Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/03/2026, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03890/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3890 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Parolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 9 della Legge 5.2.1992 N.91 notificato in data 04.01.2023 - -OMISSIS-, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CI IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per la concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente medesima in data 30.9.2018.
Il provvedimento impugnato motivava il diniego sulla base di alcuni pregiudizi di rilievo penale in capo al coniuge della ricorrente, ritenuti ostativi. In particolare: “ nel corso dell’attività istruttoria svolta dalle competenti Autorità ed, in particolare, dal rapporto informativo della Questura di -OMISSIS-, sono emersi a carico del coniuge della convivente, il sig. -OMISSIS-, una sentenza di applicazione della pena su richiesta della parti ex artt. 444-445 c.p.p. emessa dal Gip del Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS- per -OMISSIS- nonché una segnalazione di reato -OMISSIS- del -OMISSIS- della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ”.
1.1. Esposti i fatti, la ricorrente ha articolato il seguente motivo di diritto:
- “ Violazione di legge; erronea attività istruttoria; errata valutazione del presupposto di cui all'art. 9 della legge 91/92 per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; violazione dei principi di legalità, logicità, ragionevolezza, trasparenza ”.
Il provvedimento impugnato non avrebbe idonea motivazione, in quanto – oltre a richiamare reati che il marito non avrebbe commesso, in quanto non rilevabili dai documenti a disposizione – il giudizio prognostico circa la “non coincidenza tra l'interesse pubblico e quello privato dell'istante”, si baserebbe su elementi comportamentali che non attengono direttamente alla ricorrente, bensì al marito della stessa, sulla quale, pertanto, non sarebbe stato operato un giudizio personalizzato. La ricorrente, peraltro, lungi dall’essere un potenziale soggetto favoreggiatore delle condotte del marito avrebbe già preso le distanze dall’atteggiamento di quest’ultimo, risultando assente qualsivoglia regia familiare, come richiesta dalla giurisprudenza.
1.2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con deposito documentale ha insistito per la correttezza del proprio operato e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
2. – All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 13.3.2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso è fondato.
3.1. Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 91 del 5 febbraio 1992, n. 91 l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, soggetto tuttavia al controllo giudiziario sull’esercizio della discrezionalità, che non si estende al merito della valutazione compiuta, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell’istruttoria svolta, al travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2025, n. 2656).
La delicatezza della valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a compiere, nel formulare il giudizio di meritevolezza in relazione alla richiesta di conseguire lo status di cittadino, si correla, in particolare, alla pienezza del godimento dei diritti civili e politici che scaturisce dall’attribuzione dello status civitatis .
S’impone, pertanto, un esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell’interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell’interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano.
3.2. Ciò premesso, nel caso di specie il Ministero non ha esercitato correttamente il potere discrezionale di cui dispone.
Va, in particolare, rilevato che il Ministero ha posto alla base della propria determinazione i precedenti individuati a carico del coniuge dell’istante e ha ritenuto che tali precedenti costituirebbero elementi di valutazione che incidono sul giudizio prognostico relativo al comportamento tenuto dalla richiedente, considerato che il rapporto di parentela avrebbe potuto indurre la richiedente medesima ad agevolare comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Di talché, secondo il Ministero, gli elementi indicati sarebbero stati sintomatici di una mancata integrazione nella comunità nazionale dell’intero nucleo familiare nel quale l’istante è inserita.
Parte ricorrente, tuttavia, ha rappresentato e documentato, sia in seno al procedimento che nel corso del presente giudizio, quanto segue:
– in relazione ad uno dei precedenti (la sentenza di patteggiamento per -OMISSIS-), lo stesso non risulterebbe dal casellario giudiziale prodotto in atti e non sarebbe stato commesso dal coniuge;
- in relazione all’altro precedente (la violazione degli obblighi di assistenza familiare), la stessa ricorrente figurava come parte offesa;
- non è da tempo convivente con il marito, dal quale si è separata legalmente, come da documentazione allegata in atti (v. le osservazioni in risposta al preavviso di rigetto e la documentazione allegata, sub doc. 5 depositato il 20.12.2025);
- ha la completa gestione economica e familiare dei figli minori, i quali frequentano la scuola e attività sportive;
- non ha riportato denunce e non ha mai commesso alcun reato di rilevanza penale in questo periodo;
- ha un regolare lavoro a tempo indeterminato presso la -OMISSIS- ed è integrata nella comunità locale.
In disparte la considerazione che le ragioni addotte a sostegno del rigetto dell’istanza della ricorrente rappresentano, a parere di questo Collegio, più che un giudizio prognostico sulla integrazione della ricorrente medesima, un giudizio effettuato sul marito della stessa (ora ex coniuge) e sui suoi precedenti, alla luce delle ragioni esposte dalla parte appare evidente che la valutazione effettuata sulla ricorrente si sia basata su degli elementi e considerazioni del tutto scollegate alla realtà fattuale del caso concreto: infatti il provvedimento non ha tenuto conto che la richiedente, come dedotto nell’ambito del contraddittorio procedimentale, non aderiva affatto ai comportamenti antigiuridici del marito, tant’è che era parte offesa del procedimento per violazione degli obblighi di assistenza e, inoltre, si era legalmente separata da quest’ultimo.
Tali circostanze non sono state tenute debitamente in considerazione dal provvedimento di rigetto che avrebbe invece dovuto condurre le proprie valutazioni alla luce della circostanza, come emersa già al momento dell’istruttoria, del progressivo allontanamento della ricorrente e dei suoi figli dal disfunzionale nucleo familiare in cui insisteva l’ ex coniuge, con il quale la ricorrente, stante la separazione, non ha alcun rapporto (cfr., in termini, TAR Lazio, V-bis, sentenze n. 7050/2025 e n. 11720/2025).
Se è vero che sussiste un orientamento giurisprudenziale, a mente del quale l’Amministrazione, nel valutare la meritevolezza della concessione di cittadinanza, può tener conto anche dei pregiudizi a carico di componenti del nucleo familiare nel quale l’istante è inserito, “ è altresì vero che per tali casi deve essere valutato (e provato) lo scarso inserimento dell’intero nucleo familiare nel contesto sociale, tale da far ritenere la mancata integrazione nella comunità nazionale ” (TAR Lazio, V-bis, n. 1573/2026).
L’Amministrazione intimata, invece, nel provvedimento impugnato, non spiega adeguatamente in che modo la situazione dell’ ex -coniuge della ricorrente possa costituire motivo ostativo, con conseguente fondatezza delle censure ricorsuali attinenti al difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni nel rispetto dei principi conformativi di cui alla presente sentenza.
5. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN DA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
CI IE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI IE RO | EN DA |
IL SEGRETARIO