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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RE EA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Motta San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta San Giovanni Comune 89065 Motta San Giovanni RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 97 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6833/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30-1-2025 e depositato lo stesso giorno Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Motta San Resistente_1, avverso l'ingiunzione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificata - della somma di € 288,42 per mancato versamento della TARI per l'anno 2014. Ha sostenuto la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica del sotteso avviso di accertamento, in esso indicato (n. 418 del 2019) e l'intervenuta prescrizione del tributo preteso. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'ingiunzione de qua e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito. Il Comune ha preferito non partecipare al giudizio. A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 20-11-2025, nella quale parte ricorrente ha insistito nel ricorso, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero, di contro all'eccezione della ricorrente, che cioè non le era stato mai notificato l'avviso su indicato, atto necessario, prodromico a quello qui in esame, l'ente pubblico territoriale ha preferito non partecipare al giudizio, non fornendo così la prova dell'eventuale notifica;
il che comporta la nullità dell'ingiunzione di pagamento. de Vieppiù comporta l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo quo, anch'essa eccepita dall'opponente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 210,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore del DOTT. Difensore_1
. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(EA RE)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RE EA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Motta San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta San Giovanni Comune 89065 Motta San Giovanni RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 97 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6833/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30-1-2025 e depositato lo stesso giorno Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Motta San Resistente_1, avverso l'ingiunzione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificata - della somma di € 288,42 per mancato versamento della TARI per l'anno 2014. Ha sostenuto la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica del sotteso avviso di accertamento, in esso indicato (n. 418 del 2019) e l'intervenuta prescrizione del tributo preteso. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'ingiunzione de qua e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito. Il Comune ha preferito non partecipare al giudizio. A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 20-11-2025, nella quale parte ricorrente ha insistito nel ricorso, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero, di contro all'eccezione della ricorrente, che cioè non le era stato mai notificato l'avviso su indicato, atto necessario, prodromico a quello qui in esame, l'ente pubblico territoriale ha preferito non partecipare al giudizio, non fornendo così la prova dell'eventuale notifica;
il che comporta la nullità dell'ingiunzione di pagamento. de Vieppiù comporta l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo quo, anch'essa eccepita dall'opponente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 210,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore del DOTT. Difensore_1
. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(EA RE)