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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 409/2025
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Presidente rel. Gian Andrea Morbelli
EL UL IC
AR ZE IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 409/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato a [...] il [...]
e
Parte 2 nata in [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRERO ROBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
Parte 1 Parte 2“1) La casa coniugale resta assegnata al Sig. la Sig.ra successivamente al deposito del ricorso in esame, provvederà a trasferire la propria residenza ed i propri beni personali presenti nella casa coniugale altrove;
2) In considerazione della sperequazione patrimoniale ed economica esistente tra le parti e al fine di assicurare alla Sig.ra Pt 2 il mantenimento delle medesime condizioni di vita godute in costanza di matrimonio, il Sig. Pt 1 si obbliga a versare alla Sig.ra Pt_2 , a titolo di contribuzione per il suo mantenimento, la somma di €.350,00 (trecentocinquanta/00) mensili;
3) La Sig.ra Pt 2 entro la data di deposito della sentenza di separazione consensuale curerà il ritiro dei beni personali ancora presenti nella casa coniugale, comunicando al Sig. Pt_1 con congruo anticipo la richiesta di accesso per tale scopo;
4) La Sig.ra Pt_2 completato l'asporto dei propri beni personali dalla casa coniugale, non avrà più null'altro a pretendere su eventuali beni ricadenti nella comunione de residuo tra i coniugi
5) pronunciare conseguentemente con sentenza la separazione consensuale dei predetti coniugi;
b) dichiarare successivamente che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e conseguentemente pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 03 dicembre 2023 a CANALE CN, registrato all'ufficio dello stato civile, atti di matrimonio al Parte I al n. 8 del Comune di CANALE ".
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
'nato a [...] il [...] e da Parte 2 nata in Parte 1
,
ROMANIA il 28/10/1967, celebrato in CANALE in data 02/12/2023, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte I, Serie, Anno 2023, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Presidente rel. Gian Andrea Morbelli
EL UL IC
AR ZE IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 409/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato a [...] il [...]
e
Parte 2 nata in [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRERO ROBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
Parte 1 Parte 2“1) La casa coniugale resta assegnata al Sig. la Sig.ra successivamente al deposito del ricorso in esame, provvederà a trasferire la propria residenza ed i propri beni personali presenti nella casa coniugale altrove;
2) In considerazione della sperequazione patrimoniale ed economica esistente tra le parti e al fine di assicurare alla Sig.ra Pt 2 il mantenimento delle medesime condizioni di vita godute in costanza di matrimonio, il Sig. Pt 1 si obbliga a versare alla Sig.ra Pt_2 , a titolo di contribuzione per il suo mantenimento, la somma di €.350,00 (trecentocinquanta/00) mensili;
3) La Sig.ra Pt 2 entro la data di deposito della sentenza di separazione consensuale curerà il ritiro dei beni personali ancora presenti nella casa coniugale, comunicando al Sig. Pt_1 con congruo anticipo la richiesta di accesso per tale scopo;
4) La Sig.ra Pt_2 completato l'asporto dei propri beni personali dalla casa coniugale, non avrà più null'altro a pretendere su eventuali beni ricadenti nella comunione de residuo tra i coniugi
5) pronunciare conseguentemente con sentenza la separazione consensuale dei predetti coniugi;
b) dichiarare successivamente che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e conseguentemente pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 03 dicembre 2023 a CANALE CN, registrato all'ufficio dello stato civile, atti di matrimonio al Parte I al n. 8 del Comune di CANALE ".
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
'nato a [...] il [...] e da Parte 2 nata in Parte 1
,
ROMANIA il 28/10/1967, celebrato in CANALE in data 02/12/2023, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte I, Serie, Anno 2023, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.