Articolo 4 della Legge 27 dicembre 2004, n. 306
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 dicembre 2004
Art. 4. 1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2004