferenti alla Divisione Chirurgia Vascolare della casa di cura “ ” di Napoli, un contesto nosocomiale che può essere Controparte_1 considerato “di eccellenza”. Pertanto, si può ragionevolmente affermare che la …
[...]
si era affidata alle cure di specialisti che presumibilmente avrebbero dovuto prestare Per_3
le cure adeguate al caso de quo. … Nel caso in questione, si può ragionevolmente affermare che l'esecuzione di un'angioplastica con stenting della carotide può essere considerata una procedura a carattere routinario in una divisione di chirurgia vascolare;
occorre, però, considerare che la … era affetta da rilevanti comorbilità, sostanzialmente Per_3
derivanti da una severa vasculopatia ateromasica polidistrettuale: tale complessivo stato morboso avrebbe meritato un'accurata e prudente valutazione del rapporto rischio/beneficio in relazione alle strategie diagnostico-terapeutiche programmate ed alle potenziali complicanze prevedibili. Infine, occorre considerare che la gestione dello shock emorragico, che può considerasi un evento avverso contrassegnato da un significativo impegno clinico, avrebbe richiesto il rigoroso rispetto dei relativi protocolli e linee guida che ne indirizzano il monitoraggio ed il trattamento. Infatti, nella valutazione dell'operato del professionista sanitario dovrebbe essere tenuta in adeguata considerazione la cosiddetta “prassi medica”, che consegue dal doveroso rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida, … Nel caso in questione, con riferimento alla gestione dello shock emorragico, la regula artis era assolutamente certa e, quindi, coerentemente indicata nelle linee guida coeve allo svolgersi della vicenda clinica>>, pertanto << Nel caso in questione, appare inconfutabile che una condotta sanitaria improntata a perizia, prudenza e diligenza avrebbe potuto avere la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Pertanto, si può afferma che l'exitus della … è attribuibile a malpractice in Per_3 relazione al ricovero presso la Casa di Cura “ ” di Napoli, con Controparte_1
particolare riferimento alla gestione globale degli eventi avversi secondari alla complicanza post-procedurale”. 23
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni della convenuta struttura sanitaria – azioni e omissioni alla predetta suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa – e il decesso di;
la condotta della convenuta – suscettibile di essere ascritta Persona_4 alla predetta ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere da personale sanitario della stessa – inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari della avrebbe evitato l'evento lesivo e il conseguente decesso di Controparte_1 Persona_4
.
[...]
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della Controparte_1
7). Passando all'esame del quantum debeatur della domanda risarcitoria, i ricorrenti hanno spiegato, anzitutto, domanda di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale subito da . Persona_4
È orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali sono i c.d. danni terminali, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 15350/2015), a condizione che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse.
È, quindi, configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato.
Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
In tal caso, l'ammontare del danno biologico (c.d. terminale) sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, per il tempo di permanenza in vita, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che 24
la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte
(cfr. Cass. sez. III, 8 luglio 2014 n. 15491, Cass. sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3549, Cass. sez.
III, 30 ottobre 2009 n. 23053, a mente della quale “l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”).
Si tratta di un danno – ha chiarito la Suprema Corte - nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione automatica dei criteri contenuti nelle tabelle utilizzate dai Tribunali, ma deve essere compiutamente adeguato al caso concreto (cfr. Cass. sez. III, 16 marzo 2007 n. 7632, Cass. sez. III, 14 luglio 2003 n. 3549), tenendo conto della durata effettiva della vita.
Il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che pur se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549, e Cass., sez. III, 23 febbraio 2005 n. 3766), è stato ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della
“percezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr. Cass., sez. III, 28 agosto 2007 n. 18163, Cass. sez. III, 19 ottobre 2007 n. 21976).
Sulla scorta di tali principi, va pertanto riconosciuto ai ricorrenti, in qualità di suoi eredi, il danno biologico terminale della defunta.
Quanto alla configurabilità del c.d. danno morale terminale, inteso quale danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima (rilevante per il danno biologico terminale), il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata (cfr. Cass. n. 15491/2014 cit., Cass. sez. III, 8 aprile
2010 n. 8360), rilevante sotto il profilo del danno morale, provocata dalla cosciente percezione da parte della vittima delle conseguenze catastrofiche delle lesioni (cfr. Cass., sez.
III, 31 maggio 2005 n. 11601).
Il danno non patrimoniale in questione è quindi finalizzato al ristoro della paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali ed
è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. 13 giugno 2014 n. 13537; cfr. altresì Cass. Sez. U, 11 novembre nn. 26972 e 25
26973; cfr. Cass. sez. III, 5 dicembre 2014 n. 25731 che ribadisce l'ontologica diversità tra il danno biologico terminale e il danno morale terminale, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro).
Nel caso di specie, non è contestato che sia rimasta cosciente in seguito Persona_4
agli eventi di cui è causa e può, dunque, ritenersi che la stessa abbia avuto percezione delle ineluttabili conseguenze delle complicanze e del quadro patologico insorti dopo l'intervento per cui è causa. Può pertanto ritenersi soddisfatto il principio espresso dalla Suprema Corte.
Peraltro, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio e tenendo conto, sul punto, dell'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. nn. 26972-3-4-5 dell'11.11.2008, oltre alla sent. n. 15350/2015) deve ritenersi il carattere onnicomprensivo della categoria del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
La valutazione del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
Considerati, quindi, il predetto danno biologico e le sofferenze patite da , Persona_4
tenuto conto del protrarsi delle sofferenze per circa 3 giorni (e cioè dal giorno dell'intervento in data 25.3.2013 al decesso, avvenuto il 27.3.2013), dell'entità delle sofferenze stesse, alla luce delle tabelle individuate dal Tribunale di Milano (ed. 2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, si stima equo liquidare per il danno terminale la somma complessiva di euro 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile.
Ai ricorrenti, pertanto, spetta a tale titolo la somma complessiva di euro 35.247,00.
8). Circa la lesione del diritto al c.d. consenso informato, giova rilevare che il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017: “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli
1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. 26
Già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto da
C. Cost. sent. n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art. 24
Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, ratificata con L.
27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad
Oviedo il 4.04.1997, ratificata con L. 28.03.2001 n. 145; art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7.12.2000) e nazionali (art. 3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”; art. 6 L.
19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; art. 33 L.
23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
La recente Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno:
“La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non 27
sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte”.
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis:
Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, sebbene non sia allegato e provato l'adeguato consenso informato per quanto concerne l'intervento di angioplastica per cui è causa, non può ugualmente presumersi che la defunta non avrebbe in ogni caso scelto di non sottoporsi allo stesso, essendo il ricorso introduttivo del tutto carente in termini di allegazioni in ordine alla circostanza che la defunta, se fosse stata adeguatamente informata sui rischi dell'intervento, non si sarebbe sottoposta allo stesso.
Va rigettata, pertanto, la domanda di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato.
9). I ricorrenti hanno spiegato, altresì, domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico e morale patito iure proprio in conseguenza del decesso di , Persona_4
moglie di e madre di e (per Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Persona_2
quest'ultimo, deceduto, hanno agito in giudizio i suoi eredi e e Parte_5 Pt_1
. Persona_1
Ai fini della liquidazione del danno morale iure proprio, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve considerarsi il danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale. Ed invero, come affermato dalla predetta giurisprudenza, in tema di 28
danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle sentenze Cass. sez. III, 31 maggio 2003,
n. 8827 e n. 8828, ribadita, poi, da Cass., sez. U., 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n.
26974 e n. 26975). Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali, appare equo liquidare a favore dei congiunti del defunto una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al c.d. pretium doloris, in senso stretto.
Laddove il fatto lesivo provochi una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8827), si determina uno sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cass., sez. III 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828).
Esso si concreta in una modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione;
ciò in conseguenza della subita alterazione e della privazione del rapporto materiale e personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cass. 12 giugno 2006 n. 13546). La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve sicuramente presumersi, in quanto corrispondente all'id quod plaerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (cfr. Cass. 12 giugno 2006 n. 13546).
Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano (cfr. “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”- edizione 2024) in ordine ad una valutazione “a punti”, tenuto conto dell'età della vittima primaria (62 anni) e di quella delle vittime secondarie 64 anni, Parte_1
39 anni, 34 anni, 29 anni, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_2
38 anni) al momento del decesso di , del grado di parentela
[...] Persona_4 29
marito della de cuius, gli altri figli), della circostanza che è stata allegata la Parte_1
convivenza con la defunta da parte di e di non Parte_1 Parte_4
specificamente contestata dalle controparti, e, per ciascun ricorrente, del numero degli altri familiari in vita presenti nel nucleo familiare primario a prescindere dalla convivenza (4), nonché l'intensità della relazione, si ritiene di dover determinare il risarcimento spettante, in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, in termini monetari attuali, il cui pagamento va posto a carico della convenuta struttura sanitaria Controparte_1
-. € 246.393,00 a favore di Parte_1
-. € 207.283,00 a favore di Parte_2
-. € 207.283,00 a favore di Parte_3
-. € 277.681,00 a favore di Parte_4
-. € 207.283,00 a favore di e, per lo stesso, a favore dei suoi eredi Persona_2 Pt_5
e
[...] Parte_1 Persona_1
10). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, le somme sopra liquidate ai punti 7) e
9), determinate all'attualità, vanno rideterminate con riferimento alla data dell'evento lesivo
(27.3.2013) devalutandole secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da marzo 2013 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 27.4.2014 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 27.3.2013 vanno applicati, anno per anno, gli 30
interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
11). Va rigettata, invece, la domanda risarcitoria proposta, iure proprio, dai minori e Pt_1
in relazione al preteso danno parentale derivante dal decesso della nonna, Persona_1
. Persona_4
È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto (cd. danno parentale) spetta ai soggetti legati al defunto da uno stretto vincolo familiare, affettivo e relazionale, laddove venga allegata e provata l'effettiva esistenza di un rapporto affettivo solido, intenso, abituale e caratterizzato da frequentazione stabile e significativa.
Nel caso di specie, sebbene il legame familiare in sé (nonna/nipoti) possa teoricamente rientrare tra quelli rilevanti ai fini della tutela risarcitoria, la domanda non può trovare accoglimento in assenza di allegazione, nel ricorso introduttivo, di elementi concreti che dimostrino un rapporto affettivo connotato da particolare intensità, tale da rendere effettiva e apprezzabile la sofferenza dei minori conseguente alla perdita.
Invero, parte ricorrente si è limitata a dedurre genericamente il legame di parentela e che la provvedeva alle esigenze di tutti i suoi familiari, senza fornire alcuna allegazione Per_3
specifica in ordine al rapporto con i nipoti o a una particolare funzione affettiva e/o educativa svolta dalla defunta nella vita dei minori.
In assenza di tale allegazione, non può riconoscersi in capo ai minori il diritto al risarcimento del danno parentale, mancando l'allegazione del presupposto fondamentale della domanda e cioè dell'esistenza di un pregiudizio concreto, effettivo e apprezzabile derivante dalla perdita della nonna.
12). Quanto alla domanda di regresso avanzata dalla nei confronti Controparte_1
del dott. , fondata sulla responsabilità esclusiva o concorrente del dott. Controparte_2 31
, medico libero professionista operante presso la struttura convenuta, quale medico CP_2
curante della ed esecutore dell'intervento di angioplastica, giova ribadire, Per_3
anzitutto, che secondo la giurisprudenza consolidata in materia, la struttura sanitaria risponde contrattualmente nei confronti del paziente anche per l'operato dei medici che esercitano la propria attività in regime di libera professione intramuraria o comunque presso la struttura stessa, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto con i singoli professionisti, essendo tenuta a garantire la sicurezza e l'affidabilità delle prestazioni rese (cfr.
Cass., 27/8/2014, n. 18304; e con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833;
Cass., 26/5/2011, n. 11590).
Pertanto, il giudizio di responsabilità eventualmente gravante sul dott. non incide CP_2 sull'obbligo contrattuale diretto della struttura nei confronti dei ricorrenti, che non hanno convenuto in giudizio il e non hanno formulato nei suoi confronti alcuna domanda CP_2
risarcitoria in via principale.
Tanto premesso, giova rilevare che, alla stregua di quanto chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato
a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito”
(cfr. Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n. 13087).
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico del convenuto.
Va aggiunto che, in tema di azione di rivalsa, “con riguardo al regime anteriore alla legge n.
24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di 32
terzi ausiliari nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che dev'essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 cod. civ.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa di quest'ultimo deve essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., atteso che, diversamente, l'attribuzione di un diritto di regresso ovvero rivalsa integrale ridurrebbe il rischio d'impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto, in ipotesi, con l'azione di rivalsa, distinta, quest'ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione originaria da parte di uno di essi;
tutto ciò salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (nel qual caso, logicamente, ne può e deve rispondere solo lo stesso)” (cfr. Cass., 26/4/2022 n. 12965, Cass.,
11/11/2019, n. 28987, Cass., 29/10/2021, n. 29001).
Nella specie, i profili di negligenza ascrivibili al sono costituiti, essenzialmente, CP_2
nella mancata diagnosi di una lesione iatrogena durante l'intervento.
Si è trattato, dunque, di una superficialità del sanitario certamente non radicalmente imprevedibile e, pertanto, senz'altro suscettibile di rientrare nel rischio accettato dalla struttura sanitaria convenuta in quanto connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale.
Pertanto, non essendo stato dimostrato, né allegato, un comportamento del sanitario del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria condotta, la domanda di regresso deve essere solo parzialmente accolta, nei limiti del 50%.
13). ha chiesto di essere manlevato dalla da Controparte_2 Controparte_3
qualsivoglia risarcimento del danno dovesse essere tenuto a corrispondere in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa.
Va rilevato, preliminarmente, che la terza chiamata compagnia assicuratrice non ha contestato l'esistenza del rapporto assicurativo con il , proponendo, peraltro, una serie di CP_2
eccezioni sulla inoperatività della polizza.
La terza chiamata, in particolare, ha eccepito l'inoperatività della IZ, poiché il CP_2
avrebbe omesso, con dolo o colpa grave, di comunicare, al momento della stipula della 33
polizza, una circostanza rilevante e cioè il decesso della , avvenuto prima della Per_3
stipula della polizza.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Dall'esame degli atti e delle allegazioni di parte convenuta non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che, al momento della stipula della polizza, il dott. fosse a conoscenza CP_2
di fatti o circostanze specifiche – quali una contestazione formale di responsabilità professionale o un preavviso di azione risarcitoria – che fosse tenuto a comunicare alla compagnia assicuratrice. È pacifico in atti che l'intervento chirurgico da cui origina la controversia è anteriore alla stipula della polizza, ma l'azione giudiziaria è stata intrapresa soltanto nel 2017, e il medico ne ha avuto contezza solo a seguito della chiamata in garanzia da parte della struttura sanitaria.
L'assunto difensivo della compagnia, secondo cui l'assicurato avrebbe dovuto, già nel 2013, prevedere un'ipotetica responsabilità professionale per fatti clinici ancora privi di rilievo giudiziario, si rivela del tutto privo di riscontro probatorio.
Come noto, la disposizione di cui all'art. 1892 c.c. consente all'assicuratore di ottenere l'annullamento del contratto assicurativo solo al ricorrere congiunto di tre presupposti:
1. l'esistenza di dichiarazioni inesatte o reticenti;
2. la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'assicurato;
3. la rilevanza causale di tali dichiarazioni nella formazione del consenso dell'assicuratore e nella determinazione delle condizioni contrattuali.
L'onere della prova di tali presupposti incombe integralmente sull'assicuratore, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, e non può ritenersi assolto mediante mere affermazioni generiche o presunzioni.
Nel caso di specie, la compagnia non ha allegato né dimostrato alcuna condotta dell'assicurato che possa integrare gli estremi di una dichiarazione fraudolenta o gravemente negligente, idonea a viziare il contratto o ad escludere la garanzia assicurativa. Né risulta che il medico fosse stato destinatario, alla data della stipula, di atti, contestazioni o reclami formalizzati in relazione all'intervento medico in questione.
Pertanto, l'eccezione sollevata da deve essere rigettata, non Controparte_3
avendo la medesima fornito adeguata prova della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1892 c.c. per escludere la validità e l'operatività della copertura assicurativa.
Appaiono del tutto irrilevanti anche gli ulteriori motivi di inoperatività della polizza sollevati da in quanto non pertinenti rispetto all'oggetto della garanzia Controparte_3
invocata in giudizio. In particolare, nel presente giudizio non viene azionata la copertura 34
assicurativa riferita alla responsabilità contrattuale della per la Controparte_1
quale, secondo quanto indicato dalla stessa compagnia, la polizza stipulata dal CP_2
opererebbe, se del caso, a secondo rischio. La domanda di rivalsa effettuata dalla
[...]
e la connessa richiesta di manleva del riguardano, invece, la Controparte_1 CP_2
responsabilità professionale personale del e la relativa copertura assicurativa CP_2
stipulata a proprio favore quale libero professionista.
Pertanto, le eccezioni formulate dall'assicurazione in riferimento a condizioni di operatività della garanzia per fatti ascrivibili alla struttura sanitaria convenuta sono del tutto estranee al thema decidendum e non incidono in alcun modo sull'accertamento della operatività della polizza rispetto alla posizione dell'assicurato . CP_2
È parimenti infondata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine alla presunta violazione, da parte del assicurato, dell'obbligo di salvataggio previsto CP_2
dagli artt. 1914 e 1915 c.c. In particolare, dall'istruttoria svolta non è emersa la prova né del dolo, né della colpa grave dell'assicurato nell'adozione delle misure necessarie per evitare o limitare il danno, così come richiesto dalla normativa codicistica. Ai sensi dell'art. 1915 c.c., infatti, la perdita del diritto all'indennizzo si verifica esclusivamente in presenza di un inadempimento doloso, mentre l'eventuale colpa comporta solo la riduzione dell'indennizzo, nella misura del pregiudizio subito dall'assicuratore.
Nel caso in esame, la condotta dell'assicurato, valutata alla luce delle circostanze concrete e del contesto emergenziale in cui si è sviluppato l'evento dannoso, non appare contraria ai doveri di diligenza e collaborazione, né risulta caratterizzata da intenzionalità pregiudizievole o da consapevole omissione dei doveri imposti ex lege.
La compagnia si è limitata a formulare l'eccezione in termini meramente assertivi, senza fornire alcun elemento concreto atto a dimostrare che l'assicurato abbia, con dolo o colpa rilevante, omesso di attivarsi per contenere le conseguenze del sinistro, né è stata provata l'esistenza di un danno ulteriore causalmente imputabile a tale omissione.
In assenza di prova rigorosa sul punto, l'eccezione formulata dall'assicuratore si rivela infondata e deve pertanto essere rigettata.
La domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_2 [...]
pertanto, va accolta in relazione alle somme che il dovrà Controparte_3 CP_2
corrispondere alla con le precisazioni, quindi, di cui in dispositivo Controparte_1
e con applicazione del massimale di € 1.500.000,00 per sinistro, non avendo la terza chiamata provato di aver superato il massimale annuo. 35
14). Va rigettata la domanda di distrazione delle spese processuali in proprio favore formulata dall'interventore avv. , già difensore di parte ricorrente, successivamente Controparte_4
revocato nel corso del giudizio.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l'istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. può essere validamente proposta solo dal difensore costituito che risulti ancora munito di mandato alla data della decisione. La distrazione, infatti, non costituisce un diritto autonomo del difensore, ma un effetto accessorio e processuale del mandato in corso con la parte vittoriosa, funzionale al soddisfacimento del credito professionale nell'ambito del processo stesso;
invero, poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca (cfr. Cass., sez. II sent. n. 31687 del 4.12.2019, Cass. sez. II, sent. n. 9994 del 29.8.1992).
Nel caso di specie, l'avv. risulta formalmente revocato dai ricorrenti, con nomina CP_4
di un nuovo difensore, sicché alla data della presente decisione – e a quella dell'intervento in giudizio – egli non riveste più la qualità di procuratore costituito nel giudizio. Pertanto, non ha titolo per formulare istanza di distrazione delle spese nell'ambito del presente processo.
Neppure rileva, ai fini della presente decisione, la circostanza che l'avvocato abbia dichiarato di avere anticipato le spese o di essere creditore per onorari professionali, trattandosi di rapporti interni tra cliente e difensore, estranei al presente giudizio e che potranno eventualmente essere fatti valere in sede autonoma mediante gli strumenti giuridici previsti per la tutela del credito professionale.
15). Le spese di lite tra i ricorrenti e la resistente comprese quelle Controparte_1
relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza della resistente.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio tra tutte le altre parti del giudizio, esse vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della particolare complessità della controversia, sia in fatto che in diritto, nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni giuridiche trattate. Invero, le domande svolte hanno richiesto un approfondito accertamento tecnico e giuridico, e la definizione del giudizio è avvenuta sulla base di valutazioni che non possono ritenersi agevolmente prevedibili ex ante dalle parti, essendo coinvolti profili specialistici di rivalsa in ipotesi di responsabilità medica e di responsabilità assicurativa, rispetto ai quali si registrano orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci. Tali circostanze integrano, pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni, come richiesto dal citato art. 92, comma 2, c.p.c., che 36
giustificano la deroga al principio di soccombenza e la conseguente compensazione integrale delle spese processuali tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Condanna la resistente in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti indicati in epigrafe, iure hereditatis, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante alla defunta , della Persona_4 somma di € 35.247,00 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Condanna la resistente in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti indicati in epigrafe, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio, delle seguenti somme: € 246.393,00 a favore di
€ 207.283,00 a favore di € 207.283,00 a favore di Parte_1 Parte_2
€ 277.681,00 a favore di € 207.283,00 a favore di Parte_3 Parte_4 Pt_5
in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori e
[...] Parte_1
e tutti e tre quali eredi di il tutto oltre interessi al tasso Persona_1 Persona_2 previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3). Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., liquidate in euro 548,50 per spese e euro 23.977,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4). Pone le spese relative alla CTU definitivamente a carico della resistente
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che va condannata a rivalere i Controparte_1
ricorrenti delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte in via anticipata al nominato consulente;
5). In accoglimento parziale della domanda di regresso proposta dalla resistente
[...]
condanna a tenere indenne la predetta società dal Controparte_1 Controparte_2 pagamento del 50% di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore dei ricorrenti e del CTU e indicate ai capoversi 1), 2), 3) e 4) del presente dispositivo, 37
subordinatamente alla loro effettiva e integrale corresponsione definitiva ad opera della stessa resistente Controparte_1
6). In accoglimento della domanda di manleva proposta da , condanna Controparte_2
a tenere indenne l'assicurato, per la quota del 50%, delle somme Controparte_3
che quest'ultimo è tenuto a corrispondere, con applicazione del massimale di € 1.500.000,00 per sinistro, in favore della convenuta e indicate al precedente Controparte_1
capoverso 5) del presente dispositivo;
7). Rigetta la domanda di distrazione delle spese processuali svolta dall'interventore
[...]
; CP_4
8). Rigetta ogni altra domanda;
9). Compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite.
Napoli, 25/06/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28249 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto responsabilità professionale,
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
E , quest'ultima anche quale genitore Parte_4 Parte_5
esercente la potestà sui minori e tutti e Parte_1 Persona_1
tre quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Gemma Valentino, Persona_2
domiciliatario in Napoli, alla via Leone Marsicano 6;
-Ricorrenti-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Clelia Pane, domiciliataria in Napoli, alla via Alessandro Manzoni 257;
-Resistente-
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Foglia Manzillo, Controparte_2
domiciliatario in Napoli, alla via Michelangelo Schipa 100;
-Terzo chiamato-
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panni e dall'avv. Ettore Santucci, domiciliatario, quest'ultimo, in Casoria (NA), alla via Vittorio Emanuele 49;
-Terza chiamata-
NONCHE'
, avvocato difensore di se stesso, con domicilio eletto presso Controparte_4
l'indirizzo pec indicato nell'atto di intervento;
2
-Interventore volontario-
Conclusioni: per gli attori: “accogliere la domanda … e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilita' esclusiva della per il decesso della … Controparte_1 Per_3
… in relazione alle condotte colpose accertate dalla CTU medica acquisita in atti in occasione del ricovero del 24.03.2013 e comunque dei fatti e sinistro per cui e' causa e per
l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, …, riportati da essi eredi attori nella qualita', iure proprio e iure hereditatis e in loro favore , … oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme devalutate dall'epoca del nefasto evento e che si precisano: A) -per - marito CONVIVENTE con la Parte_1
moglie in vita - : - euro 340.257,00 per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale;
- euro 13.333,00 (spettante 1/3 di euro 40.000,00 e i restanti 2/3 ai figli del danno iure hereditatis) per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso;
- euro 85.064,00 per la lesione del consenso informato-danno all'autodeterminazione - (25% di euro 340.257, 00); - per - Parte_2
figlia-: -euro 262.037,00 per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale;
- euro 6667,00 per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso;
- euro 65.509,00 per la lesione del consenso informato- danno all'autodeterminazione (25% di euro 262.037,00); - per - figlio-: - Parte_3
euro 262.037,00 per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale;
- euro 6667,00 per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso;
- euro
65.509,00 per la lesione del consenso informato- danno all'autodeterminazione (25% di euro
262.037,00); -per - figlio CONVIVENTE con il padre e la mamma in Parte_4
vita-: - euro 332.435,00 per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale;
- euro 6667,00 per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso;
- euro 83.109,00 per la lesione del consenso informato- danno all'autodeterminazione (25% di euro 332.435,00); - per nella qualita' Parte_5
di coniuge ed erede del fu figlio della dante causa - nonche' genitore dei Persona_2
minori e (nipoti della dante causa): -per il danno non Parte_1 Persona_1
patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale euro 394.481,00 complessivi cosi' ripartiti : 87.346,00 a - 1/3 di euro 262.037,00 - e i restanti 2/3 ai due figli Parte_5
quale quota ereditaria del risarcimento del danno subito iure proprio dal defunto marito
( euro 87.346,00 per ed euro 87.346 per Persona_2 Parte_1 Per_1
), inoltre euro 66.222,00 per il minore per il risarcimento del
[...] Parte_1 3
danno non patrimoniale da questo minore subito iure proprio per la morte della nonna dante causa;
euro 66.222,00 per il minore per il risarcimento del danno non Persona_1
patrimoniale da questo minore subito iure proprio per la morte della nonna dante causa;
- per danno iure hereditatis per i giorni di agonia patiti prima del decesso dalla dante causa euro 2.222,00 per (spettante 1/3 di euro 6667,00) e i restanti 2/3 ai due figli Parte_5
minori ( euro 2.222,00 per ed euro 2.222,00 per ); - per Parte_1 Persona_1
la lesione del consenso informato- danno all'autodeterminazione pari al 25% di euro
262.037,00 cosi' ripartiti: euro 21836,00 per spettante 1/3 di euro Parte_5
65.509,00 ) e i restanti 2/3 di euro 65.509,00 per i due figli minori spettante euro 21836,00 per il minore ed euro 21.836,00 per il minore . B) Parte_1 Persona_1
Gradatamente e in subordine dichiarare la responsabilita' esclusiva e/o concorrente e/o paritaria del Dott. e della ovvero chi di diritto e Controparte_2 Controparte_1 per l'effetto condannarli in solido e/o alternativamente ovvero chi di diritto e , per quanto di ragione, per il Dott. in manleva la garante Controparte_2 CP_3 CP_3
ovvero condannare chi di diritto , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali, …, in favore di essi attori nella qualita' come precisati , imputati e determinati nel capo A) delle presenti rassegnate conclusioni … salvo diversa maggiore e/o minore determinazione e quantificazione, anche equitativa, dell'adita autorita' giudiziaria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria …; C) rigettare la domanda dell'interventore volontario avv. perche' inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
D) Controparte_4
condannare la parte/i soccombente/i e comunque chi di diritto al pagamento delle spese anche spese generali ed onorario del procedimento di accertamento tecnico preventivo gia' incardinato presso codesto Tribunale al numero di R.G. 15950/2015, al pagamento delle spese di CTU medica effettuata nel prefato procedimento di accertamento tecnico preventivo
e al pagamento delle spese anche generali ed onorario del presente procedimento ex D.M.
147/2022 anche in considerazione del tentativo di conciliazione a seguito della proposta del tribunale non andato a buon fine per fatto non imputabile ad essi attori con espressa rinuncia all'attribuzione”; per “rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e Controparte_1
l'ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie depositate ai sensi dell'articolo 183
VI comma cpc;
in via subordinata, per l'accoglimento delle domande, eccezioni, difese e conclusioni tutte rassegnate negli scritti difensivi, segnatamente nella comparsa di costituzione e risposta, nell'atto di citazione per chiamata in causa ritualmente notificato al dott. , nelle note di trattazione scritta e nei verbali di causa”; Controparte_2 4
per : rigetto della domanda dei ricorrenti e della domanda di rivalsa della Controparte_2
in subordine, accoglimento della domanda di manleva formulata Controparte_1
nei confronti di Controparte_3 per “1 – in via pregiudiziale, dichiarare inammissibili le Controparte_3 deduzioni di fatti nuovi, non dedotti in precedenza, offerte dalla difesa dei … con la Parte_1
loro memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., in quanto trattasi di deduzioni svolte in violazione della relativa barriera preclusiva posta dal combinato disposto degli artt. 163 e
183 c.p.c. (e, prima ancora, dall'art. 702bis c.p.c.). 2 – In via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o la infondatezza della domanda di condanna diretta proposta dai nei confronti di per i motivi opposti dalla Compagnia CP_5 Controparte_3
con la propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. 3 – In via principale, rigettare
l'azione risarcitoria promossa dai … in quanto infondata in fatto ed in diritto, con Parte_1
conseguenti assorbimento sia della Domanda di Rivalsa che della Domanda di Garanzia. 4 –
In via principale alternativa, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. CP_2
verso per la non operatività della copertura assicurativa prestata con Controparte_3
la polizza ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, avendo l'Assicurato, al momento della stipula della IZ, taciuto con dolo o colpa grave alla Compagnia una circostanza di rischio oggettivamente rilevante ai fini della formazione del suo consenso, con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per l'annullabilità del contratto. 5 – In via subordinata, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_2
per la non operatività in concreto, della copertura assicurativa Controparte_3
prestata con la IZ ai sensi dell'art. 16, 3° comma, nn. 2) e 4), delle condizioni generali, ciò perché: - essa opera in secondo rischio, in eccedenza al massimale assicurato dalla
IZ ; - anche in ipotesi di non operatività della IZ Controparte_1 [...]
, essa non opera in primo rischio, non essendo la Casa di Cura insolvente;
- la CP_1
non ha posto la colpa grave del dott. a fondamento della Controparte_1 CP_2
Domanda di Rivalsa, e in ogni caso non è configurabile e riconoscibile, in capo allo stesso
, una colpa grave per quanto purtroppo occorso alla … . 6 – In via CP_2 Per_3
ancora subordinata, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_2
per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la Controparte_3
IZ per la dolosa violazione, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di salvataggio ai sensi degli artt. 1914, 1° comma, e 1915, 1° comma, c.c. e la conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo.
7 - In via estremamente subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'Azione Risarcitoria, della Domanda di Rivalsa e della Domanda di 5
Garanzia: 7a – per un verso, determinati e liquidati i danni direttamente ed immediatamente riconducibili alla condotta illecita del dott. , condannare lo stesso dott. a CP_2 CP_2
pagare le somme corrispondenti;
7b – per altro verso, con riguardo alla corretta individuazione e quantificazione della misura della rivalsa, condannare il dott. a CP_2
pagare alla una somma pari al valore maggiore del reddito Controparte_1
professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo;
7c - per altro verso ancora, accertare essere tenuta ad Controparte_3 indennizzare l' nei seguenti limiti: 7c1 – con esclusione ex art. 18, 2° comma, lett. Parte_6
b), delle condizioni generali, dall'indennizzo dei danni liquidati per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato;
7c2 – per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'Assicurato, con esclusione ex artt. 16, 3° comma, n. 1) e 18, 1° comma, delle condizioni generali di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
quota di responsabilità diretta del dott. da computarsi in misura inferiore (e di certo non CP_2
superiore al 25%) ovvero, a tutto concedere, equivalente alla quota di responsabilità diretta della;
7c3 – in via specificamente subordinata all'eccezione opposta al Controparte_1 precedente punto 4, ed in particolare per la ipotesi che la reticenza dell' in ordine Parte_6
ad una circostanza di rischio oggettivamente rilevante ai fini della formazione del consenso della Compagnia sia ritenuta imputabile ad un suo stato soggettivo di colpa, e non di dolo o colpa grave, con riduzione ex art. 1893, 2° comma, c.c. dell'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
7c4 – in via specificamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 5, con ripartizione proporzionale ex art. 1910 c.c. dell'indennizzo con la
IZ ; 7c5 – fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e Controparte_1 per anno assicurativo, di € 1.500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge. In via istruttoria, domanda, occorrendo: i. – ordinare alla Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed al dott. Controparte_1
la esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di collaborazione da essi Controparte_2 stipulato ed in essere nel periodo della vicenda clinica della … , e dunque nel Per_3
mese di marzo del 2013. ii. – Ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della e/o prova per testimoni … iii. – Ordinare alla Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza di assicurazione della responsabilità civile da essa 6
stipulata anche a favore del proprio personale medico e nel cui ambito di operatività rientra il sinistro relativo alla vicenda clinica della … De Martino”; per : “
1. accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_4 Controparte_6
per il decesso [di] … , in relazione alle condotte
[...] Persona_4
colpose poste in essere dai sanitari in occasione del ricovero dalla predetta, effettuato in data
24/03/2013. 2. condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al risarcimento delle spese e dei compensi di lite in favore del già procuratore antistatario, nonché odierno interveniente volontario, Avv. , Controparte_4
anche in relazione al procedimento di Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. già incardinato presso Codesto Tribunale, e iscritto al numero R.G. 15950/2015”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (coniuge superstite di Parte_1 Persona_4
), e (figli della predetta ),
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_4 Persona_4
nonché in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli Parte_5
minori e e tutti nella qualità di eredi di (a sua volta figlio Pt_1 Per_1 Persona_2
di hanno convenuto in giudizio la Persona_4 Controparte_1
esponendo, in particolare, che:
-. fu ricoverata il 24/03/2013 presso la di Napoli Persona_4 Controparte_1
per una stenosi carotidea, venendo sottoposta il giorno successivo a un intervento di
“inserzione di stent non medicato in vaso periferico”;
-. subito dopo l'operazione, la paziente accusò forti dolori addominali, che risultarono essere causati da una raccolta ematica interna, evidenziata da una TAC;
-. nonostante il quadro clinico suggerisse la presenza di uno shock emorragico, i sanitari non effettuarono una laparotomia esplorativa per individuare la fonte del sanguinamento;
-. tale negligenza causava l'acutizzazione delle condizioni cliniche della paziente, che morì il
27 marzo 2013 in costanza di ricovero;
-. essi familiari, profondamente colpiti dalla morte improvvisa della , avviarono Per_3
azione legale per richiedere alla il risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali subiti a causa della perdita della loro congiunta, sottolineando il ruolo centrale della nella vita familiare;
Per_3
-. venne avviato un procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e il
CTU evidenziò una serie di carenze e omissioni mediche.
Hanno chiesto, pertanto, di accertare la responsabilità della per la morte Controparte_1
della e di condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale subito iure Per_3 7
proprio in conseguenza della morte di , sostenendo che la perdita ha Persona_4
causato loro una sofferenza profonda, tale da modificare la loro vita, nonché al risarcimento iure hereditatis per il danno subito dalla defunta prima del decesso (cd. “danno biologico terminale”), causato dalle lesioni colpose dei sanitari e caratterizzato da intenso dolore fisico e psichico, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria, vinte le distraende spese di lite.
La ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare Controparte_1
in causa il dott. , quale medico curante della e che aveva eseguito Controparte_2 Per_3
l'intervento di angioplastica (PTA) oggetto della controversia, non legato da rapporto di lavoro subordinato con la , operando presso la stessa come libero professionista, CP_1
chiedendo al Tribunale, in caso di accoglimento della domanda dei ricorrenti, di essere tenuta indenne e manlevata dal da ogni esborso conseguente all'esito del giudizio e CP_2 comunque perché “venga riconosciuta la minor colpa della nella Controparte_1 graduazione della responsabilità tra la stessa e il dott. … con conseguente Controparte_2
condanna solo in proporzione al grado di responsabilità in concreto accertato ed attribuito alla Casa di Cura o in subordine venga riconosciuta la minore responsabilità, rispetto al vincolo di solidarietà, della e del … … con condanna solo in misura CP_6 CP_2
corrispondente alla quota di responsabilità concretamente accertata ed attribuita alla Casa di Cura”. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda dei ricorrenti, infondata sotto ogni profilo, eccependo, tra l'altro, la “carenza di legittimazione attiva” degli stessi, non avendo dato prova della qualità di eredi della . Per_3
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituito in giudizio , chiedendo di Controparte_2
essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa CP_3
con cui aveva stipulato una polizza di responsabilità civile, per ottenere manleva
[...]
in caso di condanna. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie dei ricorrenti, vinte le spese di lite, negando la sua responsabilità per la morte della paziente, sostenendo che il decesso fu dovuto a insufficienza multiorgano, causata da una condizione clinica preesistente e aggravata da una grave emorragia a nappo e comorbidità vascolari, e non da una lesione iatrogena durante l'intervento. Ha richiamato a sostegno le consulenze tecniche
(CTU e CTP) e affermato che le cure furono diligenti e scrupolose. Quanto alla questione del consenso informato, ha sottolineato che l'assenza di un modulo scritto non prova l'omessa informazione verbale, soprattutto in considerazione della familiarità della paziente con simili procedure, già affrontate in passato.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_3
chiedendo, in via principale, il rigetto dell'azione risarcitoria promossa contro il dott. 8
, affermando, in particolare, che non vi è stata alcuna condotta imperita, negligente CP_2
o imprudente da parte sua o di altri medici della , sostenendo l'assenza di Controparte_1
nesso causale tra la condotta dei medici e il decesso della paziente e chiedendo, in Per_3 conseguenza, l'assorbimento e il rigetto anche della domanda di rivalsa della
[...]
e della domanda di garanzia del dott. . In via subordinata alternativa, CP_1 CP_2
la terza chiamata ha contestato la copertura assicurativa, sostenendo che il dott. ha CP_2
omesso con dolo o colpa grave di comunicare una circostanza rilevante (il decesso della paziente avvenuto prima della stipula della polizza), richiamando l'art. 1892 c.c. e l'art. 17 delle condizioni generali della polizza, che impongono la dichiarazione veritiera del rischio e invocando, pertanto, l'annullabilità del contratto e la decadenza del diritto all'indennizzo. Ha eccepito l'esistenza di ulteriori motivi di non operatività della polizza e cioè che: 1) la copertura è in secondo rischio, e quindi subordinata alla polizza principale della
[...]
c) la non è insolvente, quindi la polizza di non CP_1 CP_1 Controparte_3 opera in primo rischio;
d) non sussiste colpa grave del medico, né la l'ha formalmente CP_1
contestata; e) la richiesta di risarcimento si basa anche su presunte responsabilità dirette della
, e non solo del medico. In via ulteriormente subordinata, anche in caso di CP_1 riconoscimento della responsabilità, la compagnia ha contestato l'operatività della copertura per violazione dolosa dell'obbligo di salvataggio ai sensi degli artt. 1914 e 1915 c.c. e, in estremo subordine, ha chiesto comunque di limitare l'eventuale indennizzo, la rivalsa e il risarcimento nei limiti di legge e contratto, ivi compreso l'applicazione del massimale, pari a
€ 1.500.000,00 per sinistro e anno. La terza chiamata ha chiesto, ancora, la corretta quantificazione dei danni e della rivalsa, secondo i limiti della Legge Gelli-Bianco, ha contestato la legittimazione attiva degli attori e l'assenza di prova del danno iure proprio, ha richiamato l'art. 1910 c.c. per la ripartizione dell'indennizzo tra le due compagnie assicurative in caso di cumulo di polizze.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, è intervenuto volontariamente in giudizio l'avv. , già procuratore dei ricorrenti nel procedimento di Controparte_4
consulenza tecnica preventiva, con patrocinio a spese dello Stato, poi implicitamente rinunciato, nonché nella fase iniziale del presente giudizio, ove aveva agito come avvocato antistatario, chiedendo la distrazione delle spese legali in suo favore. Ha esposto che in data
19/04/2021 i ricorrenti gli avevano revocato il mandato per motivi personali, nominando al suo posto l'avv. Gemma Valentino, e di rivendicare, tuttavia, un credito professionale per l'attività già svolta nei due procedimenti, ritenendo tale diritto connesso all'oggetto del giudizio. Ha chiesto, pertanto, di riconoscere la responsabilità della per Controparte_1 9
il decesso di , dovuto a colpa medica, e di condannare la al Persona_4 CP_1
pagamento delle spese legali da lui sostenute in qualità di procuratore antistatario, anche per la fase di consulenza tecnica preventiva già svolta.
I ricorrenti hanno, quindi, contestato la legittimità dell'intervento volontario del , CP_4 chiedendone l'estromissione, ed eccependo, in particolare:
-. L'inammissibilità dell'intervento, poiché l'avv. non ha un diritto autonomo che CP_4
gli consenta di partecipare al giudizio, anche se vanta un credito professionale ai sensi dell'art. 68 L.P.;
-. L'irrilevanza della pretesa di distrazione spese, ex art. 93 c.p.c., riservata solo al difensore munito di procura, atteso che, una volta revocato o dimissionario, il legale non può più avanzare tale richiesta;
-. Che la revoca del mandato produce effetto dal momento della comunicazione alla controparte e che nel caso in esame, la sostituzione del difensore era già avvenuta, nel rispetto delle forme legali.
Formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata né dal
, né dall' depositate le memorie ex art. 183 comma 6 CP_2 Controparte_3
c.p.c. e prodotta documentazione, espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni nei termini indicati in epigrafe, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). L'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine al presunto difetto di titolarità attiva in capo agli attori risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Dagli atti di causa, infatti, risulta documentalmente provato, mediante il deposito dei certificati anagrafici allegati alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che gli odierni ricorrenti sono legittimati ad agire in giudizio in quanto eredi legittimi della defunta, deceduta senza lasciare testamento. In particolare, la documentazione agli atti attesta sia la sussistenza del rapporto di coniugio tra il ricorrente e la dante causa, sia la Parte_1
filiazione e il vincolo parentale tra gli altri ricorrenti e la medesima, conformemente a quanto previsto dagli artt. 565 e ss. c.c. in materia di successione legittima.
In qualità di eredi legittimi, essi subentrano iure hereditatis nelle posizioni giuridiche attive e passive della de cuius, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute eventualmente patito dalla defunta prima del decesso. Inoltre, in quanto coniuge e figli, essi sono altresì legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del rapporto parentale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. 10
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi pienamente sussistente la legittimazione attiva degli attori, tanto iure hereditatis quanto iure proprio, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta.
3). L'esposizione dei fatti effettuata nel ricorso introduttivo del giudizio depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta dai ricorrenti iure hereditatis come di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta direttamente dalla struttura sanitaria con la loro dante causa, , e di natura extracontrattuale per quanto riguarda Persona_4
la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale proposta iure proprio.
Giova riportare, pertanto, il quadro dei principi rilevanti nella specie.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico. Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che gli attori, eredi del paziente danneggiato, devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.
(cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito 11
che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista- sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
4). I dati di fatto esposti dai ricorrenti relativi al ricovero e all'intervento di “inserzione di stent non medicato in vaso periferico” presso la non sono contestati (e Controparte_1
dunque vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) nonché provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U. 12
In particolare, i ricorrenti hanno fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della , rappresentato dal Controparte_1
contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), e allegato gli inadempimenti dei sanitari della struttura convenuta.
5). Va stabilito, pertanto, se:
-. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni della convenuta e per essa dei sanitari che ebbero in cura a seguito del suo accesso e ricovero presso la Persona_4
resistente , che provvidero altresì all'esecuzione dell'intervento, nonché Controparte_1
alla gestione del ricovero e del post-operatorio e il decesso della;
Per_3
-. la condotta dei sanitari e, quindi, della , ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia Controparte_1
stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti.
6). I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di
CTU depositata nel presente giudizio (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pag. 34 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante” e non sussistendo motivi per disporne la rinnovazione chiesta dalla convenuta), nonché della documentazione sanitaria prodotta dai ricorrenti.
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, il CTU dott. , nella relazione redatta nel Persona_5
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. esperito ante causam, all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici della , Controparte_1
nel trattamento del caso della , che non implicava la soluzione di problemi tecnici Per_3
di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.). 13
Il CTU, in particolare, ha dapprima ripercorso la vicenda clinica della in questi Per_3
termini (cfr. pagg. 8 e ss.):
<< La … , affetta da vasculopatia ateromasica polidistrettuale, si ricoverava, in Per_3 data 24/3/2013, presso la Casa di Cura “ ” di Napoli per sottoporsi ad Controparte_1
una arteriografia dei tronchi sovraortici, con associata angioplastica. Tale procedura prevede un accesso arterioso percutaneo in sede femorale, l'utilizzo di cateteri ed introduttori, la visualizzazione dei vasi arteriosi sovraortici con un mezzo di contrasto e, infine, la disostruzione arteriosa con diversi tipi di metodiche (angioplastica, stenting, ecc.).
Nel periodo post-operatorio precoce, si palesavano gravi eventi avversi (ematoma retroperitoneale con conseguente shock emorragico) che, infine, erano responsabili dell'exitus della paziente>>.
Dopo alcuni cenni di carattere generale sulla vasculopatia ateromasica, e, in particolare su quella che coinvolge le arterie carotidee, qui da intendersi integralmente riportati (cfr. pagg. 9
e ss. della CTU), il CTU prosegue:
Co
<< La … , prima del ricovero 24/3/2013 presso la Casa Cura “ Per_3
[...]
” di Napoli, si sottoponeva alla valutazione strumentale di un'eventuale CP_1
patologia stenosante a carico dei tronchi sovraortici (TSA):
- il 24/1/2013 veniva praticato un ecocolordoppler dei TSA (Centro “Angiocard” di
Sant'Antimo): “Placche multiple lungo gli assi carotidei a destra emodinamicamente non significative (stenosi 45%). Placche multiple lungo gli assi carotidei a sinistra emodinamicamente significative (con picco di stenosi 80%). Vertebrali demodulate da compressione estrinseca. Utile angioTC vasi del collo e dell'encefalo”.
- il 16/2/2013, quindi, si procedeva ad effettuare un'angioTC dei TSA (Centro “Aktis” di
Marano): “Diffusa infiltrazione ateromasica calcifica avventiziale dell'arco e delle carotidi comuni. A destra pervia e di regolare calibro la carotide comune;
ben dissociabile la biforcazione. Placca calcifica al bulbo ed origine dell'interna con stenosi stimabile al 60%. A sinistra pervia e regolare la carotide comune. Ben dissociabile la biforcazione. Placca calcifica con interessamento del bulbo ed origine dell'interna con stenosi stimabile intorno al
75-80%. Vertebrali pervie”. E' evidente, che entrambe queste procedure, ad eccezione della quantificazione del grado di stenosi dei vasi esplorati, non fornivano altre informazioni finalizzate all'individuazione della placca cosiddetta “a rischio” (presenza di core necrotico, infiltrato infiammatorio, emorragie interne alla placca, ecc.). … la definizione quali- quantitativa della placca rappresenta il primo essenziale step per una adeguata programmazione terapeutica, sia rispetto al tipo di trattamento (farmacologico/chirurgico), 14
che in relazione al timing (quando operare) ed alle sue modalità (endoarteriectomia vs angioplastica)”.
Dopo aver, poi, esposto le tecniche di trattamento delle stenosi carotidee e le indicazioni al trattamento (cfr. pagg. 14 e ss. della relazione), il CTU ha osservato quanto segue: < Il trattamento di una stenosi carotidea è finalizzato alla prevenzione dell'ictus cerebrale ischemico. La … De Martino, presso la Casa di Cura “ ”, in data Controparte_1
25/3/2013, veniva sottoposta ad una procedura di stenting dell'arteria carotide interna destra: trattasi, pertanto di valutare l'appropriatezza di tale opzione terapeutica. … in relazione alla programmazione del trattamento di una stenosi carotidea, devono essere considerati i seguenti fattori:
-. la percentuale di stenosi carotidea : in relazione alla valutazione di tale parametro, si riscontrano valori difformi nei vari esami strumentali praticati : a) l'ecocolordoppler del
24/1/2013 evidenziava a destra una stenosi non significativa (45%), ed una stenosi a sinistra dell'80%; b) l'angioTC effettuata il 16/2/2013 riscontrava a destra una stenosi del 60% e a sinistra una stenosi del 75-80%; c) infine, l'arteriografia del 25/3/2013 evidenziava una stenosi a destra del 70% ed una voluminosa placca calcifica a sinistra (ma non veniva quantizzata la percentuale di stenosi). E' evidente la difficoltà di poter valutare
l'appropriatezza di una scelta terapeutica in considerazione di valori così difformi nella definizione della stenosi carotidea destra: infatti, a seconda della metodica diagnostica utilizzata venivano riscontrate a destra percentuali di stenosi del 45%, del 60% e del 70% (!);
-. la presenza di comorbidità: nel caso in questione erano rappresentate essenzialmente da una estesa compromissione vascolare pluridistrettuale con arteriopatia cronica ostruttiva periferica, cardiopatia ipertensiva ed insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico. In generale, si può affermare che lo stenting carotideo, con adeguato livello di qualità procedurale e appropriata protezione cerebrale, era raccomandato in caso di significativa comorbidità cardiaca e/o polmonare o in condizioni quali la paralisi del nervo laringeo controlaterale, la stenosi ad estensione craniale o claveare, la restenosi, una precedente tracheotomia/chirurgia/radioterapia al collo (linee guida SPREAD 2010). Per convenzione, per importanti comorbidità cardiache si intendono: a) scompenso cardiaco congestizio e/o disfunzione ventricolare sinistra b) intervento cardiochirurgico nelle sei settimane precedenti c) infarto miocardico nelle quattro settimane precedenti d) angina instabile. Pertanto, la … pur in presenza di un significativo rischio Per_3
periprocedurale, in termini sia di morbidità che di mortalità, poteva essere candidata ad un approccio chirurgico per la correzione della stenosi carotidea;
tale aspetto doveva essere 15
necessariamente considerato sia nella programmazione terapeutica che nella fase di acquisizione del consenso informato;
-. caratteristiche morfologiche e funzionali della placca carotidea : l'importanza dell'eterogeneità di placca (ulcerazioni, erosioni, emorragia intraplacca) è stata più volte documentata (Aburahma 2002), ed è stato dimostrato come le placche ad alta complessità morfo-istologica abbiano un rischio di eventi neurologici a 5 anni nettamente superiore rispetto a gruppi di controllo con placca omogenea;
anche l'ecorifrangenza di placca è ritenuta un marker di instabilità di placca ed è perciò associata ad una maggiore incidenza di ictus sul versante funzionale è stato osservato che il rischio di ictus è sensibilmente più alto nei soggetti nei quali è dimostrabile una significativa rapidità di progressione della placca carotidea (Muluk, 1999). In relazione al caso in questione, si ritiene opportuno segnalare, che nelle varie procedure diagnostiche effettuate, veniva omesso lo studio morfofunzionale della placca aterosclerotica e, pertanto, non è noto se trattavasi di placca “a rischio” e, quindi, meritevole di trattamento nonostante l'assenza di sintomatologia neurologica;
-. caratteristiche anatomiche ed emodinamiche del paziente: lo stenting carotideo è controindicato in presenza di anatomia particolarmente sfavorevole dei tronchi sovraortici.
Inoltre, sebbene l'analisi qualitativa e quantitativa di placca sia un fattore direttamente correlato con il rischio di ictus, l'iter diagnostico del paziente con stenosi carotidea asintomatica deve prevedere anche la valutazione della riserva cerebrovascolare così come la documentazione di embolizzazione cerebrale silente. La stenosi carotidea asintomatica può essere associata ad una minore vasoreattività cerebrale che, se presente, è un fattore indipendente di rischio di ictus e attacco ischemico transitorio (Silvestini, 2000).
L'embolizzazione cerebrale silente si è dimostrata un parametro predittivo aggiuntivo per il rischio di ictus (Spence 2005); anche in questo caso, è doveroso segnalare un'inadeguata definizione strumentale dei suddetti indicatori prognostici;
-. sintomatologia neurologica del paziente: una stenosi carotidea è definita “sintomatica”
(Cremonesi, 2006) quando è correlata con almeno un episodio clinicamente evidente di amaurosi fugax/accesso ischemico transitorio/ ischemia cerebrale occorso nei precedenti 6 mesi. Una stenosi carotidea, per quanto critica sotto il profilo emodinamico, è definita
“asintomatica” quando non corrisponde ai precedenti criteri clinici. L'intervallo temporale di 6 mesi come limite di sintomaticità della stenosi carotidea è stato scelto arbitrariamente riferendosi ai trial chirurgici (ECST, NASCET, ACST). Nel caso in questione, la paziente poteva essere ritenuta asintomatica: infatti non si rinvengono nella cartella clinica 16
riferimenti a pregressi episodi morbosi a carattere ischemico riferibili alla patologia stenosante carotidea>>.
Il CTU ha, pertanto, così concluso in ordine ai rilevati inadempimenti dei sanitari nella gestione del caso della paziente:
<< come già rilevato, la valutazione preoperatoria della paziente è stat[a] inadeguata, sia in relazione allo studio quali/quantitativo della placca che rispetto ad altri parametri emodinamici (riserva vascolare cerebrale, emobolizzazione silente);
- per quanto concerne le condizioni generali della paziente, le comorbilità segnalate non controindicavano un approccio chirurgico;
- la … , in relazione alle stenosi carotidee, poteva essere considerata clinicamente Per_3
asintomatica. Per quanto riguarda la malattia carotidea asintomatica, è utile riferirsi ai dati dell'ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial) ( , 2004) che aveva definitivamente Per_6
confermato il ruolo di superiorità della chirurgia nel trattamento della patologia carotidea asintomatica;
occorre, altresì, considerare che, all'epoca dei fatti in questione, la mancanza di studi prospettici non aveva ancora permesso di definire chiari criteri di applicazione dell'angioplastica carotidea e stenting (CAS).
Le precedenti considerazioni indicano chiaramente che, all'epoca della vicenda clinica in questione, i vari specialisti che ebbero in cura la … avrebbero dovuto Per_3
assumere una posizione estremamente cauta circa la programmazione terapeutica nella malattia carotidea asintomatica. In tale campo specifico, l'oggettiva inadeguatezza di evidenze scientifiche chiaramente a favore dell'una o dell'altra strategia, associata anche a numerosi dubbi riguardanti la reale influenza del solo trattamento farmacologico, comportava come conseguenza la necessità di valutare accuratamente l'indicazione terapeutica ed il bilancio costo/beneficio in rapporto al rischio procedurale.
Infatti, in relazione al concetto di “stratificazione del rischio nei pazienti asintomatici” si può ritenere che l'intervento possa essere giustificato nel rispetto dei seguenti parametri:
- il rischio periprocedurale di ictus di qualsiasi strategia terapeutica (chirurgia o stenting), non dovrebbe mai essere superiore al rischio di ictus correlato alla storia naturale dell'aterosclerosi carotidea;
- la valutazione morfo-funzionale della stenosi carotidea (caratterizzazione di placca), associata alla documentazione di parametri come la riserva cerebrovascolare e l'ischemia cerebrale silente, sono il solo modo per definire correttamente il rischio relativo alla patologia carotidea asintomatica;
17
- nei pazienti asintomatici, con stenosi carotidea >75% secondo i criteri NASCET, può essere eseguito un intervento di rivascolarizzazione (CEA o CAS) solo se le complicanze maggiori a
30 giorni (tutti gli ictus e mortalità per qualsiasi causa) siano <3%, e <1%;
- in generale, l'endoarteriectomia è da preferirsi rispetto all'angioplastica con stenting;
- il profilo di rischio del paziente asintomatico sottoposto a CEA o CAS è infine un
“concetto relativo”, che necessita quindi di essere valutato in base al contesto clinico, all'esperienza dell'operatore, nonché alle preferenze espresse dal paziente stesso.>>
Quanto alla prestazione di un valido consenso informato, i CTU hanno rilevato quanto segue:
<< Nel caso in questione, trattavasi di una paziente con una storia di vasculopatia ateromasica pluridistrettuale, già sottoposta ad analoghe procedure operative in altri distretti (aorta sottorenale;
arterie iliache), e ora candidata ad una angiografia caotidea, seguito dall'eventuale trattamento del vaso patologico;
si segnala che non risulta allegato alla cartella clinica, alcun documento attestante l'acquisizione del consenso informato. E' palese che alla paziente, con riferimento alla procedura proposta, avrebbero dovuto essere somministrate una serie di informazioni che comprendessero almeno i seguenti dati:
1) note generali sul tipo di procedura, sue finalità e modalità di realizzazione;
2) eventuali complicanze e modalità di trattamento;
3) preparazione necessaria e raccomandazioni;
4) giustificazione della procedura proposta e valutazione del rapporto costo/beneficio;
5) possibili strategie diagnostiche alternative, eventualmente meno invasive o più indicate nel caso in esame;
6) potenziali rischi in caso di rifiuto dell'indagine proposta.
Nel verbale della procedura, effettuata il 25/3/2013 presso la Controparte_7
”, si legge: “… Stenosi significativa da voluminosa placca estremamente
[...]
calcifica della carotide interna sinistra;
stenosi di circa il 70% della carotide interna destra da placca fibrocalcifica e stenosi di circa il 40% della carotide interna destra prima del sifone carotideo. Si decide di intervenire sulla carotide interna destra, rimandando la carotide interna sinistra a terapia chirurgica di EA carotidea…”. A tale proposito è doveroso segnalare che tale modus operandi potrebbe essere considerato arbitrario: infatti, considerata l'assenza di documentazione attestante l'acquisizione del consenso informato, è legittimo chiedersi se la paziente sia stata informata in relazione alle opzioni operative derivanti dal suo stato morboso. In sintesi, in relazione allo stato morboso angiograficamente documentato, sarebbe stato doveroso informare la paziente sulle possibilità terapeutiche, il rapporto rischio/beneficio delle stesse ed il timing proposto;
inoltre, altro aspetto non 18
trascurabile, dovevano essere chiaramente esplicitate le complicanze prevedibili (quelle imprevedibili non hanno alcun rilievo, secondo l'antico principio giuridico del quo plerumque accidit) e le alternative praticabili. … Come già detto, occorre considerare che, negli anni precedenti (2008, 2011), la … si era sottoposta ad analoghe Per_3
procedure angioradiologiche e che, in tali circostanze, l'acquisizione del consenso informato risultava ben documentata nella cartella clinica. Pertanto, nel corso delle operazioni peritali, questo dato veniva enfatizzato a sostegno dell'ipotesi che la paziente era perfettamente consapevole dei vari aspetti della procedura proposta e che, quindi, ciò proverebbe l'insussistenza della violazione dell'obbligo all'informazione. Tale assunto, però, può essere solo parzialmente condivisibile, in quanto la procedura de quo, seppur assimilabile da un punto di vista tecnico a quelle effettuate negli anni precedenti (trattavasi in tutti i casi di procedure angiointerventistiche), prevedeva elementi specifici e peculiari. In altre parole, l'angioplastica dei vasi carotidei ha finalità, rischi e complicanze diverse rispetto a quella effettuata per la disostruzione delle arterie degli arti inferiori. …
Infine si segnala che, nella cartella clinica, non si rileva alcuna documentazione attestante
l'acquisizione del consenso informato all'anestesia; a tale proposito si segnala che la paziente avrebbe dovuto essere informata non solo sul tipo anestesia (generale, locoregionale, ecc.) e le potenziali complicanze, ma soprattutto sul connesso rischio anestesiologico (secondo lo score 1-5 ASA - American Society of Anesthesiologist); in appendice 3 verrà riportato il modello per l'acquisizione del consenso informato proposto dalla )>>. Pt_7 Controparte_8
Venendo all'esame delle conseguenze riportate dalla paziente a seguito degli inadempimenti dei sanitari della struttura convenuta, il CTU ha rilevato quanto segue:
<Dalla disamina della cartella clinica si desume che, alla procedura angiointerventistica effettuata il 25/3/2013, è attribuibile una lesione iatrogena dell'arteria femorale destra, con conseguente ematoma retroperitoneale e, quindi, emoperitoneo (emorragia intraperitoneale).
Tale affermazione si basa sull'analisi della seriazione degli eventi occorsi nell'immediato periodo post-procedurale; tali eventi possono essere così schematizzati:
- la procedura angiointerventistica veniva effettuata il 25/3/2013, tra le ore 15.55 e le 16.45: previa puntura della arteria femorale comune sinistra, veniva posizionato un introduttore e, quindi, si procedeva a cateterismo selettivo del tronco sovraortico e, successivamente, allo stenting dell'arteria carotide interna destra;
- alle ore 2.15 del 26/3 si palesano i primi segni clinici (pallore, ipotensione, sudorazione) e bioumorali (anemizzazione) di uno shock emorragico, associati ad addominalgia;
19
- alle 3.10 del 26/3 si procedeva ad emotrasfusione;
- alle 3.55 del 26/3, veniva segnalato un arresto cardiorespiratorio e, pertanto, venivano praticate le manovre di rianimazione;
- alle 4.10 del 26/3, veniva documentata la ripresa del ritmo cardiaco;
- alle ore 4.15 del 26/3 veniva praticata TC addome, che evidenziava la presenza di liquido in addome (sangue) occupante completamente lo scavo pelvico;
- alle ore 4.30 del 26/3 la paziente veniva trasferita in Terapia Intensiva;
- alle ore 5.30 del 26/3 veniva rilevato un “addome teso e globoso”;
- alle ore 12.40 del 26/3, il chirurgo vascolare rilevava un addome globoso e dolente alla palpazione;
- alle ore 19.00 del 26/3 un'angioTC, con riferimento alla precedente TC, rilevava la presenza di “…falda fluidocorpuscolata in sede periepatica dello spessore di 35 mm, non visibile alla precedente TC. Immodificata la falda ematica perisplenica, in sede paracolica destra, pre e paravescicale sinistra, nonché in sede retroperitoneale sinistra. Non segni di spandimenti attivi del m.d.c….”.
Tale sequenza di eventi indica, anche secondo il principio del “più probabile che non”, che nel corso dell'esame angiografico veniva procurata una lesione iatrogena dell'arteria femorale sinistra (e non dell'aorta, come ipotizza la parte attrice), presumibilmente al di sopra del legamento inguinale, con conseguente ematoma retroperitoneale ed emoperitoneo.
E' importante sottolineare che la presenza del suddetto ematoma non veniva segnalata dalla prima TC (eseguita alle ore 4.15 del 26/3, il cui referto risulta regolarmente allegato alla cartella clinica), ma la sua occorrenza è desumibile dalla lettura del referto dell'angioTC effettuata alle ore 19, ove si rilevava che tale reperto rimaneva invariato rispetto al controllo strumentale precedente. Tale evento avverso, come già detto nel precedente paragrafo, è ben descritto in letteratura quale complicanza di un accesso arterioso femorale, ed ha un'incidenza compresa tra lo 0.15 e lo 0.5% dei casi, associata ad un tasso di mortalità fino al 6.6% dei casi (Sreeram 1993; Kent 1995). I fattori di rischio per un significativo sanguinamento sono rappresentati da terapia anticoagulante, ipertensione, arteriotomia femorale alta (al di sopra del legamento inguinale), e l'uso di introduttori di grosso calibro.
Il rilievo di addominalgia, associata a tensione addominale ed ai segni clinico-umorali di shock ipovolemico, rappresentano ulteriori elementi che confortano l'ipotesi di emoperitoneo conseguente a lesione arteriosa iatrogena. In particolare, si ritiene utile riportare la comparazione dei valori dell'esame emocromocitometrico, effettuato nel prericovero
(14/3/2013: GR 4.58, Hb 15.90, Ht 49.9), nell'immediato post-operatorio (25/3 ore 23.11: Hb 20
15.1; HT 44) ed alle ore 7.37 del 26/3/2013: GR 2.0; Hb 6.00; Ht 16.9). Anche se i valori rilevati il 14/3 possono essere riferibili ad uno stato di emoconcentrazione, è immediatamente evidente la drammatica anemizzazione, che non può non essere attribuibile ad un evento emorragico acuto o ad una supposta emorragia “a nappo” da discoagulazione (come ipotizzato dal consulente di parte convenuta). …
Dalla disamina della documentazione sanitaria agli atti si rileva un'inadeguata gestione della grave complicanza emorragica;
infatti, come si desume dalle linee guida riportate nel paragrafo precedente, lo shock emorragico rappresenta una severa emergenza clinica e necessita, pertanto, di un accurato monitoraggio (clinico, bioumorale e strumentale) e di una serie di misure terapeutiche finalizzate al ripristino della volemia, alla stabilizzazione dell'assetto emocoagulativo ed al ripristino di un'emodinamica valida. Pertanto, si possono prospettare una serie di censure all'operato dei sanitari, che possono essere così sintetizzate:
-. per quanto concerne il monitoraggio dell'evento emorragico, risultano effettuati solo tre esami emocromocitometrici completi, che venivano refertati alle ore 7.37 del 26/3, alle 13.53 del 26/3 ed alle 7.35 del 27/3; a tale proposito, si ritengono necessarie anche alcune considerazioni relative alla verifica dell'attendibilità dei suddetti referti sui parametri emocromocitometrici : a) il 14/3/2013, in regime di prericovero, l'emocromo della paziente era inspiegabilmente nella norma : GR 4.58, Hb 15.90, Ht 49.9, piastr. 196; tale riscontro può essere ritenuto poco attendibile in una paziente con anemia cronica secondaria ad insufficienza renale;
b) il 25/3 alle ore 23.11 un'emogasanalisi segnalava un'Hb di 15.1 ed un HT di 44; c) il 26/3 alle ore 7.37, in seguito all'occorrenza dell'evento emorragico, veniva riscontrato un drastico calo dei valori emocromocitometrici : GR 2.0; Hb 6.00; Ht 18.9; peraltro, sospettata un'emodiluizione, veniva consigliata la ripetizione del prelievo (l'omessa immediata ripetizione del prelievo e la successiva somministrazione di emoderivati non consente di stabilire se i risultati in questione erano attribuibili o meno ad un'emodiluizione);
-. non si rileva un adeguato monitoraggio dell'assetto emocoagulativo (fibrinogenemia, D-
Dimero, PDF, PT, aPTT, ecc.); infatti, nella documentazione sanitaria si riscontra che la determinazione dei suddetti parametri veniva effettuata solo due volte (il 26/3 alle ore 7.37 ed alle ore 13.53);
- non veniva effettuata una consulenza ematologica, necessaria per un improcrastinabile correzione dell'assetto emocoagulativo;
si segnala che la consulenza del chirurgo vascolare
(ore 12.40 del 26/3) rilevava che la paziente era “… anticoagulata e antiaggregata per il carico di clopidogrel praticato per l'intervento alla carotide. Per tale motivo si consiglia di ripetere gli esami ematochimici ed emocoagulativi …”; 21
- le suddette omissioni determinavano, quindi, un inappropriato trattamento dello shock emorragico : infatti, non risulta che venissero adottate ulteriori misure terapeutiche, ad eccezione del sostegno del circolo (con fluidoterapia) e del rimpiazzo della perdita ematica
(con tre trasfusioni di emazie concentrate); come già detto, l'emorragia massiva si associa alla perdita ed al consumo dei fattori della coagulazione e delle piastrine, e ciò comporta un ulteriore sanguinamento;
per tale motivo, nello shock emorragico le linee guida raccomandano la somministrazione precoce di plasma fresco congelato, piastrine, fibrinogeno e fattori della coagulazione : tale trattamento è in grado di interrompere quel circolo vizioso che consente il perpetuarsi o la ripresa del sanguinamento. Infatti, occorre considerare che, a causa di un trattamento inadeguato, si può sviluppare una coagulopatia diluizionale, con conseguente rottura del coagulo, secondaria anche all'aumento del flusso ematico, all'incremento della pressione di perfusione ed della diminuzione della viscosità ematica. Tale meccanismo fisiopatologico potrebbe spiegare l'iniziale arresto dell'evento emorragico (documentato anche dall'angioTC effettuata il 26/3 alle ore 19 : “…Non segni di spandimenti attivi del m.d.c…”), e la successiva ricomparsa, dopo poche ore, di grave ipotensione con arresto cardiaco ed exitus della paziente;
a supporto di tale ipotesi, si riportano anche i valori degli esami bioumorali del 27/3 : alle ore 7.09 (Hb 9.6; Ht 28) ed alle ore 7.35 (Hb 8.8; Ht 25.8); il decremento dei valori dell'emoglobinemia e dell'ematocrito sono, quindi, presumibilmente in rapporto con una ripresa del sanguinamento;
- anche in relazione al trattamento intensivistico si ritiene opportuno segnalare la seguente censura: il 26/3, alle ore 3.55, si verificava un arresto cardiorespiratorio (“…comparsa di gasping. Polsi periferici e centrali non apprezzabili…) e, pertanto, venivano praticate le manovre rianimatorie;
ottenuto il ripristino dell'attività cardiaca, si procedeva ad effettuare una TC addome e, solo alle ore 4.35, si procedeva all'intubazione orotracheale;
successivamente (ore 5.30) si constatava uno stato di coma profondo (GCS 3) con pupille in media midriasi fissa”; in relazione a tale sequenza di eventi si può ritenere imprudente
l'omissione di un'immediata intubazione al momento dell'episodio critico;
- inoltre, si segnala la carenza di adeguate informazioni cliniche nell'arco temporale compreso tra le ore 1 e le ore 7.30 del 27/3 (vedi diario clinico): tale fase clinica è quella che precede l'exitus (ore 9 del 27/3) e, pertanto, assume una particolare valenza documentale in relazione alla definizione della causa del decesso;
- pertanto, per quanto riguarda la causa di morte, si segnala che, più che ad un presunto shock cardiogeno (come annotato nel frontespizio della cartella clinica), essa può essere 22
individuata nelle conseguenze di uno shock emorragico, secondario ad una complicanza iatrogena peri-procedurale (lesione dell'arteria femorale)>>.
Il CTU ha pertanto così concluso:
< Nel caso in questione, gli eventi avversi verificatisi erano, almeno in parte, prevedibili ed evitabili, se fossero state rispettate le indicazioni delle linee guida specifiche e se la condotta dei medici fosse stata diligente, prudente ed espletata con perizia.
Il secondo aspetto da considerare è quello relativo alle competenze specifiche ed al bagaglio professionale dei sanitari coinvolti nella vicenda clinica in questione;
in relazione a ciò, occorre considerare che trattavasi di specialisti afferenti alla Divisione Chirurgia Vascolare della casa di cura “ ” di Napoli, un contesto nosocomiale che può essere Controparte_1 considerato “di eccellenza”. Pertanto, si può ragionevolmente affermare che la …
[...]
si era affidata alle cure di specialisti che presumibilmente avrebbero dovuto prestare Per_3
le cure adeguate al caso de quo. … Nel caso in questione, si può ragionevolmente affermare che l'esecuzione di un'angioplastica con stenting della carotide può essere considerata una procedura a carattere routinario in una divisione di chirurgia vascolare;
occorre, però, considerare che la … era affetta da rilevanti comorbilità, sostanzialmente Per_3
derivanti da una severa vasculopatia ateromasica polidistrettuale: tale complessivo stato morboso avrebbe meritato un'accurata e prudente valutazione del rapporto rischio/beneficio in relazione alle strategie diagnostico-terapeutiche programmate ed alle potenziali complicanze prevedibili. Infine, occorre considerare che la gestione dello shock emorragico, che può considerasi un evento avverso contrassegnato da un significativo impegno clinico, avrebbe richiesto il rigoroso rispetto dei relativi protocolli e linee guida che ne indirizzano il monitoraggio ed il trattamento. Infatti, nella valutazione dell'operato del professionista sanitario dovrebbe essere tenuta in adeguata considerazione la cosiddetta “prassi medica”, che consegue dal doveroso rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida, … Nel caso in questione, con riferimento alla gestione dello shock emorragico, la regula artis era assolutamente certa e, quindi, coerentemente indicata nelle linee guida coeve allo svolgersi della vicenda clinica>>, pertanto << Nel caso in questione, appare inconfutabile che una condotta sanitaria improntata a perizia, prudenza e diligenza avrebbe potuto avere la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Pertanto, si può afferma che l'exitus della … è attribuibile a malpractice in Per_3 relazione al ricovero presso la Casa di Cura “ ” di Napoli, con Controparte_1
particolare riferimento alla gestione globale degli eventi avversi secondari alla complicanza post-procedurale”. 23
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni della convenuta struttura sanitaria – azioni e omissioni alla predetta suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa – e il decesso di;
la condotta della convenuta – suscettibile di essere ascritta Persona_4 alla predetta ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere da personale sanitario della stessa – inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari della avrebbe evitato l'evento lesivo e il conseguente decesso di Controparte_1 Persona_4
.
[...]
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della Controparte_1
7). Passando all'esame del quantum debeatur della domanda risarcitoria, i ricorrenti hanno spiegato, anzitutto, domanda di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale subito da . Persona_4
È orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali sono i c.d. danni terminali, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 15350/2015), a condizione che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse.
È, quindi, configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato.
Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
In tal caso, l'ammontare del danno biologico (c.d. terminale) sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, per il tempo di permanenza in vita, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che 24
la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte
(cfr. Cass. sez. III, 8 luglio 2014 n. 15491, Cass. sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3549, Cass. sez.
III, 30 ottobre 2009 n. 23053, a mente della quale “l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”).
Si tratta di un danno – ha chiarito la Suprema Corte - nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione automatica dei criteri contenuti nelle tabelle utilizzate dai Tribunali, ma deve essere compiutamente adeguato al caso concreto (cfr. Cass. sez. III, 16 marzo 2007 n. 7632, Cass. sez. III, 14 luglio 2003 n. 3549), tenendo conto della durata effettiva della vita.
Il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che pur se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549, e Cass., sez. III, 23 febbraio 2005 n. 3766), è stato ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della
“percezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr. Cass., sez. III, 28 agosto 2007 n. 18163, Cass. sez. III, 19 ottobre 2007 n. 21976).
Sulla scorta di tali principi, va pertanto riconosciuto ai ricorrenti, in qualità di suoi eredi, il danno biologico terminale della defunta.
Quanto alla configurabilità del c.d. danno morale terminale, inteso quale danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima (rilevante per il danno biologico terminale), il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata (cfr. Cass. n. 15491/2014 cit., Cass. sez. III, 8 aprile
2010 n. 8360), rilevante sotto il profilo del danno morale, provocata dalla cosciente percezione da parte della vittima delle conseguenze catastrofiche delle lesioni (cfr. Cass., sez.
III, 31 maggio 2005 n. 11601).
Il danno non patrimoniale in questione è quindi finalizzato al ristoro della paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali ed
è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. 13 giugno 2014 n. 13537; cfr. altresì Cass. Sez. U, 11 novembre nn. 26972 e 25
26973; cfr. Cass. sez. III, 5 dicembre 2014 n. 25731 che ribadisce l'ontologica diversità tra il danno biologico terminale e il danno morale terminale, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro).
Nel caso di specie, non è contestato che sia rimasta cosciente in seguito Persona_4
agli eventi di cui è causa e può, dunque, ritenersi che la stessa abbia avuto percezione delle ineluttabili conseguenze delle complicanze e del quadro patologico insorti dopo l'intervento per cui è causa. Può pertanto ritenersi soddisfatto il principio espresso dalla Suprema Corte.
Peraltro, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio e tenendo conto, sul punto, dell'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. nn. 26972-3-4-5 dell'11.11.2008, oltre alla sent. n. 15350/2015) deve ritenersi il carattere onnicomprensivo della categoria del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
La valutazione del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
Considerati, quindi, il predetto danno biologico e le sofferenze patite da , Persona_4
tenuto conto del protrarsi delle sofferenze per circa 3 giorni (e cioè dal giorno dell'intervento in data 25.3.2013 al decesso, avvenuto il 27.3.2013), dell'entità delle sofferenze stesse, alla luce delle tabelle individuate dal Tribunale di Milano (ed. 2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, si stima equo liquidare per il danno terminale la somma complessiva di euro 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile.
Ai ricorrenti, pertanto, spetta a tale titolo la somma complessiva di euro 35.247,00.
8). Circa la lesione del diritto al c.d. consenso informato, giova rilevare che il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017: “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli
1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. 26
Già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto da
C. Cost. sent. n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art. 24
Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, ratificata con L.
27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad
Oviedo il 4.04.1997, ratificata con L. 28.03.2001 n. 145; art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7.12.2000) e nazionali (art. 3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”; art. 6 L.
19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; art. 33 L.
23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
La recente Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno:
“La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non 27
sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte”.
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis:
Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, sebbene non sia allegato e provato l'adeguato consenso informato per quanto concerne l'intervento di angioplastica per cui è causa, non può ugualmente presumersi che la defunta non avrebbe in ogni caso scelto di non sottoporsi allo stesso, essendo il ricorso introduttivo del tutto carente in termini di allegazioni in ordine alla circostanza che la defunta, se fosse stata adeguatamente informata sui rischi dell'intervento, non si sarebbe sottoposta allo stesso.
Va rigettata, pertanto, la domanda di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato.
9). I ricorrenti hanno spiegato, altresì, domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico e morale patito iure proprio in conseguenza del decesso di , Persona_4
moglie di e madre di e (per Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Persona_2
quest'ultimo, deceduto, hanno agito in giudizio i suoi eredi e e Parte_5 Pt_1
. Persona_1
Ai fini della liquidazione del danno morale iure proprio, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve considerarsi il danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale. Ed invero, come affermato dalla predetta giurisprudenza, in tema di 28
danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle sentenze Cass. sez. III, 31 maggio 2003,
n. 8827 e n. 8828, ribadita, poi, da Cass., sez. U., 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n.
26974 e n. 26975). Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali, appare equo liquidare a favore dei congiunti del defunto una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al c.d. pretium doloris, in senso stretto.
Laddove il fatto lesivo provochi una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8827), si determina uno sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cass., sez. III 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828).
Esso si concreta in una modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione;
ciò in conseguenza della subita alterazione e della privazione del rapporto materiale e personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cass. 12 giugno 2006 n. 13546). La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve sicuramente presumersi, in quanto corrispondente all'id quod plaerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (cfr. Cass. 12 giugno 2006 n. 13546).
Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano (cfr. “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”- edizione 2024) in ordine ad una valutazione “a punti”, tenuto conto dell'età della vittima primaria (62 anni) e di quella delle vittime secondarie 64 anni, Parte_1
39 anni, 34 anni, 29 anni, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_2
38 anni) al momento del decesso di , del grado di parentela
[...] Persona_4 29
marito della de cuius, gli altri figli), della circostanza che è stata allegata la Parte_1
convivenza con la defunta da parte di e di non Parte_1 Parte_4
specificamente contestata dalle controparti, e, per ciascun ricorrente, del numero degli altri familiari in vita presenti nel nucleo familiare primario a prescindere dalla convivenza (4), nonché l'intensità della relazione, si ritiene di dover determinare il risarcimento spettante, in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, in termini monetari attuali, il cui pagamento va posto a carico della convenuta struttura sanitaria Controparte_1
-. € 246.393,00 a favore di Parte_1
-. € 207.283,00 a favore di Parte_2
-. € 207.283,00 a favore di Parte_3
-. € 277.681,00 a favore di Parte_4
-. € 207.283,00 a favore di e, per lo stesso, a favore dei suoi eredi Persona_2 Pt_5
e
[...] Parte_1 Persona_1
10). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, le somme sopra liquidate ai punti 7) e
9), determinate all'attualità, vanno rideterminate con riferimento alla data dell'evento lesivo
(27.3.2013) devalutandole secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da marzo 2013 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 27.4.2014 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 27.3.2013 vanno applicati, anno per anno, gli 30
interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
11). Va rigettata, invece, la domanda risarcitoria proposta, iure proprio, dai minori e Pt_1
in relazione al preteso danno parentale derivante dal decesso della nonna, Persona_1
. Persona_4
È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto (cd. danno parentale) spetta ai soggetti legati al defunto da uno stretto vincolo familiare, affettivo e relazionale, laddove venga allegata e provata l'effettiva esistenza di un rapporto affettivo solido, intenso, abituale e caratterizzato da frequentazione stabile e significativa.
Nel caso di specie, sebbene il legame familiare in sé (nonna/nipoti) possa teoricamente rientrare tra quelli rilevanti ai fini della tutela risarcitoria, la domanda non può trovare accoglimento in assenza di allegazione, nel ricorso introduttivo, di elementi concreti che dimostrino un rapporto affettivo connotato da particolare intensità, tale da rendere effettiva e apprezzabile la sofferenza dei minori conseguente alla perdita.
Invero, parte ricorrente si è limitata a dedurre genericamente il legame di parentela e che la provvedeva alle esigenze di tutti i suoi familiari, senza fornire alcuna allegazione Per_3
specifica in ordine al rapporto con i nipoti o a una particolare funzione affettiva e/o educativa svolta dalla defunta nella vita dei minori.
In assenza di tale allegazione, non può riconoscersi in capo ai minori il diritto al risarcimento del danno parentale, mancando l'allegazione del presupposto fondamentale della domanda e cioè dell'esistenza di un pregiudizio concreto, effettivo e apprezzabile derivante dalla perdita della nonna.
12). Quanto alla domanda di regresso avanzata dalla nei confronti Controparte_1
del dott. , fondata sulla responsabilità esclusiva o concorrente del dott. Controparte_2 31
, medico libero professionista operante presso la struttura convenuta, quale medico CP_2
curante della ed esecutore dell'intervento di angioplastica, giova ribadire, Per_3
anzitutto, che secondo la giurisprudenza consolidata in materia, la struttura sanitaria risponde contrattualmente nei confronti del paziente anche per l'operato dei medici che esercitano la propria attività in regime di libera professione intramuraria o comunque presso la struttura stessa, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto con i singoli professionisti, essendo tenuta a garantire la sicurezza e l'affidabilità delle prestazioni rese (cfr.
Cass., 27/8/2014, n. 18304; e con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833;
Cass., 26/5/2011, n. 11590).
Pertanto, il giudizio di responsabilità eventualmente gravante sul dott. non incide CP_2 sull'obbligo contrattuale diretto della struttura nei confronti dei ricorrenti, che non hanno convenuto in giudizio il e non hanno formulato nei suoi confronti alcuna domanda CP_2
risarcitoria in via principale.
Tanto premesso, giova rilevare che, alla stregua di quanto chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato
a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito”
(cfr. Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n. 13087).
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico del convenuto.
Va aggiunto che, in tema di azione di rivalsa, “con riguardo al regime anteriore alla legge n.
24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di 32
terzi ausiliari nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che dev'essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 cod. civ.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa di quest'ultimo deve essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., atteso che, diversamente, l'attribuzione di un diritto di regresso ovvero rivalsa integrale ridurrebbe il rischio d'impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto, in ipotesi, con l'azione di rivalsa, distinta, quest'ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione originaria da parte di uno di essi;
tutto ciò salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (nel qual caso, logicamente, ne può e deve rispondere solo lo stesso)” (cfr. Cass., 26/4/2022 n. 12965, Cass.,
11/11/2019, n. 28987, Cass., 29/10/2021, n. 29001).
Nella specie, i profili di negligenza ascrivibili al sono costituiti, essenzialmente, CP_2
nella mancata diagnosi di una lesione iatrogena durante l'intervento.
Si è trattato, dunque, di una superficialità del sanitario certamente non radicalmente imprevedibile e, pertanto, senz'altro suscettibile di rientrare nel rischio accettato dalla struttura sanitaria convenuta in quanto connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale.
Pertanto, non essendo stato dimostrato, né allegato, un comportamento del sanitario del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria condotta, la domanda di regresso deve essere solo parzialmente accolta, nei limiti del 50%.
13). ha chiesto di essere manlevato dalla da Controparte_2 Controparte_3
qualsivoglia risarcimento del danno dovesse essere tenuto a corrispondere in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa.
Va rilevato, preliminarmente, che la terza chiamata compagnia assicuratrice non ha contestato l'esistenza del rapporto assicurativo con il , proponendo, peraltro, una serie di CP_2
eccezioni sulla inoperatività della polizza.
La terza chiamata, in particolare, ha eccepito l'inoperatività della IZ, poiché il CP_2
avrebbe omesso, con dolo o colpa grave, di comunicare, al momento della stipula della 33
polizza, una circostanza rilevante e cioè il decesso della , avvenuto prima della Per_3
stipula della polizza.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Dall'esame degli atti e delle allegazioni di parte convenuta non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che, al momento della stipula della polizza, il dott. fosse a conoscenza CP_2
di fatti o circostanze specifiche – quali una contestazione formale di responsabilità professionale o un preavviso di azione risarcitoria – che fosse tenuto a comunicare alla compagnia assicuratrice. È pacifico in atti che l'intervento chirurgico da cui origina la controversia è anteriore alla stipula della polizza, ma l'azione giudiziaria è stata intrapresa soltanto nel 2017, e il medico ne ha avuto contezza solo a seguito della chiamata in garanzia da parte della struttura sanitaria.
L'assunto difensivo della compagnia, secondo cui l'assicurato avrebbe dovuto, già nel 2013, prevedere un'ipotetica responsabilità professionale per fatti clinici ancora privi di rilievo giudiziario, si rivela del tutto privo di riscontro probatorio.
Come noto, la disposizione di cui all'art. 1892 c.c. consente all'assicuratore di ottenere l'annullamento del contratto assicurativo solo al ricorrere congiunto di tre presupposti:
1. l'esistenza di dichiarazioni inesatte o reticenti;
2. la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'assicurato;
3. la rilevanza causale di tali dichiarazioni nella formazione del consenso dell'assicuratore e nella determinazione delle condizioni contrattuali.
L'onere della prova di tali presupposti incombe integralmente sull'assicuratore, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, e non può ritenersi assolto mediante mere affermazioni generiche o presunzioni.
Nel caso di specie, la compagnia non ha allegato né dimostrato alcuna condotta dell'assicurato che possa integrare gli estremi di una dichiarazione fraudolenta o gravemente negligente, idonea a viziare il contratto o ad escludere la garanzia assicurativa. Né risulta che il medico fosse stato destinatario, alla data della stipula, di atti, contestazioni o reclami formalizzati in relazione all'intervento medico in questione.
Pertanto, l'eccezione sollevata da deve essere rigettata, non Controparte_3
avendo la medesima fornito adeguata prova della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1892 c.c. per escludere la validità e l'operatività della copertura assicurativa.
Appaiono del tutto irrilevanti anche gli ulteriori motivi di inoperatività della polizza sollevati da in quanto non pertinenti rispetto all'oggetto della garanzia Controparte_3
invocata in giudizio. In particolare, nel presente giudizio non viene azionata la copertura 34
assicurativa riferita alla responsabilità contrattuale della per la Controparte_1
quale, secondo quanto indicato dalla stessa compagnia, la polizza stipulata dal CP_2
opererebbe, se del caso, a secondo rischio. La domanda di rivalsa effettuata dalla
[...]
e la connessa richiesta di manleva del riguardano, invece, la Controparte_1 CP_2
responsabilità professionale personale del e la relativa copertura assicurativa CP_2
stipulata a proprio favore quale libero professionista.
Pertanto, le eccezioni formulate dall'assicurazione in riferimento a condizioni di operatività della garanzia per fatti ascrivibili alla struttura sanitaria convenuta sono del tutto estranee al thema decidendum e non incidono in alcun modo sull'accertamento della operatività della polizza rispetto alla posizione dell'assicurato . CP_2
È parimenti infondata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine alla presunta violazione, da parte del assicurato, dell'obbligo di salvataggio previsto CP_2
dagli artt. 1914 e 1915 c.c. In particolare, dall'istruttoria svolta non è emersa la prova né del dolo, né della colpa grave dell'assicurato nell'adozione delle misure necessarie per evitare o limitare il danno, così come richiesto dalla normativa codicistica. Ai sensi dell'art. 1915 c.c., infatti, la perdita del diritto all'indennizzo si verifica esclusivamente in presenza di un inadempimento doloso, mentre l'eventuale colpa comporta solo la riduzione dell'indennizzo, nella misura del pregiudizio subito dall'assicuratore.
Nel caso in esame, la condotta dell'assicurato, valutata alla luce delle circostanze concrete e del contesto emergenziale in cui si è sviluppato l'evento dannoso, non appare contraria ai doveri di diligenza e collaborazione, né risulta caratterizzata da intenzionalità pregiudizievole o da consapevole omissione dei doveri imposti ex lege.
La compagnia si è limitata a formulare l'eccezione in termini meramente assertivi, senza fornire alcun elemento concreto atto a dimostrare che l'assicurato abbia, con dolo o colpa rilevante, omesso di attivarsi per contenere le conseguenze del sinistro, né è stata provata l'esistenza di un danno ulteriore causalmente imputabile a tale omissione.
In assenza di prova rigorosa sul punto, l'eccezione formulata dall'assicuratore si rivela infondata e deve pertanto essere rigettata.
La domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_2 [...]
pertanto, va accolta in relazione alle somme che il dovrà Controparte_3 CP_2
corrispondere alla con le precisazioni, quindi, di cui in dispositivo Controparte_1
e con applicazione del massimale di € 1.500.000,00 per sinistro, non avendo la terza chiamata provato di aver superato il massimale annuo. 35
14). Va rigettata la domanda di distrazione delle spese processuali in proprio favore formulata dall'interventore avv. , già difensore di parte ricorrente, successivamente Controparte_4
revocato nel corso del giudizio.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l'istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. può essere validamente proposta solo dal difensore costituito che risulti ancora munito di mandato alla data della decisione. La distrazione, infatti, non costituisce un diritto autonomo del difensore, ma un effetto accessorio e processuale del mandato in corso con la parte vittoriosa, funzionale al soddisfacimento del credito professionale nell'ambito del processo stesso;
invero, poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca (cfr. Cass., sez. II sent. n. 31687 del 4.12.2019, Cass. sez. II, sent. n. 9994 del 29.8.1992).
Nel caso di specie, l'avv. risulta formalmente revocato dai ricorrenti, con nomina CP_4
di un nuovo difensore, sicché alla data della presente decisione – e a quella dell'intervento in giudizio – egli non riveste più la qualità di procuratore costituito nel giudizio. Pertanto, non ha titolo per formulare istanza di distrazione delle spese nell'ambito del presente processo.
Neppure rileva, ai fini della presente decisione, la circostanza che l'avvocato abbia dichiarato di avere anticipato le spese o di essere creditore per onorari professionali, trattandosi di rapporti interni tra cliente e difensore, estranei al presente giudizio e che potranno eventualmente essere fatti valere in sede autonoma mediante gli strumenti giuridici previsti per la tutela del credito professionale.
15). Le spese di lite tra i ricorrenti e la resistente comprese quelle Controparte_1
relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza della resistente.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio tra tutte le altre parti del giudizio, esse vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della particolare complessità della controversia, sia in fatto che in diritto, nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni giuridiche trattate. Invero, le domande svolte hanno richiesto un approfondito accertamento tecnico e giuridico, e la definizione del giudizio è avvenuta sulla base di valutazioni che non possono ritenersi agevolmente prevedibili ex ante dalle parti, essendo coinvolti profili specialistici di rivalsa in ipotesi di responsabilità medica e di responsabilità assicurativa, rispetto ai quali si registrano orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci. Tali circostanze integrano, pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni, come richiesto dal citato art. 92, comma 2, c.p.c., che 36
giustificano la deroga al principio di soccombenza e la conseguente compensazione integrale delle spese processuali tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Condanna la resistente in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti indicati in epigrafe, iure hereditatis, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante alla defunta , della Persona_4 somma di € 35.247,00 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Condanna la resistente in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti indicati in epigrafe, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio, delle seguenti somme: € 246.393,00 a favore di
€ 207.283,00 a favore di € 207.283,00 a favore di Parte_1 Parte_2
€ 277.681,00 a favore di € 207.283,00 a favore di Parte_3 Parte_4 Pt_5
in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori e
[...] Parte_1
e tutti e tre quali eredi di il tutto oltre interessi al tasso Persona_1 Persona_2 previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3). Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., liquidate in euro 548,50 per spese e euro 23.977,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4). Pone le spese relative alla CTU definitivamente a carico della resistente
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che va condannata a rivalere i Controparte_1
ricorrenti delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte in via anticipata al nominato consulente;
5). In accoglimento parziale della domanda di regresso proposta dalla resistente
[...]
condanna a tenere indenne la predetta società dal Controparte_1 Controparte_2 pagamento del 50% di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore dei ricorrenti e del CTU e indicate ai capoversi 1), 2), 3) e 4) del presente dispositivo, 37
subordinatamente alla loro effettiva e integrale corresponsione definitiva ad opera della stessa resistente Controparte_1
6). In accoglimento della domanda di manleva proposta da , condanna Controparte_2
a tenere indenne l'assicurato, per la quota del 50%, delle somme Controparte_3
che quest'ultimo è tenuto a corrispondere, con applicazione del massimale di € 1.500.000,00 per sinistro, in favore della convenuta e indicate al precedente Controparte_1
capoverso 5) del presente dispositivo;
7). Rigetta la domanda di distrazione delle spese processuali svolta dall'interventore
[...]
; CP_4
8). Rigetta ogni altra domanda;
9). Compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite.
Napoli, 25/06/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE