Articolo 1 della Legge 5 novembre 1970, n. 824
Versione
9 dicembre 1970
Art. 1. Articolo unico.

Il capoverso dell' articolo 281 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
"Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell' articolo 272-bis del codice di procedura penale ".

Entrata in vigore il 9 dicembre 1970