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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1233/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 11.02.2025 e vertente
TRA
in persona del Presidente del Parte_1
Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante p.t., Avv. Antonio Marascia, rappresentata e difesa dall'Avv. Osvaldo Galizia in virtù di procura in atti, indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
E
, con sede legale in Canada, città e distretto di Montreal, in persona CP_1 del legale rappresentante sig.ra , rappresentata e difesa in forza di Controparte_2 mandato in atti dall'Avv. Alfonso Amato del Foro di Salerno e dall'Avv. Ugo Di
Pietropaolo del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Sicignano degli Alburni, alla Via Roma, 19;
1 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 11.02.2025.
OGGETTO: Agenzia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, n.
49/2023 pubblicata il 26.04.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva l'emissione CP_1
nei confronti della di un decreto Parte_1
ingiuntivo di pagamento di un importo pari a:
- 201.494,92 dollari canadesi (pari ad € 137.016,54), a titolo di provvigioni maturate dalla ricorrente nei confronti della resistente in forza di un contratto di agenzia internazionale del 01.04.2017 (con iniziale vigenza fino al 31.12.2017, poi tacitamente rinnovato per gli anni 2018, 2019 e 2020 sino all'avvenuto recesso operato dalla resistente in data 25.07.2020), finalizzato alla promozione e vendita, in territorio canadese, di vini (Montepulciano, Trebbiano CH e
Rosè) ed altri prodotti contrattuali;
- € 68.000,00, oltre accessori, a titolo ristoro per recesso e nomina illegittima di altro rappresentante.
Il giudice del monitorio, riconoscendo il diritto della ricorrente, concedeva il decreto ingiuntivo dalla medesima richiesto (D.I. n. 473/2021), seppure limitatamente alle somme relative alle provvigioni, mentre rigettava la domanda di condanna al pagamento del ristoro.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1
eccependo l'inadempimento della :
[...] CP_1
2 1) per non essersi questa diligentemente attivata, nella sua qualità di agente, per la promozione dei prodotti della cantina presso la SAQ (Società degli Alcoli del Quebec);
2) per avere, detta riduzione dell'attività promozionale, determinato, a partire dal
2018, una riduzione dei volumi di vendita dei prodotti oggetto del contratto;
3) per essere stato l'agente assente nell'attività di assistenza, ciò determinando la necessità per di rapportarsi direttamente con la SAQ. Parte_1
In virtù di tali inadempimenti, la preponente si era trovata costretta ad inviare all'agente una lettera di recesso per giusta causa in data 25.07.2020.
Concludeva quindi parte opponente per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno, da quantificarsi in €
153.846,18 per la perdita di utili derivanti dalla mancata vendita di 661.704 bottiglie di vino a partire dal secondo semestre 2017 (rispetto al primo semestre dello stesso anno), oltre ad € 12.322,50 di perdita di utili per la mancata vendita di
53.000 bottiglie, pari all'incremento di vendite rispetto alla media riferita a prodotti simili.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la contestando le CP_1 avverse argomentazioni ponendo l'accento sul fatto che non vi era stata alcuna contestazione da parte dell'opponente, né, sulla stipula del contratto, né, sull'effettiva vendita dei prodotti per il pagamento delle cui provvigioni era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo, in forza dell'art. 8 del contratto.
Contestava, inoltre, gli inadempimenti lamentati e la legittimità del recesso operato dalla preponente, chiedendo nuovamente l'importo pari ad € 68.000,00 a titolo di ristoro per l'ingiustificata interruzione del rapporto contrattuale.
Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con la sentenza n. 49/2023 si pronunciava nei termini che seguono:
3 “a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 473/2021 della sezione centrale di questo tribunale, dichiarandolo esecutivo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
c) rigetta l'ulteriore domanda proposta da parte opposta;
d) compensa le spese del giudizio di opposizione”.
Nella sentenza il giudice rilevava come, pacifica la stipula del contratto tra le parti, era stata la stessa parte opponente a non sollevare alcuna specifica eccezione in merito all'effettiva vendita delle bottiglie di vino per le quali erano state richieste le provvigioni. Quanto all'eccezione di inadempimento – scriveva il primo giudice – “si osserva che le circostanze rappresentate non legittimano di certo il preponente a non corrispondere le provvigioni per le vendite concluse dall'agente. Del resto, essendo le provvigioni proporzionali al numero di bottiglie vendute, il minor volume delle vendite è compensato da una corrispondente riduzione di tali provvigioni. Inoltre, si rileva che il contratto non prevede affatto un numero minimo di bottiglie da vendere, al di sotto del quale l'agente non matura il diritto al compenso”.
Quanto alla domanda risarcitoria dell'opponente, il giudice ne rilevava l'infondatezza, essendo sfornita di prova in relazione al danno conseguenza.
Con riguardo, infine, alla domanda, proposta dall'opposta già in sede monitoria
(e rigettata in quella sede), di condanna della controparte al pagamento della somma di € 68.000 a titolo di ristoro per il recesso asseritamente illegittimo, il giudice di primo grado ne rilevava la genericità e ne statuiva il rigetto, non avendo la dimostrato il danno conseguenza subito a causa del recesso CP_1
operato da , né, dimostrato la sussistenza di una delle Parte_1 circostanze indicate dal primo comma dell'art. 1751 c.c., nè, ancora, spiegato il criterio utilizzato per la determinazione di tale somma.
Avverso la sentenza citata proponeva appello Parte_1
affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati:
[...]
4
1. Erronea comprensione e valutazione delle contestazioni mosse da
[...]
in merito all'illegittimità delle provvigioni richieste da . Parte_1 CP_1
A dire di parte appellante, il giudice avrebbe dovuto tenere conto delle contestazioni mosse dall'opponente con riguardo alle provvigioni invocate dall'opposta ed avrebbe dovuto riscontrare come la si fosse limitata a CP_1 produrre un semplice conteggio, tra l'altro privo di certificazione e mai inviato alla Cooperativa, senza allegare però “documentazione attestante la fondatezza e la provenienza di tali provvigioni, ovvero fatture e messe in mora di pagamento”.
D'altro canto – deduceva parte appellante – molte delle fatture prodotte dall'opposta con le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. non erano mai pervenute alla e pertanto dovevano essere stralciate dal computo delle Parte_1 somme richieste (senza considerare “che le fatture sono un mero documento fiscale che non prova in alcun modo l'adempimento delle prestazioni”).
A ciò doveva aggiungersi che le fatture recavano sempre la stessa percentuale e non tenevano conto – come pure contestato – “dell'attività di gestione e promozione che avrebbe dovuto essere stornata” (attività che doveva necessariamente transitare attraverso le SAQ).
Ed ancora. Deduceva parte appellante che “al di là delle quantificazioni comunque errate delle provvigioni di cui si è trattato innanzi, le provvigioni non erano dovute alla in quanto non vi era stato alcun contributo della CP_1
nella vendita dei prodotti di ” (essendo le vendite CP_1 Parte_1 effettuate, non, grazie alla promozione di , “ma solo grazie al contributo CP_1 diretto della Saq contattata ripetutamente dagli impiegati di ”). Pt_1
Infondata – deduceva l'appellante – doveva ritenersi la domanda proposta dalla controparte in termini risarcitori (domanda ribadita, come si vedrà, con appello incidentale), per il ritenuto illegittimo recesso per giusta causa dal contratto di agenzia operato da in data 25.07.2020. Parte_1 Parte_1
infatti – deduceva l'appellante - aveva agito nel rispetto delle previsioni contrattuali a seguito delle numerose problematiche emerse, tra le quali il calo di
5 commesse e la totale assenza di assistenza e promozione sul territorio canadese.
Peraltro - scriveva l'appellante - “vi sono numerosi scambi di mail tra il personale di e i referenti in ordine ai vari problemi di volta in volta Pt_1 CP_1
riscontrati dalla cooperativa, in particolare spesso la sollecita Pt_1 chiarimenti in quanto già dall'aprile 2019 vi erano problemi in merito ai servizi di promozione alla mancanza di organizzazione degli ordini e nella richiesta di provvigioni (doc. n. 5)”.
2. Mancata considerazione dei danni subiti da a causa Parte_1 dell'inadempimento contrattuale di . CP_1
A dire di parte appellante, al contrario di quanto riscontrato dal primo giudice, le argomentazioni proposte da e documentate da prospetti prodotti, avevano Pt_1
inequivocabilmente fornito la prova del concreto danno economico provocato alla preponente dalla condotta di . In sostanza, la cooperativa aveva subito, a CP_1
causa della mancata attività promozionale e di vendita della , un CP_1
decremento sia in termini di perdita che di mancato guadagno. Deduceva
l'appellante che “dai calcoli è emerso che, rispetto alla situazione esistente al momento dell'ingresso dell'agente “ ” (I semestre 2017) e fino al momento CP_1 dell'interruzione del rapporto con lo stesso (I semestre 2020), le vendite sono scese, complessivamente, del 31%, con una riduzione massima del 45,3% nel II° semestre 2019”. Dati, quelli riportati, che “risultano in assoluta controtendenza rispetto al trend delle esportazioni di bevande verso il Canada nel periodo 2017 –
2020. Infatti le esportazioni di vino dall'Italia verso il Canada ammontavano a
365.735 migliaia di Euro nel 2016 e sono passate a 395.360 nel 2017, a 395.664 nel 2018, a 408.278 nel 2019 attestandosi a 413.715 migliaia di euro nel 2020 con un incremento percentuale pari al 13,12% rispetto al 2016 (fonte: Istituto del
Commercio con l'Estero su dati ISTAT)”.
A ciò doveva aggiungersi il danno causato al marchio ” a Parte_1
motivo della riduzione del volume di fatturato, da valutarsi in via equitativa,
Concludeva l'appellante nei termini che seguono:
6 “ In Via principale: previo accertamento e conseguente declaratoria;
1) Per i motivi indicati in narrativa dichiarare nullo o comunque privo di efficacia, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In Via Riconvenzionale
2) Accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per inadempimento contrattuale per le motivazioni indicate in narrativa e per l'effetto condannare la predetta al risarcimento dei danni subiti dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore Avv. Antonio Marascia, pari ad € 153.846,18 oltre ad € 12.322,50 per i mancati utili, come meglio precisato in narrativa ovvero la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al danno causato al marchio
“ ” da valutarsi in via equitativa ovvero a mezzo CTU Parte_1
contabile.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
In Via Istruttoria subordinata:
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, ovvero qualora dovesse essere contestata la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, ammettere CTU contabile al fine di determinare l'esatto importo dovuto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in appello la contestando gli avversi assunti. CP_1
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ne deduceva l'infondatezza. Proponeva appello incidentale con riferimento alla domanda dalla medesima formulata in primo grado e rigettata dal primo giudice, e concludeva nei termini che seguono:
“1) Dichiararsi la inammissibilità dell'atto di appello proposto da
[...]
; Parte_2
7 2) In ogni caso rigettarsi l'interposto gravame;
3) In accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, condannarsi controparte al ristoro per illegittimo recesso dal rapporto di agenzia internazionale, da liquidarsi in euro 68.000, ovvero la somma maggiore o minore reputata giusta ed equa.
4) In accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, condannarsi controparte al ristoro per illegittimo recesso dal rapporto di agenzia internazionale, da liquidarsi equitativamente;
5) Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite, anche per lite temeraria”.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c.. Si tratta di eccezione infondata poichè dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficiente indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (cfr Cass Civ, Sez VI 29.1.2020 n. 1935).
8 Nel merito, l'appello principale è infondato e va rigettato.
Con riferimento al primo motivo di appello la Corte rileva quanto segue.
Se è vero – come correttamente evidenziato dal primo giudice – che sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, è onere dell'opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, dare prova dell'esistenza del credito, rimanendo a carico dell'opponente, nella sua veste di convenuto in senso sostanziale, l'onere di dimostrare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (si veda sul punto tra le tante Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421), è parimenti vero che un fatto allegato dall'opposto, e non contestato specificatamente dall'opponente, assume un rilievo determinante ai fini della dimostrazione del diritto azionato con il monitorio.
Secondo la Suprema Corte, infatti, (Cass. Civ., sentenza n. 20597/2022), “la prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass.,
11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
9 l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439)”.
Ciò detto, la Corte rileva che, di fatto, non vi è stata contestazione, nè, della stipulazione del contratto di agenzia, allegato dall'opposta, nè, delle vendite effettuate e delle provvigioni maturate, nè, del mancato pagamento della somma richiesta.
In sostanza, la difesa dell'opponente è stata, all'evidenza, impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento dei fatti allegati.
Ed infatti.
Per quanto concerne l'effettiva vendita delle bottiglie di vino, è stata la stessa opponente ad inserire negli scritti difensivi un prospetto delle bottiglie vendute grazie all'attività dell'agente, bottiglie per le quali erano state richieste le provvigioni.
Si tratta di dati numerici riportati dall'opponente, anche attraverso l'ausilio di grafici, nell'atto di appello, alla pag.16, ai punti da 5 a 16, da cui emerge, per stessa ammissione di , la vendita da parte della Parte_1 CP_1
per conto della opponente, nel periodo di cui alla richiesta di pagamento, di: -
314.496 bottiglie complessive nel primo semestre 2018; - 305.088 bottiglie complessive nel secondo semestre 2018; - 322.848 bottiglie complessive nel primo semestre 2019; - 224.640 bottiglie complessive nel secondo semestre 2019;
- 309.936 bottiglie complessive nel primo semestre 2020. E dunque, la vendita di complessive 1.477.008 bottiglie nel periodo 2018- 2020.
Non solo. Parte opponente, odierna appellante, afferma a pag. 19 dell'atto di appello, al punto 13, che ogni bottiglia costava € 1,55, importo unitario che, moltiplicato per il numero delle bottiglie sopra indicato, ha determinato il fatturato conseguito dall'opponente (pari ad € 2.289.362,4) nel periodo di riferimento.
Tenuto conto, allora, della percentuale di provvigione, che per ammissione di stessa, era stata fissata al 3% sino al 31.3.2018 ed all'8% dall' Parte_1
10 1.4.2018 al 30.6.2020, le provvigioni di spettanza di , ricavabili dalle CP_1 stesse affermazioni dell'opponente - anche a prescindere dalla percentuale del
12% contemplata da contratto per alcuni prodotti – appaiono pari ad un importo che risulta persino maggiore della somma ingiunta.
Una serie di dati quelli forniti da parte opponente pacifica ed esauriente.
La vendita delle bottiglie azionate con il monitorio nel periodo di riferimento richiamato, per quanto emerso dall'istruttoria, è avvenuta regolarmente, salvo poi parte opponente/preponente ritenere che il numero delle bottiglie vendute era inferiore alle aspettative della cooperativa, motivo per cui decideva di interrompere i pagamenti.
Si legge nella testimonianza resa dalla teste , responsabile Testimone_1 amministrativa di , “preciso che le perdite che ho riscontrato Parte_1
si riferiscono al fatturato;
non sono in grado di indicare riferimenti al numero di bottiglie ADR: ricordo che le fatture di parte opposta sono state pagate in parte dopo aver riscontrato l'attività di promozione;
non abbiamo più effettuato pagamenti quando abbiamo riscontrato il calo del fatturato e la mancanza di attività proporzionale da parte dell'agenzia”.
Per quanto concerne il calcolo delle provvigioni, e dunque delle somme dovute a come compensi, si tratta anche qui di un calcolo pacificamente CP_1 riconducibile all'art. 8 del contratto, che non è mai stato contestato dall'opponente. In sostanza, pacifiche le modalità di calcolo contrattualmente previste per la determinazione dei compensi all'agente, nessuna contestazione è stata specificatamente formulata dall'opponente/appellante principale, in termini di errore di calcolo nella determinazione della somma complessiva richiesta dalla parte ingiungente.
Di nessun rilievo le argomentazioni espresse dall'opponente, odierno appellante principale, in merito ad una operazione di 'storno' delle provvigioni legata all'attività – di cui non è stata indicata la natura, e comunque, per stessa
11 affermazione dell'appellante, meramente 'eventuale' - della SAQ: allegazioni non sottoposte all'attenzione del primo giudice e comunque non provate.
Parimenti non rilevanti le deduzioni che mirano a censurare le fatture prodotte da parte opposta, sia, perché – pur nella consapevolezza che si tratta di documenti di formazione unilaterale che non possono assurgere al rango di prova nel giudizio di opposizione – il contenuto di detti documenti è stato confermato, per quanto sopra detto, dalla stessa linea difensiva ed argomentativa dell'opponente; sia, perché
l'applicazione della stessa percentuale di provvigione sulle vendite (del 3% e dell'
8%) per tutto il periodo di riferimento non può ritenersi discrezionale, bensì oggetto di una espressa previsione contrattuale.
Con riferimento al secondo motivo di appello la Corte rileva quanto segue.
Innanzitutto, la Corte, condividendo le argomentazioni del primo giudice, rileva come - a fronte delle vendite concluse dall'agente dei prodotti oggetto del contratto e degli incontestati criteri di calcolo delle provvigioni, esclusi
'eventuali', non allegati, nè, tantomeno, provati, 'storni' - Parte_1
avrebbe dovuto, comunque, adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, e dunque provvedere al pagamento delle provvigioni, ovviamente ridotte in quanto parametrate al minor volume delle vendite effettuate, tenendo conto che il contratto non aveva previsto un numero minimo di bottiglie da vendere, al di sotto del quale l'agente non avrebbe maturato il diritto al compenso. Del pagamento di tali provvigioni non è stata data alcuna prova da parte della opponente.
Ciò detto, le deduzioni secondo cui vi sarebbe stato un inadempimento di CP_1
in termini di mancata attività promozionale dei prodotti, di assenza di
[...]
interessamento in merito ai cali di vendita, e di assente comunicazione con il preponente, tali da causare, sia, un decremento, in termini di perdita e di mancato guadagno, sia, un danno all'immagine della cooperativa, sono affermazioni non supportate da elementi di prova.
12 Non potendosi riconoscere infatti un danno in re ipsa, non è provato che se l'opponente si fosse affidato ad altro agente avrebbe potuto realizzare gli utili invocati a titolo di risarcimento, e non è dimostrato che, senza le mancanze dell'agente lamentate, le vendite del secondo semestre dell'anno 2017, o dei periodi di riferimento richiamati in termini di decremento, sarebbero state le stesse del primo semestre o dei periodi più redditizi.
D'altro canto, come già sopra evidenziato, non risulta previsto in contratto alcun fatturato minimo, mentre risulta espressamente previsto che “ l'Agente si impegna
a promuovere al meglio delle sue possibilità la vendita dei “Prodotti
Contrattuali” nel Territorio”(art.2).
Del resto, ancora, la durata del contratto, 01.04.2017 - 31.12.2017, con rinnovo tacito alla scadenza in caso di mancata disdetta (art.6 contratto), fa facilmente, e logicamente, ritenere che se già dal 2018 si fossero verificati degli inadempimenti da parte di , per come sopra lamentati, non si avrebbe certamente avuto il CP_1
rinnovo tacito del contratto negli anni a seguire.
Quanto all'appello incidentale promosso da che censura il CP_1
mancato accoglimento della domanda risarcitoria per l'illegittimo recesso operato da , la Corte - pur tenendo conto dell'ultimo capoverso Parte_1 dell'art. 6 del contratto di agenzia, e dunque della previsione in esso contenuta di una indennità ex art. 1751 c.c. in favore dell'agente in caso di scioglimento del rapporto tra le parti – ritiene la domanda inaccoglibile in mancanza, anche in questo caso, di prova del danno-conseguenza subito a causa del recesso di
[...]
. Parte_1
La si è limitata nel giudizio di primo grado a richiedere il risarcimento CP_1
del danno sulla base del recesso, ma non ha allegato, nè dato prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1751 c.c., primo comma, e non ha dimostrato concretamente il danno-conseguenza subito.
13 A ciò si aggiunga, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la mancata indicazione dei criteri di determinazione dell'importo richiesto a titolo risarcitorio e la inaccoglibile richiesta di liquidazione equitativa per come avanzata in sede di appello. A tale proposito la Corte ribadisce il principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata, ovvero sia incontestata, e nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur: presupposti entrambi non rinvenibili nella fattispecie in esame.
Alla luce di quanto ampiamente argomentato, sia, l'appello principale, sia,
l'appello incidentale vanno rigettati.
Le spese del grado, in considerazione del rigetto reciproco degli appelli, vanno compensate.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante principale e dall'appellante incidentale il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite del grado.
14 4) dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 26.05.2025.
Il Cons.Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara Del Bono
15