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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5817 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9204/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona d el giudice applicato SA
PI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9204/2022 promossa da:
(avv.ti Dotto Massimo Francesco, TI Giorgio, Parte_1
PI UR)
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore (avv.Bezzi Domenico) Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti Bonanni Controparte_2
Alessandro, Altomare Ugo).
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910, emessa dal Comune di in data 20.7.2022 (prot. CP_1
16031), notificata in pari data avente ad oggetto la somma di Euro 916.673,88 oltre interessi legali a titolo di anticipazione del prezzo.
Emerge dagli atti che:
pagina 1 di 6 - il ha aggiudicato il contratto di appalto pubblico per la “realizzazione della Controparte_1 nuova scuola primaria”, in favore del con Determinazione n. 127 del 09.06.2020, per un CP_3 importo di € 6.580.770,50 oltre IVA;
- l'Ente in data 23.07.2020 ha proceduto alla stipulazione del contratto d'appalto Rep. n. 1804;
- il ha dato regolarmente avvio all'esecuzione dell'appalto in data 24.08.2020, a seguito CP_2
della consegna dei lavori;
-in data 9.11.2021, come prescritto dall'art. 6 del D.L. n. 76/2020 (trattandosi di appalto di valore superiore alla soglia comunitaria), si è costituito il Collegio Consultivo Tecnico (nel prosieguo “CCT”) con poteri di arbitro e con conseguente attribuzione alle relative determinazioni degli “effetti tipici del lodo contrattuale”;
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono sopravvenute complesse problematiche esecutive, non imputabili all'appaltatore, che riguardavano, tra l'altro, i gravi fenomeni inflattivi e di indisponibilità dei materiali da costruzione conseguenti alla diffusione della pandemia del virus Covid-19;
- ha sottoscritto in data 30.3.2022 la polizza fideiussoria n. B.2022.1156745 (la “Polizza”, Parte_1
Contr cfr. doc. 2), nell'interesse della costituita dal (in qualità di Controparte_2 capogruppo/mandataria; “ ) e dalla (in qualità di mandante;
CP_2 Controparte_5
) (“ATI” o la “Contraente”) ed in favore del (il “Comune” o il CP_5 Controparte_1
“Beneficiario”), avente un massimale di Euro 928.132,30 e rilasciata a “garanzia dell'anticipazione contrattuale dell'importo complessivo aggiudicato e relativo ai lavori a corpo relativi alla realizzazione della nuova scuola primaria nel comune di Castegnato (bs) cig: 822968895f - cup: i18g17000000009 riferimento contratto di appalto stipulato in data 23.07.2020 n° 1804 rep. importo garantito rideterminato sulla scorta del sal n. 3 del 17.03.2022”;
- a seguito di inadempimenti della Contraente, il con nota in data 31.5.2022, ha dato impulso CP_1
alla procedura di risoluzione contrattuale e, con successiva missiva in data 28.6.2022 , ha escusso la
Polizza, chiedendo alla il pagamento del massimale pari ad Euro 916.673,88 (oltre interessi Pt_2
legali) a titolo di anticipazione del prezzo del contratto di appalto.
invocava la natura fraudolenta dell'escussione della Parte_1
garanzia non sussistendo alcun inadempimento dell'appaltatore ed avendo l'escussione assunto, quale proprio unico presupposto, una risoluzione del contratto che risulta totalmente illegittima.
Instava per l'annullamento del contratto di cui alla polizza n. B.2022.1156745; in subordine in accoglimento della sollevata exceptio doli, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di escussione della polizza n. B.2022.1156745
pagina 2 di 6 In ulteriore subordine chiedeva ridursi l'importo eventualmente dovuto da ovvero Parte_1
condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
la in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifuzione della somma. Controparte_5
Si è costituito il contestando la fondatezza della domanda ed instado per il rigetto. CP_1
Si è costituito il aderendo alle conclusion di parte attrice ed instando per l'accoglimento CP_2
della domanda.
Con note scritte autorizzate, il ha depositato la sentenza del Tribunale di Brescia n. CP_2
2157/2025 che ha chiuso il distinto giudizio di merito sulla risoluzione contrattuale ed instava per la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio sino alla definizione del procedimento recante
R.g.n. 15156/2022 incardinato da nei confronti del . CP_2 Controparte_1
è rimasta contumace. Controparte_5
Preliminarmente non ricorrono i presupposti per procedure alla sospensione del presente giudizio in atteso che il giudizio sull'inadempimento è già esitato in una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato ma, in ogni caso, esecutiva e che, in quanto tale, va eseguita e non condiziona l'esito del presente giudizio.
La domanda non può essere accolta.
Preliminarmente deve essere qualificata come autonoma e a prima richiesta la garanzia rilasciata da con la conseguenza che essa attribuisce al creditore – Parte_1
beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale.
Il tenore della garanzia è chiaro e prevede l'impegno di “all'anticipazione contrattuale Parte_1 dell'importo complessivo aggiudicato relativo ai LAVORI A CORPO RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI CASTEGNATO
(BS)”.
Trattasi, a ben vedere, di una prestazione diversa da quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui, invece, il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/2020).
Ed infatti, la polizza fideiussoria si caratterizza per l'assunzione dell'impegno, da parte di un assicuratore, di pagare un determinato importo in favore del beneficiario, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo.
Nella polizza fideiussoria de qua si rinvengono gli elementi tipici della cd. garanzia autonoma che reca, come connotazione principale, l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella pagina 3 di 6 principale essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda in quanto volta non al pagamento del debito principale bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro sostitutiva della mancata e/o inesatta prestazione del debitore principale.
Nella specie, la fideiussione rilasciata da non ha ad oggetto l'esecuzione dei “lavori” Parte_1 oggetto dell'appalto pubblico aggiudicato in favore del bensì una diversa prestazione CP_3
risarcitoria.
Ciò vale a qualificare il negozio come autonomo il che esclude conseguentemente l'opponibilità delle eccezioni afferenti il rapporto principale
Ciò posto, dalle risultanze documentali in atti emerge che:
- con pec in data 11.10.20 l'ATI ha trasmesso al Comune la cauzione per l'anticipazione richiesta, pari al 20% sull'importo contrattuale, di cui all'art. 35 comma XVIII D.Lgs. 50/2016, emessa da City
Insurance S.A. (società assicurativa di diritto rumeno);
- con Determinazione n. 367 del 30.10.20 il ha liquidato alla appaltatrice la suddetta CP_1 anticipazione pari ad € 1.447.769,51 (€ 1.316,154,10 oltre IVA);
- in data 28.2.22 la suddetta polizza fideiussoria è stata considerata dal non più Controparte_1
valida in quanto emessa da società non operativa (City Insurance S.A. è, infatti, stata dichiarata fallita dal Tribunale romeno con sentenza in data 9.2.22);
- in data 28.3.2022 il Comune ha chiesto la presentazione di una nuova garanzia fideiussoria in sostituzione di quella rilasciata da City Insurance S.A.;
Contr
- con pec del 30.3.22 a trasmesso al la nuova garanzia fideiussoria per l'anticipazione CP_1 rilasciata dall'attrice n. B.2022.1156745 (doc. 2 attrice).
Con l'ingiunzione opposta il ha dedotto che: CP_1
1) “in data 8.2.2022 l'aggiudicatario ha sospeso arbitrariamente le lavorazioni”;
2) in data 1.6.22, “stante il protrarsi del grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa esecutrice” il ha proceduto alla formale contestazione degli addebiti;
CP_1
3) in assenza di controdeduzioni da parte della appaltatrice, con Determinazione n. 242 del 17.6.22 è stata disposta la risoluzione del contratto per inadempimento della appaltatrice.
E' evidente, quindi, l'estraneità del , in qualità di beneficiario, rispetto alle Controparte_1 negoziazioni intervenute tra l'ATI e la Compagnia essendosi l'Ente limitato a richiedere la ricostituzione della garanzia per l'anticipazione, venuta meno per l'inoperatività di quella rilasciata dalla precedente Compagnia romena.
pagina 4 di 6 Quanto all'exceptio doli, che, in materia di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia deve risultare “prima facie” o, comunque, da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezioni di merito opponibili dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass. 30509/19).
Ed ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, al garante è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento […]”Cass. n. 32720 pubblicata in data 07.11.2022
Orbene, nel caso di specie, i lavori sono stati sospesi già nel febbraio 2022 (quindi prima della richiesta della nuova garanzia) ma in data 17.3.2022 risulta essere emesso un ulteriore ordine di pagamento da parte del in relazione al SAL 3 (doc. 13 convenuto) per oltre € 500.000,00, il CP_1
che dimostra la buona fede del committente rispetto alla prosecuzione del rapporto. CP_1
Peraltro, la Determinazione di risoluzione del contratto è stata assunta ben due mesi dopo e le questioni concernenti la risoluzione del contratto sono oggetto di altro giudizio avanti al Tribunale di
Brescia che ha riconosciuto che l'inadempimento dell'appaltatrice ha dato origine alla risoluzione del contratto (vd. Sentenza del Tribunale di Brescia n. 2157/2025 pubbl. il 23/05/2025).
Va ritenuta infondata l'eccezione concernente la carenza di liquidità e certezza del credito essendo la risoluzione disposta dal ancora all'esame del Collegio Consultivo Tecnico, posto che CP_1 quest'ultimo, preso atto del provvedimento di risoluzione adottato dal ha comunicato di aver CP_1
esaurito le incombenze di propria competenza (cfr. doc. 31 convenuto);
Non colgono nel segno le contestazioni in merito alla quantificazione dell'importo ingiunto.
Ed infatti, l'importo escusso (€ 916.673,88) corrisponde alla somma di cui all'anticipazione (€
1.316.154,109) detratti gli importi recuperati sui lavori di cui al 1, 2 e 3 SAL) come risultanti dal verbale di consegna lavori del 23.6.22 (doc. 26 convenuto), che tale ultimo documento attesta un residuo credito della appaltatrice di € 118.149,91 in rapporto al ben più elevato residuo di cui pagina 5 di 6 all'anticipazione (appunto € 916.673,88) e che, in ogni caso, tale importo, recuperabile dalla appaltatrice quale saldo dovuto, non incide sul quantum ingiunto alla compagnia.
Le domande devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (Euro
916.673,88) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiate per assenza di istruttoria).
Spese compensate nei rapporti tra parte attrice e il che ha aderito alla posizione della prima. CP_2
Nulla per le spese della Controparte_5
PQM
Il giudice rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, Parte_1
in favore del delle spese che liquida in € 22.426,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come Controparte_1 per legge.
Spese compensate nei rapporti tra l'opponente e Controparte_6
Nulla per le spese della parte non costituita.
Brescia, 23.12.2025
Il giudice
SA PI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona d el giudice applicato SA
PI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9204/2022 promossa da:
(avv.ti Dotto Massimo Francesco, TI Giorgio, Parte_1
PI UR)
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore (avv.Bezzi Domenico) Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti Bonanni Controparte_2
Alessandro, Altomare Ugo).
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910, emessa dal Comune di in data 20.7.2022 (prot. CP_1
16031), notificata in pari data avente ad oggetto la somma di Euro 916.673,88 oltre interessi legali a titolo di anticipazione del prezzo.
Emerge dagli atti che:
pagina 1 di 6 - il ha aggiudicato il contratto di appalto pubblico per la “realizzazione della Controparte_1 nuova scuola primaria”, in favore del con Determinazione n. 127 del 09.06.2020, per un CP_3 importo di € 6.580.770,50 oltre IVA;
- l'Ente in data 23.07.2020 ha proceduto alla stipulazione del contratto d'appalto Rep. n. 1804;
- il ha dato regolarmente avvio all'esecuzione dell'appalto in data 24.08.2020, a seguito CP_2
della consegna dei lavori;
-in data 9.11.2021, come prescritto dall'art. 6 del D.L. n. 76/2020 (trattandosi di appalto di valore superiore alla soglia comunitaria), si è costituito il Collegio Consultivo Tecnico (nel prosieguo “CCT”) con poteri di arbitro e con conseguente attribuzione alle relative determinazioni degli “effetti tipici del lodo contrattuale”;
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono sopravvenute complesse problematiche esecutive, non imputabili all'appaltatore, che riguardavano, tra l'altro, i gravi fenomeni inflattivi e di indisponibilità dei materiali da costruzione conseguenti alla diffusione della pandemia del virus Covid-19;
- ha sottoscritto in data 30.3.2022 la polizza fideiussoria n. B.2022.1156745 (la “Polizza”, Parte_1
Contr cfr. doc. 2), nell'interesse della costituita dal (in qualità di Controparte_2 capogruppo/mandataria; “ ) e dalla (in qualità di mandante;
CP_2 Controparte_5
) (“ATI” o la “Contraente”) ed in favore del (il “Comune” o il CP_5 Controparte_1
“Beneficiario”), avente un massimale di Euro 928.132,30 e rilasciata a “garanzia dell'anticipazione contrattuale dell'importo complessivo aggiudicato e relativo ai lavori a corpo relativi alla realizzazione della nuova scuola primaria nel comune di Castegnato (bs) cig: 822968895f - cup: i18g17000000009 riferimento contratto di appalto stipulato in data 23.07.2020 n° 1804 rep. importo garantito rideterminato sulla scorta del sal n. 3 del 17.03.2022”;
- a seguito di inadempimenti della Contraente, il con nota in data 31.5.2022, ha dato impulso CP_1
alla procedura di risoluzione contrattuale e, con successiva missiva in data 28.6.2022 , ha escusso la
Polizza, chiedendo alla il pagamento del massimale pari ad Euro 916.673,88 (oltre interessi Pt_2
legali) a titolo di anticipazione del prezzo del contratto di appalto.
invocava la natura fraudolenta dell'escussione della Parte_1
garanzia non sussistendo alcun inadempimento dell'appaltatore ed avendo l'escussione assunto, quale proprio unico presupposto, una risoluzione del contratto che risulta totalmente illegittima.
Instava per l'annullamento del contratto di cui alla polizza n. B.2022.1156745; in subordine in accoglimento della sollevata exceptio doli, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di escussione della polizza n. B.2022.1156745
pagina 2 di 6 In ulteriore subordine chiedeva ridursi l'importo eventualmente dovuto da ovvero Parte_1
condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
la in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifuzione della somma. Controparte_5
Si è costituito il contestando la fondatezza della domanda ed instado per il rigetto. CP_1
Si è costituito il aderendo alle conclusion di parte attrice ed instando per l'accoglimento CP_2
della domanda.
Con note scritte autorizzate, il ha depositato la sentenza del Tribunale di Brescia n. CP_2
2157/2025 che ha chiuso il distinto giudizio di merito sulla risoluzione contrattuale ed instava per la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio sino alla definizione del procedimento recante
R.g.n. 15156/2022 incardinato da nei confronti del . CP_2 Controparte_1
è rimasta contumace. Controparte_5
Preliminarmente non ricorrono i presupposti per procedure alla sospensione del presente giudizio in atteso che il giudizio sull'inadempimento è già esitato in una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato ma, in ogni caso, esecutiva e che, in quanto tale, va eseguita e non condiziona l'esito del presente giudizio.
La domanda non può essere accolta.
Preliminarmente deve essere qualificata come autonoma e a prima richiesta la garanzia rilasciata da con la conseguenza che essa attribuisce al creditore – Parte_1
beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale.
Il tenore della garanzia è chiaro e prevede l'impegno di “all'anticipazione contrattuale Parte_1 dell'importo complessivo aggiudicato relativo ai LAVORI A CORPO RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI CASTEGNATO
(BS)”.
Trattasi, a ben vedere, di una prestazione diversa da quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui, invece, il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/2020).
Ed infatti, la polizza fideiussoria si caratterizza per l'assunzione dell'impegno, da parte di un assicuratore, di pagare un determinato importo in favore del beneficiario, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo.
Nella polizza fideiussoria de qua si rinvengono gli elementi tipici della cd. garanzia autonoma che reca, come connotazione principale, l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella pagina 3 di 6 principale essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda in quanto volta non al pagamento del debito principale bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro sostitutiva della mancata e/o inesatta prestazione del debitore principale.
Nella specie, la fideiussione rilasciata da non ha ad oggetto l'esecuzione dei “lavori” Parte_1 oggetto dell'appalto pubblico aggiudicato in favore del bensì una diversa prestazione CP_3
risarcitoria.
Ciò vale a qualificare il negozio come autonomo il che esclude conseguentemente l'opponibilità delle eccezioni afferenti il rapporto principale
Ciò posto, dalle risultanze documentali in atti emerge che:
- con pec in data 11.10.20 l'ATI ha trasmesso al Comune la cauzione per l'anticipazione richiesta, pari al 20% sull'importo contrattuale, di cui all'art. 35 comma XVIII D.Lgs. 50/2016, emessa da City
Insurance S.A. (società assicurativa di diritto rumeno);
- con Determinazione n. 367 del 30.10.20 il ha liquidato alla appaltatrice la suddetta CP_1 anticipazione pari ad € 1.447.769,51 (€ 1.316,154,10 oltre IVA);
- in data 28.2.22 la suddetta polizza fideiussoria è stata considerata dal non più Controparte_1
valida in quanto emessa da società non operativa (City Insurance S.A. è, infatti, stata dichiarata fallita dal Tribunale romeno con sentenza in data 9.2.22);
- in data 28.3.2022 il Comune ha chiesto la presentazione di una nuova garanzia fideiussoria in sostituzione di quella rilasciata da City Insurance S.A.;
Contr
- con pec del 30.3.22 a trasmesso al la nuova garanzia fideiussoria per l'anticipazione CP_1 rilasciata dall'attrice n. B.2022.1156745 (doc. 2 attrice).
Con l'ingiunzione opposta il ha dedotto che: CP_1
1) “in data 8.2.2022 l'aggiudicatario ha sospeso arbitrariamente le lavorazioni”;
2) in data 1.6.22, “stante il protrarsi del grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa esecutrice” il ha proceduto alla formale contestazione degli addebiti;
CP_1
3) in assenza di controdeduzioni da parte della appaltatrice, con Determinazione n. 242 del 17.6.22 è stata disposta la risoluzione del contratto per inadempimento della appaltatrice.
E' evidente, quindi, l'estraneità del , in qualità di beneficiario, rispetto alle Controparte_1 negoziazioni intervenute tra l'ATI e la Compagnia essendosi l'Ente limitato a richiedere la ricostituzione della garanzia per l'anticipazione, venuta meno per l'inoperatività di quella rilasciata dalla precedente Compagnia romena.
pagina 4 di 6 Quanto all'exceptio doli, che, in materia di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia deve risultare “prima facie” o, comunque, da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezioni di merito opponibili dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass. 30509/19).
Ed ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, al garante è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento […]”Cass. n. 32720 pubblicata in data 07.11.2022
Orbene, nel caso di specie, i lavori sono stati sospesi già nel febbraio 2022 (quindi prima della richiesta della nuova garanzia) ma in data 17.3.2022 risulta essere emesso un ulteriore ordine di pagamento da parte del in relazione al SAL 3 (doc. 13 convenuto) per oltre € 500.000,00, il CP_1
che dimostra la buona fede del committente rispetto alla prosecuzione del rapporto. CP_1
Peraltro, la Determinazione di risoluzione del contratto è stata assunta ben due mesi dopo e le questioni concernenti la risoluzione del contratto sono oggetto di altro giudizio avanti al Tribunale di
Brescia che ha riconosciuto che l'inadempimento dell'appaltatrice ha dato origine alla risoluzione del contratto (vd. Sentenza del Tribunale di Brescia n. 2157/2025 pubbl. il 23/05/2025).
Va ritenuta infondata l'eccezione concernente la carenza di liquidità e certezza del credito essendo la risoluzione disposta dal ancora all'esame del Collegio Consultivo Tecnico, posto che CP_1 quest'ultimo, preso atto del provvedimento di risoluzione adottato dal ha comunicato di aver CP_1
esaurito le incombenze di propria competenza (cfr. doc. 31 convenuto);
Non colgono nel segno le contestazioni in merito alla quantificazione dell'importo ingiunto.
Ed infatti, l'importo escusso (€ 916.673,88) corrisponde alla somma di cui all'anticipazione (€
1.316.154,109) detratti gli importi recuperati sui lavori di cui al 1, 2 e 3 SAL) come risultanti dal verbale di consegna lavori del 23.6.22 (doc. 26 convenuto), che tale ultimo documento attesta un residuo credito della appaltatrice di € 118.149,91 in rapporto al ben più elevato residuo di cui pagina 5 di 6 all'anticipazione (appunto € 916.673,88) e che, in ogni caso, tale importo, recuperabile dalla appaltatrice quale saldo dovuto, non incide sul quantum ingiunto alla compagnia.
Le domande devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (Euro
916.673,88) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiate per assenza di istruttoria).
Spese compensate nei rapporti tra parte attrice e il che ha aderito alla posizione della prima. CP_2
Nulla per le spese della Controparte_5
PQM
Il giudice rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, Parte_1
in favore del delle spese che liquida in € 22.426,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come Controparte_1 per legge.
Spese compensate nei rapporti tra l'opponente e Controparte_6
Nulla per le spese della parte non costituita.
Brescia, 23.12.2025
Il giudice
SA PI
pagina 6 di 6