TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 305 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN, giusta CP_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 CP_1
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
[...] CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 24.06.2006 in Cengio (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Cengio al numero 2, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni di seguito esposte:
Per_ Per 1. ed saranno affidati congiuntamente ai coniugi con collocazione prevalente e residenza presso la ex casa coniugale a Cengio via Padre Garello 148 di proprietà della madre che resterà
alla medesima con i relativi arredi.
2. Il padre potrà vedere i figli quando vuole previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei medesimi;
3. il medesimo, sempre compatibilmente con gli impegni dei minori e propri, terrà presso di sé i minori un pomeriggio alla settimana, con cena compresa, previo accordo con la madre, 4. a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera o con quell'altra configurazione oraria che meglio si adatti di volta in volta al caso di specie,
5. in maniera alternata nelle vacanze natalizie e pasquali in maniera che ad anni alterni i minori trascorrano il Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro, il primo dell'anno con un genitore e l'Epifania con l'altro, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
6. durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive concordate con la madre entro il mese di marzo del rispettivo anno.
7. I genitori concordano - nel superiore interesse dei figli minori - di impegnarsi a variare il meno
Per_ Per possibile le abitudini acquisite da ed che frequentano la scuola a Saliceto e le relative compagnie di riferimento;
8. di conseguenza i genitori si impegnano a far sì che i minori sia nel pomeriggio infrasettimanale che nei w.e. che trascorreranno con il padre, abbiano la possibilità di partecipare alla vita e alle relazioni sociali in cui sono attualmente inseriti, questo anche se il padre dovesse spostare la propria residenza al di fuori dalla Valbormida.
9. Le modalità attuative di tale impegno saranno condivise tra i genitori secondo le presenti linee guida, nel periodo non scolastico sia esso estivo o anche di interruzione dei corsi durante l'anno scolastico ( vacanze natalizie, settimana bianca , vacanze pasquali), il padre, potrà tenere presso di sé i figli per il pernotto in una camera dedicata;
nel periodo scolastico non potrà tenere presso di sé
i figli per il pernotto salvo casi eccezionali previamente concordati anche via sms con la madre.
10. In ogni caso resta inteso che sarà onere del padre il prelievo la riconsegna dei minori da e presso l'abitazione materna.
11. Parimenti nell'interesse dei minori i genitori concordano che eventuali loro nuovi compagni e/o compagne interagiscano gradualmente con i minori ed a seguito di modalità stabilite di comune accordo tra i coniugi e a valere per ciascuno di essi e/o consulti con specialisti dell'età evolutiva incaricati di comune accordo che indichino tali modalità. 12. Il signor contribuirà al mantenimento dei minori nella misura di euro 500,00 CP_1
mensili rivalutabili come per legge, oltre alle spese straordinarie e non, risultanti dal protocollo in uso presso il protocollo del Tribunale di Savona, resta inteso ed espressamente convenuto che l'assegno c.d. unico verrà percepito dalla madre collocataria dei minori.
13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti godendo entrambi di reddito da lavoro.
14. Il signor provvederà e preleverà i propri effetti personali e riconsegnerà le chiavi CP_1
di casa nel tempo che gli sarà necessario preferibilmente non oltre il 30/11/2024.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo