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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Marco Malvicini, Parte_1 elettivamente domiciliato in Piacenza, via Gregorio X n. 48, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 10.01.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
38520230000395325000, formato il 09.11.2023 e notificato in data 04.12.2023, e l'avviso di addebito n. 38520230000509450000, formato il 24.11.2023 e notificato in data 21.12.2023, con i quali l'Ente previdenziale gli richiedeva il pagamento delle somme complessive rispettivamente di € 8.735,00 e di €
403,41, dovute per mancati versamenti contributivi alla Gestione Artigiani nel periodo compreso tra gennaio 2016 e dicembre 2019 a seguito della revoca del regime agevolato di determinazione del reddito per le imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni di cui alla Legge n.
190/2014, inizialmente concessogli, a causa della compilazione della sezione I, in luogo della sezione
II, nel quadro LM nelle dichiarazioni dei redditi Unico Pf 2017 (a.i. 2016), Unico Pf 2018 (a.i. 2017),
Unico Pf 2019 (a.i. 2018), Unico Pf 2020 (a.i. 2019). Dedotto che la mancata compilazione era dipesa da un mero errore materiale, laddove, per tutti i periodi di imposta de quibus, sussistevano i requisiti richiesti per accedere al regime previdenziale agevolato, ha chiesto di annullare l'avviso impugnato e dichiarare non dovute le somme pretese.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. A riguardo, rappresentava che il messaggio n. 3334/2023 confermava l'impossibilità di emendare la dichiarazione laddove CP_1 la stessa avesse carattere di manifestazione negoziale, come asserito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 378, pubblicata nel 2021.
1.2) Con ordinanza del 15.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto;
considerato, poi, che la causa fosse matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 16.01.2025
(anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso merita accoglimento.
Osserva il Giudicante che l' , costituendosi in giudizio, non ha contestato nel Controparte_3
merito la debenza dello sgravio contributivo richiesto dal ricorrente per gli anni dal 2016 al 2019, ma ha ribadito la legittimità del proprio operato sul presupposto, da un lato, che il ricorrente, non compilando il quadro LM, sezione II, aveva violato le disposizioni inerenti le modalità e i termini attraverso i quali esercitare l'opzione per il regime previdenziale agevolato e, per questo solo motivo, era obbligato al versamento dell'intera contribuzione dovuta per il periodo in questione;
dall'altro, che,
2/4 in base alla normativa vigente, la modifica di un quadro della dichiarazione fiscale non poteva essere oggetto di rettifica.
A riguardo, va, però, osservato che il contribuente può sempre procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi, atteso che la normativa vigente prevede la possibilità, nei termini di cui agli artt. 2 e 2 bis del D.P.R. n. 322/1998, di emendare errori, sia in favore, sia a sfavore dell'ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, che coincide con quello in cui l'Amministrazione Fiscale decade dal proprio potere di accertamento (art. 2, comma 8). L'Agenzia delle Entrate, peraltro, non deve “disporre” in ordine alla rettifica, ma deve solo accettarla, salvo procedere ad eventuale accertamento nel caso in cui ritenga la nuova dichiarazione non conforme alla normativa tributaria.
Si consideri al riguardo che, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito (cfr. ordinanza n.
1862/2020) che, addirittura in sede di contenzioso, il contribuente può emendare le dichiarazioni fiscali per la correzione di errori di fatto e di diritto, poiché “l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico;
ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella”.
Sempre la Cassazione ha evidenziato (Cass., n. 1511/2018; conf. Cass., n. 165/2020) che è illegittima la pretesa dell' di ottenere il pagamento dei contributi in favore delle gestioni speciali sulla base di CP_1
una dichiarazione dei redditi in relazione alla quale il contribuente ha chiesto la rettifica in autotutela, per la presenza di errori. Per la Suprema Corte, in questi casi, il Giudice non deve attribuire alle medesime dichiarazioni alcun valore probatorio, neppure di presunzione semplice, mentre è onere dell' dimostrare la ricorrenza dei presupposti che fondano la pretesa contributiva. CP_1
Del resto, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale o dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferibili, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Ne consegue che, avendo parte ricorrente dimostrato il suo diritto di godere, nel periodo in considerazione, delle agevolazioni di cui alla L. n. 190/2014 (e non avendo parte resistente addotto
3/4 alcun elemento di segno contrario a tale ricostruzione), l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, gli avvisi di addebito opposti vanno annullati.
3) La peculiarità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2. annulla l'avviso di addebito n. 38520230000395325000, formato il 09.11.2023 e notificato in data
04.12.2023, e l'avviso di addebito n. 38520230000509450000, formato il 24.11.2023 e notificato in data 21.12.2023;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Marco Malvicini, Parte_1 elettivamente domiciliato in Piacenza, via Gregorio X n. 48, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 10.01.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
38520230000395325000, formato il 09.11.2023 e notificato in data 04.12.2023, e l'avviso di addebito n. 38520230000509450000, formato il 24.11.2023 e notificato in data 21.12.2023, con i quali l'Ente previdenziale gli richiedeva il pagamento delle somme complessive rispettivamente di € 8.735,00 e di €
403,41, dovute per mancati versamenti contributivi alla Gestione Artigiani nel periodo compreso tra gennaio 2016 e dicembre 2019 a seguito della revoca del regime agevolato di determinazione del reddito per le imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni di cui alla Legge n.
190/2014, inizialmente concessogli, a causa della compilazione della sezione I, in luogo della sezione
II, nel quadro LM nelle dichiarazioni dei redditi Unico Pf 2017 (a.i. 2016), Unico Pf 2018 (a.i. 2017),
Unico Pf 2019 (a.i. 2018), Unico Pf 2020 (a.i. 2019). Dedotto che la mancata compilazione era dipesa da un mero errore materiale, laddove, per tutti i periodi di imposta de quibus, sussistevano i requisiti richiesti per accedere al regime previdenziale agevolato, ha chiesto di annullare l'avviso impugnato e dichiarare non dovute le somme pretese.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. A riguardo, rappresentava che il messaggio n. 3334/2023 confermava l'impossibilità di emendare la dichiarazione laddove CP_1 la stessa avesse carattere di manifestazione negoziale, come asserito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 378, pubblicata nel 2021.
1.2) Con ordinanza del 15.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto;
considerato, poi, che la causa fosse matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 16.01.2025
(anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso merita accoglimento.
Osserva il Giudicante che l' , costituendosi in giudizio, non ha contestato nel Controparte_3
merito la debenza dello sgravio contributivo richiesto dal ricorrente per gli anni dal 2016 al 2019, ma ha ribadito la legittimità del proprio operato sul presupposto, da un lato, che il ricorrente, non compilando il quadro LM, sezione II, aveva violato le disposizioni inerenti le modalità e i termini attraverso i quali esercitare l'opzione per il regime previdenziale agevolato e, per questo solo motivo, era obbligato al versamento dell'intera contribuzione dovuta per il periodo in questione;
dall'altro, che,
2/4 in base alla normativa vigente, la modifica di un quadro della dichiarazione fiscale non poteva essere oggetto di rettifica.
A riguardo, va, però, osservato che il contribuente può sempre procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi, atteso che la normativa vigente prevede la possibilità, nei termini di cui agli artt. 2 e 2 bis del D.P.R. n. 322/1998, di emendare errori, sia in favore, sia a sfavore dell'ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, che coincide con quello in cui l'Amministrazione Fiscale decade dal proprio potere di accertamento (art. 2, comma 8). L'Agenzia delle Entrate, peraltro, non deve “disporre” in ordine alla rettifica, ma deve solo accettarla, salvo procedere ad eventuale accertamento nel caso in cui ritenga la nuova dichiarazione non conforme alla normativa tributaria.
Si consideri al riguardo che, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito (cfr. ordinanza n.
1862/2020) che, addirittura in sede di contenzioso, il contribuente può emendare le dichiarazioni fiscali per la correzione di errori di fatto e di diritto, poiché “l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico;
ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella”.
Sempre la Cassazione ha evidenziato (Cass., n. 1511/2018; conf. Cass., n. 165/2020) che è illegittima la pretesa dell' di ottenere il pagamento dei contributi in favore delle gestioni speciali sulla base di CP_1
una dichiarazione dei redditi in relazione alla quale il contribuente ha chiesto la rettifica in autotutela, per la presenza di errori. Per la Suprema Corte, in questi casi, il Giudice non deve attribuire alle medesime dichiarazioni alcun valore probatorio, neppure di presunzione semplice, mentre è onere dell' dimostrare la ricorrenza dei presupposti che fondano la pretesa contributiva. CP_1
Del resto, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale o dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferibili, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Ne consegue che, avendo parte ricorrente dimostrato il suo diritto di godere, nel periodo in considerazione, delle agevolazioni di cui alla L. n. 190/2014 (e non avendo parte resistente addotto
3/4 alcun elemento di segno contrario a tale ricostruzione), l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, gli avvisi di addebito opposti vanno annullati.
3) La peculiarità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2. annulla l'avviso di addebito n. 38520230000395325000, formato il 09.11.2023 e notificato in data
04.12.2023, e l'avviso di addebito n. 38520230000509450000, formato il 24.11.2023 e notificato in data 21.12.2023;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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