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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eliana Romeo Presidente Dottor Roberto Bonanni Consigliere Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 744/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Feula Parte_1
- Appellante -
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
- Appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sez. lavoro n.
1043/2022 pubblicata in data 20/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe citata il Tribunale di Cassino ha rigettato il ricorso di con il quale egli chiedeva la condanna della società Parte_1 convenuta al pagamento della somma di € Controparte_1
7.428,12 a titolo di differenze retributive (retribuzione, Cassa Edile e TFR).
2. L'odierno appellante aveva dedotto nel proprio ricorso introduttivo di aver lavorato “a nero” alla dipendenze della resistente dal 26 marzo 2019 al 15 giugno 2019 con orario di lavoro di 40 ore settimanali per 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì dalle 7.30 sino alle 16.30; di aver svolto le mansioni di
“muratore qualificato di II categoria”, secondo la definizione del CCNL settore edilizia (art. 77 CCNL all. 1 fascicolo di parte ricorrente); che per operai qualificati, ai sensi del citato contratto collettivo, si intendono “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione” e che per muratore qualificato si intende, sempre ai sensi del medesimo contratto, “l'operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato”, adducendo di aver svolto nello specifico le mansioni riconducibili a quelle dell'operaio qualificato di II livello di: “Carpentiere”: ovvero di operaio……”, “Muratore: ovvero di operaio
…..””, “Pontatore: ovvero di operaio…….””, “Cementista, Stuccatore,
Pavimentatore”.
3. Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per “difetto delle necessarie allegazioni in punto di fatto con riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”, ritenendo non avere parte ricorrente adempiuto al suo onere allegatorio circa gli elementi di fatto tali da far ritenere sussistente – qualora provati – il vincolo di subordinazione;
in particolare il Tribunale ha rilevato mancare nel ricorso introduttivo ogni precisazione in merito all'attività espletata (salva l'indicazione dell'orario di lavoro) ed alla etero-direzione, difettando ogni indicazione su chi fosse titolare del potere direttivo, nonché sull'inserimento del ricorrente in una qualche organizzazione imprenditoriale.
4. ha interposto appello censurando la sentenza del Tribunale Parte_1 con un unico motivo di doglianza, rubricato “Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata. - Illogicità motivazionale - Illogica dichiarazione di genericità del ricorso - Omessa applicazione dell'art 421 c.p.c. in relazione ai poteri istruttori del G. L.”, dolendosi della ricostruzione operata dal giudice di primo grado e contestando la ritenuta genericità delle allegazioni in fatto;
censura, altresì, la sentenza anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha omesso di esercitare i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c.
5. La per ritualmente evocata in giudizio, è Controparte_1 rimasta contumace.
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
7. L'appello non merita accoglimento.
8. Ciò in quanto il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato l'insufficienza delle allegazioni in punto di fatto da parte del lavoratore, allegazioni fondamentali ai fini della dimostrazione dell'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
8.1 Si evidenzia, in primo luogo, come l'odierno appellante non ha neanche descritto in ricorso le attività effettivamente svolte nell'ambito dell'asserito rapporto di lavoro, essendosi limitato a riportare quelle indicate nella declaratoria contrattuale dell'operaio qualificato di II livello di cui all'art. 77 del
CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (ritrascrivendo semplicemente le mansioni dei vari profili previste dalla declaratoria contrattuale, quali quelle relative al carpentiere, al muratore ed al pontatore), senza operare alcun concreto riferimento, per come osservato dal primo giudice, alle attività dal medesimo realmente eseguite.
8.2 Nel ricorso introduttivo, altresì, non viene neanche allegata la circostanza relativa alla eventuale sottoposizione dello al potere direttivo e Pt_1 disciplinare del datore di lavoro, con l'indicazione dei soggetti titolari di tale potere, laddove – secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato - la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non può prescindere dalla dimostrazione del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo che deve manifestarsi attraverso l'emanazione di ordini specifici e l'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni.
8.3 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in maniera inequivocabile, che
"costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione….” (tra le tante Cass. 26138/2024, in motivazione)”.
8.4 Nessuna indicazione è stata, poi, fornita circa il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, precisandosi tardivamente (ed inammissibilmente) nell'atto di appello che la prestazione sarebbe stata resa nei diversi cantieri
(peraltro neanche indicati) ove la resistente operava.
8.5 Né, infine, il difetto di allegazione rilevato dal Tribunale può essere soddisfatto, secondo l'assunto dell'appellante, dall'esame della documentazione prodotta in atti, tenuto conto che il mero deposito di documenti, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, non può supplire alla carente individuazione degli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento del ricorso.
8.6 Al riguardo il giudice di legittimità ha, invero, costantemente ritenuto che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste delle parti debbono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (“.....È stato, infatti, affermato in giurisprudenza che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez.
Un., 17 giugno 2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice
(petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez.
Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n.
8202; Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761)....” Cass. sent. n. 13825 del
2008, in motivazione).
8.7 La Suprema Corte ha pure affermato come il mero deposito di documenti -
- anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare (se non contestati o ammessi da controparte) e che, altresì, non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (sempre Cass. sent. n.
13825 del 2008).
8.8 A ciò si aggiunga la dirimente considerazione che il sollecito di pagamento inviato alla e prodotto dal ricorrente in primo grado, Controparte_1 con cui tra l'altro si richiedeva il saldo del TFR, non costituisce in alcun modo – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - prova dell'asserito rapporto di lavoro.
9. Nè può, infine, censurarsi la sentenza impugnata per il mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri di ufficio di cui all'art. 421 cpc.
9.1 I poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cpc possono essere esercitati, infatti, solo allorquando il giudice reputi insufficienti le prove già acquisite (v.
Cass. sent n. 22305 del 2007) rammentandosi, al riguardo, che “Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità -, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti ………. , così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime
e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale” (Cass. sent. n. 17102 del 2009).
9.2 L'intervento officioso del Giudice non può, quindi, supplire ad una inerzia colpevole della parte (v. Cass. sent. n. 154 del 2006) e, nel caso di specie, correttamente il Tribunale ha escluso il ricorso a tale intervento officioso con riferimento all'accertamento di fatti neanche allegati dalla parte, trattandosi di facoltà concessa al giudice relativamente all'acquisizione dei mezzi di prova.
10. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.
11. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della società appellata.
12. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 16/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Maria Vittoria Valente La Presidente Dott.ssa Eliana Romeo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eliana Romeo Presidente Dottor Roberto Bonanni Consigliere Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 744/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Feula Parte_1
- Appellante -
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
- Appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sez. lavoro n.
1043/2022 pubblicata in data 20/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe citata il Tribunale di Cassino ha rigettato il ricorso di con il quale egli chiedeva la condanna della società Parte_1 convenuta al pagamento della somma di € Controparte_1
7.428,12 a titolo di differenze retributive (retribuzione, Cassa Edile e TFR).
2. L'odierno appellante aveva dedotto nel proprio ricorso introduttivo di aver lavorato “a nero” alla dipendenze della resistente dal 26 marzo 2019 al 15 giugno 2019 con orario di lavoro di 40 ore settimanali per 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì dalle 7.30 sino alle 16.30; di aver svolto le mansioni di
“muratore qualificato di II categoria”, secondo la definizione del CCNL settore edilizia (art. 77 CCNL all. 1 fascicolo di parte ricorrente); che per operai qualificati, ai sensi del citato contratto collettivo, si intendono “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione” e che per muratore qualificato si intende, sempre ai sensi del medesimo contratto, “l'operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato”, adducendo di aver svolto nello specifico le mansioni riconducibili a quelle dell'operaio qualificato di II livello di: “Carpentiere”: ovvero di operaio……”, “Muratore: ovvero di operaio
…..””, “Pontatore: ovvero di operaio…….””, “Cementista, Stuccatore,
Pavimentatore”.
3. Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per “difetto delle necessarie allegazioni in punto di fatto con riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”, ritenendo non avere parte ricorrente adempiuto al suo onere allegatorio circa gli elementi di fatto tali da far ritenere sussistente – qualora provati – il vincolo di subordinazione;
in particolare il Tribunale ha rilevato mancare nel ricorso introduttivo ogni precisazione in merito all'attività espletata (salva l'indicazione dell'orario di lavoro) ed alla etero-direzione, difettando ogni indicazione su chi fosse titolare del potere direttivo, nonché sull'inserimento del ricorrente in una qualche organizzazione imprenditoriale.
4. ha interposto appello censurando la sentenza del Tribunale Parte_1 con un unico motivo di doglianza, rubricato “Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata. - Illogicità motivazionale - Illogica dichiarazione di genericità del ricorso - Omessa applicazione dell'art 421 c.p.c. in relazione ai poteri istruttori del G. L.”, dolendosi della ricostruzione operata dal giudice di primo grado e contestando la ritenuta genericità delle allegazioni in fatto;
censura, altresì, la sentenza anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha omesso di esercitare i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c.
5. La per ritualmente evocata in giudizio, è Controparte_1 rimasta contumace.
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
7. L'appello non merita accoglimento.
8. Ciò in quanto il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato l'insufficienza delle allegazioni in punto di fatto da parte del lavoratore, allegazioni fondamentali ai fini della dimostrazione dell'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
8.1 Si evidenzia, in primo luogo, come l'odierno appellante non ha neanche descritto in ricorso le attività effettivamente svolte nell'ambito dell'asserito rapporto di lavoro, essendosi limitato a riportare quelle indicate nella declaratoria contrattuale dell'operaio qualificato di II livello di cui all'art. 77 del
CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (ritrascrivendo semplicemente le mansioni dei vari profili previste dalla declaratoria contrattuale, quali quelle relative al carpentiere, al muratore ed al pontatore), senza operare alcun concreto riferimento, per come osservato dal primo giudice, alle attività dal medesimo realmente eseguite.
8.2 Nel ricorso introduttivo, altresì, non viene neanche allegata la circostanza relativa alla eventuale sottoposizione dello al potere direttivo e Pt_1 disciplinare del datore di lavoro, con l'indicazione dei soggetti titolari di tale potere, laddove – secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato - la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non può prescindere dalla dimostrazione del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo che deve manifestarsi attraverso l'emanazione di ordini specifici e l'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni.
8.3 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in maniera inequivocabile, che
"costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione….” (tra le tante Cass. 26138/2024, in motivazione)”.
8.4 Nessuna indicazione è stata, poi, fornita circa il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, precisandosi tardivamente (ed inammissibilmente) nell'atto di appello che la prestazione sarebbe stata resa nei diversi cantieri
(peraltro neanche indicati) ove la resistente operava.
8.5 Né, infine, il difetto di allegazione rilevato dal Tribunale può essere soddisfatto, secondo l'assunto dell'appellante, dall'esame della documentazione prodotta in atti, tenuto conto che il mero deposito di documenti, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, non può supplire alla carente individuazione degli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento del ricorso.
8.6 Al riguardo il giudice di legittimità ha, invero, costantemente ritenuto che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste delle parti debbono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (“.....È stato, infatti, affermato in giurisprudenza che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez.
Un., 17 giugno 2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice
(petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez.
Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n.
8202; Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761)....” Cass. sent. n. 13825 del
2008, in motivazione).
8.7 La Suprema Corte ha pure affermato come il mero deposito di documenti -
- anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare (se non contestati o ammessi da controparte) e che, altresì, non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (sempre Cass. sent. n.
13825 del 2008).
8.8 A ciò si aggiunga la dirimente considerazione che il sollecito di pagamento inviato alla e prodotto dal ricorrente in primo grado, Controparte_1 con cui tra l'altro si richiedeva il saldo del TFR, non costituisce in alcun modo – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - prova dell'asserito rapporto di lavoro.
9. Nè può, infine, censurarsi la sentenza impugnata per il mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri di ufficio di cui all'art. 421 cpc.
9.1 I poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cpc possono essere esercitati, infatti, solo allorquando il giudice reputi insufficienti le prove già acquisite (v.
Cass. sent n. 22305 del 2007) rammentandosi, al riguardo, che “Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità -, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti ………. , così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime
e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale” (Cass. sent. n. 17102 del 2009).
9.2 L'intervento officioso del Giudice non può, quindi, supplire ad una inerzia colpevole della parte (v. Cass. sent. n. 154 del 2006) e, nel caso di specie, correttamente il Tribunale ha escluso il ricorso a tale intervento officioso con riferimento all'accertamento di fatti neanche allegati dalla parte, trattandosi di facoltà concessa al giudice relativamente all'acquisizione dei mezzi di prova.
10. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.
11. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della società appellata.
12. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 16/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Maria Vittoria Valente La Presidente Dott.ssa Eliana Romeo