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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago - Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 358/2024 R.G. promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore rappresentato e difeso dagli Avv.ti FONDI GIAN LUIGI e VANELLI PAOLO
appellante
1 nei confronti di
AL DA DI Controparte_1 Controparte_2
[...]
elettivamente domiciliato presso il difensore rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI MARCO
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “In accoglimento del motivo sub.a dell'atto Parte_1
di citazione in appello che qui si intende integralmente riportato, dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 245/2021 del Tribunale di Massa, con- seguentemente dichiarare la tempestività della spiegata opposizione e del presente appello, per l'effetto, nel merito In Via Principale in accoglimento dei motivi sub b,c dell'atto di appello - dichiarare non provato il credito ingiunto e conseguentemente riformare la sentenza n.122/24 R.g.n. 2117/2021 e, per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.245/21 emesso il 12.04.21 dal Tribunale di Massa per la somma di Euro 9.213, 66 oltre interessi e spese.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In Via Subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi precedenti ed in accoglimento dei motivi d, e del presente appello, previa nomina di consulente tecnico d'ufficio, accertare l'esatto ammontare del saldo dare-avere del conto corrente principale oggetto di causa e delle aperture di credito collegate, scevro degli oneri non dovuti (es. commissione massimo scoperto ) in conformità alle eventuali pattuizioni intercorse tra le parti e alle norme di legge secondo i tassi effettivamente dovuti.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”;
Per l'appellato AL DA DI Controparte_1 [...]
“In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello Controparte_2
2 proposto per le ragioni esposte nel presente atto;
2) Confermare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 122/2024 pubblicata il 13/2/2024 del Tribunale di Massa, la quale ha rigettato l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
245/2021 (RG 660/2021) dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4) In via subordinata, accertare in ogni caso che è Controparte_2
creditrice nei confronti dell'appellante della somma di € 9.213,66 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come liquidati in decreto (in ogni caso entro i limiti di cui alla legge 108/1996) fino al soddisfo, con condanna dell'appellante al pagamento;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione ex artt. 645 c.p.c. e 650 c.p.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui – Parte_1
ad istanza di stato ingiunto allo stesso opponente il Controparte_3
pagamento di € 9.213,66 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), a fronte del mancato adempimento degli obblighi racchiusi nel contratto di apertura di credito su conto corrente bancario stipulato con la società , cedente Controparte_4
del credito in favore di , al fine di ottenere la revoca del Controparte_2
predetto decreto ingiuntivo opposto, attesa la nullità della notificazione del decreto opposto, l'illegittimità dello stesso per carenza di prova scritta e, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
3 A sostegno delle proprie ragioni, la parte attrice opponente deduceva: a) l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto poiché effettuata in luogo diverso dalla residenza dell'attore, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 650 c.p.c.; b) la nullità ai fini probatori della certificazione ex art 50 t.u.b prodotta dall'ingiungente; c) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca durante il rapporto con cadenza trimestrale.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , non Controparte_1
in proprio, ma quale mandataria di domandando il Controparte_2
rigetto dell'opposizione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendo, altresì, la conferma del decreto ingiuntivo n. 245/2021.
La causa veniva istruita unicamente mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti” (sentenza di primo grado, pagg. 2-3).
Con sentenza definitiva n. 122/2024 del 13/02/2024, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, così decideva: “1. DICHIARA inammissibile l'opposizione formulata da e per l'effetto, 2. CONFERMA il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 245/2021, emesso dal Tribunale di Massa, in persona del Giudice
Dott. M. Ermellini, in data 12.4.2021; 3. DICHIARA definitivamente esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo n.245/2021; 4. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto,
CONDANNA a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida in ed Euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A, se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive percentuali di legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 03.04.2024, formulando cinque censure (PRIMO
[...]
MOTIVO: a) Violazione di legge, errore e falsa applicazione artt. 137, 138 e 139 c.p.c.
e 650 c.p.c , 2727 c.c anche in relazione all'art.115 c.p.c, nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto conseguente ammissibilità opposizione tardiva ex art 650
c.p.c, sussistenza;
SECONDO MOTIVO: Nullità della sentenza in violazione dei
4 principi di terzietà ed imparzialità del Giudice, artt. 3, 24, 101, 111 Cost. sussistenza.
TERZO MOTIVO: Nullità ai fini probatori della certificazione ex art. 50 t.u.b., in relazione agli att. 145, 2697 c.c., violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost., sussistenza. QUARTO MOTIVO: Illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca durante il rapporto con cadenza trimestrale, sussistenza.
QUINTO MOTIVO: Illegittimità capitalizzazione degli interessi, sussistenza.) e instando, altresì, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con comparsa si costituiva AL DA Controparte_1
DI , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_2
sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., instando in ogni caso per il rigetto dello stesso.
Con ordinanza in data 14.11.2024, il CI, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza dell'08.01.2025, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 15.10.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è fondato/infondato/parzialmente fondato e deve essere rigettato/accolto, nei limiti infra specificati.
I. Sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione della parte appellata è infondata e deve essere respinta.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
5 Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
II. Sui motivi di appello
II. 1 PRIMO MOTIVO: a) Violazione di legge, errore e falsa applicazione artt.
137, 138 e 139 c.p.c. e 650 c.p.c , 2727 c.c anche in relazione all'art.115 c.p.c, nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto conseguente ammissibilità opposizione tardiva ex art 650 c.p.c, sussistenza.
Per l'appellante la sentenza di primo grado sarebbe errata laddove il Tribunale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo opposto fosse stato correttamente notificato a mediante raccomanda A/R, spedita in data 15.04.2021, all'indirizzo Parte_1
di Carrara, via Torano-Piastra 1 in quanto la raccomandata era ricevuta in data
21.04.2021 da qualificatasi come madre convivente di Persona_1 Parte_1
Secondo l'appellante il giudice non avrebbe correttamente valutato le risultanze processuali ed in particolare il fatto che, come emerge dal certificato storico di residenza, il al momento della notifica fosse residente in altro luogo. Parte_1
Per l'appellante tale decisione sarebbe in contrasto con la più recente giurisprudenza secondo la quale "La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario
6 della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 cod. proc. civ., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa” Cass.
4529/2019 (atto d'appello, pag. 4); iii) “Tale richiamata e consolidata giurisprudenza qualifica unanimemente la notifica effettuata non alla residenza, bensì in un luogo che abbia comunque un collegamento con il soggetto legittimato attivo, affetta da nullità.
La notifica effettuata nelle mani della anziana madre dell'opposto al precedente luogo di residenza, sebbene non inesistente (vizio che mai si è eccepito), alla luce di tale principio era tuttavia comunque da dichiararsi irregolare in quanto nulla, ed è proprio sulla scorta di tale principio che il Sig. ha opposto tardivamente il decreto ex Parte_1
art. 650 c.p.c.” (atto d'appello, pag. 4). Per l'appellante la notifica non può considerarsi regolare in quanto effettuata nelle mani della madre affetta da grave infermità; al fine di comprovare tale circostanza produce, unitamente all'atto di appello, un certificato relativo allo stato di salute della madre, chiedendo altresì, che ne venga ammessa la sua testimonianza al fine di provare che l'appellante “abita abitualmente” (appello pag.
13) in altro luogo.
Il motivo non è accoglibile.
Risulta dalla sentenza impugnata e costituisce fatto non contestato che: a) la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata all'indirizzo di Carrara via Torano – Piastra 1, è stata ricevuta a mani di che si è qualificata come madre convivente Persona_1
dell'odierno appellante;
b) nello stesso luogo è stata effettuata la notifica del precetto ricevuta a mani della qualificatasi ancora una volta come madre convivente;
Per_1
c) l'opposizione tardiva è stata proposta entro quaranta giorni dalla notifica del precetto senza che vi siano state contestazioni su tale notifica e senza che l'opponente abbia allegato di avere appreso aliunde la notizia dell'avvenuta notifica;
d) l'odierno appellante non ha provato di non essere stato a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo e di non aver potuto proporre opposizione nel termine indicato (ovvero
7 quaranta giorni dalla notifica e nella specie entro il 31.05.2021), né si è offerto di provarlo limitandosi a produrre nel primo grado di giudizio un certificato di residenza storico dal quale si evince come nel 2021 egli risiedeva in Carrara via Agricola.
Il Giudice di prime cure ha fatto pertanto corretta applicazione del costante orientamento della Giurisprudenza a mente del quale: a) “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale. (Cass. Sez. 3, 14/05/2013, n. 11550, Rv. 626244 - 01).
b) Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. (Cass.
Sez. 3, 14/05/2013, n. 11550, Rv. 626245 – 01; si veda nel medesimo senso anche Cass.
Sez. 6, 20/11/2017, n. 27529, Rv. 646775 - 01).
Solo in sede di appello, e dunque tardivamente e inammissibilmente ex art. 345 c.p.c,
l'appellante ha avanzato nuove istanze istruttorie.
Nella specie, per quanto concerne la produzione del certificato medico attestante le condizioni della madre, è sufficiente richiamare il costante insegnamento della
Giurisprudenza: “Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.”
(Cass. Sez. 3, 27/07/2024, n. 21080, Rv. 671832 - 01). In ogni caso il certificato si riferisce ad un periodo temporale (2024) successivo alla ricezione della notifica avvenuta nel 2021. Quanto alla ulteriore istanza istruttoria, la parte non ha neppure allegato le ragioni per le quali non ha potuto proporre tale mezzo istruttorio nel giudizio
8 di prime cure, limitando a dedurne “l'indispensabilità” (secondo la formulazione del previgente art. 345 c.p.c.); pertanto l'istanza è inammissibile.
Il rigetto del PRIMO MOTIVO DI APPELLO È DIRIMENTE ED ASSORBENTE
DELLE ALTRE CENSURE.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
III. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e
[...]
precisamente:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
e quindi complessivamente € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1
sentenza appellata.
9 2. condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte AL Controparte_1
DA DI Controparte_2
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 15.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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