Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 195
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    L'ente pubblico non ha partecipato al giudizio, non fornendo prova della notifica dell'avviso di accertamento, il che comporta la nullità dell'ingiunzione di pagamento.

  • Accolto
    Prescrizione del tributo

    Il giudice rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo, anch'essa eccepita dall'opponente.

  • Accolto
    Soccombenza dell'ente resistente

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 195
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 195
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo