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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3599/2024 R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.354/2024 pronunciata il 31.1.2024 dal Tribunale di Nola tra
(p.i.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_2
Massa in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello appellante
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Arnaldo Todisco in virtù di procura allegata alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado appellata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
a) dichiarare infondata la domanda proposta dalla sig.ra , con Controparte_1 conseguente declaratoria di legittimità dell'attività svolta dal concessionario della riscossione e dell'atto impugnato;
b) per l'effetto, revocare la condanna alle spese e competenze di causa contenuta nella sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata:
a) dichiarare inammissibile e improponibile l'appello per violazione della disciplina prevista dall'art.618 cpc;
b) nel merito, rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto conferma in toto della sentenza appellata, con vittoria di spese e
1
competenze del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.7.2024 l' , Parte_1 convenuta rimasta integralmente soccombente in primo grado, proponeva tempestivamente appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, dichiarativa dell'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca -presentazione n. 94- effettuata ex art.77
DPR 602/1973 il 30.11.2004 su un terreno di proprietà di a garanzia Controparte_1 del pagamento dell'importo di € 8.222,42, liquidato in 4 cartelle esattoriali regolarmente notificate e mai opposte.
Con il primo motivo di gravame denunciava l'errata applicazione alla fattispecie della disposizione, di portata innovativa, dettata dall'art.77 comma 2 bis DPR 602/1973, la quale impone di comunicare preventivamente al contribuente moroso l'avviso di iscrizione ipotecaria, affermando in proposito che tale prescrizione, introdotta dal
D.L. 70/2011, non avrebbe potuto disciplinare, ratione temporis, l'atto costitutivo della garanzia controversa, perfezionatosi in epoca ampiamente precedente alla modifica dell'istituto.
Con il secondo motivo di impugnazione segnalava la carenza di interesse ad agire della controparte, non avendo l' minacciato in alcun modo di procedere in Pt_1 executivis per riscuotere coattivamente crediti di ammontare complessivo inferiore al limite di € 1.000,00, come tali estinti ope legis ai sensi dell'art.4 D.L. 114/2018.
Infine lamentava l'addebito a proprio carico delle spese del giudizio a quo nella misura asseritamente esorbitante di € 2.500,00, il quale era stato ingiustamente disposto nonostante l'avversa domanda fosse stata strumentalmente proposta dopo
15 anni dall'iscrizione dell'ipoteca, peraltro rimasta senza seguito.
Chiedeva pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto dell'azione spiegata nei propri confronti con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame, Controparte_1 irritualmente spiegato in violazione dell'art.618 comma 2 ultimo periodo cpc avverso un provvedimento definitivo di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, del quale invocava comunque, in via subordinata, la reiezione nel merito.
Ebbene in primo luogo occorre prendere atto dell'ammissibilità in rito dell'appello, promosso avverso la decisione, resa e impugnabile nelle forme processuali ordinarie, di accoglimento dell'azione di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca esattoriale.
Invero l'attivazione della misura conservativa in contestazione, preparatoria del successivo eventuale pignoramento del bene nel caso in esame mai effettuato, non costituisce atto esecutivo i cui eventuali vizi formali devono essere fatti valere nelle forme speciali prescritte dall'art.617 cpc (in tal senso, per tutte, Cass.6844/2024 e
Cass.10272/2021).
2
Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato sotto i primi due profili in cui è stato enunciato e pertanto deve essere respinto in parte qua.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'Ente impositore, deve ribadirsi che anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art.77 comma 2 bis DPR
602/1973, norma di portata meramente interpretativa del principio del contraddittorio, immanente nella procedura di riscossione esattoriale, che ne regola lo svolgimento (così Cass.30534/2019), l'iscrizione di ipoteca deve essere in ogni caso preceduta, a pena di invalidità, dalla comunicazione di avvertimento e della contestuale concessione al contribuente di un termine di 30 giorni per formulare osservazioni o provvedere al pagamento di quanto dovuto, la cui mancanza ne determina l'invalidità correttamente ravvisata dal Giudice di prime cure (così
Cass.12786/2021, Cass.23875/2015 e Cass. SSUU 19667/2014).
La pacifica omessa spedizione all'appellata di tale avviso prima della realizzazione della formalità ipotecaria ne ha quindi comportato ab origine l'illegittimità per difetto del suo indefettibile presupposto.
Altrettanto infondato si presenta prima facie anche il secondo argomento su cui è stato incentrato il gravame, rivolto a far valere una presunta carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc dell'attrice contribuente.
Sul punto va rilevato che la stessa natura reale del vincolo ipotecario costituito su un immobile della debitrice morosa e la sua perdurante efficacia, persistente fino alla cancellazione o caducazione giudiziale della formalità, giustificano la pretesa a ottenerne ope iudicis la declaratoria di inefficacia indipendentemente dalle vicende che possono investire i crediti sottostanti (Cass.5577/2019).
Infine si rivela inammissibile ex art.342 cpc il terzo motivo di appello con cui è stato censurato il governo delle spese di lite del giudizio di primo grado, addebitate per il loro intero ammontare all' rimasta totalmente soccombente, sulla cui Pt_1 liquidazione, considerata eccessiva per ragioni imprecisate, non è stato sollevato alcun rilievo critico specifico in grado di porre in evidenza l'inosservanza o l'inesatta applicazione delle regole stabilite dal DM 55/2014 in materia di emolumenti delle prestazioni professionali di assistenza forense e dei relativi parametri di quantificazione.
Le spese del grado di impugnazione del processo vanno poste a carico dell'appellante e vengono determinate di ufficio, in mancanza di nota specifica.
Non deve rendersi l'attestazione di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 in base a quanto previsto dall'art.158 comma 1 lett. a) D.P.R. cit. in materia di prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche e, per l' , dall'art.12 comma 5 D.L. Parte_1
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, come modificato dall'art. 22
D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 56/2023, n. 56 (cfr. Cass.
3
12341/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.354/2024 emessa il 31.1.2024 dal
Tribunale di Nola, così provvede:
a) rigetta i primi due motivi di impugnazione e dichiara inammissibile il terzo;
b) condanna l' al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.600,00, Controparte_1 di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali, oltre IVA e
CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Arnaldo Todisco.
Così deciso in Napoli il 23.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Giuseppe Vinciguerra
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3599/2024 R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.354/2024 pronunciata il 31.1.2024 dal Tribunale di Nola tra
(p.i.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_2
Massa in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello appellante
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Arnaldo Todisco in virtù di procura allegata alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado appellata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
a) dichiarare infondata la domanda proposta dalla sig.ra , con Controparte_1 conseguente declaratoria di legittimità dell'attività svolta dal concessionario della riscossione e dell'atto impugnato;
b) per l'effetto, revocare la condanna alle spese e competenze di causa contenuta nella sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata:
a) dichiarare inammissibile e improponibile l'appello per violazione della disciplina prevista dall'art.618 cpc;
b) nel merito, rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto conferma in toto della sentenza appellata, con vittoria di spese e
1
competenze del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.7.2024 l' , Parte_1 convenuta rimasta integralmente soccombente in primo grado, proponeva tempestivamente appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, dichiarativa dell'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca -presentazione n. 94- effettuata ex art.77
DPR 602/1973 il 30.11.2004 su un terreno di proprietà di a garanzia Controparte_1 del pagamento dell'importo di € 8.222,42, liquidato in 4 cartelle esattoriali regolarmente notificate e mai opposte.
Con il primo motivo di gravame denunciava l'errata applicazione alla fattispecie della disposizione, di portata innovativa, dettata dall'art.77 comma 2 bis DPR 602/1973, la quale impone di comunicare preventivamente al contribuente moroso l'avviso di iscrizione ipotecaria, affermando in proposito che tale prescrizione, introdotta dal
D.L. 70/2011, non avrebbe potuto disciplinare, ratione temporis, l'atto costitutivo della garanzia controversa, perfezionatosi in epoca ampiamente precedente alla modifica dell'istituto.
Con il secondo motivo di impugnazione segnalava la carenza di interesse ad agire della controparte, non avendo l' minacciato in alcun modo di procedere in Pt_1 executivis per riscuotere coattivamente crediti di ammontare complessivo inferiore al limite di € 1.000,00, come tali estinti ope legis ai sensi dell'art.4 D.L. 114/2018.
Infine lamentava l'addebito a proprio carico delle spese del giudizio a quo nella misura asseritamente esorbitante di € 2.500,00, il quale era stato ingiustamente disposto nonostante l'avversa domanda fosse stata strumentalmente proposta dopo
15 anni dall'iscrizione dell'ipoteca, peraltro rimasta senza seguito.
Chiedeva pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto dell'azione spiegata nei propri confronti con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame, Controparte_1 irritualmente spiegato in violazione dell'art.618 comma 2 ultimo periodo cpc avverso un provvedimento definitivo di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, del quale invocava comunque, in via subordinata, la reiezione nel merito.
Ebbene in primo luogo occorre prendere atto dell'ammissibilità in rito dell'appello, promosso avverso la decisione, resa e impugnabile nelle forme processuali ordinarie, di accoglimento dell'azione di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca esattoriale.
Invero l'attivazione della misura conservativa in contestazione, preparatoria del successivo eventuale pignoramento del bene nel caso in esame mai effettuato, non costituisce atto esecutivo i cui eventuali vizi formali devono essere fatti valere nelle forme speciali prescritte dall'art.617 cpc (in tal senso, per tutte, Cass.6844/2024 e
Cass.10272/2021).
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Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato sotto i primi due profili in cui è stato enunciato e pertanto deve essere respinto in parte qua.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'Ente impositore, deve ribadirsi che anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art.77 comma 2 bis DPR
602/1973, norma di portata meramente interpretativa del principio del contraddittorio, immanente nella procedura di riscossione esattoriale, che ne regola lo svolgimento (così Cass.30534/2019), l'iscrizione di ipoteca deve essere in ogni caso preceduta, a pena di invalidità, dalla comunicazione di avvertimento e della contestuale concessione al contribuente di un termine di 30 giorni per formulare osservazioni o provvedere al pagamento di quanto dovuto, la cui mancanza ne determina l'invalidità correttamente ravvisata dal Giudice di prime cure (così
Cass.12786/2021, Cass.23875/2015 e Cass. SSUU 19667/2014).
La pacifica omessa spedizione all'appellata di tale avviso prima della realizzazione della formalità ipotecaria ne ha quindi comportato ab origine l'illegittimità per difetto del suo indefettibile presupposto.
Altrettanto infondato si presenta prima facie anche il secondo argomento su cui è stato incentrato il gravame, rivolto a far valere una presunta carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc dell'attrice contribuente.
Sul punto va rilevato che la stessa natura reale del vincolo ipotecario costituito su un immobile della debitrice morosa e la sua perdurante efficacia, persistente fino alla cancellazione o caducazione giudiziale della formalità, giustificano la pretesa a ottenerne ope iudicis la declaratoria di inefficacia indipendentemente dalle vicende che possono investire i crediti sottostanti (Cass.5577/2019).
Infine si rivela inammissibile ex art.342 cpc il terzo motivo di appello con cui è stato censurato il governo delle spese di lite del giudizio di primo grado, addebitate per il loro intero ammontare all' rimasta totalmente soccombente, sulla cui Pt_1 liquidazione, considerata eccessiva per ragioni imprecisate, non è stato sollevato alcun rilievo critico specifico in grado di porre in evidenza l'inosservanza o l'inesatta applicazione delle regole stabilite dal DM 55/2014 in materia di emolumenti delle prestazioni professionali di assistenza forense e dei relativi parametri di quantificazione.
Le spese del grado di impugnazione del processo vanno poste a carico dell'appellante e vengono determinate di ufficio, in mancanza di nota specifica.
Non deve rendersi l'attestazione di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 in base a quanto previsto dall'art.158 comma 1 lett. a) D.P.R. cit. in materia di prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche e, per l' , dall'art.12 comma 5 D.L. Parte_1
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, come modificato dall'art. 22
D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 56/2023, n. 56 (cfr. Cass.
3
12341/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.354/2024 emessa il 31.1.2024 dal
Tribunale di Nola, così provvede:
a) rigetta i primi due motivi di impugnazione e dichiara inammissibile il terzo;
b) condanna l' al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.600,00, Controparte_1 di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali, oltre IVA e
CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Arnaldo Todisco.
Così deciso in Napoli il 23.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Giuseppe Vinciguerra
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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