Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02864/2025 REG.RIC.
N. 02865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2864 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lucca, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 2865 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lucca, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 2864 del 2025:
- del provvedimento di revoca del nulla-osta (istanza -OMISSIS-) al lavoro subordinato, emesso e notificato dalla Prefettura di Lucca in data 23/06/2025;
- di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato;
B) quanto al ricorso n. 2865 del 2025:
- del provvedimento di revoca del nulla-osta (istanza -OMISSIS-) al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Lucca in data 23/06/2025;
- di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AN CI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Vengono all’esame del Collegio i ricorsi nn.rr.gg. 2864/2025 e 2865/2025, con i quali i due lavoratori ricorrenti si dolgono, ognuno, della revoca di nulla-osta lavorativo che lo Sportello Unico dell’Immigrazione (S.U.I.) dell’U.T.G.-Prefettura di Lucca ha adottato nei loro confronti.
2) Essi espongono che il nulla-osta fu inizialmente rilasciato, su istanza del medesimo datore di lavoro, il 4 febbraio 2024 (per il ricorrente nel gravame n.r.g. 2864/2025) e il 1° maggio 2023 (per il ricorrente nel gravame n.r.g. 2865/2025) dal S.U.I. dell’U.T.G.-Prefettura di Napoli.
3) I provvedimenti di revoca sono stati resi con motivazioni tra loro sovrapponibili, in quanto l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) aveva reso parere negativo perché:
- a) l’asseverazione si riferiva ad altre società, mancavano il DURC e l’autocertificazione sull’esito negativo della verifica di indisponibilità presso il centro per l’impiego (v. provvedimento gravato con ricorso n.r.g. 2864/2025);
- b) mancava l’asseverazione, mancavano il DURC e la verifica di indisponibilità presso il centro per l’impiego (v. provvedimento gravato con ricorso n.r.g. 2865/2026).
4) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il nulla-osta è stato revocato il 23 giugno 2025 e quindi oltre il termine di legge per l’annullamento d’ufficio, considerato che i due nulla-osta sono stati rilasciati nelle date, rispettivamente, del 4 febbraio 2024 e del 1° maggio 2023, e dopo che il loro rilascio aveva prodotto l’effetto originario, cioè consentire l’ingresso dei lavoratori in Italia;
- b) il provvedimento sarebbe nullo perché adottato in violazione della legge e della prassi da sempre adottata dal S.U.I. di Lucca, che avviava il procedimento di revoca in assenza delle parti e in assenza di un'istruttoria adeguata;
- c) invero, nella fattispecie in esame, lo Sportello avrebbe dovuto convocare la datrice di lavoro ed i lavoratori, per poi emanare, eventualmente, un provvedimento di archiviazione della procedura per eventuale disinteresse delle parti, invece ha scelto una figura giuridica che mal si adatta al caso in esame, atteso che tale istituto presuppone la carenza documentale insanabile, come indicato nel preavviso di revoca, e la mancata disponibilità della documentazione richiesta, nel possesso delle parti interessate.
5) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) non sarebbe stato dato il preavviso di revoca al lavoratore ricorrente (tanto viene dedotto solo nel ricorso n.r.g. 2865/2025);
- b) non si conosce se il preavviso di revoca sia stato inviato anche al datore di lavoro, che avrebbe potuto sanare la carenza di documentazione, indicata quale motivazione della revoca;
- c) inoltre, anche laddove fosse dimostrata la regolare notifica del preavviso di revoca al datore di lavoro, ben potrebbe ipotizzarsi che lo stesso, dopo molto tempo dalla richiesta di rilascio del nulla-osta, formulata in entrambi i casi nel 2023, non abbia più interesse a sottoscrivere il contratto di soggiorno.
6) Col terzo motivo di ricorso si deduce che sarebbero state violate le circolari del Ministero dell'Interno n. 2570/2006 e 3836/2007, nelle quali è prevista la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, non potendosi riscontrare, nel caso di specie, nessuna responsabilità in capo al lavoratore, il quale, infatti, non aveva alcun potere di verifica sulla regolarità della documentazione prodotta dal datore di lavoro.
7) Col quarto motivo di ricorso si deduce che non sono stati considerati i sopravvenuti elementi favorevoli alla permanenza in Italia dei lavoratori, avendo nel frattempo i due ricorrenti trovato altro lavoro.
8) Col quinto motivo di ricorso si deduce che manca la traduzione del provvedimento in lingua conosciuta al ricorrente.
9) Col sesto motivo di ricorso si deduce che non è stato attivato il soccorso istruttorio.
10) Col settimo motivo di ricorso si deduce che il S.U.I. avrebbe dovuto convocare le parti interessate, datrice di lavoro e lavoratore, innanzi allo sportello e, in caso di loro assenza, eventualmente emanare un provvedimento di archiviazione per disinteresse delle parti, come per prassi e consuetudine del S.U.I. di Lucca, che, invece, nella fattispecie in esame, provvedeva alla revoca.
11) Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il provvedimento di revoca del nulla-osta è nullo per violazione dell'art. 17-bis Legge n. 241/90, che ha introdotto il silenzio-assenso per la formazione e l’acquisizione di atti endoprocedimentali tra le Pubbliche Amministrazioni, disponendo che in tutti i casi in cui è richiesta l’acquisizione di assensi comunque denominati, questi si intendono acquisiti trascorsi 30 giorni dalla richiesta;
- b) nella fattispecie in esame si configurerebbe, altresì, l'abuso d' ufficio del responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/90, come sancito dall'art. 323 c.p., nonchè l'omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., in considerazione del lasso di tempo trascorso;
- c) nel caso in disamina, il responsabile del procedimento ben avrebbe potuto adottare un provvedimento di archiviazione, piuttosto che un provvedimento di revoca, prestandosi il primo a maggiori possibilità di revoca, anche a seguito di una semplice giustificazione di impossibilità a presenziare alla convocazione.
12) I ricorrenti concludono quindi nel senso che il Giudice voglia:
- a) annullare le due revoche – previa sospensiva – e ordinare alla Prefettura di Lucca-S.U.I. /U.T.G. di convocare i ricorrenti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, atto presupposto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato con il nuovo datore o per attesa occupazione in applicazione della circolare del Ministero n. 3836 del 2007;
- b) condannare la Prefettura di Lucca al risarcimento del danno da ritardo, nella misura di euro 2.500 ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia;
- c) ordinare alla Prefettura di Lucca di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, disponendo altresì, per le ipotesi di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta che provveda entro ulteriori 30 giorni.
13) La P.A. si è costituita in entrambi i giudizi, depositando due relazioni difensive con allegati, depositate il 17 ottobre 2025 nel ricorso n.r.g. 2864/2025 e il 19 ottobre 2025 nel ricorso n.r.g. 2865/2025. In particolare, la P.A. ha evidenziato che:
- a) in data 3 giugno 2025 (con riferimento al ricorso n.r.g. 2864/2025) e in data 5 giugno 2025 (con riferimento al ricorso n.r.g. 2865/2025), a seguito di parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca reso in data 10/02/2025, veniva inviata, tramite apposito applicativo informatico Spi 2.0, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca al datore di lavoro richiedente (all. 2 P.A. per entrambi i ricorsi) e che, a seguito della mancata presentazione di osservazioni, si concludeva il procedimento amministrativo attraverso l’apposito applicativo telematico Spi 2.0, con l’adozione dei due provvedimenti di revoca;
- b) il nulla-osta viene rilasciato automaticamente decorsi 30 dalla presentazione dell’istanza telematica da parte del richiedente ma ciò non esclude la potestà di effettuazione dei controlli da parte della Prefettura, successivamente al rilascio del titolo abilitativo;
- c) a tal proposito, infatti, l’art. 42, comma 2, D.L. 21 giugno 2022 n. 73, convertito in Legge 4 agosto 2022, n. 122, prevede, per le istanze di cui al c.d. decreto flussi, che il nulla-osta al lavoro subordinato venga rilasciato, nel termine indicato dal comma 1 della medesima normativa, anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) lo stesso art. 42, comma 2, cit. prevede che, al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla-osta e del visto d’ingresso;
- e) nella fattispecie in esame, inoltre, le motivazioni alla base della revoca del nulla-osta al lavoro attengono ad un parere negativo emesso dall’Ispettorato del Lavoro solo ed esclusivamente nei confronti del datore di lavoro richiedente la quota e non nei confronti del lavoratore, ragion per cui, da un punto di vista sostanziale, nessun elemento conoscitivo potrebbe apportare il lavoratore straniero rispetto ad ostatività riguardanti la sfera dei requisiti oggettivi del datore di lavoro;
- f) pertanto, è possibile affermare che, nel caso di specie, non sussistevano ab origine i requisiti da parte del datore di lavoro per poter validamente presentare la domanda di nulla-osta.
14) Con ordinanze nn. -OMISSIS- (su ricorso n.r.g. 2864/2025) e -OMISSIS- (su ricorso n.r.g. 2865/2025) la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi e veniva fissata, per entrambi i ricorsi, l’udienza pubblica del 25 febbraio 2026.
15) Quindi, all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
16) Ritiene il Collegio di disporre preliminarmente la riunione dei due ricorsi, considerata la sostanziale sovrapponibilità della vicenda sottesa alle due cause, relative a due nulla-osta chiesti dal medesimo datore di lavoro.
17) Entrambi i ricorsi sono infondati per le ragioni che seguono:
- a) la P.A. ha dimostrato in giudizio di aver attivato il contraddittorio procedimentale nei confronti del soggetto istante, che non si identifica nel lavoratore ma nel datore di lavoro ricorrente;
- b) il fatto che non siano pervenute osservazioni procedimentali dal datore di lavoro depone per il disinteresse del medesimo alla stipula del contratto di lavoro, per il che la revoca dei nulla-osta nel frattempo rilasciati rappresenta un esito obbligato e non ricorrono, in tali casi, gli estremi per un rilascio di permesso per attesa occupazione;
- c) al riguardo, questo T.A.R. ha infatti evidenziato che “ La giurisprudenza ha ormai chiarito che “3.1 … l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta” (C.d.S. n. 4839 del 4 giugno 2025) ” (così, da ultimo, T.A.R. Toscana n. 1843 del 13 novembre 2025);
- d) non può nemmeno dirsi che nel caso di specie siano stati violati i termini dell’autotutela, perché si è di fronte a un meccanismo di automatico rilascio, ex lege , del nulla-osta (decorso il termine di legge dalla presentazione della richiesta), che è emesso, quindi, con salvezza della verifica della sussistenza, ab origine , delle condizioni per il rilascio del nulla-osta, il quale viene infatti rilasciato con la previsione di “ revoca in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro e negli altri casi previsti dalla legge ” (v. nulla-osta iniziale in doc. 3 di entrambi i ricorsi), per il che non vi è luogo a ipotizzare un affidamento in capo agli interessati;
- e) quindi, va da sé che è inapplicabile l’art. 17-bis L. n. 241/1990;
- f) non coglie nel segno nemmeno la censura secondo cui i provvedimenti non sono tradotti in lingua conosciuta dai ricorrenti, posto che un tale vizio può eventualmente incidere sulla possibilità di agire tempestivamente in giudizio, cosa che è invece accaduta nel caso di specie.
18) I due ricorsi vanno quindi respinti.
19) Le spese di lite possono essere compensate considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi nn.rr.gg. 2864/2025 e 2865/2025, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR AR, Presidente
AN CI, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CI | DR AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.