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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12455/2023 promossa da:
, C.F.: , residente in [...] CodiceFiscale_1
Vittorio Veneto, 4 ed elettivamente domiciliato in Cremona, Piazza Roma, 2, presso e nello studio dell'avv. Marco Gamba (C.F.: FAX: 0372.30791; PEC: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto Email_2 di citazione in opposizione ATTORE contro con sede in Piazza Salimbeni n. 3, iscritta Controparte_1 CP_1 nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero di codice fiscale, codice banca CP_1 P.IVA_1
1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona della dott.ssa in qualità di Deliberante con Controparte_2 funzione “Credito Problematico” (Livello di procura E5) e come tale rappresentante di
[...] giusta procura speciale in data 17 aprile 2023 ai rog. Dott. in Controparte_1 Persona_1
(Rep. 42423, Racc. 21712), registrata in il 18 aprile 2023 al numero 2021 serie 1T, CP_1 CP_1 rappresentata, difesa e domiciliata come da procura unita a busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta da e presso l'avvocato Raffaele Santerini, nato a [...] il [...], - C.F.
-, il quale ai fini della presente procedura elegge domicilio digitale ai sensi del CodiceFiscale_3 combinato disposto di cui all'art. 170 c.p.c. e art. 16 sexies DL 179/2012, convertito con L. di conversione n. 134/2012, nonché art. 52 primo comma lett. b) D.L. 902014 e ss, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ove dichiara di Email_3 voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: • in via preliminare: - respingere, laddove avanzata, l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione - anche solo parziale - del d.i. opposto;
• nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione del sig.
da qualsivoglia obbligazione connessa alla fideiussione omnibus siglata in data Parte_1 22/07/2010 e rinnovata in data 05/03/2012 a mente dell'art. 1956 c.c.; - per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3150/2023; • sempre nel merito e contemporaneamente in via d'eccezione riconvenzionale: - accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 delle condizioni generali regolanti la fideiussione omnibus rilasciata in data 22/07/2010, tra gli altri, dal sig. e Parte_1
pagina 1 di 4 rinnovata in data 05/03/2012; - accertare e dichiarare, conseguentemente, l'intervenuta liberazione del sig. da qualsivoglia obbligazione connessa alla fideiussione omnibus de qua a Parte_1 mente dell'art. 1957 c.c.; - per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3150/2023; • nuovamente nel merito: - accertare e dichiarare l'inoperatività della fideiussione omnibus rilasciata in data 22/07/2010, tra gli altri, dal sig. e rinnovata in data 05/03/2012 rispetto alla quota Parte_1 di credito assistita da garanzia pubblica;
- accertare e dichiarare comunque la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in particolar modo non essendo noto se il Fondo di Garanzia sia stato o meno escusso dalla Banca opposta;
- per l'effetto, evocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3150/2023; • in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Per parte convenuta opposta: Si conclude affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, per i titoli e le causali esposte in premessa, voglia: 1) in via preliminare ed in accoglimento di apposita eccezione all'uopo sollevata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al ricalcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme a qualsiasi titolo corrisposte da parte opponente in attuazione dei rapporti bancari di cui è causa, per il periodo anteriore al decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di opposizione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dalla data di apertura dei rapporti bancari de quibus al 02 ottobre 2013, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alla predetta eccezione, nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda, richiesta ed eccezione proposta in questa sede da parte opponente, con conferma integrale del Decreto Ingiuntivo n. 3150/2023 pubblicato il 22 settembre 2023 dal Tribunale di Firenze, RG n.
9662/2023 o, solo in subordine, con condanna del sig. al pagamento di quella somma Parte_1 maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
3) sempre con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre accessori di legge CAP 4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%, e spese successive occorrende.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3150/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze in data 22.9.2023, con il quale si ingiungeva ad nonché ai sigg.ri Parte_2
, ed di pagare, a favore di parte Controparte_3 Parte_3 Parte_1 ricorrente, su istanza del la somma di € 279.045,84 oltre interessi al Controparte_1 tasso contrattuale, ed oltre a spese e compensi del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha allegato: che il aveva continuato a Controparte_1 concedere credito ad con negligenza e mala fede, nonostante la situazione di difficoltà Parte_2 economica in cui versava la società, con conseguente prevedibile rischio di inadempimento delle obbligazioni restitutorie assunte;
che il sig. era, al contrario, all'oscuro di tale situazione;
di Pt_1 proporre, per tali motivi, eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.; che la Banca aveva, comunque, violato il disposto di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente decadenza dalla facoltà di azionare la fideiussione rilasciata dal sig. la nullità dell'art. 6 delle condizioni di cui alla Pt_1 fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.
287/1990; l'inoperatività della suddetta fideiussione omnibus per contemporanea sussistenza di garanzia statale, la quale, ove escussa, comportava anche una riduzione dell'ammontare del credito fatto valere in via monitoria.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto dell'opponente al ricalcolo e alla ripetizione e/o compensazione delle somme corrisposte su alcuni dei rapporti bancari oggetto di causa (conto corrente 1800/633918, acceso con il n. 7837, e credito anticipo portafoglio), intrattenuti presso la Filiale di Firenze della Controparte_1
, per il periodo anteriore al decennio a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione e,
[...] precisamente, per tutto quanto corrisposto dalla data di apertura dei rapporti bancari di cui si tratta al pagina 2 di 4 2.10.2013; di contestare la perizia di parte ex adverso prodotta in giudizio a sostegno delle proprie allegazioni;
che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1956 c.c., per essere stato il sig. Pt_1 componente del Consiglio di Amministrazione e socio della debitrice principale e, in tale qualità, ben consapevole delle condizioni economiche e finanziarie in cui versava la società debitrice medesima, tanto da aver revocato la garanzia prestata in data 8.2.2023; che, in virtù di ciò, l'autorizzazione del fideiussore può ritenersi implicitamente concessa;
l'infondatezza dell'eccezione ex art. 1957 c.c., avendo il sig. rilasciato una fideiussione di tipo autonomo;
l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1 inoperatività della fideiussione omnibus in virtù della contemporanea sussistenza della garanzia statale.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23.4.2024, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Quindi, istruita documentalmente la causa, l'ha trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. ha, in primo luogo, dimostrato la legittimità delle ragioni di credito Controparte_1 azionate in sede monitoria, con la produzione in giudizio di: 1) contratto genetico del rapporto di conto corrente 1800/633918, acceso con il n. 7837 presso la Filiale 30 di Firenze il 17 giugno 2010 (vedi doc.
1); 2) movimentazione integrale contratto di corrente n. 7837 (vedi doc. 2); 3) contratto finanziamento n. 994163677 di originari € 150.000,00=, acceso presso la predetta Filiale di Firenze in data 28 ottobre 2021, corredato con tutte le pattuizioni negoziali e specifico piano di ammortamento, unitamente a certificazione del credito ex art. 50 TUB (vedi doc. 3); 4) contratto finanziamento n. 994118773 di originari € 150.000,00=, acceso presso la predetta Filiale di Firenze in data 26 novembre 2020 corredato con tutte le pattuizioni negoziali e specifico piano di ammortamento, unitamente a certificazione del credito ex art. 50 TUB (vedi doc. 4); 2) diffida e lista insoluti anticipati e rimasti impagati alla scadenza, con relativo contratto di credito anticipo portafoglio e pedissequa certificazione ex art. 50 TUB.
Quanto ai motivi di opposizione, deve ritenersi infondata l'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
L'opponente, sul punto, non ha provato che, nel momento in cui la Banca ha concesso credito alla società era a conoscenza che le condizioni patrimoniali di quest'ultima erano divenute tali Parte_2
“da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Inoltre, il disposto invocato da parte opponente non si applica ove il fideiussore abbia rapporti con il debitore principale tali da far supporre che abbia conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del garantito.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il sig. è stato componente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione della sino al 22.8.2018, nonché socio sino al 26.2.2021 (v. Parte_2 visura CCIAA in atti): in tale qualità non poteva non essere a conoscenza delle condizioni economiche e finanziarie della società debitrice principale, tanto da revocare la garanzia prestata in data 8.2.2023.
In virtù di tali circostanze, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. deve ritenersi implicitamente concessa dal garante, perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale del garantito.
Anche l'eccezione di nullità, pur parziale, della garanzia sottoscritta dal sig. in data Parte_1
22.7.2010 e 5.3.2012 è infondata. Deve ritenersi, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che quest'ultimo abbia sottoscritto una garanzia di tipo autonomo, dove si legge che il fideiussore si impegna al pagamento a semplice richiesta scritta della Banca e senza eccezioni, clausola incompatibile con il principio di accessorietà tipico della fideiussione omnibus. Ne discende l'inapplicabilità del regime sull'opponibilità delle eccezioni ex art. 1297 c.c. e dell'art. 1957 c.c., il pagina 3 di 4 quale ultimo si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria e sul collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale.
In ogni caso, deve escludersi la sussistenza di un'ipotesi di nullità parziale delle clausole sottoscritte dal sig. in quanto l'attività recuperatoria intrapresa dalla Banca creditrice nei confronti del debitore Pt_1
e dei garanti è stata adottata nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., da computarsi dal momento della chiusura dei rapporti e del passaggio a sofferenza della posizione. Infatti, la prima raccomandata di messa in mora risale al 14.4.2023 e il deposito del ricorso per ingiunzione è dell'11.8.2023.
Infondato deve ritenersi anche il motivo di opposizione relativo alla inoperatività della fideiussione omnibus per la contemporanea sussistenza della garanzia statale.
In realtà, il divieto, a pena di nullità, delle garanzie prestate su quote di finanziamento già garantite dal
Fondo di Garanzia si riferisce, evidentemente, alle garanzie personali successive all'intervento del
Fondo di Garanzia. Inoltre, è irrilevante l'avvenuta escussione, o meno, della garanzia ai fini della valutazione della legittimità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto: infatti, la Banca ha l'obbligo convenzionale di attivare e/o coltivare l'azione di recupero del credito (anche nei confronti dei fideiussori) in favore del eventualmente surrogatosi nella posizione dell'istituto Parte_4 di credito.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 3150/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.9.2023;
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.964,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12455/2023 promossa da:
, C.F.: , residente in [...] CodiceFiscale_1
Vittorio Veneto, 4 ed elettivamente domiciliato in Cremona, Piazza Roma, 2, presso e nello studio dell'avv. Marco Gamba (C.F.: FAX: 0372.30791; PEC: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto Email_2 di citazione in opposizione ATTORE contro con sede in Piazza Salimbeni n. 3, iscritta Controparte_1 CP_1 nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero di codice fiscale, codice banca CP_1 P.IVA_1
1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona della dott.ssa in qualità di Deliberante con Controparte_2 funzione “Credito Problematico” (Livello di procura E5) e come tale rappresentante di
[...] giusta procura speciale in data 17 aprile 2023 ai rog. Dott. in Controparte_1 Persona_1
(Rep. 42423, Racc. 21712), registrata in il 18 aprile 2023 al numero 2021 serie 1T, CP_1 CP_1 rappresentata, difesa e domiciliata come da procura unita a busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta da e presso l'avvocato Raffaele Santerini, nato a [...] il [...], - C.F.
-, il quale ai fini della presente procedura elegge domicilio digitale ai sensi del CodiceFiscale_3 combinato disposto di cui all'art. 170 c.p.c. e art. 16 sexies DL 179/2012, convertito con L. di conversione n. 134/2012, nonché art. 52 primo comma lett. b) D.L. 902014 e ss, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ove dichiara di Email_3 voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: • in via preliminare: - respingere, laddove avanzata, l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione - anche solo parziale - del d.i. opposto;
• nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione del sig.
da qualsivoglia obbligazione connessa alla fideiussione omnibus siglata in data Parte_1 22/07/2010 e rinnovata in data 05/03/2012 a mente dell'art. 1956 c.c.; - per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3150/2023; • sempre nel merito e contemporaneamente in via d'eccezione riconvenzionale: - accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 delle condizioni generali regolanti la fideiussione omnibus rilasciata in data 22/07/2010, tra gli altri, dal sig. e Parte_1
pagina 1 di 4 rinnovata in data 05/03/2012; - accertare e dichiarare, conseguentemente, l'intervenuta liberazione del sig. da qualsivoglia obbligazione connessa alla fideiussione omnibus de qua a Parte_1 mente dell'art. 1957 c.c.; - per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3150/2023; • nuovamente nel merito: - accertare e dichiarare l'inoperatività della fideiussione omnibus rilasciata in data 22/07/2010, tra gli altri, dal sig. e rinnovata in data 05/03/2012 rispetto alla quota Parte_1 di credito assistita da garanzia pubblica;
- accertare e dichiarare comunque la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in particolar modo non essendo noto se il Fondo di Garanzia sia stato o meno escusso dalla Banca opposta;
- per l'effetto, evocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3150/2023; • in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Per parte convenuta opposta: Si conclude affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, per i titoli e le causali esposte in premessa, voglia: 1) in via preliminare ed in accoglimento di apposita eccezione all'uopo sollevata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al ricalcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme a qualsiasi titolo corrisposte da parte opponente in attuazione dei rapporti bancari di cui è causa, per il periodo anteriore al decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di opposizione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dalla data di apertura dei rapporti bancari de quibus al 02 ottobre 2013, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alla predetta eccezione, nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda, richiesta ed eccezione proposta in questa sede da parte opponente, con conferma integrale del Decreto Ingiuntivo n. 3150/2023 pubblicato il 22 settembre 2023 dal Tribunale di Firenze, RG n.
9662/2023 o, solo in subordine, con condanna del sig. al pagamento di quella somma Parte_1 maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
3) sempre con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre accessori di legge CAP 4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%, e spese successive occorrende.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3150/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze in data 22.9.2023, con il quale si ingiungeva ad nonché ai sigg.ri Parte_2
, ed di pagare, a favore di parte Controparte_3 Parte_3 Parte_1 ricorrente, su istanza del la somma di € 279.045,84 oltre interessi al Controparte_1 tasso contrattuale, ed oltre a spese e compensi del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha allegato: che il aveva continuato a Controparte_1 concedere credito ad con negligenza e mala fede, nonostante la situazione di difficoltà Parte_2 economica in cui versava la società, con conseguente prevedibile rischio di inadempimento delle obbligazioni restitutorie assunte;
che il sig. era, al contrario, all'oscuro di tale situazione;
di Pt_1 proporre, per tali motivi, eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.; che la Banca aveva, comunque, violato il disposto di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente decadenza dalla facoltà di azionare la fideiussione rilasciata dal sig. la nullità dell'art. 6 delle condizioni di cui alla Pt_1 fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.
287/1990; l'inoperatività della suddetta fideiussione omnibus per contemporanea sussistenza di garanzia statale, la quale, ove escussa, comportava anche una riduzione dell'ammontare del credito fatto valere in via monitoria.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto dell'opponente al ricalcolo e alla ripetizione e/o compensazione delle somme corrisposte su alcuni dei rapporti bancari oggetto di causa (conto corrente 1800/633918, acceso con il n. 7837, e credito anticipo portafoglio), intrattenuti presso la Filiale di Firenze della Controparte_1
, per il periodo anteriore al decennio a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione e,
[...] precisamente, per tutto quanto corrisposto dalla data di apertura dei rapporti bancari di cui si tratta al pagina 2 di 4 2.10.2013; di contestare la perizia di parte ex adverso prodotta in giudizio a sostegno delle proprie allegazioni;
che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1956 c.c., per essere stato il sig. Pt_1 componente del Consiglio di Amministrazione e socio della debitrice principale e, in tale qualità, ben consapevole delle condizioni economiche e finanziarie in cui versava la società debitrice medesima, tanto da aver revocato la garanzia prestata in data 8.2.2023; che, in virtù di ciò, l'autorizzazione del fideiussore può ritenersi implicitamente concessa;
l'infondatezza dell'eccezione ex art. 1957 c.c., avendo il sig. rilasciato una fideiussione di tipo autonomo;
l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1 inoperatività della fideiussione omnibus in virtù della contemporanea sussistenza della garanzia statale.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23.4.2024, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Quindi, istruita documentalmente la causa, l'ha trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. ha, in primo luogo, dimostrato la legittimità delle ragioni di credito Controparte_1 azionate in sede monitoria, con la produzione in giudizio di: 1) contratto genetico del rapporto di conto corrente 1800/633918, acceso con il n. 7837 presso la Filiale 30 di Firenze il 17 giugno 2010 (vedi doc.
1); 2) movimentazione integrale contratto di corrente n. 7837 (vedi doc. 2); 3) contratto finanziamento n. 994163677 di originari € 150.000,00=, acceso presso la predetta Filiale di Firenze in data 28 ottobre 2021, corredato con tutte le pattuizioni negoziali e specifico piano di ammortamento, unitamente a certificazione del credito ex art. 50 TUB (vedi doc. 3); 4) contratto finanziamento n. 994118773 di originari € 150.000,00=, acceso presso la predetta Filiale di Firenze in data 26 novembre 2020 corredato con tutte le pattuizioni negoziali e specifico piano di ammortamento, unitamente a certificazione del credito ex art. 50 TUB (vedi doc. 4); 2) diffida e lista insoluti anticipati e rimasti impagati alla scadenza, con relativo contratto di credito anticipo portafoglio e pedissequa certificazione ex art. 50 TUB.
Quanto ai motivi di opposizione, deve ritenersi infondata l'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
L'opponente, sul punto, non ha provato che, nel momento in cui la Banca ha concesso credito alla società era a conoscenza che le condizioni patrimoniali di quest'ultima erano divenute tali Parte_2
“da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Inoltre, il disposto invocato da parte opponente non si applica ove il fideiussore abbia rapporti con il debitore principale tali da far supporre che abbia conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del garantito.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il sig. è stato componente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione della sino al 22.8.2018, nonché socio sino al 26.2.2021 (v. Parte_2 visura CCIAA in atti): in tale qualità non poteva non essere a conoscenza delle condizioni economiche e finanziarie della società debitrice principale, tanto da revocare la garanzia prestata in data 8.2.2023.
In virtù di tali circostanze, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. deve ritenersi implicitamente concessa dal garante, perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale del garantito.
Anche l'eccezione di nullità, pur parziale, della garanzia sottoscritta dal sig. in data Parte_1
22.7.2010 e 5.3.2012 è infondata. Deve ritenersi, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che quest'ultimo abbia sottoscritto una garanzia di tipo autonomo, dove si legge che il fideiussore si impegna al pagamento a semplice richiesta scritta della Banca e senza eccezioni, clausola incompatibile con il principio di accessorietà tipico della fideiussione omnibus. Ne discende l'inapplicabilità del regime sull'opponibilità delle eccezioni ex art. 1297 c.c. e dell'art. 1957 c.c., il pagina 3 di 4 quale ultimo si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria e sul collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale.
In ogni caso, deve escludersi la sussistenza di un'ipotesi di nullità parziale delle clausole sottoscritte dal sig. in quanto l'attività recuperatoria intrapresa dalla Banca creditrice nei confronti del debitore Pt_1
e dei garanti è stata adottata nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., da computarsi dal momento della chiusura dei rapporti e del passaggio a sofferenza della posizione. Infatti, la prima raccomandata di messa in mora risale al 14.4.2023 e il deposito del ricorso per ingiunzione è dell'11.8.2023.
Infondato deve ritenersi anche il motivo di opposizione relativo alla inoperatività della fideiussione omnibus per la contemporanea sussistenza della garanzia statale.
In realtà, il divieto, a pena di nullità, delle garanzie prestate su quote di finanziamento già garantite dal
Fondo di Garanzia si riferisce, evidentemente, alle garanzie personali successive all'intervento del
Fondo di Garanzia. Inoltre, è irrilevante l'avvenuta escussione, o meno, della garanzia ai fini della valutazione della legittimità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto: infatti, la Banca ha l'obbligo convenzionale di attivare e/o coltivare l'azione di recupero del credito (anche nei confronti dei fideiussori) in favore del eventualmente surrogatosi nella posizione dell'istituto Parte_4 di credito.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 3150/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.9.2023;
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.964,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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