TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1676/2024
REPUBBLICA EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1676/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone
ME ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Viareggio (LU), Via
Virgilio n. 162,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), Controparte_2
(P.IVA P.IVA_1
, CP_3 (P.IVA. P.IVA_2 ), rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Cristina Vicarelli e dall'Avv. Ronchi Marco ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, via dei Renai n. 23,
Oggetto: OPPOSIZONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Istruttore designando, disattesa ogni contraria istanza, accertate le ragioni dell'attrice per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto, accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto dichiarare nullo/inefficace l'atto di precetto notificato. - Con vittoria di compenso e di spese di lite.".
Per Controparte_1 Controparte_2 e CP_3
"Accertare la legittimità, efficacia e regolarità del titolo esecutivo, della relativa notifica e del precetto opposto e per l'effetto dichiarare infondata e rigettare la presente opposizione e dunque tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di competenze, spese, oltre accessori del grado"
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Parte_1Con atto di citazione notificato in data 1° febbraio 2024, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 12 gennaio 2024 da e CP_3 per la somma Controparte_1 Controparte_2
complessiva di € 39.537,76 in forza della sentenza n. 648/2023 della Corte d'Appello di Firenze
, pubblicata in data 22 novembre 2023.
L'opponente contestava, con il primo motivo, l'omessa notifica di una copia del titolo per ogni singolo creditore vista la condanna della Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei tre odierni convenuti che quindi sono suoi concreditori non avvinti dal vincolo di solidarietà. Per tale ragione, a detta dell'odierna attrice, il loro comune procuratore avrebbe dovuto notificate tante copie del titolo esecutivo quanti sono i singoli creditori e, di conseguenza, tanti distinti atti di precetto in cui far valere ognuna delle tre obbligazioni parziarie.
Come secondo motivo, si lamenta l'irregolarità del titolo notificato poiché in luogo della sentenza pubblicata, i creditori hanno notificato la minuta priva del numero della sentenza, della data di pubblicazione, del numero di ruolo del procedimento e mancante della firma digitale del Presidente del Collegio, della Consigliera relatrice e della Cancelliera depositante. Infine, l'attrice denuncia l'irregolarità dell'attestazione di conformità del titolo notificato compiuta dal difensore dei creditori in quanto contenente riferimenti alla disciplina previgente alla riforma Cartabia.
In data 22 maggio 2024 si costituivano gli opposti chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
In particolare, rilevavano che le doglianze dell'opponente fossero tutte di natura formale e che non vi erano contestazioni nel merito della debenza delle somme portate dal precetto. Quindi, sostenevano che i vizi lamentati, anche qualora fossero in concreto sussistenti, per il meccanismo della sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma tre, c.p.c., non potessero dar luogo ad alcuna nullità.
Quindi, la causa veniva istruita con il deposito delle memorie 171ter c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Riguardo il primo motivo d'opposizione, l'attrice afferma che il precetto sarebbe nullo perché
"ogni creditore che voglia agire esecutivamente per ottenere quanto singolarmente riconosciutogli dalla sentenza, deve notificare una copia della stessa e farla seguire dalla notifica
(contestuale o meno poco importa) dell'atto di precetto, non potendo, invece, utilizzare la notifica del titolo fatta per conto di altro creditore” (vedi prima memoria ex art. 171ter c.p.c. fascicolo opponente).
L'affermazione è sicuramente fondata in quanto il creditore che voglia avviare un'azione esecutiva nei confronti dell'obbligato ha l'onere di notificare una copia esecutiva del titolo e farla seguire dalla notifica del precetto senza potersi valere della notifica fatta per conto di altro creditore anche qualora i creditori siano assistiti dal medesimo difensore. Ma non è questo che è accaduto nel caso di specie: dalla lettura degli atti depositati risulta che la notifica del titolo esecutivo così come quella del precetto sono state effettuate in nome e per conto di ognuno dei tre creditori (vedi doc. 3 fascicolo opposta). L'attestazione di conformità della sentenza, infatti, è compiuta dall'Avv. Marco Ronchi “nella sua qualità di difensore di CP_1
Controparte_2 'così come l'atto di precetto è redatto per[...] "
e CP_4
, CP_2 e CP_3 e la relata di notificazione attesta che Controparte_1
quest'ultima è compiuta su richiesta di tutti e tre i creditori assistiti dal medesimo difensore.
La circostanza che questo sia avvenuto nello stesso atto invece che redigendo tre atti diversi è una questione puramente formale che non incide sulla validità del precetto né costituisce un nocumento al diritto di difesa del debitore.
Le sentenze della Suprema Corte n. 10871/2023 e 32838/2021 invocate dall'opponente riguardano una diversa fattispecie in cui il titolo era stato spedito in forma esecutiva nell'interesse di un diverso concreditore rispetto a quello che aveva intimato il precetto e, inoltre, la notifica del titolo era avvenuta dopo quella del precetto. In questo diverso caso, la
Corte ha giustamente ribadito la regola secondo la quale “ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad un altro credito, da un diverso creditore..." In questo caso, l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro determina un pregiudizio
"autoevidente” al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate. (vedi anche Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 secondo la quale l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo ma fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo).
Per il principio di strumentalità delle forme, infatti, un vizio meramente formale può essere posto a base dell'opposizione se e solo se abbia comportato un pregiudizio al diritto di difesa dell'intimato, con la precisazione che tale pregiudizio può essere anche in re ipsa senza necessità di una specifica allegazione a condizione che venga frustrata la peculiare funzione dell'atto di precetto di rendere edotto il debitore dell'entità della pretesa, dell'identità dei soggetti titolari della stessa e di metterlo in condizione di attrezzarsi per evitare che si proceda ad esecuzione forzata o, comunque, di opporsi nel merito.
Com'è evidente, nel caso de quo, il debitore ha avuto precisa cognizione dell'entità di ogni singola pretesa e del fatto che era avanzata da tutti e tre i concreditori e il precetto ha perciò raggiunto il suo scopo tipico di preannunciare l'esecuzione forzata consentendo al debitore lo spontaneo adempimento.
Tali considerazioni sono confermate dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, contenente il credito di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva, da parte dell'avvocato che agisce nella qualità di procuratore di entrambi, non comporta alcuna nullità, a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie riguardante un'unica sentenza di condanna, contenente statuizioni in relazione al credito vantato da due creditori, non legati da vincolo di solidarietà, nei confronti del medesimo debitore)". (Cass Civ., sez VI, sentenza n. 23914 del 27/12/2012; Cass. Civ., sez VI, ordinanza n.
6763 del 21/03/2014 che censura il diverso caso in cui il procuratore distrattario voglia procedere ad esecuzione forzata sulla base di un precetto intimato solo in nome e per conto della parte assistita vittoriosa).
E ancora, nella sentenza n. 798 del 09/02/1981, è scritto che “...nel caso di titolo esecutivo da un provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva, costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti. Né è configurabile una nullità del precetto per essere indicati i diversi crediti in una unica somma complessiva, risultando l'oggetto di ciascun credito dal titolo esecutivo, notificato al debitore, depositato dai creditori ed inserito nel
-
fascicolo dell'esecuzione". (Cfr. Cass. Civ, Sez. III, n. 798 del 09/02/1981).
È esattamente quello che è avvenuto nel caso di specie in quanto ciò che rileva è la circostanza sostanziale che il titolo e il precetto siano notificati esplicitamente nell'interesse di tutti i creditori e non il dato formale che ciò avvenga con tre atti materialmente distinti.
Dello stesso avviso anche copiose pronunce di merito che hanno tenuto conto dell'insegnamento della sentenza sopra citata confermando la validità del precetto intimato in nome e per conto di più creditori non solidali nel caso in cui l'opponente abbia avuto piena contezza del titolo e di tutti gli elementi essenziali del precetto. (Vedi ex plurimis Corte
d'Appello di Napoli sent. n. 4565 del 12/12/2023; Tribunale di Avezzano sent. n. 112 del
02/07/2020; Tribunale di Palermo sent. n. 265 del 20/01/2020). Anche i due ulteriori motivi si risolvono in contestazioni di vizi puramente formali che, visto il raggiungimento dello scopo cui è preordinato l'atto di precetto, ex art. 156 comma tre c.p.c., non possono dar luogo ad alcuna invalidità
In particolare, quanto alla contestazione circa l'irregolarità dell'attestazione di conformità della sentenza, va rammentato l'insegnamento della Corte di Cassazione per cui “In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156
c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione
-
all'esito del pignoramento presso terzi dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore)" (vedi Cass. Civ., sez. III, Ordinanza n.
14275 del 05/05/2022 così massimata).
Quindi, anche nel regime, maggiormente formalista, vigente prima dell'eliminazione della necessità della spedizione in forma esecutiva operata dalla riforma Cartabia, l'omissione della formula esecutiva veniva ritenuto un vizio formale sanabile dal raggiungimento dello scopo.
A fortiori, l'errato riferimento degli estremi normativi nell'attestazione di conformità non può costituire un motivo d'opposizione tale da paralizzare l'azione esecutiva.
Una conferma di tale conclusione si rinviene in una recente sentenza del Tribunale di Milano
che ha deciso un'opposizione a precetto in cui una società aveva contestato l'inidoneità dei provvedimenti giudiziali azionati a valere come titoli esecutivi perché la relativa attestazione di conformità in relata di notifica non faceva espresso riferimento agli articoli 475 c.p.c. e
1960cties disp. att. c.p.c.
Il Tribunale ha ritenuto palesemente infondata la doglianza “essendo sufficiente che il procuratore attesti la conformità del provvedimento giudiziale estratto dal fascicolo telematico all'originale. Alcuna norma richiede l'utilizzo di formule sacramentali o il richiamo a particolari disposizioni normative nell'attestazione di conformità. L'interpretazione data dall'opponente alla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c. appare, invero, in contrasto con le finalità di semplificazione e deformalizzazione perseguite dal legislatore con la riforma c.d. Cartabia, che ha portato all'abolizione della formula esecutiva (la cui mancanza veniva peraltro ritenuta passibile di sanatoria e non in grado di inficiare la validità dell'atto di precetto) e all'introduzione della novellata disposizione. Ne discende che, dal momento che l'attestazione di conformità è stata correttamente apposta, i provvedimenti giudiziali azionati sono idonei a fondare la preannunciata azione esecutiva senza in alcun modo inficiare la validità dell'atto di precetto qui opposto". (Cfr. Trib Milano sentenza n. 8267 del 24 settembre 2024).
Lo stesso dicasi per la lamentata nullità della notifica del titolo esecutivo perché effettuata tramite una copia analogica priva dei segni grafici contenenti il numero della sentenza, la data di pubblicazione, il numero di ruolo e la sottoscrizione del presidente del Collegio, della
Relatrice e della Cancelliera.
Innanzitutto, vi è da dire che risulta depositata nel fascicolo la copia informatica dell'originale della sentenza recante i predetti segni grafici e che risulta identica a quella informale notificata alla debitrice. Inoltre, l'opponente non ha impugnato con querela di falso la copia analogica notificatagli né ha disconosciuto la conformità del suo contenuto a quello del duplicato informatico depositato nel fascicolo telematico.
Stando così le cose, non sussistono ragioni per discostarsi dai principi espressi dalla Suprema
Corte in materia di notifica su supporto cartaceo di atto firmato digitalmente e applicabili al caso di specie per cui “...ai sensi dell'art. 23 del C.A.D., le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"
(Cass. Civ. sentenze n. 1150 e 1157 del 21/01/2021 del 2021; Cass. civ. 15074 del 19/06/2017). È
l'attestazione di conformità, quindi, l'elemento essenziale che conferisce al documento analogico valore probatorio equiparabile all'originale informatico e non certo i segni grafici come, ad esempio, la stringa alfanumerica, la coccarda e l'indicazione del giudice firmatario posti al margine destro del foglio, segni peraltro apposti dai programmi in uso nelle cancellerie e che non costituiscono di per sé la firma digitalmente apposta. La firma digitale con cui viene sottoscritto l'atto, infatti, ha validità solo nell'ipotesi in cui la notifica venga effettuata tramite posta elettronica certificata poiché solo in questo modo è possibile verificare l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento. Nel caso in cui l'atto venga notificato su supporto cartaceo, come avvenuto nel caso di specie, la conformità all'originale informatico estratto dal fascicolo viene attestata dall'avvocato a ciò autorizzato e può essere contestata solo con querela di falso. È appena il caso di aggiungere che le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 8312
del 25 marzo 2019, hanno affermato che, anche nel caso in cui il difensore depositi una copia semplice della sentenza priva di attestazione di conformità ovvero con attestazione non sottoscritta, l'improcedibilità del ricorso può essere evitata ove il controricorrente non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente ne attesti la conformità ora per allora. (Vedi Cass.
SS.UU. n. 8312 del 25 marzo 2012 che conferma l'orientamento di Cass. Civ. SS.UU. n. 22438
del 24 settembre 2018).
La pronuncia sopra citata costituisce il superamento di ciò che è stato definito il “neo formalismo informatico" e cioè l'esasperazione del rispetto dei requisiti formali richiesti dalla progressiva digitalizzazione del processo civile in favore di un orientamento, assolutamente condivisibile, diretto ad assicurare giustizia nel merito delle questioni.
In applicazione di tali principi, a maggior ragione nel caso di specie ove l'attestazione di conformità all'originale informatico risulta correttamente effettuata e sottoscritta, non si dà luogo ad alcuna ipotesi di nullità del precetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, scaglione di valore tra € 26.000 e € 52.000, secondo i parametri minimi vista la questione di diritto non controversa e la fase istruttoria meramente documentale, con aumento del 60%
in ragione del numero di parti assistite aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda istanza ed eccezione così provvede:
-RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA, Parte_1 alla rifusione in favore degli opposti delle spese di lite che si liquidano in € 6.094,40 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA secondo legge.
Firenze, 27/11/2025
Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello
REPUBBLICA EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1676/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone
ME ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Viareggio (LU), Via
Virgilio n. 162,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), Controparte_2
(P.IVA P.IVA_1
, CP_3 (P.IVA. P.IVA_2 ), rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Cristina Vicarelli e dall'Avv. Ronchi Marco ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, via dei Renai n. 23,
Oggetto: OPPOSIZONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Istruttore designando, disattesa ogni contraria istanza, accertate le ragioni dell'attrice per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto, accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto dichiarare nullo/inefficace l'atto di precetto notificato. - Con vittoria di compenso e di spese di lite.".
Per Controparte_1 Controparte_2 e CP_3
"Accertare la legittimità, efficacia e regolarità del titolo esecutivo, della relativa notifica e del precetto opposto e per l'effetto dichiarare infondata e rigettare la presente opposizione e dunque tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di competenze, spese, oltre accessori del grado"
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Parte_1Con atto di citazione notificato in data 1° febbraio 2024, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 12 gennaio 2024 da e CP_3 per la somma Controparte_1 Controparte_2
complessiva di € 39.537,76 in forza della sentenza n. 648/2023 della Corte d'Appello di Firenze
, pubblicata in data 22 novembre 2023.
L'opponente contestava, con il primo motivo, l'omessa notifica di una copia del titolo per ogni singolo creditore vista la condanna della Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei tre odierni convenuti che quindi sono suoi concreditori non avvinti dal vincolo di solidarietà. Per tale ragione, a detta dell'odierna attrice, il loro comune procuratore avrebbe dovuto notificate tante copie del titolo esecutivo quanti sono i singoli creditori e, di conseguenza, tanti distinti atti di precetto in cui far valere ognuna delle tre obbligazioni parziarie.
Come secondo motivo, si lamenta l'irregolarità del titolo notificato poiché in luogo della sentenza pubblicata, i creditori hanno notificato la minuta priva del numero della sentenza, della data di pubblicazione, del numero di ruolo del procedimento e mancante della firma digitale del Presidente del Collegio, della Consigliera relatrice e della Cancelliera depositante. Infine, l'attrice denuncia l'irregolarità dell'attestazione di conformità del titolo notificato compiuta dal difensore dei creditori in quanto contenente riferimenti alla disciplina previgente alla riforma Cartabia.
In data 22 maggio 2024 si costituivano gli opposti chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
In particolare, rilevavano che le doglianze dell'opponente fossero tutte di natura formale e che non vi erano contestazioni nel merito della debenza delle somme portate dal precetto. Quindi, sostenevano che i vizi lamentati, anche qualora fossero in concreto sussistenti, per il meccanismo della sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma tre, c.p.c., non potessero dar luogo ad alcuna nullità.
Quindi, la causa veniva istruita con il deposito delle memorie 171ter c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Riguardo il primo motivo d'opposizione, l'attrice afferma che il precetto sarebbe nullo perché
"ogni creditore che voglia agire esecutivamente per ottenere quanto singolarmente riconosciutogli dalla sentenza, deve notificare una copia della stessa e farla seguire dalla notifica
(contestuale o meno poco importa) dell'atto di precetto, non potendo, invece, utilizzare la notifica del titolo fatta per conto di altro creditore” (vedi prima memoria ex art. 171ter c.p.c. fascicolo opponente).
L'affermazione è sicuramente fondata in quanto il creditore che voglia avviare un'azione esecutiva nei confronti dell'obbligato ha l'onere di notificare una copia esecutiva del titolo e farla seguire dalla notifica del precetto senza potersi valere della notifica fatta per conto di altro creditore anche qualora i creditori siano assistiti dal medesimo difensore. Ma non è questo che è accaduto nel caso di specie: dalla lettura degli atti depositati risulta che la notifica del titolo esecutivo così come quella del precetto sono state effettuate in nome e per conto di ognuno dei tre creditori (vedi doc. 3 fascicolo opposta). L'attestazione di conformità della sentenza, infatti, è compiuta dall'Avv. Marco Ronchi “nella sua qualità di difensore di CP_1
Controparte_2 'così come l'atto di precetto è redatto per[...] "
e CP_4
, CP_2 e CP_3 e la relata di notificazione attesta che Controparte_1
quest'ultima è compiuta su richiesta di tutti e tre i creditori assistiti dal medesimo difensore.
La circostanza che questo sia avvenuto nello stesso atto invece che redigendo tre atti diversi è una questione puramente formale che non incide sulla validità del precetto né costituisce un nocumento al diritto di difesa del debitore.
Le sentenze della Suprema Corte n. 10871/2023 e 32838/2021 invocate dall'opponente riguardano una diversa fattispecie in cui il titolo era stato spedito in forma esecutiva nell'interesse di un diverso concreditore rispetto a quello che aveva intimato il precetto e, inoltre, la notifica del titolo era avvenuta dopo quella del precetto. In questo diverso caso, la
Corte ha giustamente ribadito la regola secondo la quale “ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad un altro credito, da un diverso creditore..." In questo caso, l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro determina un pregiudizio
"autoevidente” al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate. (vedi anche Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 secondo la quale l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo ma fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo).
Per il principio di strumentalità delle forme, infatti, un vizio meramente formale può essere posto a base dell'opposizione se e solo se abbia comportato un pregiudizio al diritto di difesa dell'intimato, con la precisazione che tale pregiudizio può essere anche in re ipsa senza necessità di una specifica allegazione a condizione che venga frustrata la peculiare funzione dell'atto di precetto di rendere edotto il debitore dell'entità della pretesa, dell'identità dei soggetti titolari della stessa e di metterlo in condizione di attrezzarsi per evitare che si proceda ad esecuzione forzata o, comunque, di opporsi nel merito.
Com'è evidente, nel caso de quo, il debitore ha avuto precisa cognizione dell'entità di ogni singola pretesa e del fatto che era avanzata da tutti e tre i concreditori e il precetto ha perciò raggiunto il suo scopo tipico di preannunciare l'esecuzione forzata consentendo al debitore lo spontaneo adempimento.
Tali considerazioni sono confermate dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, contenente il credito di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva, da parte dell'avvocato che agisce nella qualità di procuratore di entrambi, non comporta alcuna nullità, a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie riguardante un'unica sentenza di condanna, contenente statuizioni in relazione al credito vantato da due creditori, non legati da vincolo di solidarietà, nei confronti del medesimo debitore)". (Cass Civ., sez VI, sentenza n. 23914 del 27/12/2012; Cass. Civ., sez VI, ordinanza n.
6763 del 21/03/2014 che censura il diverso caso in cui il procuratore distrattario voglia procedere ad esecuzione forzata sulla base di un precetto intimato solo in nome e per conto della parte assistita vittoriosa).
E ancora, nella sentenza n. 798 del 09/02/1981, è scritto che “...nel caso di titolo esecutivo da un provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva, costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti. Né è configurabile una nullità del precetto per essere indicati i diversi crediti in una unica somma complessiva, risultando l'oggetto di ciascun credito dal titolo esecutivo, notificato al debitore, depositato dai creditori ed inserito nel
-
fascicolo dell'esecuzione". (Cfr. Cass. Civ, Sez. III, n. 798 del 09/02/1981).
È esattamente quello che è avvenuto nel caso di specie in quanto ciò che rileva è la circostanza sostanziale che il titolo e il precetto siano notificati esplicitamente nell'interesse di tutti i creditori e non il dato formale che ciò avvenga con tre atti materialmente distinti.
Dello stesso avviso anche copiose pronunce di merito che hanno tenuto conto dell'insegnamento della sentenza sopra citata confermando la validità del precetto intimato in nome e per conto di più creditori non solidali nel caso in cui l'opponente abbia avuto piena contezza del titolo e di tutti gli elementi essenziali del precetto. (Vedi ex plurimis Corte
d'Appello di Napoli sent. n. 4565 del 12/12/2023; Tribunale di Avezzano sent. n. 112 del
02/07/2020; Tribunale di Palermo sent. n. 265 del 20/01/2020). Anche i due ulteriori motivi si risolvono in contestazioni di vizi puramente formali che, visto il raggiungimento dello scopo cui è preordinato l'atto di precetto, ex art. 156 comma tre c.p.c., non possono dar luogo ad alcuna invalidità
In particolare, quanto alla contestazione circa l'irregolarità dell'attestazione di conformità della sentenza, va rammentato l'insegnamento della Corte di Cassazione per cui “In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156
c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione
-
all'esito del pignoramento presso terzi dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore)" (vedi Cass. Civ., sez. III, Ordinanza n.
14275 del 05/05/2022 così massimata).
Quindi, anche nel regime, maggiormente formalista, vigente prima dell'eliminazione della necessità della spedizione in forma esecutiva operata dalla riforma Cartabia, l'omissione della formula esecutiva veniva ritenuto un vizio formale sanabile dal raggiungimento dello scopo.
A fortiori, l'errato riferimento degli estremi normativi nell'attestazione di conformità non può costituire un motivo d'opposizione tale da paralizzare l'azione esecutiva.
Una conferma di tale conclusione si rinviene in una recente sentenza del Tribunale di Milano
che ha deciso un'opposizione a precetto in cui una società aveva contestato l'inidoneità dei provvedimenti giudiziali azionati a valere come titoli esecutivi perché la relativa attestazione di conformità in relata di notifica non faceva espresso riferimento agli articoli 475 c.p.c. e
1960cties disp. att. c.p.c.
Il Tribunale ha ritenuto palesemente infondata la doglianza “essendo sufficiente che il procuratore attesti la conformità del provvedimento giudiziale estratto dal fascicolo telematico all'originale. Alcuna norma richiede l'utilizzo di formule sacramentali o il richiamo a particolari disposizioni normative nell'attestazione di conformità. L'interpretazione data dall'opponente alla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c. appare, invero, in contrasto con le finalità di semplificazione e deformalizzazione perseguite dal legislatore con la riforma c.d. Cartabia, che ha portato all'abolizione della formula esecutiva (la cui mancanza veniva peraltro ritenuta passibile di sanatoria e non in grado di inficiare la validità dell'atto di precetto) e all'introduzione della novellata disposizione. Ne discende che, dal momento che l'attestazione di conformità è stata correttamente apposta, i provvedimenti giudiziali azionati sono idonei a fondare la preannunciata azione esecutiva senza in alcun modo inficiare la validità dell'atto di precetto qui opposto". (Cfr. Trib Milano sentenza n. 8267 del 24 settembre 2024).
Lo stesso dicasi per la lamentata nullità della notifica del titolo esecutivo perché effettuata tramite una copia analogica priva dei segni grafici contenenti il numero della sentenza, la data di pubblicazione, il numero di ruolo e la sottoscrizione del presidente del Collegio, della
Relatrice e della Cancelliera.
Innanzitutto, vi è da dire che risulta depositata nel fascicolo la copia informatica dell'originale della sentenza recante i predetti segni grafici e che risulta identica a quella informale notificata alla debitrice. Inoltre, l'opponente non ha impugnato con querela di falso la copia analogica notificatagli né ha disconosciuto la conformità del suo contenuto a quello del duplicato informatico depositato nel fascicolo telematico.
Stando così le cose, non sussistono ragioni per discostarsi dai principi espressi dalla Suprema
Corte in materia di notifica su supporto cartaceo di atto firmato digitalmente e applicabili al caso di specie per cui “...ai sensi dell'art. 23 del C.A.D., le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"
(Cass. Civ. sentenze n. 1150 e 1157 del 21/01/2021 del 2021; Cass. civ. 15074 del 19/06/2017). È
l'attestazione di conformità, quindi, l'elemento essenziale che conferisce al documento analogico valore probatorio equiparabile all'originale informatico e non certo i segni grafici come, ad esempio, la stringa alfanumerica, la coccarda e l'indicazione del giudice firmatario posti al margine destro del foglio, segni peraltro apposti dai programmi in uso nelle cancellerie e che non costituiscono di per sé la firma digitalmente apposta. La firma digitale con cui viene sottoscritto l'atto, infatti, ha validità solo nell'ipotesi in cui la notifica venga effettuata tramite posta elettronica certificata poiché solo in questo modo è possibile verificare l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento. Nel caso in cui l'atto venga notificato su supporto cartaceo, come avvenuto nel caso di specie, la conformità all'originale informatico estratto dal fascicolo viene attestata dall'avvocato a ciò autorizzato e può essere contestata solo con querela di falso. È appena il caso di aggiungere che le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 8312
del 25 marzo 2019, hanno affermato che, anche nel caso in cui il difensore depositi una copia semplice della sentenza priva di attestazione di conformità ovvero con attestazione non sottoscritta, l'improcedibilità del ricorso può essere evitata ove il controricorrente non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente ne attesti la conformità ora per allora. (Vedi Cass.
SS.UU. n. 8312 del 25 marzo 2012 che conferma l'orientamento di Cass. Civ. SS.UU. n. 22438
del 24 settembre 2018).
La pronuncia sopra citata costituisce il superamento di ciò che è stato definito il “neo formalismo informatico" e cioè l'esasperazione del rispetto dei requisiti formali richiesti dalla progressiva digitalizzazione del processo civile in favore di un orientamento, assolutamente condivisibile, diretto ad assicurare giustizia nel merito delle questioni.
In applicazione di tali principi, a maggior ragione nel caso di specie ove l'attestazione di conformità all'originale informatico risulta correttamente effettuata e sottoscritta, non si dà luogo ad alcuna ipotesi di nullità del precetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, scaglione di valore tra € 26.000 e € 52.000, secondo i parametri minimi vista la questione di diritto non controversa e la fase istruttoria meramente documentale, con aumento del 60%
in ragione del numero di parti assistite aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda istanza ed eccezione così provvede:
-RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA, Parte_1 alla rifusione in favore degli opposti delle spese di lite che si liquidano in € 6.094,40 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA secondo legge.
Firenze, 27/11/2025
Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello