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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10797/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI
CONTRATTI ATIPICI, pendente
TRA
p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Parte_2
CA (NA), alla Via Carducci n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli
(NA), alla Piazza Garibaldi n. 101, presso lo studio dell'Avv. Bonaventura
Franchino (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù C.F._1 di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Controparte_2
CA (NA), alla Via G. Carducci n. 1, elettivamente domiciliata in
Qualiano (NA), alla Via Campana n. 246, presso lo studio degli Avv.ti
Giannarini Paolo (C.F. ) e Agliata Raffaele (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e difendono in virtù di procura C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04/11/2020 nei confronti di
[...]
, la proponeva Controparte_1 Controparte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3273/2020, emesso da questo
Tribunale in data 25/09/2020, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 18.899,25, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente esponeva che:
- l'amministratore dell'opponente, , è socio dell'opposta, Parte_2 costituita in ambito familiare tra quest'ultimo e due suoi fratelli;
- la merce oggetto delle fatture azionate non riguarda alcuna vendita, ma è stata distribuita tra i soci, secondo quanto stabilito dall' “accordo tra i soci”, tant'è che veniva chiesto di annullare le fatture in questione;
- inoltre, l'opponente ha emesso fatture verso la con descrizione
“servizi di supporto alla fase di liquidazione” per complessivi € 7.320,00, credito che viene offerto in compensazione con il credito eventualmente preteso dall'opposta.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
- “In via preliminare;
rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n 3273/2020 RG n 6954/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord
- In via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'attuale parte opposta
e per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il predetto decreto ingiuntivo opposto N 3273/2020
RG n 6954/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
il tutto con la vittoria nelle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatorio;
- In via gradata, nella deprecata e remota ipotesi in cui non avesse a provvedere come ai capi precedenti, voglia così provvedere:
- 1) accertare e dichiarare che la società opponente nulla deve alla società opposta in quanto: la somma di €. 12.579,00 non è dovuta in quanto si tratta di merce
FTP FORNITURE DI RE CI C. FPT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT. IG APREA distribuita/divisa fra i soci della società opposta in virtù di accordo intercorso tra i soci per cui nulla è dovuto;
la restante somma di €. 7.320,00 non è dovuta ovvero è da ritenere compensata con le fatture emesse dalla opponente a titolo di occupazione dei locali da pare della società opposta e di cui alle fatture emesse ed allegate alla presente procedura.
- Vittoria nelle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa dell'11/02/2021 si costituiva tempestivamente nel giudizio la
, eccependo che: Controparte_1
- l'opposizione è inammissibile per incertezza della causa petendi;
- contestualmente alla scelta di porre in liquidazione la , i germani
, e stipulavano un accordo con il Controparte_2 CP_4 Pt_2 quale veniva consentito a quest'ultimod i costituire una nuova società
(l'odierna opponente), la quale operava nei locali precedentemente utilizzati dalla società opposta;
- al fine di smaltire il materiale in possesso della , le due società prevedevano che la nuova costituita, per un periodo di sei mesi dall'inizio dell'attività, acquistasse in via prioritaria i beni della società in liquidazione, operazione nell'ambito del quale è avvenuta la consegna delle merci e l'emissione delle fatture oggetto del decreto monitorio;
- la ricostruzione di parte opponente si pone in contrasto con l'art. 2280
c.c., posto che la liquidazione è ancora in corso e che non è stato previsto alcun acconto nella distribuzione dei beni tra soci;
- il richiamo all'accordo fra soci è inconferente, poiché lo stesso prevedeva un termine di sei mesi oltre il quale avrebbe acquisito Parte_2 il diritto alla distribuzione della merce ancora in deposito, termine che tuttavia non era ancora scaduto al momento dell'emissione delle fatture e della consegna delle merci.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
- “in via assolutamente preliminare accogliere l'istanza della e concedere ex art. 648 cpc la Controparte_1
FTP FORNITURE DI RE CI C. FPT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 3 N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT. IG APREA provvisoria esecuzione dell'opposto D.I.
- nel merito
- rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto Parte_1
inammissibile ed infondata
- confermare il DI.3273/2020
- condannare la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione agli scriventi procuratori”
All'udienza del 09/03/2021, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie istruttorie.
Espletati l'interrogatorio formale e la prova testimoniale articolata dalle parti, all'udienza del 06/11/2024 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sul merito.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. SS.UU. n. 7996/06).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, consacrato nell'art. 2697 c.c.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, va osservato che parte opposta ha
FTP FORNITURE DI RE CI C. 4 Controparte_1
N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT IG APREA pienamente assolto l'onere sulla stessa gravante di dimostrare la fornitura dei beni oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, nonché l'effettiva consegna degli stessi.
Più precisamente, la pretesa creditoria si fonda su di una “fornitura di materiale tecnico-industriale effettuata dalla in liquidazione su commissione della CP_1 [...] dal mese di giugno al mese di dicembre 2019” (cfr. p. 1 del Parte_1 ricorso monitorio), per un importo complessivo pari ad € 144.787,87, a fronte dei quali l'opposta riceveva pagamenti solo per la somma di € 122.534,62, residuando così un credito pari a € 22.253,25; successivamente, in data
07/01/2020, l'opponente provvedeva ad un pagamento parziale per la somma di € 2.354,00, come documentalmente provato (e, d'altronde, pacifico tra le parti), sicché l'importo residuo dovuto ammonta ad € 19.899,25, somma per la quale veniva concesso il decreto ingiuntivo.
Orbene, dall'art. 6 del documento denominato “accordo tra i soci della CP_1
- dei quali faceva parte anche il legale rappresentante della Società opponente - emerge chiaramente l'esistenza di un accordo tra le parti, le quali pattuivano che
“nei primi 6 mesi successivi alla data di attivazione dell'oggetto sociale della nuova società, per tutti i prodotti proposti in vendita ai propri clienti, la nuova società avrà l'obbligo di acquisto, in via prioritaria, della merce presente nel magazzino della “ , Controparte_1 mentre quest'ultima potrà vendere esclusivamente alla nuova società (…)”.
In esecuzione del predetto accordo, dunque l'opponente provvedeva ad acquistare le merci oggetto delle fatture di cui al fascicolo monitorio, a corredo delle quali venivano prodotti anche i relativi Documenti di Trasporto, recanti la sottoscrizione del destinatario per la ricezione nonché l'indicazione della dicitura
“vendita” nella sezione relativa alla “causale del trasporto”. Tale documentazione, si badi, non è stata oggetto di alcuna censura da parte dell'opponente, che mai ne ha in alcun modo contestato il contenuto, né al momento della consegna, né tantomeno in sede di opposizione.
L'esistenza del rapporto di fornitura, d'altro canto, ha trovato conferma anche nella testimonianza resa da , socio dell'opposta e fratello Controparte_2
FTP FORNITURE DI RE CI C. FPT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 5 N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT. IG APREA dell'amministratore dell'opponente, il quale, premesso che nell'anno 2019 ricopriva il ruolo di liquidatore della ha riferito che “da giugno a dicembre CP_1
2019 le uniche forniture di materiali effettuate sono avvenute in favore della FTP forniture di cui era socio ” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 09/05/2023). Parte_2
Ebbene, acclarata la sussistenza del rapporto di fornitura e della consegna delle merci oggetto delle fatture azionate, va rilevato come parte opponente non abbia fornito alcuna prova circa l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito.
A sostegno dell'opposizione, infatti, la difesa della Parte_1
si è limitata laconicamente a sostenere che la merce oggetto della
[...] controversia era “da ritenersi “divisa tra i soci” della secondo Controparte_1 quanto stabilito dall' “Accordo tra i soci” (…); conseguentemente, tale merce non rientra in quella venduta dalla alla Controparte_1 Parte_1
(cfr. pp.
2-3 della citazione).
A ben vedere, tuttavia, l'art. 8 del richiamato accordo sancisce che “trascorsi 6 mesi dalla data di attivazione dell'oggetto sociale della nuova società, ogni obbligo di acquisto in capo alla nuova società si dovrà considerare decaduto e tutta la merce ancora eventualmente presente nel “magazzino” di proprietà della società verrà CP_1 Controparte_1 smaltita attraverso la distribuzione tra i soci, che dovranno farsi carico di trasportarla via”.
Come si evince dal tenore letterale di tale clausola, la Società di nuova costituzione è rimasta obbligata all'acquisto delle merci della Società in liquidazione per un periodo pari a 6 mesi dalla “data di attivazione dell'oggetto sociale”, potendo i soci - eventualmente - distribuire tra loro le rimanenze solo una volta decorso tale periodo di tempo.
Dall'esame della visura prodotta dall'opposta, emerge che la data di attivazione dell'oggetto sociale (vale a dire la “data inizio attività”) è il 28/06/2019, sicché Cont l'obbligo di acquisto delle merci dalla in liquidazione è venuto a scadere in data 28/12/2019.
Tanto evidenziato, va rilevato che tutte le fatture emesse dalla ed CP_1 oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state emesse prima del 28/12/2019
(più precisamente nel periodo compreso tra il 22/11/2019 e l'11/12/2019),
FTP FORNITURE DI RE CI C. 6 Controparte_1
N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT IG APREA talché la clausola di cui all'art. 8 dell'Accordo tra soci non può ritenersi operante.
Va peraltro ancora una volta ribadito che, ad ulteriore riprova del fatto che non si trattasse di una mera distribuzione tra soci, i DDT recavano l'espressa menzione della “vendita” quale causale del trasporto, elemento in merito al quale l'opponente mai ha sollevato alcuna censura.
Alla luce di quanto adesso esposto, del tutto irrilevanti devono ritenersi le testimonianze rese dai testi indicati dall'opponente, le cui dichiarazioni sono comunque apparse generiche e lacunose, non essendo emerso alcun elemento significativo a conforto di quanto asserito in citazione. I testimoni, difatti, si Cont sono limitati a sostenere che fino ad aprile 2020 la in liquidazione avrebbe occupato l'immobile dell'opponente, al cui interno erano conservate le merci da distribuire tra i soci, confermando, anzi, che tali merci non sono mai state distribuite e sono state spostate altrove. Soltanto uno dei tre testimoni,
[...]
ha sostenuto, in contrasto con gli altri, che “fino a marzo aprile 2020 Tes_1 noi magazzinieri dividevamo tra i soci le merci della vecchia società”, ma senza indicare il momento in cui tali operazioni sarebbero iniziate. È lo stesso d'altronde, Tes_1
a riferire che “da novembre 2019 abbiamo iniziato a comprare dalla nuova società FTP”, anche in questo caso senza specificare quando le operazioni di acquisto sarebbero state interrotte.
Venendo infine all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, va anzitutto rilevata l'ammissibilità della stessa, contrariamente a quanto pure dedotto dalla difesa di parte opposta, secondo cui sarebbe stato necessario proporre apposita domanda riconvenzionale (cfr. p. 8 della comparsa).
A tal riguardo, si osserva che non è necessario spiegare domanda riconvenzionale laddove, come nel caso di specie, si tratti di una mera eccezione volta a paralizzare l'altrui pretesa creditoria e non, invece, di una richiesta volta ad ottenere beni od utilità ulteriori rispetto al mero rigetto della domanda di controparte.
Tanto premesso, va comunque rilevato che a sostegno di tale eccezione non è stato fornito alcun elemento probatorio concreto, essendo rimasta del tutto
FTP FORNITURE DI RE CI C. FPT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 7 N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT. IG APREA indimostrata la circostanza secondo cui l'opponente avrebbe offerto alla Società
“servizi di supporto alla fase di liquidazione”, per i quali sono state Controparte_1 emesse fatture nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.
In primo luogo, l'opponente non ha mai allegato alcun contratto, accordo o altro titolo in base al quale tali servizi sarebbero stati offerti alla posto CP_1 peraltro che le fatture emesse nei confronti di quest'ultima sono state anche oggetto di espressa contestazione, come da missiva mail versata in atti dall'opposta. In secondo luogo, poi, parte opponente non ha offerto alcuna dimostrazione circa l'effettiva esecuzione di servizi di supporto alla liquidazione, peraltro senza neppure mai dedurre di quali attività si sarebbe trattato.
Dal tenore delle conclusioni dell'atto di citazione sembra che l'opponente abbia inteso domandare, con tali fatture, una somma “a titolo di occupazione dei locali da parte della società opposta” (cfr. p. 4 della citazione). Tuttavia, l'opposta ha versato in atti il “contratto di sublocazione” stipulato tra le parti del presente giudizio e recante, peraltro, l'indicazione di un canone di gran lunga inferiore all'importo oggetto delle fatture emesse (€ 1.000,00 a fronte di € 2.440,00 richiesti).
Anche in proposito a tale accordo, d'altronde, l'opponente mai ha preso posizione, non contestandone l'esistenza né il contenuto, che devono dunque ritenersi dimostrati anche ai sensi del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di definitiva esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del Codice di Procedura Civile.
2. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 37/2018 in vigore dal 27/04/2018 e successive modifiche.
P.Q.M.
Con
8 Controparte_3 Controparte_1
N R G G M DOTT IG APREA definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10797/2020 del
R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI ATIPICI, pendente tra
[...]
e , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 3273/20 emesso da Questo Tribunale il 18/09/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della , che liquida in € 5.077,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Aversa, il 26/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
FTP FORNITURE DI RE CI C. FPT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 9 N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT. IG APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_3 Controparte_1
N R G G M DOTT IG APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10797/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI
CONTRATTI ATIPICI, pendente
TRA
p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Parte_2
CA (NA), alla Via Carducci n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli
(NA), alla Piazza Garibaldi n. 101, presso lo studio dell'Avv. Bonaventura
Franchino (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù C.F._1 di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Controparte_2
CA (NA), alla Via G. Carducci n. 1, elettivamente domiciliata in
Qualiano (NA), alla Via Campana n. 246, presso lo studio degli Avv.ti
Giannarini Paolo (C.F. ) e Agliata Raffaele (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e difendono in virtù di procura C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04/11/2020 nei confronti di
[...]
, la proponeva Controparte_1 Controparte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3273/2020, emesso da questo
Tribunale in data 25/09/2020, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 18.899,25, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente esponeva che:
- l'amministratore dell'opponente, , è socio dell'opposta, Parte_2 costituita in ambito familiare tra quest'ultimo e due suoi fratelli;
- la merce oggetto delle fatture azionate non riguarda alcuna vendita, ma è stata distribuita tra i soci, secondo quanto stabilito dall' “accordo tra i soci”, tant'è che veniva chiesto di annullare le fatture in questione;
- inoltre, l'opponente ha emesso fatture verso la con descrizione
“servizi di supporto alla fase di liquidazione” per complessivi € 7.320,00, credito che viene offerto in compensazione con il credito eventualmente preteso dall'opposta.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
- “In via preliminare;
rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n 3273/2020 RG n 6954/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord
- In via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'attuale parte opposta
e per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il predetto decreto ingiuntivo opposto N 3273/2020
RG n 6954/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
il tutto con la vittoria nelle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatorio;
- In via gradata, nella deprecata e remota ipotesi in cui non avesse a provvedere come ai capi precedenti, voglia così provvedere:
- 1) accertare e dichiarare che la società opponente nulla deve alla società opposta in quanto: la somma di €. 12.579,00 non è dovuta in quanto si tratta di merce
FTP FORNITURE DI RE CI C. FPT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT. IG APREA distribuita/divisa fra i soci della società opposta in virtù di accordo intercorso tra i soci per cui nulla è dovuto;
la restante somma di €. 7.320,00 non è dovuta ovvero è da ritenere compensata con le fatture emesse dalla opponente a titolo di occupazione dei locali da pare della società opposta e di cui alle fatture emesse ed allegate alla presente procedura.
- Vittoria nelle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa dell'11/02/2021 si costituiva tempestivamente nel giudizio la
, eccependo che: Controparte_1
- l'opposizione è inammissibile per incertezza della causa petendi;
- contestualmente alla scelta di porre in liquidazione la , i germani
, e stipulavano un accordo con il Controparte_2 CP_4 Pt_2 quale veniva consentito a quest'ultimod i costituire una nuova società
(l'odierna opponente), la quale operava nei locali precedentemente utilizzati dalla società opposta;
- al fine di smaltire il materiale in possesso della , le due società prevedevano che la nuova costituita, per un periodo di sei mesi dall'inizio dell'attività, acquistasse in via prioritaria i beni della società in liquidazione, operazione nell'ambito del quale è avvenuta la consegna delle merci e l'emissione delle fatture oggetto del decreto monitorio;
- la ricostruzione di parte opponente si pone in contrasto con l'art. 2280
c.c., posto che la liquidazione è ancora in corso e che non è stato previsto alcun acconto nella distribuzione dei beni tra soci;
- il richiamo all'accordo fra soci è inconferente, poiché lo stesso prevedeva un termine di sei mesi oltre il quale avrebbe acquisito Parte_2 il diritto alla distribuzione della merce ancora in deposito, termine che tuttavia non era ancora scaduto al momento dell'emissione delle fatture e della consegna delle merci.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
- “in via assolutamente preliminare accogliere l'istanza della e concedere ex art. 648 cpc la Controparte_1
FTP FORNITURE DI RE CI C. FPT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 3 N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT. IG APREA provvisoria esecuzione dell'opposto D.I.
- nel merito
- rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto Parte_1
inammissibile ed infondata
- confermare il DI.3273/2020
- condannare la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione agli scriventi procuratori”
All'udienza del 09/03/2021, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie istruttorie.
Espletati l'interrogatorio formale e la prova testimoniale articolata dalle parti, all'udienza del 06/11/2024 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sul merito.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. SS.UU. n. 7996/06).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, consacrato nell'art. 2697 c.c.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, va osservato che parte opposta ha
FTP FORNITURE DI RE CI C. 4 Controparte_1
N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT IG APREA pienamente assolto l'onere sulla stessa gravante di dimostrare la fornitura dei beni oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, nonché l'effettiva consegna degli stessi.
Più precisamente, la pretesa creditoria si fonda su di una “fornitura di materiale tecnico-industriale effettuata dalla in liquidazione su commissione della CP_1 [...] dal mese di giugno al mese di dicembre 2019” (cfr. p. 1 del Parte_1 ricorso monitorio), per un importo complessivo pari ad € 144.787,87, a fronte dei quali l'opposta riceveva pagamenti solo per la somma di € 122.534,62, residuando così un credito pari a € 22.253,25; successivamente, in data
07/01/2020, l'opponente provvedeva ad un pagamento parziale per la somma di € 2.354,00, come documentalmente provato (e, d'altronde, pacifico tra le parti), sicché l'importo residuo dovuto ammonta ad € 19.899,25, somma per la quale veniva concesso il decreto ingiuntivo.
Orbene, dall'art. 6 del documento denominato “accordo tra i soci della CP_1
- dei quali faceva parte anche il legale rappresentante della Società opponente - emerge chiaramente l'esistenza di un accordo tra le parti, le quali pattuivano che
“nei primi 6 mesi successivi alla data di attivazione dell'oggetto sociale della nuova società, per tutti i prodotti proposti in vendita ai propri clienti, la nuova società avrà l'obbligo di acquisto, in via prioritaria, della merce presente nel magazzino della “ , Controparte_1 mentre quest'ultima potrà vendere esclusivamente alla nuova società (…)”.
In esecuzione del predetto accordo, dunque l'opponente provvedeva ad acquistare le merci oggetto delle fatture di cui al fascicolo monitorio, a corredo delle quali venivano prodotti anche i relativi Documenti di Trasporto, recanti la sottoscrizione del destinatario per la ricezione nonché l'indicazione della dicitura
“vendita” nella sezione relativa alla “causale del trasporto”. Tale documentazione, si badi, non è stata oggetto di alcuna censura da parte dell'opponente, che mai ne ha in alcun modo contestato il contenuto, né al momento della consegna, né tantomeno in sede di opposizione.
L'esistenza del rapporto di fornitura, d'altro canto, ha trovato conferma anche nella testimonianza resa da , socio dell'opposta e fratello Controparte_2
FTP FORNITURE DI RE CI C. FPT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 5 N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT. IG APREA dell'amministratore dell'opponente, il quale, premesso che nell'anno 2019 ricopriva il ruolo di liquidatore della ha riferito che “da giugno a dicembre CP_1
2019 le uniche forniture di materiali effettuate sono avvenute in favore della FTP forniture di cui era socio ” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 09/05/2023). Parte_2
Ebbene, acclarata la sussistenza del rapporto di fornitura e della consegna delle merci oggetto delle fatture azionate, va rilevato come parte opponente non abbia fornito alcuna prova circa l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito.
A sostegno dell'opposizione, infatti, la difesa della Parte_1
si è limitata laconicamente a sostenere che la merce oggetto della
[...] controversia era “da ritenersi “divisa tra i soci” della secondo Controparte_1 quanto stabilito dall' “Accordo tra i soci” (…); conseguentemente, tale merce non rientra in quella venduta dalla alla Controparte_1 Parte_1
(cfr. pp.
2-3 della citazione).
A ben vedere, tuttavia, l'art. 8 del richiamato accordo sancisce che “trascorsi 6 mesi dalla data di attivazione dell'oggetto sociale della nuova società, ogni obbligo di acquisto in capo alla nuova società si dovrà considerare decaduto e tutta la merce ancora eventualmente presente nel “magazzino” di proprietà della società verrà CP_1 Controparte_1 smaltita attraverso la distribuzione tra i soci, che dovranno farsi carico di trasportarla via”.
Come si evince dal tenore letterale di tale clausola, la Società di nuova costituzione è rimasta obbligata all'acquisto delle merci della Società in liquidazione per un periodo pari a 6 mesi dalla “data di attivazione dell'oggetto sociale”, potendo i soci - eventualmente - distribuire tra loro le rimanenze solo una volta decorso tale periodo di tempo.
Dall'esame della visura prodotta dall'opposta, emerge che la data di attivazione dell'oggetto sociale (vale a dire la “data inizio attività”) è il 28/06/2019, sicché Cont l'obbligo di acquisto delle merci dalla in liquidazione è venuto a scadere in data 28/12/2019.
Tanto evidenziato, va rilevato che tutte le fatture emesse dalla ed CP_1 oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state emesse prima del 28/12/2019
(più precisamente nel periodo compreso tra il 22/11/2019 e l'11/12/2019),
FTP FORNITURE DI RE CI C. 6 Controparte_1
N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT IG APREA talché la clausola di cui all'art. 8 dell'Accordo tra soci non può ritenersi operante.
Va peraltro ancora una volta ribadito che, ad ulteriore riprova del fatto che non si trattasse di una mera distribuzione tra soci, i DDT recavano l'espressa menzione della “vendita” quale causale del trasporto, elemento in merito al quale l'opponente mai ha sollevato alcuna censura.
Alla luce di quanto adesso esposto, del tutto irrilevanti devono ritenersi le testimonianze rese dai testi indicati dall'opponente, le cui dichiarazioni sono comunque apparse generiche e lacunose, non essendo emerso alcun elemento significativo a conforto di quanto asserito in citazione. I testimoni, difatti, si Cont sono limitati a sostenere che fino ad aprile 2020 la in liquidazione avrebbe occupato l'immobile dell'opponente, al cui interno erano conservate le merci da distribuire tra i soci, confermando, anzi, che tali merci non sono mai state distribuite e sono state spostate altrove. Soltanto uno dei tre testimoni,
[...]
ha sostenuto, in contrasto con gli altri, che “fino a marzo aprile 2020 Tes_1 noi magazzinieri dividevamo tra i soci le merci della vecchia società”, ma senza indicare il momento in cui tali operazioni sarebbero iniziate. È lo stesso d'altronde, Tes_1
a riferire che “da novembre 2019 abbiamo iniziato a comprare dalla nuova società FTP”, anche in questo caso senza specificare quando le operazioni di acquisto sarebbero state interrotte.
Venendo infine all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, va anzitutto rilevata l'ammissibilità della stessa, contrariamente a quanto pure dedotto dalla difesa di parte opposta, secondo cui sarebbe stato necessario proporre apposita domanda riconvenzionale (cfr. p. 8 della comparsa).
A tal riguardo, si osserva che non è necessario spiegare domanda riconvenzionale laddove, come nel caso di specie, si tratti di una mera eccezione volta a paralizzare l'altrui pretesa creditoria e non, invece, di una richiesta volta ad ottenere beni od utilità ulteriori rispetto al mero rigetto della domanda di controparte.
Tanto premesso, va comunque rilevato che a sostegno di tale eccezione non è stato fornito alcun elemento probatorio concreto, essendo rimasta del tutto
FTP FORNITURE DI RE CI C. FPT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 7 N.R.G. 10797/2020 - G.M. DOTT. IG APREA indimostrata la circostanza secondo cui l'opponente avrebbe offerto alla Società
“servizi di supporto alla fase di liquidazione”, per i quali sono state Controparte_1 emesse fatture nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.
In primo luogo, l'opponente non ha mai allegato alcun contratto, accordo o altro titolo in base al quale tali servizi sarebbero stati offerti alla posto CP_1 peraltro che le fatture emesse nei confronti di quest'ultima sono state anche oggetto di espressa contestazione, come da missiva mail versata in atti dall'opposta. In secondo luogo, poi, parte opponente non ha offerto alcuna dimostrazione circa l'effettiva esecuzione di servizi di supporto alla liquidazione, peraltro senza neppure mai dedurre di quali attività si sarebbe trattato.
Dal tenore delle conclusioni dell'atto di citazione sembra che l'opponente abbia inteso domandare, con tali fatture, una somma “a titolo di occupazione dei locali da parte della società opposta” (cfr. p. 4 della citazione). Tuttavia, l'opposta ha versato in atti il “contratto di sublocazione” stipulato tra le parti del presente giudizio e recante, peraltro, l'indicazione di un canone di gran lunga inferiore all'importo oggetto delle fatture emesse (€ 1.000,00 a fronte di € 2.440,00 richiesti).
Anche in proposito a tale accordo, d'altronde, l'opponente mai ha preso posizione, non contestandone l'esistenza né il contenuto, che devono dunque ritenersi dimostrati anche ai sensi del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di definitiva esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del Codice di Procedura Civile.
2. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 37/2018 in vigore dal 27/04/2018 e successive modifiche.
P.Q.M.
Con
8 Controparte_3 Controparte_1
N R G G M DOTT IG APREA definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10797/2020 del
R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI ATIPICI, pendente tra
[...]
e , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 3273/20 emesso da Questo Tribunale il 18/09/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della , che liquida in € 5.077,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Aversa, il 26/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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