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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/07/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 946/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Anthony Hernest ALIANO del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Pescara presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ), rappresentata e difesa ex lege Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA ed ivi elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
APPELLATA
NONCHE' con sede legale a Corropoli (Te), Via Vincenzo Comi n. 4, CP_2
➢ con sede legale a Civitella Controparte_3 del Tronto (Te), V. Principale - Frazione Ponzano, SNC;
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 614/24 del 25 settembre 2024 in tema di revoca finanziamento pubblico.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.Il Tribunale di L'Aquila, dinanzi al quale la controversia è stata ritualmente riassunta a seguito della sentenza (che ha accertato il proprio difetto di giurisdizione) del Tribunale amministrativo regionale, ha rigettato la domanda proposta da avente ad oggetto la Parte_1 declaratoria di inammissibilità, illegittimità, illiceità del provvedimento n. 441DPG015 del 26 novembre 2019 con cui la ha revocato l'ammissione al contributo pubblico ed ha, Controparte_1 allo stesso tempo, anche ordinato la restituzione della somma di € 80.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul maggior importo spettante.
1.2.1. Nella parte motiva della decisione, il primo giudice, attenendosi alla incontestata produzione documentale, ha ricostruito analiticamente le posizioni delle parti nei termini di seguito indicati.
La società attrice ha partecipato ad un progetto denominato POFSE Abruzzo 2014-2020 di sostegno alle attività produttive.
Con determina 06/DPG015 del 16 febbraio 2018, è stata ammessa ad un contribuito pari ad € 200.000
e vi è stata l'erogazione, a titolo di anticipo, della somma di € 80.000 (di cui € 40.000 quota UE, €
12.000 quota Regione ed € 28.000 quota Stato).
Concessa la proroga, il termine ultimo per il completamento del progetto finanziato è stato indicato nel 28 maggio 2019, tuttavia i pagamenti sono stati effettuati dalla società in ritardo alle date del 30
e del 31 maggio 2019 mediante bonifici presso gli istituti di credito Monte dei Paschi di Siena e
. CP_4
Secondo la prospettazione dell'attrice, tale ritardo è stato determinato da forza maggiore e segnatamente per un impedimento fisico del proprio legale rappresentante, peraltro certificato, e non potendo provvedere diversamente ai versamenti non essendo consentito conferire delega a terzi e non disponendo altresì di un servizio di home banking.
1.2.2. Nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che il provvedimento oggetto di Controparte_1 causa è stato adottato attenendosi a quanto previsto dal Bando che prevede, tra le varie ipotesi di revoca, quella del mancato rispetto del termine da intendersi quindi come essenziale o comunque non altrimenti prorogabile.
Il giudizio, come peraltro accaduto già in sede amministrativa, è stato esteso anche ad altre due società, e che, però, sono rimaste CP_2 Controparte_3 contumaci.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere di seguito così sintetizzate:
2 - dalla ricostruzione del quadro documentale (costituito sia dalle previsioni del bando che anche dal materiale prodotto) è emerso che non è stato rispettato il termine (peraltro già oggetto di una prima proroga) per il completamento del progetto ammesso al finanziamento;
- di conseguenza, i già citati versamenti sono stati effettuati quando tale termine (coincidente con il
28 maggio 2025) era già ampiamente decorso;
-le argomentazioni svolte dalla società attrice non possono trovare accoglimento in quanto: a) la certificazione medica (recante la diagnosi di trombosi emorroidale) non è stata prodotta e comunque l'insorgenza della patologia (il 27 maggio 2019), essendosi manifestata prima della scadenza avrebbe consentito di trovare una soluzione alternativa;
b) analogamente, quanto alla indispensabilità di conferire a terzi la delega nella filiale dell'istituto di credito, non è stata fornita la dimostrazione di tale circostanza;
c) con riguardo al servizio di home banking non è stata provata l'impossibilità di una sua attivazione in quanto la nota proveniente dalla banca del 14 novembre 2019 non contiene alcun riferimento al suddetto servizio;
- le spese di lite sono state regolate applicando i valori minimi ed escludendo, in quanto non dovuta, la fase istruttoria;
1.4. La pronunzia del tribunale del capoluogo è stata tempestivamente impugnata da Parte_1 mediante l'articolazione di quattro distinti motivi.
[...]
Con la prima doglianza, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione in ordine alla sussistenza dell'esimente della forza maggiore anche alla luce delle coordinate giuridiche della stessa così come declinate dalla giurisprudenza di legittimità.
La seconda doglianza ha invece riguardato il diverso aspetto (anch'esso decisivo ai fini della soluzione del caso) della natura essenziale del termine entro cui era indispensabile completare il progetto ammesso al finanziamento.
Su tale aspetto, in particolare, la società ha insistito sul fatto che l'essenzialità deve essere espressamente prevista dovendosi, in caso contrario (ed è peraltro quanto verificatosi nel caso di specie) ritenere il termine meramente ordinatorio.
Il terzo motivo ha contestato la valutazione operata dal primo giudice sugli altri fattori indicati a sostegno dell'impossibilità, nonostante l'impedimento fisico, di poter egualmente procedere al pagamento in tempo e quindi avvalendosi della delega ad una terza persona o comunque del servizio di home banking.
In ordine a questi aspetti, l'appellante ha evidenziato che su tali circostanze (impeditive) non vi è stata una tempestiva contestazione e pertanto l'ulteriore vulnus della sentenza risiede nell'avere pronunziato ultra petita.
3 Con il quarto ed ultimo motivo, infine, ha lamentato la statuizione sulle Parte_1 spese di lite invocandone, in caso di esito positivo del gravame, un diverso regime e comunque rilevando l'eccessiva entità del compenso riconosciuto in favore della controparte alla luce dell'effettiva attività difensiva svolta.
La si è limitata, riportandosi a tutte le considerazioni già svolte nel corso del primo Controparte_1 grado, a resistere all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
Sono state citate anche le due società (evidentemente controinteressate nell'iniziale giudizio amministrativo) e che tuttavia non si sono costituite. CP_2 Controparte_3
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione con deposito della motivazione nel termine di giorni 30.
2. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di CP_2
[... e di entrambe citate all'indirizzo di posta certificata, ma non Controparte_3 costituitesi.
3.1. Ed allora, venendo, in assenza di questioni preliminari, al merito della vicenda che ci occupa, deve osservarsi quanto segue.
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina del primo e del terzo motivo, in quanto strettamente connessi fra loro, può avvenire congiuntamente.
In effetti, l'elemento comune alle censure che la società appellante ha inteso sollevare alla decisione di prime cure è rappresentato dall'esistenza di un'ipotesi di forza maggiore, non riconosciuta come tale dal primo giudice, da intendersi alla stregua di un'esimente di esclusione della responsabilità per il mancato rispetto del termine entro cui il progetto ammesso al finanziamento avrebbe dovuto essere completato.
Lo scrutinio del secondo motivo, invece, in quanto afferente alla qualificazione del termine ultimo per il completamento del suddetto progetto deve avvenire separatamente e comunque con priorità logica, prima ancora che giuridica rispetto agli altri essendo di sin troppa chiara evidenza che, ove fosse fondata la prospettazione dell'appellante le restanti doglianze verrebbero necessariamente assorbite.
4 3.2.In punto di fatto non vi è stata alcuna contestazione sulla ricostruzione della fattispecie e pertanto a quanto già esposto nelle pagine che precedono è possibile aggiungere unicamente che:
-la ha adottato un bando per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da Controparte_1 crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, così come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016”;
- tra le principali previsioni in esso contenute (essendo rilevanti ai fini della decisione) vanno annoverate: a) l'art. 3 comma 3 ha previsto che “Al fine di attuare e rafforzare i piani di rilancio di tali aree, il presente Avviso è volto a sostenere progetti di investimento che, mediante riconversione industriale, razionalizzazione, realizzazione di nuovi prodotti, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo consentano di ristabilire condizioni di equilibrio economico e sociale, nonché di riavvio dei circuiti produttivi, nelle aree più incisivamente colpite dalla crisi, contribuendo ad una riqualificazione delle imprese in esse presenti e ad un riposizionamento competitivo, per favorire la salvaguardia e la riallocazione degli addetti nel tessuto produttivo”; b) l'art. 7 ha stabilito che “Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate: …. Progetti di INVESTIMENTO PRODUTTIVO….
Progetti di INVESTIMENTO IN PROMOZIONE”; c) l'art. 17 ha regolato il progetto di investimento produttivo ovvero “Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in
12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti
i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto”; d) l'art. 23, da ultimo, ha previsto tra le ipotesi di revoca alla lettera c) “ la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroghe”;
-non è in contestazione che il termine (oggetto già di una precedente proroga sino al 28 maggio 2019) non è stato rispettato in quanto i pagamenti da effettuarsi nell'ambito del progetto di investimento produttivo della odierna appellante sono avvenuti a distanza di due e tre giorni dalla scadenza;
5 4.1.Dando seguito a quanto sin qui esposto, occorre anzitutto esaminare il secondo motivo di impugnazione che, come già ampiamente ricordato, ha riguardato la natura del termine entro cui il progetto di investimento oggetto dell'avviso della avrebbe dovuto essere Controparte_1 completato.
Su tale aspetto, le argomentazioni dell'appellante non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
Corrisponde certamente al vero che, in linea generale, la natura essenziale del termine deve risultare
(tanto nell'ipotesi in cui se ne invochi la natura processuale che anche semplicemente sostanziale) espressamente e pertanto, in difetto, deve certamente preferirsi l'opzione interpretativa che qualifica lo stesso come meramente ordinatorio non potendo in tal modo far derivare conseguenze giuridiche negative per la parte che era tenuto al suo rispetto.
Tale considerazione di portata generale deve tuttavia essere necessariamente coordinata con la specificità della fattispecie in ordine alla quale si discute degli effetti derivanti dall'omesso rispetto di un termine.
Orbene, in situazioni di bandi o comunque di avvisi finalizzati al conseguimento (come in effetti verificatosi nel caso in esame) di contributi pubblici, l'indicazione nella lex specialis (ovvero nel bando) di un termine entro cui deve essere portata a termine una determinata operazione deve essere intesa come perentoria ed a supportare tale soluzione militano una serie di circostanze quali: il bando introduce una procedura di chiara connotazione pubblicistica perché preordinata alla concessione di denaro messo a disposizione per favorire ben definite attività o progetti;
quanto accaduto nella fattispecie non si sottrae a tale regola poiché vi sono imprese (come l'odierna appellante) che hanno assunto l'impegno di portare a termine un progetto di investimento della propria attività e quindi sussiste una stretta dipendenza tra tale progetto ed il contributo pubblico nel senso che in tanto può esigersi quest'ultimo in quanto il primo è stato portato a compimento;
- sono le stesse regole poste a fondamento dell'attività della pubblica amministrazione (con evidenti implicazioni anche di matrice costituzionale) a richiedere il rispetto di principi di efficienza, efficacia, imparzialità avendo principalmente cura di scongiurare sperperi di denaro;
-in buona sostanza, quindi, in ipotesi di riconoscimento di un finanziamento pubblico, il rispetto del termine previsto è essenziale e pertanto, proprio perché ci si trova al cospetto di un rapporto che assume anche una veste marcatamente pubblicistica e non esclusivamente privatistica, il mancato rispetto non può non comportare delle conseguenze come la revoca dell'ammissione al contributo stesso;
-consentire, in ultima istanza, soluzioni di segno contrario favorirebbe delle ingiustificate ipotesi di imparzialità (ontologicamente contrarie ai principi ispiratori dell'azione della pubblica
6 amministrazione già menzionati) favorendo inammissibilmente i soggetti ammessi al contributi
(tenuti al rispetto delle regole del bando), ma soprattutto quelli che ne sono rimasti esclusi;
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni svolte il secondo motivo di appello deve essere disatteso.
4.2.1. A non diverse conclusioni, seppur attraverso un diverso percorso argomentativo, deve pervenirsi anche per quanto concerne le restanti doglianze che fanno perno sull'errata valutazione dell'esistenza dei presupposti della forza maggiore.
Trattasi, come noto, di un'esimente oggettiva di responsabilità non tipizzata espressamente che, anche basandosi sulla ampia produzione giurisprudenziale in materia, evoca la sussistenza di circostanze anormali ed estranee al soggetto tenuto all'adempimento di una determinata prestazione.
Secondo la prospettazione della appellante ad integrare tale requisito vi è l'impedimento legato alla diagnosticata “trombosi emorroidale” ed attestata dal certificato medico del 27 maggio 2019 con indicazione di sei giorni di riposo in favore del legale rappresentante.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la circostanza non adeguatamente provata in difetto della produzione del suddetto certificato.
In effetti, ponendo a confronto la documentazione depositata dalla società appellante, balza all'evidenza che in primo grado tale certificato è stato depositato (quindi tempestivamente) in allegato alla memoria difensiva del 22 ottobre 2019.
Ad ogni buon conto, e per mero spirito di completezza espositiva, il certificato non può egualmente valere a sostegno delle ragioni dell'odierna appellante.
Scendendo nel dettaglio, deve infatti osservarsi quanto segue.
La certificazione attesta una patologia ed il numero di giorni di riposo assoluto, ma non specifica se trattasi di un impedimento che avrebbe in ogni caso precluso al legale rappresentante della società di effettuare i bonifici di pagamento tempestivamente.
Ma vi è di è più.
L'appellante avrebbe dovuto allegare, prima, e provare poi le ragioni per cui non ha provveduto al saldo prima della data indicata nel certificato medico.
Soprattutto, poiché il bando prevede la possibilità di proroga (non specificando quante ne possono essere chieste), l'appellante avrebbe ben potuto rappresentare la situazione venutasi a creare palesando in tal modo un comportamento volto a far emergere la propria intenzione di tenere comunque fede agli impegni assunti.
Invece, la prima nota in cui sono state esplicitate le ragioni del ritardo nel pagamento è del mese di novembre 2019.
7 4.2.2. Quand'anche poi si volesse opinare in senso contrario, l'appello è parimenti da rigettare.
Ed allora, procedendo oltre, occorre vagliare gli altri profili indicati in sentenza e che avrebbero potuto consentire di rispettare ugualmente il termine ultimo di scadenza.
Chiaro il riferimento alla possibilità di conferire delega ad un terzo soggetto per l'espletamento dell'incombente oppure avvalersi del sistema home banking.
Trattasi di aspetti espressamente menzionati dalla nel provvedimento di revoca in Controparte_1 questa sede impugnato.
Anche nel corso del giudizio di primo grado (cfr pag 6 della comparsa di costituzione) l'
[...]
ha espressamente rimarcato le due circostanze indicandole come possibili fattori che Parte_2 comunque avrebbero potuto concorrere ad evitare (ove vi fosse stato l'impedimento fisico del legale rappresentante) il decorso del termine di scadenza.
L'appellante ha contestato la rilevanza di tali aspetti assumendo l'insussistenza dei presupposti per farvi ricorso.
Ai fini che ci occupano, è sufficiente rilevare che certamente non è stata fornita la prova che per il rilascio della delega ad un terzo soggetto fosse indispensabile la presenza del legale rappresentante in filiale oppure il ricorso, per l'ammontare degli importi, ad una procura speciale notarile.
Ed allora, trattasi di un ulteriore incombente che avrebbe certamente scongiurato la revoca e soprattutto avrebbe permesso di superare l'empasse derivante dall'impedimento fisico del legale rappresentante.
Anche sulla questione della possibilità di far ricorso al sistema home banking, l'appellante non ha fornito elementi in grado di poter escludere l'utilizzo di tale modalità di pagamento.
L'appellante, come rilevato nella sentenza di primo grado si è limitata a dedurre di non poter attivare tale servizio, ma il documento posto a sostegno di tale assunto si è rivelato del tutto inidoneo trattandosi di una comunicazione della banca del seguente tenore “Facciamo seguito alla Vs del
13/11/2019 per informarVi che il finanziamento “Mps ” di euro Controparte_5
320.000,00 (euro Trecentoventimila/00) con durata mesi 60 è stato erogato in data 5 Novembre 2018 sul cc dedicato n. 35762 /54. Su di esso, al 30.09.2019, sono transitati oltre all'accredito della somma di cui sopra, esclusivamente gli oneri e commissioni bancari e le disposizioni per gli acconti delle fatture per l'acquisto del bene strumentale per il quale il finanziamento è stato richiesto. Restando a disposizione vi rilasciamo gli estratti cdi conto corrente dalla data di apertura fino al 30.06.2019.
Distinti saluti”).
4.3. Anche l'ultimo motivo di appello, relativo alle spese di lite, deve essere rigettato.
8 L'infondatezza dei precedenti motivi infatti esclude alla radice la possibilità di procedere ad una deroga rispetto al criterio della soccombenza.
Quanto all'ulteriore tema svolto sulla eccessiva misura dell'importo liquidato, le doglianze non persuadono in quanto il giudice di prime cure si è basato sul valore della controversia (peraltro neppure contestato in questa sede) applicando i valori minimi ed escludendo anche la fase di trattazione ed istruttoria per il mancato deposito delle memorie ex art 183 cpc avendo insistito sin da subito le stesse parti per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'importo così liquidato deve ritenersi corretto.
Ne deriva quindi l'infondatezza anche dell'ultimo motivo.
5.1. In ultimo, le spese del presente grado nel rapporto tra l'appellante e devono Controparte_1 essere liquidate secondo il principio della soccombenza.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 3.473,00 ciascuna per compensi professionali attenendosi Controparte_1 ai valori di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia indeterminabile bassa complessità, applicazione valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate ed esclusione della fase di trattazione ed istruttoria in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2. Con riguardo, invece, al regime delle spese di lite nel rapporto tra l'appellante e le altre parti contumaci deve farsi applicazione del principio secondo cui principio la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
9 6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 614/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di e di;
CP_2 Controparte_3
b) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
c) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 3.473,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e le altre parti contumaci;
e) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica di quanto indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 946/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Anthony Hernest ALIANO del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Pescara presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ), rappresentata e difesa ex lege Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA ed ivi elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
APPELLATA
NONCHE' con sede legale a Corropoli (Te), Via Vincenzo Comi n. 4, CP_2
➢ con sede legale a Civitella Controparte_3 del Tronto (Te), V. Principale - Frazione Ponzano, SNC;
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 614/24 del 25 settembre 2024 in tema di revoca finanziamento pubblico.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.Il Tribunale di L'Aquila, dinanzi al quale la controversia è stata ritualmente riassunta a seguito della sentenza (che ha accertato il proprio difetto di giurisdizione) del Tribunale amministrativo regionale, ha rigettato la domanda proposta da avente ad oggetto la Parte_1 declaratoria di inammissibilità, illegittimità, illiceità del provvedimento n. 441DPG015 del 26 novembre 2019 con cui la ha revocato l'ammissione al contributo pubblico ed ha, Controparte_1 allo stesso tempo, anche ordinato la restituzione della somma di € 80.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul maggior importo spettante.
1.2.1. Nella parte motiva della decisione, il primo giudice, attenendosi alla incontestata produzione documentale, ha ricostruito analiticamente le posizioni delle parti nei termini di seguito indicati.
La società attrice ha partecipato ad un progetto denominato POFSE Abruzzo 2014-2020 di sostegno alle attività produttive.
Con determina 06/DPG015 del 16 febbraio 2018, è stata ammessa ad un contribuito pari ad € 200.000
e vi è stata l'erogazione, a titolo di anticipo, della somma di € 80.000 (di cui € 40.000 quota UE, €
12.000 quota Regione ed € 28.000 quota Stato).
Concessa la proroga, il termine ultimo per il completamento del progetto finanziato è stato indicato nel 28 maggio 2019, tuttavia i pagamenti sono stati effettuati dalla società in ritardo alle date del 30
e del 31 maggio 2019 mediante bonifici presso gli istituti di credito Monte dei Paschi di Siena e
. CP_4
Secondo la prospettazione dell'attrice, tale ritardo è stato determinato da forza maggiore e segnatamente per un impedimento fisico del proprio legale rappresentante, peraltro certificato, e non potendo provvedere diversamente ai versamenti non essendo consentito conferire delega a terzi e non disponendo altresì di un servizio di home banking.
1.2.2. Nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che il provvedimento oggetto di Controparte_1 causa è stato adottato attenendosi a quanto previsto dal Bando che prevede, tra le varie ipotesi di revoca, quella del mancato rispetto del termine da intendersi quindi come essenziale o comunque non altrimenti prorogabile.
Il giudizio, come peraltro accaduto già in sede amministrativa, è stato esteso anche ad altre due società, e che, però, sono rimaste CP_2 Controparte_3 contumaci.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere di seguito così sintetizzate:
2 - dalla ricostruzione del quadro documentale (costituito sia dalle previsioni del bando che anche dal materiale prodotto) è emerso che non è stato rispettato il termine (peraltro già oggetto di una prima proroga) per il completamento del progetto ammesso al finanziamento;
- di conseguenza, i già citati versamenti sono stati effettuati quando tale termine (coincidente con il
28 maggio 2025) era già ampiamente decorso;
-le argomentazioni svolte dalla società attrice non possono trovare accoglimento in quanto: a) la certificazione medica (recante la diagnosi di trombosi emorroidale) non è stata prodotta e comunque l'insorgenza della patologia (il 27 maggio 2019), essendosi manifestata prima della scadenza avrebbe consentito di trovare una soluzione alternativa;
b) analogamente, quanto alla indispensabilità di conferire a terzi la delega nella filiale dell'istituto di credito, non è stata fornita la dimostrazione di tale circostanza;
c) con riguardo al servizio di home banking non è stata provata l'impossibilità di una sua attivazione in quanto la nota proveniente dalla banca del 14 novembre 2019 non contiene alcun riferimento al suddetto servizio;
- le spese di lite sono state regolate applicando i valori minimi ed escludendo, in quanto non dovuta, la fase istruttoria;
1.4. La pronunzia del tribunale del capoluogo è stata tempestivamente impugnata da Parte_1 mediante l'articolazione di quattro distinti motivi.
[...]
Con la prima doglianza, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione in ordine alla sussistenza dell'esimente della forza maggiore anche alla luce delle coordinate giuridiche della stessa così come declinate dalla giurisprudenza di legittimità.
La seconda doglianza ha invece riguardato il diverso aspetto (anch'esso decisivo ai fini della soluzione del caso) della natura essenziale del termine entro cui era indispensabile completare il progetto ammesso al finanziamento.
Su tale aspetto, in particolare, la società ha insistito sul fatto che l'essenzialità deve essere espressamente prevista dovendosi, in caso contrario (ed è peraltro quanto verificatosi nel caso di specie) ritenere il termine meramente ordinatorio.
Il terzo motivo ha contestato la valutazione operata dal primo giudice sugli altri fattori indicati a sostegno dell'impossibilità, nonostante l'impedimento fisico, di poter egualmente procedere al pagamento in tempo e quindi avvalendosi della delega ad una terza persona o comunque del servizio di home banking.
In ordine a questi aspetti, l'appellante ha evidenziato che su tali circostanze (impeditive) non vi è stata una tempestiva contestazione e pertanto l'ulteriore vulnus della sentenza risiede nell'avere pronunziato ultra petita.
3 Con il quarto ed ultimo motivo, infine, ha lamentato la statuizione sulle Parte_1 spese di lite invocandone, in caso di esito positivo del gravame, un diverso regime e comunque rilevando l'eccessiva entità del compenso riconosciuto in favore della controparte alla luce dell'effettiva attività difensiva svolta.
La si è limitata, riportandosi a tutte le considerazioni già svolte nel corso del primo Controparte_1 grado, a resistere all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
Sono state citate anche le due società (evidentemente controinteressate nell'iniziale giudizio amministrativo) e che tuttavia non si sono costituite. CP_2 Controparte_3
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione con deposito della motivazione nel termine di giorni 30.
2. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di CP_2
[... e di entrambe citate all'indirizzo di posta certificata, ma non Controparte_3 costituitesi.
3.1. Ed allora, venendo, in assenza di questioni preliminari, al merito della vicenda che ci occupa, deve osservarsi quanto segue.
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina del primo e del terzo motivo, in quanto strettamente connessi fra loro, può avvenire congiuntamente.
In effetti, l'elemento comune alle censure che la società appellante ha inteso sollevare alla decisione di prime cure è rappresentato dall'esistenza di un'ipotesi di forza maggiore, non riconosciuta come tale dal primo giudice, da intendersi alla stregua di un'esimente di esclusione della responsabilità per il mancato rispetto del termine entro cui il progetto ammesso al finanziamento avrebbe dovuto essere completato.
Lo scrutinio del secondo motivo, invece, in quanto afferente alla qualificazione del termine ultimo per il completamento del suddetto progetto deve avvenire separatamente e comunque con priorità logica, prima ancora che giuridica rispetto agli altri essendo di sin troppa chiara evidenza che, ove fosse fondata la prospettazione dell'appellante le restanti doglianze verrebbero necessariamente assorbite.
4 3.2.In punto di fatto non vi è stata alcuna contestazione sulla ricostruzione della fattispecie e pertanto a quanto già esposto nelle pagine che precedono è possibile aggiungere unicamente che:
-la ha adottato un bando per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da Controparte_1 crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, così come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016”;
- tra le principali previsioni in esso contenute (essendo rilevanti ai fini della decisione) vanno annoverate: a) l'art. 3 comma 3 ha previsto che “Al fine di attuare e rafforzare i piani di rilancio di tali aree, il presente Avviso è volto a sostenere progetti di investimento che, mediante riconversione industriale, razionalizzazione, realizzazione di nuovi prodotti, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo consentano di ristabilire condizioni di equilibrio economico e sociale, nonché di riavvio dei circuiti produttivi, nelle aree più incisivamente colpite dalla crisi, contribuendo ad una riqualificazione delle imprese in esse presenti e ad un riposizionamento competitivo, per favorire la salvaguardia e la riallocazione degli addetti nel tessuto produttivo”; b) l'art. 7 ha stabilito che “Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate: …. Progetti di INVESTIMENTO PRODUTTIVO….
Progetti di INVESTIMENTO IN PROMOZIONE”; c) l'art. 17 ha regolato il progetto di investimento produttivo ovvero “Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in
12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti
i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto”; d) l'art. 23, da ultimo, ha previsto tra le ipotesi di revoca alla lettera c) “ la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroghe”;
-non è in contestazione che il termine (oggetto già di una precedente proroga sino al 28 maggio 2019) non è stato rispettato in quanto i pagamenti da effettuarsi nell'ambito del progetto di investimento produttivo della odierna appellante sono avvenuti a distanza di due e tre giorni dalla scadenza;
5 4.1.Dando seguito a quanto sin qui esposto, occorre anzitutto esaminare il secondo motivo di impugnazione che, come già ampiamente ricordato, ha riguardato la natura del termine entro cui il progetto di investimento oggetto dell'avviso della avrebbe dovuto essere Controparte_1 completato.
Su tale aspetto, le argomentazioni dell'appellante non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
Corrisponde certamente al vero che, in linea generale, la natura essenziale del termine deve risultare
(tanto nell'ipotesi in cui se ne invochi la natura processuale che anche semplicemente sostanziale) espressamente e pertanto, in difetto, deve certamente preferirsi l'opzione interpretativa che qualifica lo stesso come meramente ordinatorio non potendo in tal modo far derivare conseguenze giuridiche negative per la parte che era tenuto al suo rispetto.
Tale considerazione di portata generale deve tuttavia essere necessariamente coordinata con la specificità della fattispecie in ordine alla quale si discute degli effetti derivanti dall'omesso rispetto di un termine.
Orbene, in situazioni di bandi o comunque di avvisi finalizzati al conseguimento (come in effetti verificatosi nel caso in esame) di contributi pubblici, l'indicazione nella lex specialis (ovvero nel bando) di un termine entro cui deve essere portata a termine una determinata operazione deve essere intesa come perentoria ed a supportare tale soluzione militano una serie di circostanze quali: il bando introduce una procedura di chiara connotazione pubblicistica perché preordinata alla concessione di denaro messo a disposizione per favorire ben definite attività o progetti;
quanto accaduto nella fattispecie non si sottrae a tale regola poiché vi sono imprese (come l'odierna appellante) che hanno assunto l'impegno di portare a termine un progetto di investimento della propria attività e quindi sussiste una stretta dipendenza tra tale progetto ed il contributo pubblico nel senso che in tanto può esigersi quest'ultimo in quanto il primo è stato portato a compimento;
- sono le stesse regole poste a fondamento dell'attività della pubblica amministrazione (con evidenti implicazioni anche di matrice costituzionale) a richiedere il rispetto di principi di efficienza, efficacia, imparzialità avendo principalmente cura di scongiurare sperperi di denaro;
-in buona sostanza, quindi, in ipotesi di riconoscimento di un finanziamento pubblico, il rispetto del termine previsto è essenziale e pertanto, proprio perché ci si trova al cospetto di un rapporto che assume anche una veste marcatamente pubblicistica e non esclusivamente privatistica, il mancato rispetto non può non comportare delle conseguenze come la revoca dell'ammissione al contributo stesso;
-consentire, in ultima istanza, soluzioni di segno contrario favorirebbe delle ingiustificate ipotesi di imparzialità (ontologicamente contrarie ai principi ispiratori dell'azione della pubblica
6 amministrazione già menzionati) favorendo inammissibilmente i soggetti ammessi al contributi
(tenuti al rispetto delle regole del bando), ma soprattutto quelli che ne sono rimasti esclusi;
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni svolte il secondo motivo di appello deve essere disatteso.
4.2.1. A non diverse conclusioni, seppur attraverso un diverso percorso argomentativo, deve pervenirsi anche per quanto concerne le restanti doglianze che fanno perno sull'errata valutazione dell'esistenza dei presupposti della forza maggiore.
Trattasi, come noto, di un'esimente oggettiva di responsabilità non tipizzata espressamente che, anche basandosi sulla ampia produzione giurisprudenziale in materia, evoca la sussistenza di circostanze anormali ed estranee al soggetto tenuto all'adempimento di una determinata prestazione.
Secondo la prospettazione della appellante ad integrare tale requisito vi è l'impedimento legato alla diagnosticata “trombosi emorroidale” ed attestata dal certificato medico del 27 maggio 2019 con indicazione di sei giorni di riposo in favore del legale rappresentante.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la circostanza non adeguatamente provata in difetto della produzione del suddetto certificato.
In effetti, ponendo a confronto la documentazione depositata dalla società appellante, balza all'evidenza che in primo grado tale certificato è stato depositato (quindi tempestivamente) in allegato alla memoria difensiva del 22 ottobre 2019.
Ad ogni buon conto, e per mero spirito di completezza espositiva, il certificato non può egualmente valere a sostegno delle ragioni dell'odierna appellante.
Scendendo nel dettaglio, deve infatti osservarsi quanto segue.
La certificazione attesta una patologia ed il numero di giorni di riposo assoluto, ma non specifica se trattasi di un impedimento che avrebbe in ogni caso precluso al legale rappresentante della società di effettuare i bonifici di pagamento tempestivamente.
Ma vi è di è più.
L'appellante avrebbe dovuto allegare, prima, e provare poi le ragioni per cui non ha provveduto al saldo prima della data indicata nel certificato medico.
Soprattutto, poiché il bando prevede la possibilità di proroga (non specificando quante ne possono essere chieste), l'appellante avrebbe ben potuto rappresentare la situazione venutasi a creare palesando in tal modo un comportamento volto a far emergere la propria intenzione di tenere comunque fede agli impegni assunti.
Invece, la prima nota in cui sono state esplicitate le ragioni del ritardo nel pagamento è del mese di novembre 2019.
7 4.2.2. Quand'anche poi si volesse opinare in senso contrario, l'appello è parimenti da rigettare.
Ed allora, procedendo oltre, occorre vagliare gli altri profili indicati in sentenza e che avrebbero potuto consentire di rispettare ugualmente il termine ultimo di scadenza.
Chiaro il riferimento alla possibilità di conferire delega ad un terzo soggetto per l'espletamento dell'incombente oppure avvalersi del sistema home banking.
Trattasi di aspetti espressamente menzionati dalla nel provvedimento di revoca in Controparte_1 questa sede impugnato.
Anche nel corso del giudizio di primo grado (cfr pag 6 della comparsa di costituzione) l'
[...]
ha espressamente rimarcato le due circostanze indicandole come possibili fattori che Parte_2 comunque avrebbero potuto concorrere ad evitare (ove vi fosse stato l'impedimento fisico del legale rappresentante) il decorso del termine di scadenza.
L'appellante ha contestato la rilevanza di tali aspetti assumendo l'insussistenza dei presupposti per farvi ricorso.
Ai fini che ci occupano, è sufficiente rilevare che certamente non è stata fornita la prova che per il rilascio della delega ad un terzo soggetto fosse indispensabile la presenza del legale rappresentante in filiale oppure il ricorso, per l'ammontare degli importi, ad una procura speciale notarile.
Ed allora, trattasi di un ulteriore incombente che avrebbe certamente scongiurato la revoca e soprattutto avrebbe permesso di superare l'empasse derivante dall'impedimento fisico del legale rappresentante.
Anche sulla questione della possibilità di far ricorso al sistema home banking, l'appellante non ha fornito elementi in grado di poter escludere l'utilizzo di tale modalità di pagamento.
L'appellante, come rilevato nella sentenza di primo grado si è limitata a dedurre di non poter attivare tale servizio, ma il documento posto a sostegno di tale assunto si è rivelato del tutto inidoneo trattandosi di una comunicazione della banca del seguente tenore “Facciamo seguito alla Vs del
13/11/2019 per informarVi che il finanziamento “Mps ” di euro Controparte_5
320.000,00 (euro Trecentoventimila/00) con durata mesi 60 è stato erogato in data 5 Novembre 2018 sul cc dedicato n. 35762 /54. Su di esso, al 30.09.2019, sono transitati oltre all'accredito della somma di cui sopra, esclusivamente gli oneri e commissioni bancari e le disposizioni per gli acconti delle fatture per l'acquisto del bene strumentale per il quale il finanziamento è stato richiesto. Restando a disposizione vi rilasciamo gli estratti cdi conto corrente dalla data di apertura fino al 30.06.2019.
Distinti saluti”).
4.3. Anche l'ultimo motivo di appello, relativo alle spese di lite, deve essere rigettato.
8 L'infondatezza dei precedenti motivi infatti esclude alla radice la possibilità di procedere ad una deroga rispetto al criterio della soccombenza.
Quanto all'ulteriore tema svolto sulla eccessiva misura dell'importo liquidato, le doglianze non persuadono in quanto il giudice di prime cure si è basato sul valore della controversia (peraltro neppure contestato in questa sede) applicando i valori minimi ed escludendo anche la fase di trattazione ed istruttoria per il mancato deposito delle memorie ex art 183 cpc avendo insistito sin da subito le stesse parti per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'importo così liquidato deve ritenersi corretto.
Ne deriva quindi l'infondatezza anche dell'ultimo motivo.
5.1. In ultimo, le spese del presente grado nel rapporto tra l'appellante e devono Controparte_1 essere liquidate secondo il principio della soccombenza.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 3.473,00 ciascuna per compensi professionali attenendosi Controparte_1 ai valori di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia indeterminabile bassa complessità, applicazione valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate ed esclusione della fase di trattazione ed istruttoria in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2. Con riguardo, invece, al regime delle spese di lite nel rapporto tra l'appellante e le altre parti contumaci deve farsi applicazione del principio secondo cui principio la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
9 6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 614/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di e di;
CP_2 Controparte_3
b) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
c) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 3.473,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e le altre parti contumaci;
e) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica di quanto indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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