Art. 1. Articolo unico.
Il capoverso dell' articolo 281 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
"Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell' articolo 272-bis del codice di procedura penale ".
Il capoverso dell' articolo 281 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
"Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell' articolo 272-bis del codice di procedura penale ".