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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) – Dott. Anna Carla Catalano - Presidente
2) – Dott. Maristella Agostinacchio - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta, riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 22.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1125/2023 R.G.
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Poggioreale n. 156 presso gli avv.ti Fabio Coppola e Pierluigi Esempio, che lo rappresentano e difendono -appellante-
E
- c.f. - in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio
Capasso, giusta procura generale notaio in Roma, 23.1.2023, rep. 37590, con cui Per_1
CP_ elett.te domicilia presso l'Ufficio legale di Napoli Vomero, Filiale Metropolitana, via
Comunale Guantai ad Orsolone n. 4 -appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte d'Appello in data 16.5.2023, Parte_1 impugnava tempestivamente la sentenza n. 5258/2022, pronunciata in data 18.11.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata CP_ rigettata la sua domanda nei confronti dell' , volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale.
Il ricorrente esponeva che la domanda amministrativa per ottenere detta prestazione era stata respinta dall'Ente con provvedimento del 4.2.2019; che il contratto di locazione indicato nel provvedimento di diniego era scaduto e che il valore di € 86.000,00, attribuito CP_ dall' a fideiussione, era invece riferito a garanzia personale su mutuo, accordata a terzi per l'acquisto di immobile per abitazione principale e che pertanto non costituiva reddito.
Con il gravame, il ha dedotto di aver depositato con le note scritte in primo grado, Pt_1
i certificati dell'Agenzia delle Entrate sui redditi posseduti dallo stesso e dalla moglie
, sostenendo la possibilità di produzione tardiva della suddetta CP_2 documentazione, giustificata dalla necessità di aggiornarla al momento del deposito agli atti del giudizio. CP_ Si è costituito l , che ha contestato l'appello in ordine alle motivazioni addotte dal ricorrente riguardo alla produzione tardiva delle certificazioni reddituali, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Lette le note scritte, alla udienza odierna del 22.9.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Il primo giudice ha ravvisato carenze di allegazioni nel ricorso introduttivo, non avendo parte ricorrente allegato i presupposi costitutivi dell'assegno sociale.
Il ricorrente ha infatti solo genericamente allegato di non possedere alcun reddito;
non ha depositato alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza del requisito reddituale né ha allegato il proprio stato civile (se libero o coniugato). Né, ancora, afferma il giudice di primo grado, tali carenze assertive possono essere sanate dalla documentazione costituita dalle certificazioni reddituali dell'Agenzia delle Entrate, soltanto in seguito depositate, unitamente alle note di trattazione scritta.
Com'è noto l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge ed ha sostituito, a decorrere dal
1° gennaio 1996, la pensione sociale (art. 3, comma 6°, della legge 8.8.1995 n. 335). Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
La prestazione è concessa con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti:
- 65 anni e 7 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale (art. 20, comma 10°, del Decreto-Legge 25.06.2008 n. 112).
Nel caso di specie, appare condivisibile quanto affermato dal Tribunale in ordine alla carenza assoluta di allegazioni nel ricorso introduttivo circa la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione del trattamento assistenziale, ed in particolare dello stato di bisogno.
Il nel ricorso di primo grado, allega in modo del tutto generico, di essere Pt_1 disoccupato e di non possedere alcun reddito, senza depositare alcuna documentazione reddituale idonea a costituire fonte di prova del reddito da prendersi in considerazione ai fini del riconoscimento o del diniego del diritto all'assegno sociale, cioè la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 della legge 30.4.1969
n. 153.
Nel caso di specie, ai fini della prova dello “stato di bisogno”, il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione fiscale propria, tenendo conto che un'eventuale autocertificazione non avrebbe alcuna rilevanza probatoria.
Né il deposito tardivo di detta documentazione reddituale (effettuato in sede di note di trattazione scritta), relativa al ricorrente e alla coniuge per gli anni 2018 e 2021, può colmare, come anzi detto, le evidenti lacune assertive dell'atto introduttivo.
I requisiti previsti per la concessione dell'assegno sociale devono essere infatti necessariamente allegati e provati;
non possono essere solo allegati e non provati, ovvero provati, ma non allegati. Soccorre a questo punto la sentenza delle Sezioni Unite della
Corte Suprema di Cassazione, la n. 11353 del 17.06.2004, la quale ha così affermato:”Dagli enunciati principi si evince che i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al processo del lavoro, tra oneri di allegazioni, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attentata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 comma 3 c.p.c. (cfr. al riguardo
Cass. 17 aprile 2002 n. 5526). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti od elementi condizionanti il diritto azionato, non siano più esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802 cit.; Cass. 17 aprile 2002 n. 5526;
Cass. 15 dicembre 2000 n.15820)”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del grado, in relazione al deposito, ancorchè tardivo, della documentazione comprovante la sussistenza del requisito reddituale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento all'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con riferimento all'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 22.9.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) – Dott. Anna Carla Catalano - Presidente
2) – Dott. Maristella Agostinacchio - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta, riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 22.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1125/2023 R.G.
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Poggioreale n. 156 presso gli avv.ti Fabio Coppola e Pierluigi Esempio, che lo rappresentano e difendono -appellante-
E
- c.f. - in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio
Capasso, giusta procura generale notaio in Roma, 23.1.2023, rep. 37590, con cui Per_1
CP_ elett.te domicilia presso l'Ufficio legale di Napoli Vomero, Filiale Metropolitana, via
Comunale Guantai ad Orsolone n. 4 -appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte d'Appello in data 16.5.2023, Parte_1 impugnava tempestivamente la sentenza n. 5258/2022, pronunciata in data 18.11.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata CP_ rigettata la sua domanda nei confronti dell' , volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale.
Il ricorrente esponeva che la domanda amministrativa per ottenere detta prestazione era stata respinta dall'Ente con provvedimento del 4.2.2019; che il contratto di locazione indicato nel provvedimento di diniego era scaduto e che il valore di € 86.000,00, attribuito CP_ dall' a fideiussione, era invece riferito a garanzia personale su mutuo, accordata a terzi per l'acquisto di immobile per abitazione principale e che pertanto non costituiva reddito.
Con il gravame, il ha dedotto di aver depositato con le note scritte in primo grado, Pt_1
i certificati dell'Agenzia delle Entrate sui redditi posseduti dallo stesso e dalla moglie
, sostenendo la possibilità di produzione tardiva della suddetta CP_2 documentazione, giustificata dalla necessità di aggiornarla al momento del deposito agli atti del giudizio. CP_ Si è costituito l , che ha contestato l'appello in ordine alle motivazioni addotte dal ricorrente riguardo alla produzione tardiva delle certificazioni reddituali, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Lette le note scritte, alla udienza odierna del 22.9.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Il primo giudice ha ravvisato carenze di allegazioni nel ricorso introduttivo, non avendo parte ricorrente allegato i presupposi costitutivi dell'assegno sociale.
Il ricorrente ha infatti solo genericamente allegato di non possedere alcun reddito;
non ha depositato alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza del requisito reddituale né ha allegato il proprio stato civile (se libero o coniugato). Né, ancora, afferma il giudice di primo grado, tali carenze assertive possono essere sanate dalla documentazione costituita dalle certificazioni reddituali dell'Agenzia delle Entrate, soltanto in seguito depositate, unitamente alle note di trattazione scritta.
Com'è noto l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge ed ha sostituito, a decorrere dal
1° gennaio 1996, la pensione sociale (art. 3, comma 6°, della legge 8.8.1995 n. 335). Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
La prestazione è concessa con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti:
- 65 anni e 7 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale (art. 20, comma 10°, del Decreto-Legge 25.06.2008 n. 112).
Nel caso di specie, appare condivisibile quanto affermato dal Tribunale in ordine alla carenza assoluta di allegazioni nel ricorso introduttivo circa la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione del trattamento assistenziale, ed in particolare dello stato di bisogno.
Il nel ricorso di primo grado, allega in modo del tutto generico, di essere Pt_1 disoccupato e di non possedere alcun reddito, senza depositare alcuna documentazione reddituale idonea a costituire fonte di prova del reddito da prendersi in considerazione ai fini del riconoscimento o del diniego del diritto all'assegno sociale, cioè la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 della legge 30.4.1969
n. 153.
Nel caso di specie, ai fini della prova dello “stato di bisogno”, il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione fiscale propria, tenendo conto che un'eventuale autocertificazione non avrebbe alcuna rilevanza probatoria.
Né il deposito tardivo di detta documentazione reddituale (effettuato in sede di note di trattazione scritta), relativa al ricorrente e alla coniuge per gli anni 2018 e 2021, può colmare, come anzi detto, le evidenti lacune assertive dell'atto introduttivo.
I requisiti previsti per la concessione dell'assegno sociale devono essere infatti necessariamente allegati e provati;
non possono essere solo allegati e non provati, ovvero provati, ma non allegati. Soccorre a questo punto la sentenza delle Sezioni Unite della
Corte Suprema di Cassazione, la n. 11353 del 17.06.2004, la quale ha così affermato:”Dagli enunciati principi si evince che i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al processo del lavoro, tra oneri di allegazioni, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attentata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 comma 3 c.p.c. (cfr. al riguardo
Cass. 17 aprile 2002 n. 5526). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti od elementi condizionanti il diritto azionato, non siano più esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802 cit.; Cass. 17 aprile 2002 n. 5526;
Cass. 15 dicembre 2000 n.15820)”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del grado, in relazione al deposito, ancorchè tardivo, della documentazione comprovante la sussistenza del requisito reddituale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento all'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con riferimento all'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 22.9.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente