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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 106/2021 R.G., posta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 3 maggio 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, , nata a [...], il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo C.F._2
Raspaolo (C.F: ), per procure in atti, C.F._3
ricorrenti in riassunzione/già appellati
contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(cod. fisc.: ), , nato a [...] CodiceFiscale_4 Parte_3
(Catania) il 4/4/1962 (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_5 Parte_4 , nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), tutti
[...] CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Mobilia (cod. fisc.: C.F._7
) e (cod. fisc.: ), per procura in
[...] Parte_4 CodiceFiscale_6
atti
Convenuti in riassunzione/già appellanti
Oggetto: riassunzione da rinvio della Corte di Cassazione – “proprietà - distanze
legali” – appello avverso sentenza del Tribunale di Messina n. 2087/2015.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e di denunzia di nuova opera depositato nella cancelleria del Tribunale di Messina, gli odierni ricorrenti in riassunzione, i Sig.ri e , premettendo di essere comproprietari Parte_1 Parte_2
di un appartamento adibito a civile abitazione, sito in Messina Via S. Cecilia Is.
108 n.244, confinante per il lato ovest con terreno sul quale dichiaravano di aver esercito da tempo immemorabile una servitù di veduta, e che su tale terreno la
IK s.n.c. (di cui erano soci gli odierni appellati in riassunzione, i Sigg.ri
, e avv. ) aveva Parte_3 Controparte_1 Parte_4
realizzato un fabbricato a sette elevazioni f.t. a seguito di concessione edilizia n.
14673/1999, hanno chiesto la sospensione dei lavori, stante il grave pericolo che la eventuale nuova costruzione avrebbe comportato per il fabbricato degli stessi;
chiedevano, altresì che, con successiva sentenza di merito, fosse dichiarato che la IK s.n.c. non poteva realizzare, secondo il regolamento edilizio del
Comune di Messina, il fabbricato a distanza inferiore a dieci metri dalla veduta che essi esercitavano dal proprio appartamento.
2. Il Tribunale adìto, con ordinanza del 6 marzo 2001 ha accolto l'istanza d'urgenza e, in esito al successivo giudizio di merito (iscritto al n. 1408/2001 R.G.), nel contraddittorio con i convenuti, esperite due CTU tecniche, con sentenza del 27 ottobre 2015 n. 2087, così ha statuito:
a) “Condanna la Società Convenuta alla demolizione delle opere indicate dal
CTU Ing. alla penultima ed all'ultima pagina della sua relazione di Per_1
consulenza, secondo il computo metrico allegato alla CTU medesima.
b) Condanna la Società convenuta a rifondere a parte attrice le spese
processuali che liquida in € 200,00 per spese, ed € 4.500,00 per compensi oltre
rimborso forfettario delle spese IVA e CPA come per legge e oltre alle somme
corrisposte al CTU per l'espletamento della consulenza nella misura liquidata in
atti”.
3. Con atto di citazione in appello, incardinando il giudizio recante n. 228/2016
RG di questa Corte, i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado per i motivi di merito ivi spiegati, previa correzione, essendo quel provvedimento stato pronunciato contro la IK s.n.c., ormai sciolta, in luogo degli odierni convenuti in qualità di ex soci, che si erano costituiti innanzi al
Tribunale.
Questa Corte, con sentenza 13 luglio 2018, n. 685, ha accolto il gravame,
rigettando l'originaria domanda degli attori, in quanto, mancando un titolo che legittimasse l'acquisto della servitù di veduta, ha ritenuto che una mera situazione di fatto (l'esistenza di una apertura a distanza dal fondo vicino inferiore a quella prescritta dall'artt. 905 c.c.) non sarebbe stata suscettibile di tutela petitoria quale parete finestrata, al fine di pretendere dal vicino il rispetto della normativa sulle distanze, trattandosi di fatto di una parete cieca.
4. A seguito di ricorso per cassazione da parte degli originari ricorrenti/attori,
la Suprema Corte, con ordinanza 9 novembre 2020, n. 24959, ha cassato con rinvio la sentenza di appello: ha, infatti, statuito che “l'accertamento di fatto
operato dalla Corte territoriale in ordine alla esistenza di una veduta nella parete
del fabbricato, se non è sufficiente per riconoscere al proprietario dello stesso un
diritto di servitù di veduta sul fondo altrui (…) è tuttavia sufficiente (…) per
qualificare la parete come finestrata (…) e non come parete cieca, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni sulle distanze tra pareti finestrate dettate dai
regolamenti locali e dal D.M. 1114/68, e non come parete “cieca” (come
erroneamente si afferma a Pag. 6 rigo 20 della Sentenza).
5. Gli originari attori, pertanto, hanno provveduto alla riassunzione del giudizio,
insistendo nelle richieste già formulate innanzi al Tribunale e, quindi, di condanna dei convenuti all'arretramento del loro fabbricato sino alla distanza di dieci metri dalla parete finestrata della propria costruzione, secondo le norme del regolamento edilizio comunale.
6. Nel costituirsi nella presente fase processuale, i convenuti in riassunzione hanno riproposto tutti i motivi di merito svolti nell'atto di appello del 2016,
eccependo preliminarmente:
a) l'inammissibilità della riassunzione, per mancata allegazione della copia autentica dell'ordinanza della Suprema Corte n. 24959/2020, ai sensi dell'art. 394
c.p.c.;
b) la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti in riassunzione, per essere stati gli stessi espropriati in corso di causa del diritto reale di proprietà
sull'intero immobile, in esito al processo esecutivo iscritto al n. 275/1999 RGE
Trib. Messina.
7. Osserva la Corte che la prima eccezione di inammissibilità è infondata. Infatti, “la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio
(sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito
di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133,
comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione
dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato
decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a
seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine
soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394,
comma 1, c.p.c. nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63,
comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. 22 dicembre 2023, n. 35867). Va poi aggiunto che “l'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio
non grava, a pena di decadenza, sulla parte che ha riassunto la causa, con la
conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina
l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione di un termine,
prescritto a pena di estinzione del procedimento, per procedere al suddetto
incombente” (Cass. 13 settembre 2024, n. 24639), termine richiesto dai riassumenti con le note del 15 ottobre 2021.
In ogni caso, i riassumenti, che già avevano depositato in allegato alla riassunzione la copia digitale dell'ordinanza della Suprema Corte comunicata loro ai sensi dell'art. 133 c.p.c., hanno poi prodotto telematicamente copia conforme dell'ordinanza in questione con nota di deposito dell'1 dicembre 2023.
Non si è quindi verificata alcuna decadenza denunciata dai convenuti, la cui eccezione va, quindi, rigettata. 8. Quanto, invece, all'eccezione di carenza sopravvenuta di interesse ad
agire, osserva la Corte che gli attori in riassunzione nulla hanno controdedotto a fronte di una specifica circostanza fattuale (l'essere stati sottoposti ad espropriazione forzata dell'immobile oggetto di causa nella procedura n.
275/1999 RGE Trib. Messina): ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. ed in virtù del principio di non contestazione, deve considerarsi fatto storico incontestato che essi hanno perso la proprietà del bene del quale avevano invocato la tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, sul predetto principio, Cass. 8
maggio 2024, n. 12579; Cass. 7 giugno 2023, n. 16028).
8.1 – Ciò premesso ed assodato, a giudizio della Corte, è tuttavia infondata l'eccezione dei convenuti di inammissibilità delle domande svolte dai signori
– , che tendono nella sostanza ad ottenere l'arretramento del Parte_1 Pt_2
fabbricato dei primi per far rispettare la distanza di legge rispetto ad una parete finestrata che non è più di loro proprietà.
Infatti, non risponde al vero che la pronuncia richiesta, ove ne sussistano i presupposti di merito, sarebbe comunque inidonea a spiegare un effetto utile alla parte istante, risultando priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass. 31 marzo 2006,
n. 7635). Deve considerarsi che, a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare, il processo stesso prosegue tra le parti originarie (co. 1), salva la facoltà per il successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato nel processo, con eventuale estromissione dell'alienante o successore universale, se le altre parti vi consentono. Ciò in quanto la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto (Cass. 23 ottobre
2014, n. 22503)
In ogni caso, sussiste anche l'interesse degli attori oggi ricorrenti in riassunzione a coltivare la causa sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite.
8.2 – Ne consegue la perdurante ammissibilità dell'azione incoata dai signori
– . Parte_1 Pt_2
9. Una volta superate le questioni preliminari, deve esaminarsi il merito della controversia, con i motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale,
inizialmente proposti dagli odierni convenuti in riassunzione e sui quali gli stessi insistono in questa fase processuale di rinvio. E ciò alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'accertata esistenza di un'apertura nella parete del fabbricato attoreo, al di là della sua qualificazione come veduta o meno, impone di ritenere la sussistenza di una parete finestrata, “ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni sulle distanze tra pareti finestrate dettate dai
regolamenti locali e dal D.M. 1114/68, e non come parete “cieca” (come
erroneamente si afferma a Pag. 6 rigo 20 della Sentenza)”.
10. Gli originari appellanti – rifacendosi al secondo e al terzo motivo di gravame - hanno continuato a dedurre la regolarità urbanistica dell'immobile costruito dalla Oikos s.n.c., assumendo che il Giudice di primo grado, non avendo preso atto della regolarità del progetto edilizio presentato dalla stessa società, ha violato l'art. 115 c.p.c. E, a loro dire, “la rilevanza della circostanza è evidente: è
un punto decisivo della controversia, avendo gli odierni appellati fondato la loro domanda anche sull'irregolarità del progetto edilizio presentato dalla società
“Oikos s.n.c.” in relazione al loro presunto diritto di veduta, con conseguente
violazione di distanze legali e demolizione della parte di fabbricato in violazione
della distanza legale”. Aggiungono che la Oikos s.n.c. ha previsto nel progetto n. 2735/6, approvato dalla Commissione Edilizia con conseguente rilascio della relativa concessione da parte del , la realizzazione di una Parte_5
chiostrina e non di un cortile, delimitata da tre lati dallo stesso edificio e dal quarto lato dal fabbricato comprendente anche l'immobile degli attori, con muro di confine alto 4 metri. La differenza tra chiostrina e cortile, deducono gli appellati,
è fondamentale e sostanziale ai fini della decisione: infatti, “in tema di chiostrine
il Regolamento Edilizio del Comune di Messina prevede la distanza di 3 metri e
non è applicabile nella fattispecie la distanza di 10 metri”. In tale contesto, a detta dei deducenti, “il richiamo alla distanza dei 10 metri è un'arbitraria forzatura
perché contrasta con le risultanze progettuali e con quanto è stato approvato
dalla Edilizia”. Sicché, “sotto il profilo pubblicistico non risulta CP_2
alcuna violazione di distanza (…); sotto il profilo privatistico la distanza di tre metri
prevista dal Codice civile è abbondantemente rispettata”.
10.1 – L'assunto è privo di pregio.
Va infatti ricordato che (Cass. 26 febbraio 2019, n. 5605) le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione,
esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno,
mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato,
la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze,
il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario,
previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo.
10.2 - Pertanto, la circostanza che il fabbricato realizzato dalla società Oikos
sarebbe conforme al progetto approvato dalla Commissione edilizia e secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio in tema di distanze nelle chiostrine non incide sulla diversa valutazione civilistica del rispetto o meno della normativa sulle distanze tra edifici e, per quel che qui interessa, tra pareti finestrate ex art. 9 d.m.
n. 1444/1968 (rectius, anche tra una sola parete finestrata, frontistante una parete cieca: Cass. 5 aprile 2022, n. 11048), finalizzata a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitanti (Cass. 26 febbraio 2001, n.
2675).
10.3 - Va aggiunto che, premesso che per "chiostrina" deve intendersi un'area chiusa da ogni lato e non aperta al pubblico, di dimensioni ridotte, tali da permettere l'aerazione dei locali degli appartamenti che vi si affacciano (Cons.
St. 22 febbraio 1988, n. 98), quando lo spazio vuoto, destinato a dare aria e luce a determinati locali che lo circondano, intercorra tra edifici appartenenti a diversi proprietari devono essere rispettate, nella formazione di esso, le distanze stabilite dalla legge (Cass. 12 marzo 1973, n. 694). Ed ancora (Cons. St. 9 maggio 2011,
n. 2749), l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (per il quale è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e, comunque, una minima pari all'altezza del fabbricato più alto),
sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione di un piano regolatore;
la prescritta distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, infatti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-
sanitario e della sicurezza, per cui il suo disposto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine stessa. Anzi, “la predetta norma statuale non
distingue sulla base della circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio
ovvero di edifici distinti, né può assumere ruolo interpretazioni intorno alle
caratteristiche dello spazio interno, quantunque chiostrina o cortile o pozzo luce,
specie in zona sismica nella quale occorre in ogni caso garantire l'intervallo di
sicurezza” (in motivazione, Cons. St. cit.).
10.4 - Il motivo di gravame va, quindi, rigettato.
11. Ancora, i convenuti in riassunzione – invocando il quarto motivo
dell'originario gravame - deducono l'erroneità della sentenza del Tribunale per insufficiente motivazione rispetto al mandato conferito al c.t.u. ing. Per_1
(“riferire quali siano gli interventi necessari al fine di eliminare le opere realizzate
dalla società convenuta in violazione delle distanze di legge)”, senza accertare preventivamente la sussistenza dei presupposti di legge a fondamento della demolizione, avendo “ignorato i tre punti che oggi costituiscono i precedenti
motivi di appello (mancata prova del diritto di veduta, regolarità del progetto
edilizio, previsione progettuale di una chiostrina)”
11.1 – Si è già detto della irrilevanza, nel presente giudizio, della regolarità
urbanistica del manufatto della Oikos s.n.c., mentre quanto al diritto di veduta,
non può che ribadirsi che la Suprema Corte ha chiarito che, al di là dell'esistenza o meno di un diritto di tal fatta, quel che conta in questa sede è che la parete del fabbricato dei signori – sia indubbiamente finestrata. E tale Parte_1 Pt_2
situazione, qualificata giuridicamente in tal modo, rende altresì irrilevante ogni questione sulla c.d. chiostrina, come prima affermato.
12. Con il richiamo del quinto motivo dell'originario gravame, i convenuti in riassunzione assumono che il Tribunale di Messina ha motivato la sua decisione dando una interpretazione discutibile della sentenza n. 120/1996 della Corte
Costituzionale, che, lo si ricordi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 872, cpv., cod. civ., e 17, lett. c), della legge 6
agosto 1967, n. 765, nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale,
e quindi soggetto all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro preesistente realizzato abusivamente per totale difformità dalla licenza.
In sostanza, viene contestata l'ammissibilità e fondatezza della domanda dei signori – , accolta dal Tribunale, per essere stata la chiostrina Parte_1 Pt_2
su cui insiste l'apertura in questione realizzata abusivamente, dando vita ad un abuso edilizio insuscettibile di sanatoria;
di conseguenza, la Oikos s.n.c.,
secondo i convenuti in riassunzione, non avrebbe avuto alcun obbligo di tenere in considerazione tale costruzione al fine del rispetto delle distanze legali.
12.1 - Deve preliminarmente rilevarsi che in giurisprudenza è sorto un contrasto tra due diversi orientamenti, circa l'applicabilità o meno del principio di prevenzione all'ipotesi in cui il preveniente abbia costruito abusivamente. Se,
infatti, la giurisprudenza ordinaria e quella amministrativa maggioritaria ritengono che la disciplina sulle distanze legali vada rispettata sempre, in quanto posta a tutela di un interesse pubblico alla salubrità collettiva (e cioè evitare il formarsi di intercapedini troppo strette, umide ed insalubri per la collettività), tale da comprimere qualsiasi questione privatistica, vi è una parte della giurisprudenza amministrativa che, aderendo ad un indirizzo minoritario, ritiene invece che “il
diritto ad edificare non può essere sacrificato da abusi altrui”, e pertanto gli edifici abusivi non possono essere tenuti in considerazione nel calcolo delle distanze.
Tuttavia, a giudizio della Corte nel caso in esame trova applicazione l'orientamento maggioritario, che appare maggiormente condivisibile e conforme ai principi generali, secondo cui la ristrettezza, e dunque l'insalubrità, di una intercapedine è una questione di fatto, e non di diritto, non superabile dalla “mera”
illegittimità di una costruzione. Inoltre, la questione dell'abuso dell'edilizio ha rilievo unicamente nei rapporti tra privato realizzatore dell'abuso e pubblica amministrazione, e pertanto “ il conflitto tra proprietari interessati in senso
opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le
caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze
legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza
e la concessione edilizia, perchè queste riguardano solo l'aspetto formale
dell'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la
mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda
oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali
senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in
conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la
violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla
riduzione in pristino o al risarcimento dei danni” (Cass. sez. 2 ord. n. 2637 del
4.2.2021; cfr. Cass. 21354/2017, Cass. 2086/2017).
12.2 - Pertanto, la deduzione è infondata e va rigettata. 13. Ancora, gli odierni convenuti in riassunzione assumono anche l'erroneità
della sentenza di primo grado, sulla base del principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo del prevenuto di arretrare ad una distanza di dieci metri dalla veduta del preveniente sussiste solo il preveniente ha realizzato la parete finestrata osservando la distanza di almeno cinque metri dal confine (metà della distanza totale). Ove abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore, il prevenuto potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire con parete non finestrata rispettando la metà
della distanza legale dal confine, o eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875 c.2 c.p.c.
13.1 – Nel caso in esame, dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. ing. Per_1
risulta che il vano cucina realizzato dagli originari attori e la cui parete, frontistante l'immobile della Oikos s.n.c., va considerata come finestrata, è a filo della chiostrina della Oikos stessa e dista dalla contrapposta parete finestrata metri
6,08.
E', quindi, palese il mancato rispetto della distanza di dieci metri.
13.2 – Nel caso, come quello in esame, in cui esista, sul confine tra due fondi,
un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (Cass. 14 maggio 2018, n. 11685; Cass. 20 giugno 2011,
n. 13547; Cass. 31 ottobre 2006, n. 23495).
13.3 – In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità invocata dai signori
(Cass. 19 febbraio 2019, n. 4848; Cass. 7 marzo 2002, n. Parte_6 3340) non si attaglia alla vicenda in esame, riguardando la diversa ipotesi di parete finestrata del preveniente non sul confine, ma ad una distanza inferiore a cinque metri dallo stesso.
13.4- Ma a tutto voler concedere, vale considerare che i convenuti non hanno mai esercitato la facoltà loro concessa di chiedere la chiusura dell'apertura in oggetto, avendo semplicemente prospettato, in questo grado di giudizio, il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità come mera difesa.
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata.
14. In conclusione, a giudizio della Corte, premesso che, come statuito dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di cassazione con rinvio, e come risulta dalla CTU
dell'Ing. (pag. 3-4 “una parete del predetto vano cucina prospetta sulla Per_1
chiostrina del fabbricato realizzato dalla società convenuta ed è munita di
apertura apribile verso la chiostrina stessa”), la parete in questione del manufatto dei ricorrenti in riassunzione è parete finestrata e che la Oikos s.n.c. (ed oggi i convenuti) non hanno rispettato la distanza di legge, deve confermarsi la statuizione del Tribunale che ha condannato “la Società Convenuta alla
demolizione delle opere indicate dal CTU Ing. alla penultima ed all'ultima Per_1
pagina della sua relazione di consulenza, secondo il computo metrico allegato
alla CTU medesima”, con la precisazione che la condanna riguarda non già la
IK s.n.c., ormai sciolta, ma gli odierni convenuti in qualità di ex soci, che si erano già costituiti innanzi al Tribunale.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in rapporto al valore della causa dichiarato,
a. per il giudizio di legittimità, in euro 6.585,00 per compensi (fase di studio:
euro 2.869,00, fase introduttiva, 2.224,00, fase decisoria, 1.492,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022, da porre a carico dei signori , e in Controparte_1 Parte_3 Parte_4
solido b. per il presente grado di giudizio in euro 12.156,00 per compensi (fase di studio: euro 2.518,00, fase introduttiva, 1.665,00, fase di trattazione,
3.686,00, fase decisoria, 4.287,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022, da porre anch'esse a carico degli appellati in solido.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 106/2021 R.G., sul ricorso in riassunzione proposto da e contro Parte_1 Parte_2
, e , in relazione Controparte_1 Parte_3 Parte_4
all'appello originariamente proposto da questi ultimi avverso la sentenza del
Tribunale di Messina 27 ottobre 2015 n. 2087:
1. Conferma la sentenza di primo grado, rigettando l'appello, con la specificazione che la condanna al ripristino delle distanze di legge e al pagamento delle spese di quel giudizio riguarda solidalmente i signori
, e;
Controparte_1 Parte_3 Parte_4
2. Condanna i convenuti in riassunzione in solido alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore solidale degli attori, nella misura di euro
6.585,00, oltre spese generali, c.p.a. e IVA;
3. Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli attori in solid, nella misura di euro 12.156,00,
oltre spese generali, c.p.a. e IVA. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 marzo 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 106/2021 R.G., posta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 3 maggio 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, , nata a [...], il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo C.F._2
Raspaolo (C.F: ), per procure in atti, C.F._3
ricorrenti in riassunzione/già appellati
contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(cod. fisc.: ), , nato a [...] CodiceFiscale_4 Parte_3
(Catania) il 4/4/1962 (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_5 Parte_4 , nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), tutti
[...] CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Mobilia (cod. fisc.: C.F._7
) e (cod. fisc.: ), per procura in
[...] Parte_4 CodiceFiscale_6
atti
Convenuti in riassunzione/già appellanti
Oggetto: riassunzione da rinvio della Corte di Cassazione – “proprietà - distanze
legali” – appello avverso sentenza del Tribunale di Messina n. 2087/2015.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e di denunzia di nuova opera depositato nella cancelleria del Tribunale di Messina, gli odierni ricorrenti in riassunzione, i Sig.ri e , premettendo di essere comproprietari Parte_1 Parte_2
di un appartamento adibito a civile abitazione, sito in Messina Via S. Cecilia Is.
108 n.244, confinante per il lato ovest con terreno sul quale dichiaravano di aver esercito da tempo immemorabile una servitù di veduta, e che su tale terreno la
IK s.n.c. (di cui erano soci gli odierni appellati in riassunzione, i Sigg.ri
, e avv. ) aveva Parte_3 Controparte_1 Parte_4
realizzato un fabbricato a sette elevazioni f.t. a seguito di concessione edilizia n.
14673/1999, hanno chiesto la sospensione dei lavori, stante il grave pericolo che la eventuale nuova costruzione avrebbe comportato per il fabbricato degli stessi;
chiedevano, altresì che, con successiva sentenza di merito, fosse dichiarato che la IK s.n.c. non poteva realizzare, secondo il regolamento edilizio del
Comune di Messina, il fabbricato a distanza inferiore a dieci metri dalla veduta che essi esercitavano dal proprio appartamento.
2. Il Tribunale adìto, con ordinanza del 6 marzo 2001 ha accolto l'istanza d'urgenza e, in esito al successivo giudizio di merito (iscritto al n. 1408/2001 R.G.), nel contraddittorio con i convenuti, esperite due CTU tecniche, con sentenza del 27 ottobre 2015 n. 2087, così ha statuito:
a) “Condanna la Società Convenuta alla demolizione delle opere indicate dal
CTU Ing. alla penultima ed all'ultima pagina della sua relazione di Per_1
consulenza, secondo il computo metrico allegato alla CTU medesima.
b) Condanna la Società convenuta a rifondere a parte attrice le spese
processuali che liquida in € 200,00 per spese, ed € 4.500,00 per compensi oltre
rimborso forfettario delle spese IVA e CPA come per legge e oltre alle somme
corrisposte al CTU per l'espletamento della consulenza nella misura liquidata in
atti”.
3. Con atto di citazione in appello, incardinando il giudizio recante n. 228/2016
RG di questa Corte, i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado per i motivi di merito ivi spiegati, previa correzione, essendo quel provvedimento stato pronunciato contro la IK s.n.c., ormai sciolta, in luogo degli odierni convenuti in qualità di ex soci, che si erano costituiti innanzi al
Tribunale.
Questa Corte, con sentenza 13 luglio 2018, n. 685, ha accolto il gravame,
rigettando l'originaria domanda degli attori, in quanto, mancando un titolo che legittimasse l'acquisto della servitù di veduta, ha ritenuto che una mera situazione di fatto (l'esistenza di una apertura a distanza dal fondo vicino inferiore a quella prescritta dall'artt. 905 c.c.) non sarebbe stata suscettibile di tutela petitoria quale parete finestrata, al fine di pretendere dal vicino il rispetto della normativa sulle distanze, trattandosi di fatto di una parete cieca.
4. A seguito di ricorso per cassazione da parte degli originari ricorrenti/attori,
la Suprema Corte, con ordinanza 9 novembre 2020, n. 24959, ha cassato con rinvio la sentenza di appello: ha, infatti, statuito che “l'accertamento di fatto
operato dalla Corte territoriale in ordine alla esistenza di una veduta nella parete
del fabbricato, se non è sufficiente per riconoscere al proprietario dello stesso un
diritto di servitù di veduta sul fondo altrui (…) è tuttavia sufficiente (…) per
qualificare la parete come finestrata (…) e non come parete cieca, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni sulle distanze tra pareti finestrate dettate dai
regolamenti locali e dal D.M. 1114/68, e non come parete “cieca” (come
erroneamente si afferma a Pag. 6 rigo 20 della Sentenza).
5. Gli originari attori, pertanto, hanno provveduto alla riassunzione del giudizio,
insistendo nelle richieste già formulate innanzi al Tribunale e, quindi, di condanna dei convenuti all'arretramento del loro fabbricato sino alla distanza di dieci metri dalla parete finestrata della propria costruzione, secondo le norme del regolamento edilizio comunale.
6. Nel costituirsi nella presente fase processuale, i convenuti in riassunzione hanno riproposto tutti i motivi di merito svolti nell'atto di appello del 2016,
eccependo preliminarmente:
a) l'inammissibilità della riassunzione, per mancata allegazione della copia autentica dell'ordinanza della Suprema Corte n. 24959/2020, ai sensi dell'art. 394
c.p.c.;
b) la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti in riassunzione, per essere stati gli stessi espropriati in corso di causa del diritto reale di proprietà
sull'intero immobile, in esito al processo esecutivo iscritto al n. 275/1999 RGE
Trib. Messina.
7. Osserva la Corte che la prima eccezione di inammissibilità è infondata. Infatti, “la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio
(sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito
di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133,
comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione
dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato
decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a
seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine
soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394,
comma 1, c.p.c. nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63,
comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. 22 dicembre 2023, n. 35867). Va poi aggiunto che “l'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio
non grava, a pena di decadenza, sulla parte che ha riassunto la causa, con la
conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina
l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione di un termine,
prescritto a pena di estinzione del procedimento, per procedere al suddetto
incombente” (Cass. 13 settembre 2024, n. 24639), termine richiesto dai riassumenti con le note del 15 ottobre 2021.
In ogni caso, i riassumenti, che già avevano depositato in allegato alla riassunzione la copia digitale dell'ordinanza della Suprema Corte comunicata loro ai sensi dell'art. 133 c.p.c., hanno poi prodotto telematicamente copia conforme dell'ordinanza in questione con nota di deposito dell'1 dicembre 2023.
Non si è quindi verificata alcuna decadenza denunciata dai convenuti, la cui eccezione va, quindi, rigettata. 8. Quanto, invece, all'eccezione di carenza sopravvenuta di interesse ad
agire, osserva la Corte che gli attori in riassunzione nulla hanno controdedotto a fronte di una specifica circostanza fattuale (l'essere stati sottoposti ad espropriazione forzata dell'immobile oggetto di causa nella procedura n.
275/1999 RGE Trib. Messina): ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. ed in virtù del principio di non contestazione, deve considerarsi fatto storico incontestato che essi hanno perso la proprietà del bene del quale avevano invocato la tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, sul predetto principio, Cass. 8
maggio 2024, n. 12579; Cass. 7 giugno 2023, n. 16028).
8.1 – Ciò premesso ed assodato, a giudizio della Corte, è tuttavia infondata l'eccezione dei convenuti di inammissibilità delle domande svolte dai signori
– , che tendono nella sostanza ad ottenere l'arretramento del Parte_1 Pt_2
fabbricato dei primi per far rispettare la distanza di legge rispetto ad una parete finestrata che non è più di loro proprietà.
Infatti, non risponde al vero che la pronuncia richiesta, ove ne sussistano i presupposti di merito, sarebbe comunque inidonea a spiegare un effetto utile alla parte istante, risultando priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass. 31 marzo 2006,
n. 7635). Deve considerarsi che, a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare, il processo stesso prosegue tra le parti originarie (co. 1), salva la facoltà per il successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato nel processo, con eventuale estromissione dell'alienante o successore universale, se le altre parti vi consentono. Ciò in quanto la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto (Cass. 23 ottobre
2014, n. 22503)
In ogni caso, sussiste anche l'interesse degli attori oggi ricorrenti in riassunzione a coltivare la causa sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite.
8.2 – Ne consegue la perdurante ammissibilità dell'azione incoata dai signori
– . Parte_1 Pt_2
9. Una volta superate le questioni preliminari, deve esaminarsi il merito della controversia, con i motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale,
inizialmente proposti dagli odierni convenuti in riassunzione e sui quali gli stessi insistono in questa fase processuale di rinvio. E ciò alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'accertata esistenza di un'apertura nella parete del fabbricato attoreo, al di là della sua qualificazione come veduta o meno, impone di ritenere la sussistenza di una parete finestrata, “ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni sulle distanze tra pareti finestrate dettate dai
regolamenti locali e dal D.M. 1114/68, e non come parete “cieca” (come
erroneamente si afferma a Pag. 6 rigo 20 della Sentenza)”.
10. Gli originari appellanti – rifacendosi al secondo e al terzo motivo di gravame - hanno continuato a dedurre la regolarità urbanistica dell'immobile costruito dalla Oikos s.n.c., assumendo che il Giudice di primo grado, non avendo preso atto della regolarità del progetto edilizio presentato dalla stessa società, ha violato l'art. 115 c.p.c. E, a loro dire, “la rilevanza della circostanza è evidente: è
un punto decisivo della controversia, avendo gli odierni appellati fondato la loro domanda anche sull'irregolarità del progetto edilizio presentato dalla società
“Oikos s.n.c.” in relazione al loro presunto diritto di veduta, con conseguente
violazione di distanze legali e demolizione della parte di fabbricato in violazione
della distanza legale”. Aggiungono che la Oikos s.n.c. ha previsto nel progetto n. 2735/6, approvato dalla Commissione Edilizia con conseguente rilascio della relativa concessione da parte del , la realizzazione di una Parte_5
chiostrina e non di un cortile, delimitata da tre lati dallo stesso edificio e dal quarto lato dal fabbricato comprendente anche l'immobile degli attori, con muro di confine alto 4 metri. La differenza tra chiostrina e cortile, deducono gli appellati,
è fondamentale e sostanziale ai fini della decisione: infatti, “in tema di chiostrine
il Regolamento Edilizio del Comune di Messina prevede la distanza di 3 metri e
non è applicabile nella fattispecie la distanza di 10 metri”. In tale contesto, a detta dei deducenti, “il richiamo alla distanza dei 10 metri è un'arbitraria forzatura
perché contrasta con le risultanze progettuali e con quanto è stato approvato
dalla Edilizia”. Sicché, “sotto il profilo pubblicistico non risulta CP_2
alcuna violazione di distanza (…); sotto il profilo privatistico la distanza di tre metri
prevista dal Codice civile è abbondantemente rispettata”.
10.1 – L'assunto è privo di pregio.
Va infatti ricordato che (Cass. 26 febbraio 2019, n. 5605) le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione,
esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno,
mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato,
la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze,
il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario,
previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo.
10.2 - Pertanto, la circostanza che il fabbricato realizzato dalla società Oikos
sarebbe conforme al progetto approvato dalla Commissione edilizia e secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio in tema di distanze nelle chiostrine non incide sulla diversa valutazione civilistica del rispetto o meno della normativa sulle distanze tra edifici e, per quel che qui interessa, tra pareti finestrate ex art. 9 d.m.
n. 1444/1968 (rectius, anche tra una sola parete finestrata, frontistante una parete cieca: Cass. 5 aprile 2022, n. 11048), finalizzata a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitanti (Cass. 26 febbraio 2001, n.
2675).
10.3 - Va aggiunto che, premesso che per "chiostrina" deve intendersi un'area chiusa da ogni lato e non aperta al pubblico, di dimensioni ridotte, tali da permettere l'aerazione dei locali degli appartamenti che vi si affacciano (Cons.
St. 22 febbraio 1988, n. 98), quando lo spazio vuoto, destinato a dare aria e luce a determinati locali che lo circondano, intercorra tra edifici appartenenti a diversi proprietari devono essere rispettate, nella formazione di esso, le distanze stabilite dalla legge (Cass. 12 marzo 1973, n. 694). Ed ancora (Cons. St. 9 maggio 2011,
n. 2749), l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (per il quale è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e, comunque, una minima pari all'altezza del fabbricato più alto),
sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione di un piano regolatore;
la prescritta distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, infatti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-
sanitario e della sicurezza, per cui il suo disposto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine stessa. Anzi, “la predetta norma statuale non
distingue sulla base della circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio
ovvero di edifici distinti, né può assumere ruolo interpretazioni intorno alle
caratteristiche dello spazio interno, quantunque chiostrina o cortile o pozzo luce,
specie in zona sismica nella quale occorre in ogni caso garantire l'intervallo di
sicurezza” (in motivazione, Cons. St. cit.).
10.4 - Il motivo di gravame va, quindi, rigettato.
11. Ancora, i convenuti in riassunzione – invocando il quarto motivo
dell'originario gravame - deducono l'erroneità della sentenza del Tribunale per insufficiente motivazione rispetto al mandato conferito al c.t.u. ing. Per_1
(“riferire quali siano gli interventi necessari al fine di eliminare le opere realizzate
dalla società convenuta in violazione delle distanze di legge)”, senza accertare preventivamente la sussistenza dei presupposti di legge a fondamento della demolizione, avendo “ignorato i tre punti che oggi costituiscono i precedenti
motivi di appello (mancata prova del diritto di veduta, regolarità del progetto
edilizio, previsione progettuale di una chiostrina)”
11.1 – Si è già detto della irrilevanza, nel presente giudizio, della regolarità
urbanistica del manufatto della Oikos s.n.c., mentre quanto al diritto di veduta,
non può che ribadirsi che la Suprema Corte ha chiarito che, al di là dell'esistenza o meno di un diritto di tal fatta, quel che conta in questa sede è che la parete del fabbricato dei signori – sia indubbiamente finestrata. E tale Parte_1 Pt_2
situazione, qualificata giuridicamente in tal modo, rende altresì irrilevante ogni questione sulla c.d. chiostrina, come prima affermato.
12. Con il richiamo del quinto motivo dell'originario gravame, i convenuti in riassunzione assumono che il Tribunale di Messina ha motivato la sua decisione dando una interpretazione discutibile della sentenza n. 120/1996 della Corte
Costituzionale, che, lo si ricordi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 872, cpv., cod. civ., e 17, lett. c), della legge 6
agosto 1967, n. 765, nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale,
e quindi soggetto all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro preesistente realizzato abusivamente per totale difformità dalla licenza.
In sostanza, viene contestata l'ammissibilità e fondatezza della domanda dei signori – , accolta dal Tribunale, per essere stata la chiostrina Parte_1 Pt_2
su cui insiste l'apertura in questione realizzata abusivamente, dando vita ad un abuso edilizio insuscettibile di sanatoria;
di conseguenza, la Oikos s.n.c.,
secondo i convenuti in riassunzione, non avrebbe avuto alcun obbligo di tenere in considerazione tale costruzione al fine del rispetto delle distanze legali.
12.1 - Deve preliminarmente rilevarsi che in giurisprudenza è sorto un contrasto tra due diversi orientamenti, circa l'applicabilità o meno del principio di prevenzione all'ipotesi in cui il preveniente abbia costruito abusivamente. Se,
infatti, la giurisprudenza ordinaria e quella amministrativa maggioritaria ritengono che la disciplina sulle distanze legali vada rispettata sempre, in quanto posta a tutela di un interesse pubblico alla salubrità collettiva (e cioè evitare il formarsi di intercapedini troppo strette, umide ed insalubri per la collettività), tale da comprimere qualsiasi questione privatistica, vi è una parte della giurisprudenza amministrativa che, aderendo ad un indirizzo minoritario, ritiene invece che “il
diritto ad edificare non può essere sacrificato da abusi altrui”, e pertanto gli edifici abusivi non possono essere tenuti in considerazione nel calcolo delle distanze.
Tuttavia, a giudizio della Corte nel caso in esame trova applicazione l'orientamento maggioritario, che appare maggiormente condivisibile e conforme ai principi generali, secondo cui la ristrettezza, e dunque l'insalubrità, di una intercapedine è una questione di fatto, e non di diritto, non superabile dalla “mera”
illegittimità di una costruzione. Inoltre, la questione dell'abuso dell'edilizio ha rilievo unicamente nei rapporti tra privato realizzatore dell'abuso e pubblica amministrazione, e pertanto “ il conflitto tra proprietari interessati in senso
opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le
caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze
legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza
e la concessione edilizia, perchè queste riguardano solo l'aspetto formale
dell'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la
mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda
oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali
senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in
conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la
violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla
riduzione in pristino o al risarcimento dei danni” (Cass. sez. 2 ord. n. 2637 del
4.2.2021; cfr. Cass. 21354/2017, Cass. 2086/2017).
12.2 - Pertanto, la deduzione è infondata e va rigettata. 13. Ancora, gli odierni convenuti in riassunzione assumono anche l'erroneità
della sentenza di primo grado, sulla base del principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo del prevenuto di arretrare ad una distanza di dieci metri dalla veduta del preveniente sussiste solo il preveniente ha realizzato la parete finestrata osservando la distanza di almeno cinque metri dal confine (metà della distanza totale). Ove abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore, il prevenuto potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire con parete non finestrata rispettando la metà
della distanza legale dal confine, o eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875 c.2 c.p.c.
13.1 – Nel caso in esame, dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. ing. Per_1
risulta che il vano cucina realizzato dagli originari attori e la cui parete, frontistante l'immobile della Oikos s.n.c., va considerata come finestrata, è a filo della chiostrina della Oikos stessa e dista dalla contrapposta parete finestrata metri
6,08.
E', quindi, palese il mancato rispetto della distanza di dieci metri.
13.2 – Nel caso, come quello in esame, in cui esista, sul confine tra due fondi,
un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (Cass. 14 maggio 2018, n. 11685; Cass. 20 giugno 2011,
n. 13547; Cass. 31 ottobre 2006, n. 23495).
13.3 – In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità invocata dai signori
(Cass. 19 febbraio 2019, n. 4848; Cass. 7 marzo 2002, n. Parte_6 3340) non si attaglia alla vicenda in esame, riguardando la diversa ipotesi di parete finestrata del preveniente non sul confine, ma ad una distanza inferiore a cinque metri dallo stesso.
13.4- Ma a tutto voler concedere, vale considerare che i convenuti non hanno mai esercitato la facoltà loro concessa di chiedere la chiusura dell'apertura in oggetto, avendo semplicemente prospettato, in questo grado di giudizio, il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità come mera difesa.
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata.
14. In conclusione, a giudizio della Corte, premesso che, come statuito dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di cassazione con rinvio, e come risulta dalla CTU
dell'Ing. (pag. 3-4 “una parete del predetto vano cucina prospetta sulla Per_1
chiostrina del fabbricato realizzato dalla società convenuta ed è munita di
apertura apribile verso la chiostrina stessa”), la parete in questione del manufatto dei ricorrenti in riassunzione è parete finestrata e che la Oikos s.n.c. (ed oggi i convenuti) non hanno rispettato la distanza di legge, deve confermarsi la statuizione del Tribunale che ha condannato “la Società Convenuta alla
demolizione delle opere indicate dal CTU Ing. alla penultima ed all'ultima Per_1
pagina della sua relazione di consulenza, secondo il computo metrico allegato
alla CTU medesima”, con la precisazione che la condanna riguarda non già la
IK s.n.c., ormai sciolta, ma gli odierni convenuti in qualità di ex soci, che si erano già costituiti innanzi al Tribunale.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in rapporto al valore della causa dichiarato,
a. per il giudizio di legittimità, in euro 6.585,00 per compensi (fase di studio:
euro 2.869,00, fase introduttiva, 2.224,00, fase decisoria, 1.492,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022, da porre a carico dei signori , e in Controparte_1 Parte_3 Parte_4
solido b. per il presente grado di giudizio in euro 12.156,00 per compensi (fase di studio: euro 2.518,00, fase introduttiva, 1.665,00, fase di trattazione,
3.686,00, fase decisoria, 4.287,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022, da porre anch'esse a carico degli appellati in solido.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 106/2021 R.G., sul ricorso in riassunzione proposto da e contro Parte_1 Parte_2
, e , in relazione Controparte_1 Parte_3 Parte_4
all'appello originariamente proposto da questi ultimi avverso la sentenza del
Tribunale di Messina 27 ottobre 2015 n. 2087:
1. Conferma la sentenza di primo grado, rigettando l'appello, con la specificazione che la condanna al ripristino delle distanze di legge e al pagamento delle spese di quel giudizio riguarda solidalmente i signori
, e;
Controparte_1 Parte_3 Parte_4
2. Condanna i convenuti in riassunzione in solido alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore solidale degli attori, nella misura di euro
6.585,00, oltre spese generali, c.p.a. e IVA;
3. Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli attori in solid, nella misura di euro 12.156,00,
oltre spese generali, c.p.a. e IVA. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 marzo 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)