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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4891/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4630/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001768483000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001768483000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso di intimazione, con vittoria di spese.
Resistente/Appellata Agenzia delle Entrate: aderisce all'appello di ADER.
Resistente/Appellato Resistente_1: il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Procuratore Speciale rappr.te legale pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti di Resistente_1 nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era l'impugnazione dell'avviso di intimazione n. 8483, notificato in data 30.06.2023 con cui veniva intimato al contribuente il pagamento della complessiva somma di €. 708.835,77 afferente al presunto mancato pagamento di dodici cartelle esattoriali, tutte specificamente indicate, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo atteso che l'Agente della Riscossione non aveva dato prova della notifica delle cartelle esattoriali n. 5453, 7735, 7127, 5527 e 3403, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo produceva ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 le relate di notifica delle cartelle oggetto del giudizio, segnatamente risultava che la cartella n. 5453 era stata notificata in data 2.10.2014 alla sig.ra Nominativo_1 con successiva raccomandata informativa n. 20002375976-1 del 9.10.2014; la cartella n. 7735 era stata notificata in data 14.12.2016, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione all'albo della Casa comunale e successiva raccomandata del 15.12.2016; la cartella n. 7127 era stata notificata in data 8.02.2017, ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante affissione all'albo della Casa comunale e successiva raccomandata del 9.02.2017; la cartella n. 5527 era stata notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, tornata al mittente per compiuta giacenza;
la cartella n. 3403 era stata notificata in data 30.11.2018 al genero qualificatosi come tale e residente in [...], Indirizzo_2, come da situazione familiare che allegava e, successiva raccomandata informativa. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di intimazione opposto tenuto conto che le cartelle annullate dovevano essere invece confermate, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale tenuto conto che l'oggetto del contendere riguarda vizi relativi ad adempimenti di esclusiva competenza dell'agente della Riscossione, aderiva all'appello proposto dalla società ADER, pur rilevando che oggetto dell'impugnazione sono atti propri dell'agente della riscossione quali presunti vizi della notifica della cartella. Dichiarava ammissibile la produzione documentale della parte appellante.
Non si costituiva Resistente_1, il quale rimaneva contumace sebbene ritualmente citato.
Il ricorso era posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente occorre esaminare in ordine logico l'ammissibilità della produzione. Sul punto, occorre dire che è ammissibile la produzione della parte appellante in quanto eseguita prima dell'entrata in vigore della novella dell'art. 58 c. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, con efficacia dal 4.01.2024, mediante il disposto di cui all'art. 1 lett. bb) l. n. 220 del 2023 che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Mentre alla data della produzione, era in vigore il vecchio testo della norma che consentiva la produzione di documenti e di atti anche se formati precedentemente. Peraltro è intervenuta da recente la sentenza della corte costituzionale n. 36/25 del 28.01.2025, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 58 c. 3 novellato limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti”, non ché dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, nella parte in cui prescrive che le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. bb) dello stesso d.lgs. n. 220 del
2023 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Nel merito, va osservato che la sentenza impugnata aveva dato atto che risultavano regolarmente notificate
7 delle cartelle presupposte, aventi numero finale 004, (notifica avvenuta in data 22.03.2013), 06002, (notifica avvenuta in data 22.03.2013), 417, (notifica avvenuta in data 2.10.2014), 836, (notifica avvenuta in data
6.03.2015), 055001, (notifica avvenuta in data 21.04.2017), 075002, (notifica avvenuta in data 15.03.2019),
e 586, (notifica avvenuta in data 19.02.2019). La parte appellante ha fornito la prova della regolare notifica delle cinque cartelle residue oggetto del presente giudizio. Infatti, la cartella n. 5453 risulta notificata in data
2.10.2014 alla sig.ra Nominativo_1 , e risulta inviata regolarmente la raccomandata informativa n. 20002375976-1 del 9.10.2014; la cartella n. 7735 risulta notificata in data 14.12.2016, ai sensi dell'art. 140
c.p.c. mediante affissione all'albo della Casa comunale e risulta inviata la relativa raccomandata informativa del 15.12.2016; la cartella n. 7127 risulta notificata in data 8.02.2017, ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante affissione all'albo della Casa comunale e risulta eseguita regolarmente la raccomandata informativa del
9.02.2017; la cartella n. 5527 risulta notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, tornata al mittente per compiuta giacenza;
la cartella n. 3403 risulta notificata in data 30.11.2018 al genero qualificatosi come tale e residente in [...], Indirizzo_2, come da situazione familiare prodotta e risulta eseguita la successiva raccomandata informativa.
Quanto alle spese, non va adottato alcun provvedimento posto che la parte appellata non si è costituita, mentre l'Agenzia delle Entrate ha aderito all'appello.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 16.01.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4891/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4630/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001768483000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001768483000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso di intimazione, con vittoria di spese.
Resistente/Appellata Agenzia delle Entrate: aderisce all'appello di ADER.
Resistente/Appellato Resistente_1: il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Procuratore Speciale rappr.te legale pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti di Resistente_1 nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era l'impugnazione dell'avviso di intimazione n. 8483, notificato in data 30.06.2023 con cui veniva intimato al contribuente il pagamento della complessiva somma di €. 708.835,77 afferente al presunto mancato pagamento di dodici cartelle esattoriali, tutte specificamente indicate, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo atteso che l'Agente della Riscossione non aveva dato prova della notifica delle cartelle esattoriali n. 5453, 7735, 7127, 5527 e 3403, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo produceva ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 le relate di notifica delle cartelle oggetto del giudizio, segnatamente risultava che la cartella n. 5453 era stata notificata in data 2.10.2014 alla sig.ra Nominativo_1 con successiva raccomandata informativa n. 20002375976-1 del 9.10.2014; la cartella n. 7735 era stata notificata in data 14.12.2016, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione all'albo della Casa comunale e successiva raccomandata del 15.12.2016; la cartella n. 7127 era stata notificata in data 8.02.2017, ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante affissione all'albo della Casa comunale e successiva raccomandata del 9.02.2017; la cartella n. 5527 era stata notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, tornata al mittente per compiuta giacenza;
la cartella n. 3403 era stata notificata in data 30.11.2018 al genero qualificatosi come tale e residente in [...], Indirizzo_2, come da situazione familiare che allegava e, successiva raccomandata informativa. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di intimazione opposto tenuto conto che le cartelle annullate dovevano essere invece confermate, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale tenuto conto che l'oggetto del contendere riguarda vizi relativi ad adempimenti di esclusiva competenza dell'agente della Riscossione, aderiva all'appello proposto dalla società ADER, pur rilevando che oggetto dell'impugnazione sono atti propri dell'agente della riscossione quali presunti vizi della notifica della cartella. Dichiarava ammissibile la produzione documentale della parte appellante.
Non si costituiva Resistente_1, il quale rimaneva contumace sebbene ritualmente citato.
Il ricorso era posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente occorre esaminare in ordine logico l'ammissibilità della produzione. Sul punto, occorre dire che è ammissibile la produzione della parte appellante in quanto eseguita prima dell'entrata in vigore della novella dell'art. 58 c. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, con efficacia dal 4.01.2024, mediante il disposto di cui all'art. 1 lett. bb) l. n. 220 del 2023 che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Mentre alla data della produzione, era in vigore il vecchio testo della norma che consentiva la produzione di documenti e di atti anche se formati precedentemente. Peraltro è intervenuta da recente la sentenza della corte costituzionale n. 36/25 del 28.01.2025, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 58 c. 3 novellato limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti”, non ché dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, nella parte in cui prescrive che le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. bb) dello stesso d.lgs. n. 220 del
2023 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Nel merito, va osservato che la sentenza impugnata aveva dato atto che risultavano regolarmente notificate
7 delle cartelle presupposte, aventi numero finale 004, (notifica avvenuta in data 22.03.2013), 06002, (notifica avvenuta in data 22.03.2013), 417, (notifica avvenuta in data 2.10.2014), 836, (notifica avvenuta in data
6.03.2015), 055001, (notifica avvenuta in data 21.04.2017), 075002, (notifica avvenuta in data 15.03.2019),
e 586, (notifica avvenuta in data 19.02.2019). La parte appellante ha fornito la prova della regolare notifica delle cinque cartelle residue oggetto del presente giudizio. Infatti, la cartella n. 5453 risulta notificata in data
2.10.2014 alla sig.ra Nominativo_1 , e risulta inviata regolarmente la raccomandata informativa n. 20002375976-1 del 9.10.2014; la cartella n. 7735 risulta notificata in data 14.12.2016, ai sensi dell'art. 140
c.p.c. mediante affissione all'albo della Casa comunale e risulta inviata la relativa raccomandata informativa del 15.12.2016; la cartella n. 7127 risulta notificata in data 8.02.2017, ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante affissione all'albo della Casa comunale e risulta eseguita regolarmente la raccomandata informativa del
9.02.2017; la cartella n. 5527 risulta notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, tornata al mittente per compiuta giacenza;
la cartella n. 3403 risulta notificata in data 30.11.2018 al genero qualificatosi come tale e residente in [...], Indirizzo_2, come da situazione familiare prodotta e risulta eseguita la successiva raccomandata informativa.
Quanto alle spese, non va adottato alcun provvedimento posto che la parte appellata non si è costituita, mentre l'Agenzia delle Entrate ha aderito all'appello.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 16.01.2026 Il Presidente estensore