TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 28/2025 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuliano Zamagni ( Email_1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Rimini in Via Dario Campana n. 14
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F.: rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv. Luca Rotondo ( e Antonella Zuccarini Email_2 ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito Email_3 a Milano in via Festa del Perdono n. 10
E
Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Renato Vestini con domicilio eletto in Rimini Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo – pec CP_2 t Email_4
- RESISTENTI -
Avente ad oggetto
PENSIONE INDIRETTA CONCLUSIONI CONCORDI DELLE PARTI pagamento della pensione indiretta pagata da nelle percentuali indicate CP_2 nella SCRITTURA PRIVATA ANCHE DI TRANSAZIONE TRA EX CONIUGE E CONIUGE SUPERSTITE PER LA RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE INDIRETTA stipulata da e Parte_1 in data 20-23 giugno 2025. Controparte_1
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 18\01\2025 conveniva Parte_1 in giudizio e l' perché venisse giudizialmente Controparte_1 CP_2 accertato il suo diritto in qualità di ex coniuge , titolare di assegno divorzile e non passata a nuove nozze, del defunto (deceduto il Persona_1 7\05\2022) a percepire la pensione indiretta di quest'ultimo erogata dall' CP_2 nella percentuale di reversibilità del 70% .
Si costituiva ritualmente in giudizio nella sua qualità di Controparte_1 coniuge superstite del defunto che eccepiva in via Persona_1 pregiudiziale l'incompetenza territoriale e l'inammissibilità\improcedibilità della domanda e nel merito chiedeva venisse attribuita alla parte ricorrente la quota di pensione di reversibilità del defunto in misura non superiore Persona_1 al 20% con il conseguente riconoscimento in suo favore della quota di pensione di nella misura dell'80%. Persona_1
Si perveniva così alla odierna udienza del 26\06\2026 nella quale le parti chiedevano concordemente che la causa venisse decisa in conformità alla SCRITTURA PRIVATA ANCHE DI TRANSAZIONE TRA EX CONIUGE E CONIUGE SUPERSTITE PER LA RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE INDIRETTA stipulata da e in Parte_1 Controparte_1 data 20-23 giugno 2025 il cui contenuto è di seguito riportato per stralcio :
PREMESSO CHE
In data 7 maggio 2022 è deceduto il sig. , mentre era ancora Persona_1 occupato come lavoratore dipendente;
A seguito del decesso, sia l'ex coniuge divorziata (SI.ra ), sia il Pt_1 coniuge superstite (SI.ra hanno diritto, nei limiti e secondo i CP_1 criteri di legge, a una quota della pensione indiretta del sig. ; Per_1
L'ex coniuge è titolare di assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970 e non ha contratto nuove nozze;
Sia la sig.ra , che la sig.ra hanno presentato all' Pt_1 CP_1 CP_2 rispettive domande per il riconoscimento del proprio diritto alla suddetta pensione indiretta, entrambe rigettate in assenza de! provvedimento del Giudice in ordine alla ripartizione delle quote tra le due aventi diritto;
Tra le parti e insorta controversia in ordine alla ripartizione della pensione di reversibilità , oggetto del giudizio pendente avanti al Tribunale di Rimini, R.G. n. 28/2025;
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno raggiunto un accordo e intendono definire in via transattiva ogni questione relativa alla ripartizione della pensione indiretta del defunto , ponendo fine al giudizio in Persona_1 corso;
TUTTO QUANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale de! presente atto;
2. Le parti convengono che la pensione indiretta loro spettante, a seguito del decesso del sig. , venga suddivisa tra loro secondo le seguenti Persona_1 quote:
40 (quaranta)% a favore dell'ex coniuge, SI.ra ; Parte_1
60 (sessanta)% a favore del coniuge superstite, SI.ra ; Controparte_1 con decorrenza degli arretrati, come per legge, dal mese successivo al decesso del sig. ; Persona_1
3. L , regolarmente convenuto Controparte_2 nel giudizio R.G. n. 28/2025 avanti ii Tribunale di Rimini - Sezione Lavoro, ha espresso ii proprio nulla osta all'accordo di ripartizione della pensione indiretta nelle misure concordate tra le parti, riservandosi di dame esecuzione all'esito del deposito de! relativo provvedimento giudiziale;
4. Le parti danno atto che ii presente accordo verrà formalizzato in sede giudiziale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 28/2025 pendente presso il Tribunale di Rimini Sezione Lavoro, mediante richiesta al Giudice, all'udienza de! 26 giugno 2025, di emettere Sentenza sulla base dell'accordo raggiunto ed entro i descritti termini, che le parti dichiarano di accettare fin d'ora;
5. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di rinunciare reciprocamente, con effetto immediato, a tutte le domande, eccezioni e difese svolte o svolgibili nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Rimini, R.G. n. 28/2025, e si impegnano a non avanzare ulteriori pretese in relazione alla pensione indiretta del defunto;
Persona_1 6. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente all' l'eventuale proprio nuovo matrimonio, entro 30 (trenta) giorni dalla CP_2 celebrazione dello stesso, allegando copia dell'estratto dell'atto di matrimonio;
7. Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma, ciascuna delle parti si impegna a trasmettere, a mezzo PEC, copia delta comunicazione inviata all unitamente alla documentazione relativa al nuovo matrimonio CP_2 allegate dell'altra parte;
8. Il presente accordo è stipulato a ogni effetto di legge quale atto di transazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e ss. c.c., a definitiva composizione della controversia insorta tra le parti;
9. Le spese relative alla redazione, sottoscrizione e presentazione del presente accordo, nonché quelle del giudizio R.G.L. 28/2025, si intendono integralmente compensate tra le parti;
10. Le parti tutte dichiarano che, con l'esatta esecuzione de! presente accordo, null'altro avranno a pretendere le une dalle altre per alcun titolo, ragione o causa connessa ai rapporti di cui in premessa;
11. Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori e aventi causa;
12. Le parti dichiarano altresì che tra le stesse non sono attualmente pendenti ulteriori vertenze, salvo quella oggetto del presente accordo;
13. Le parti convengono che eventuali modifiche del presente atto dovranno intervenire in forma scritta a pena di nullità ;
14. I legali delle parti sottoscrivono la presente scrittura anche ai fini delta rinunzia alla solidarietà ex art. 13 l.p.f .
La ripartizione della pensione indiretta pagata da contenuta nell'accordo CP_2 appare congrua in relazione agli anni di matrimonio e va quindi ratificata .
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti come da loro richiesta .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda presentata da
[...]
con ricorso depositato il giorno 18\01\2025 , disattesa ogni altra Parte_1 istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con e l' : Controparte_1 CP_2
1) Dispone che la pensione indiretta spettante a e Parte_1 a seguito del decesso di venga pagata Controparte_1 Persona_1 da secondo le seguenti quote : CP_2
40 (quaranta)% a favore dell'ex coniuge;
Parte_1
60 (sessanta)% a favore del coniuge superstite;
Controparte_1 con decorrenza degli arretrati, come per legge, dal mese successivo al decesso di
. Persona_1
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti .
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 26\06\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'