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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/11/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAVIGLIA BRUNO e Avv. SGARITA CARLA
CONTRO
INPS - SEDE DI SCIACCA IC01 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Per l'integrale accoglimento del ricorso, Pt_1 con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2024, ha impugnato l'ordinanza di Parte_1 ingiunzione n. OI-003043176 notificata il 04/02/2025 (doc. 001), con cui viene ingiunto al ricorrente, il pagamento della somma di € 7.248,71, per la violazione dell'art. 2 c° 1-bis DL 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3 c° 6 Dlgs 8/2016 e novellato dall'art. 23 DL 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023 (mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2022).
Ha contestato:
I. ILLEGITTIMITA' 14 e 18 L. Controparte_1
689/1981.
II. ILLEGITTIMITA' ORDINANZA-INGIUNZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
III. NON DEBENZA SOMME INGIUNTE PER INTERVENUTA ESTINZIONE DELL'
OBBLIGO DI PAGAMENTO EX ART. 14 COMMA 6 L. 689/1981. Ha, anche, formulato istanza di sospensione.
L'INPS sebbene regolarmente citata non si è costituita.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la causa, coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, dopo il rinvio all'udienza del 7 novembre 2025 è stata assegnata all'odierno Decidente ed è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto va annullata l'ordinanza oggetto del giudizio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia, la quale, sebbene raggiunta da regolare notifica ad opera della cancelleria (cfr. PEC del 2 aprile del 2025) ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.lgs. 150/2011, non si è costituita.
Ciò posto, va rammentato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della P.A.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova spettano, rispettivamente, alla P.A. e all'opponente (Cass. 7 marzo 2007, n. 5277, Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20930 e, da ultimo, Cass. 22 gennaio
2018, n. 1529).
Ciò premesso, nel caso di specie, innanzi alle specifiche doglianze di parte ricorrente, sarebbe stato onere della convenuta fornire la prova della notifica degli atti prodromici all'emissione dell'ordinanza e, nel merito, la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria.
Non costituendosi in giudizio, l'INPS non ha provato la notifica degli atti presupposti all'ordinanza, di cui il ricorrente ne ha espressamente eccepito l'omessa notifica, vale a dire il verbale del
20/01/2025: nr. 4592.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione in contestazione tanto ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, quanto per la mancata prova del fondamento della pretesa sanzionatoria da parte dell'INPS.
L'articolo 14 della L.689/1981 prevede infatti, che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1),, “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio del la
Repubblica entro il termine di novanta giorni… dall'accertamento ” (comma 2). La medesima disposizione prevede, altresì, che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (comma 6).
Considerato pertanto la mancata prova della notifica degli accertamenti richiamati nell'ordinanza e contenenti le specifiche contestazioni mosse al ricorrente, le correlate sanzioni portate dall'ordinanza
-ingiunzione opposta non può essere confermate.
In secondo luogo, l'ordinanza va annullata non risultando provata la condotta illecita posta a base del provvedimento sanzionatorio, il cui onere, per come già detto, gravava sull'Amministrazione convenuta.
In conclusione, il ricorso in opposizione va accolto e per l'effetto va annullata l'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della lite, dell'effettiva attività processuale svolta, caratterizzata dalla sostanziale assenza di fase istruttoria e decisoria, dell'esiguo numero di questioni giuridiche e fattuali trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione:
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-003043176 notificata il 04/02/2025;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese pari a € 618,50 di cui € 118,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali IVA e CPA da distrarre a favore dei procuratori antistatari
Sciacca, 7/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini