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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025_9502 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata per: a) presentazione della istanza di rateazione con relativo accoglimento;
b) violazione e mancata osservanza dell'art. 77, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, Legge 212/2000 per mancata instaurazione del contradditorio endoprocedimentale;
c) violazione e mancata osservanza dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973; d) violazione e mancata osservanza dell'art. 22, D.Lgs. 472/1997, ai sensi del quale l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, deve essere preceduta da un'istanza motivata da presentarsi dinnanzi al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale;
e) violazione e mancata applicazione dell'art. 8 della legge 27.07.2000, n.212 – disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente – che sancisce la tutela dell'integrità patrimoniale;
f) mancanza del presupposto del periculum in mora in base al quale l'applicazione della misura cautelare è subordinata all'esistenza di un fondato timore di perdere il credito erariale nei tempi della riscossione;
g) di condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione a favore del difensore
Resistente/Appellato: A. Rigettare il ricorso;
B. Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.8.2025, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500002196000, di 35.890,481 Eur, notificata il 9.6.2025 tramite raccomandata A/R. L' ADER si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. In data 8.1.2026 il ricorrente ha depositato memorie. All'udienza del 16.1.2026, sentite le parti che hanno concluso come in epigrafe, il Giudice ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con le conseguenze in tema di spese.
Va anzitutto sottolineato come l'atto impugnato sia una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ossia un atto con il quale l'ente della riscossione avvisa il contribuente che risulta un suo debito non pagato e che ha trenta giorni di tempo per pagarlo, e che laddove ciò non avvenga si procederà ad iscrivere ipoteca sui suoi beni. Viene altresì indicata la facoltà di chiedere chiarimenti ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, di rateizzare il debito.
Il ricorrente ha scelto quest'ultima strada, presentando istanza di rateazione del debito esattoriale, ottenendo l'accoglimento in data 07.08.2024 con identificativo n. 281898 e provvedendo a pagare la prima rata in data 26.06.2025, ossia prima della proposizione del ricorso. Già tale condotta ha l'effetto di privare di qualsivoglia attualità l'impugnativa proposta, peraltro in data successiva al pagamento della prima rata, condotta questa che, come giustamente ha rilevato nella sua costituzione l'ADER, rappresenta un riconoscimento della correttezza dell'attività da questa posta in essere.
La parte si duole di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 50 dpr 602/1973, cosa che le avrebbe evitato 'la comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca'. Tuttavia tale avviso è previsto solo laddove l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Detto principio, trova inequivocabile fondamento nella chiara disposizione del citato articolo che recita '…se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni…' ed è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione (cfr. anche Sezioni Unite sentenza n. 19667/2014; vedi anche sentenza n. 20310/2013; ordinanza 11817/2020, sentenze 24905/2016, 23035/2016).
Né miglior pregio ha la doglianza circa l'assenza di contraddittorio preventivo, atteso che la comunicazione preventiva assume proprio tale ruolo, ossia quello di stimolare il contraddittorio sulla futura iscrizione ipotecaria, mentre il contraddittorio preventivo sulle cartelle è stato garantito dall'Agente della riscossione nei modi previsti dalla legge.
Quanto al motivo afferente il disposto di cui all'art. 22, D. Lgs 472/1997 si deve rilevare come il richiamo a tale procedura sia del tutto erroneo, atteso che tale articolo disciplina fattispecie totalmente differenti, rientranti nella competenza dell'Agenzia delle entrate e non dell'Ente di riscossione. Dispone invero l'art. 22, D. Lgs 472/1997 che ' In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda'. L'ipoteca esattoriale è invece disciplinata dall'articolo 77, DPR 602/1973, che non subordina l'iniziativa ad alcuna istanza ed autorizzazione di organi giudiziari, e prevede espressamente, quale condizione '..Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede…' senza necessità di verificare se vi sia 'un fondato timore di perdere il credito', essendo all'uopo sufficiente che il debito, come nel caso in esame, sia superiore ai ventimila euro.
Ne consegue che tutti i motivi di ricorso sono infondati e che questo deve essere rigettato, con le conseguenze legate alla soccombenza in tema di spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 700,00 oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Così deciso in Cagliari il 16 1 2026.
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025_9502 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata per: a) presentazione della istanza di rateazione con relativo accoglimento;
b) violazione e mancata osservanza dell'art. 77, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, Legge 212/2000 per mancata instaurazione del contradditorio endoprocedimentale;
c) violazione e mancata osservanza dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973; d) violazione e mancata osservanza dell'art. 22, D.Lgs. 472/1997, ai sensi del quale l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, deve essere preceduta da un'istanza motivata da presentarsi dinnanzi al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale;
e) violazione e mancata applicazione dell'art. 8 della legge 27.07.2000, n.212 – disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente – che sancisce la tutela dell'integrità patrimoniale;
f) mancanza del presupposto del periculum in mora in base al quale l'applicazione della misura cautelare è subordinata all'esistenza di un fondato timore di perdere il credito erariale nei tempi della riscossione;
g) di condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione a favore del difensore
Resistente/Appellato: A. Rigettare il ricorso;
B. Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.8.2025, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500002196000, di 35.890,481 Eur, notificata il 9.6.2025 tramite raccomandata A/R. L' ADER si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. In data 8.1.2026 il ricorrente ha depositato memorie. All'udienza del 16.1.2026, sentite le parti che hanno concluso come in epigrafe, il Giudice ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con le conseguenze in tema di spese.
Va anzitutto sottolineato come l'atto impugnato sia una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ossia un atto con il quale l'ente della riscossione avvisa il contribuente che risulta un suo debito non pagato e che ha trenta giorni di tempo per pagarlo, e che laddove ciò non avvenga si procederà ad iscrivere ipoteca sui suoi beni. Viene altresì indicata la facoltà di chiedere chiarimenti ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, di rateizzare il debito.
Il ricorrente ha scelto quest'ultima strada, presentando istanza di rateazione del debito esattoriale, ottenendo l'accoglimento in data 07.08.2024 con identificativo n. 281898 e provvedendo a pagare la prima rata in data 26.06.2025, ossia prima della proposizione del ricorso. Già tale condotta ha l'effetto di privare di qualsivoglia attualità l'impugnativa proposta, peraltro in data successiva al pagamento della prima rata, condotta questa che, come giustamente ha rilevato nella sua costituzione l'ADER, rappresenta un riconoscimento della correttezza dell'attività da questa posta in essere.
La parte si duole di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 50 dpr 602/1973, cosa che le avrebbe evitato 'la comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca'. Tuttavia tale avviso è previsto solo laddove l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Detto principio, trova inequivocabile fondamento nella chiara disposizione del citato articolo che recita '…se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni…' ed è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione (cfr. anche Sezioni Unite sentenza n. 19667/2014; vedi anche sentenza n. 20310/2013; ordinanza 11817/2020, sentenze 24905/2016, 23035/2016).
Né miglior pregio ha la doglianza circa l'assenza di contraddittorio preventivo, atteso che la comunicazione preventiva assume proprio tale ruolo, ossia quello di stimolare il contraddittorio sulla futura iscrizione ipotecaria, mentre il contraddittorio preventivo sulle cartelle è stato garantito dall'Agente della riscossione nei modi previsti dalla legge.
Quanto al motivo afferente il disposto di cui all'art. 22, D. Lgs 472/1997 si deve rilevare come il richiamo a tale procedura sia del tutto erroneo, atteso che tale articolo disciplina fattispecie totalmente differenti, rientranti nella competenza dell'Agenzia delle entrate e non dell'Ente di riscossione. Dispone invero l'art. 22, D. Lgs 472/1997 che ' In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda'. L'ipoteca esattoriale è invece disciplinata dall'articolo 77, DPR 602/1973, che non subordina l'iniziativa ad alcuna istanza ed autorizzazione di organi giudiziari, e prevede espressamente, quale condizione '..Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede…' senza necessità di verificare se vi sia 'un fondato timore di perdere il credito', essendo all'uopo sufficiente che il debito, come nel caso in esame, sia superiore ai ventimila euro.
Ne consegue che tutti i motivi di ricorso sono infondati e che questo deve essere rigettato, con le conseguenze legate alla soccombenza in tema di spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 700,00 oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Così deciso in Cagliari il 16 1 2026.
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni