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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13026/2024 R.G. Lav.
TRA cf. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giovanni Basile e Marianna Lemma con i quali elettivamente domicilia in Pozzuoli
(Na) alla via Nicola Fasano, 5, come da procura in atti
-Ricorrente-
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale elettivamente domicilia ex lege in Napoli, via Diaz, 11
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 3.06.2024, l'istante in epigrafe, docente di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, ha esposto di essere in servizio nella suddetta qualità dall'anno scolastico 1992 sino all'attualità e di aver sempre lavorato con contratti a tempo determinato di durata annuale sino al 31 agosto. Richiamata la disciplina di carattere speciale dettata dalla l. n. 186 del 2003, ha affermato che la questione della compatibilità del sistema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica - che consente la reiterazione dei contratti a termine, entro i limiti della riserva del
30% - con il diritto europeo e, segnatamente con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, è stata posta al vaglio della Corte di Giustizia Europea che ha individuato quale rimedio dissuasivo della reiterazione dei contratti a termine nella scuola, anche per gli insegnanti di religione, il risarcimento del danno;
ha dedotto, in particolare, richiamando in questo caso diverse pronunce del Giudice di Legittimità, che il carattere abusivo della reiterazione dei contratti è da individuarsi nella mancata indizione, con cadenza triennale, dei concorsi per l'assunzione in ruolo previsti dall'art. 3, comma 2, della l. n. 186 del 2003; concorsi che, sebbene non riservati ai precari - se non nei limiti della
1 riserva del 50% - sono funzionali all'evolversi di tale docenza verso il ruolo, risalendo l'ultimo concorso all'anno 2004; in riferimento al criterio ed al quantumdel risarcimento, ha affermato la possibilità di applicazione della “fattispecie omogenea” di cui all'art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010 e che, in considerazione dell'elevato numero di contratti a termine stipulati dalla docente, il risarcimento nel caso di specie sarebbe da commisurarsi a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
La ricorrente ha lamentato, inoltre, la mancata attribuzione della Carta Docente istituita dall' art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale;
che tale disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti non di ruolo non risulta coerente con le finalità dell'istituto, come riconosciuto dalle sentenze n. 1842/2022 del
16.03.2022 del Consiglio di Stato, ordinanza del 18.5.2022 della VI sezione della Corte di
Giustizia Europea e sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione;
che a seguito di diffida del 6.11.2023 aveva ottenuto l'attribuzione della Carta Docente solo per l'anno scolastico 2023-2024.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli di: “A) accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi di servizio per violazione della normativa nazionale ed eurocomunitaria;
B) per l'effetto di quanto sopra condannare il , a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente, al pagamento di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ai sensi dell'art. 28 co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, pari ad €. 33.991,44 (€. 2.832,62 mensilità maggio 2024 x12) o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
C) accertare e dichiarare incidenter tantum l'illegittimità l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m., nonchè dei successivi D.P.C.M. adottati in attuazione, nella parte in cui non riconoscono il diritto alla carta docenti agli insegnanti con contrato a tempo determinato a decorrere dall'anno
2015/2016; D) per l'effetto di quanto sopra accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa all'attribuzione della Carta docente di cui all'art. 1 co. 121 della L. Parte_1
n. 107/2015 a far data dall'anno scolastico 2015/2016, ovvero il diritto a percepire un importo pari ad €. 500,00 annui a titolo di risarcimento del danno per il mancato riconoscimento della predetta carta elettronica;
E) condannare il Controparte_1
all'attivazione della Carta docenti a decorrere dall'a.s. 2015/2016 e fino all'a.s.
[...]
2022/2023 per l'importo annuale di euro 500,00 (per complessivi €. 4.500,00), ovvero al
2 pagamento di un importo pari ad €. 500,00 annui (per complessivi €. 4.500,00) a titolo di risarcimento del danno per il mancato riconoscimento della predetta carta elettronica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.”; vinte le spese legali, con distrazione.
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, ha resistito alla domanda sulla base CP_1 di articolate argomentazioni;
in particolare, ha richiamato la pronuncia di Cass. SS.UU. n.
5072/2016 rilevando altresì il mancato assolvimento, da parte della ricorrente, degli oneri della prova sulla stessa incombenti in ordine alla domanda risarcitoria;
in via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei benefici economici scaturenti dalla ricostruzione di carriera;
quanto alla domanda di attribuzione della Carta Docente, ha ammesso la fondatezza della stessa alla luce della pronuncia di Corte di Cassazione n.
29961 del 27.10.2023, eccependo la prescrizione “dei ratei” anteriori al 2019, ovvero al quinquennio anteriore al deposito del ricorso avversario (giugno 2024). Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente nei confronti delle convenute Amministrazioni, perché infondate e/o, in tutto o in parte, prescritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza, udita la discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine
Si premette che è pacifico che la parte ricorrente abbia svolto l'attività di docente per l'insegnamento della religione cattolica per gli anni scolastici dal 1992-1993 sino al 2023-
2024, tale circostanza emergendo dagli allegati al ricorso sub 1 e 2 (contratti di lavoro, certificato di servizio, estratto contributivo).
E' opportuno, richiamare, al riguardo, i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C. giust. UE, 13 gennaio 2022, e CP_2 Controparte_3
C-282/19, EU:C:2022:3) la quale ha ritenuto che «La clausola 5
[...] dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che
3 sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato».
Nel solco di tale orientamento la giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. lav.,
9 giugno 2022, n. 18698, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c) ha affermato che:
“a) Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli»;
b) «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»;
c) «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso CP_1
4 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».
La Corte di legittimità ha altresì precisato che, nello specifico settore relativo agli insegnanti per la religione cattolica di cui alla l. 186/2003, costituisce misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà l'obbligo di procedere, con cadenza triennale, allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, obbligo tuttavia in concreto non osservato dal che ha espletato esclusivamente un solo concorso nel 2004 (Cass. CP_1 lav., 9 giugno 2022, n. 18698, in motivazione, punto 8.1)
Trattasi di orientamento consolidato più volte ribadito dalla Corte di legittimità (per tutte,
Cass. lav., 18 luglio 2023, n. 20867; Cass. lav., 9 maggio 2023, n. 12262; Cass. lav., 28 aprile
2023, n. 11229; Cass. lav., 28 aprile 2023, n. 11227; Cass. lav., 27 aprile 2023, nn. 11180, 11175,
11169, 11168, 11153; Cass. lav., 12 aprile 2023, n. 9696; Cass. lav., 4 aprile 2023, n. 9323; Cass. lav., 31 marzo 2023, n. 9079; Cass. lav., 28 marzo 2023, n. 8744; Cass. lav., 28 marzo 2023, n.
8691; Cass. lav., 21 marzo 2023, nn. 8129 e 8041; Cass. lav., 20 marzo 2023, nn. 8022 e 7976;
Cass. lav., 17 marzo 2023, nn. 7831 e 7817; Cass. lav., 17 marzo 2023, nn. 7786, 7770; Cass. lav., 16 marzo 2023, nn. 7726, 7704, 7694, 7693; Cass. lav., 15 marzo 2023, nn. 7518, 7501).
Ciò posto, deve evidenziarsi che se costituisce fatto notorio, in quanto risultante e posto a fondamento di plurime pronunce della Corte di legittimità (Cass. lav., 9 giugno 2022, n.
18698; Cass. lav., 14 luglio 2022, n. 22265; Cass. lav., 15 luglio 2022, n. 22439; Cass. lav., 3 agosto 2022, n. 24146; Cass. lav., 5 agosto 2022, n. 24393; Cass. lav., 12 agosto 2022, n. 24761), che nel 2004 è stato bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti per l'insegnamento della religione cattolica, era onere del resistente allegare e CP_1 provare l'avvenuto espletamento di ulteriori procedure concorsuali (Cass. lav., 21 marzo
2023, n. 8123, in motivazione: «infondatamente il sostiene poi che spettava ai docenti CP_2 addurre e comprovare la violazione delle regole speciali di reclutamento e l'esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale;
è infatti pacifico, anche per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la L. 186/2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie;
in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal
5 legislatore;
»). Tale onere non è stato assolto dal resistente che non ha nemmeno CP_1 effettuato siffatta allegazione.
Occorre, quindi, riconoscere, in ragione dell'abusiva reiterazione di contratti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario, secondo i principi della già richiamata giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione ha affermato (sin dalla pronuncia di cui a Cass. SSUU. , 15 marzo 2016, n.
5072) che “in materia di pubblico impiego privatizzato , nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36 , comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) , sicchè può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto , con valenza sanzionatoria e qualificabile, appunto, come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo , salva la prova del maggior pregiudizio sofferto” in concreto, in quest'ultimo caso da ricondurre alla “prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A. , ed è configurabile come perdita di “chance” di un'occupazione alternativa migliore, con onere a carico del lavoratore , ai sensi dell'art. 1223 c.c.” In definitiva chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno eurounitario,
l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (Cass. sentenza n. 24759 del 2022); nella medesima pronuncia è stato precisato che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, “sono da intendersi quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604>, sicchè la misura
è solo quella di cui ai predetti artt. 32 co.5 l. 183/2010 ed art. 28, comma 2, d.lgs.
81/2015, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce…soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio, comportamento delle parti ) …”
Pertanto, tenuto conto del periodo temporale come sopra indicato in cui si sono protratti i contratti a tempo determinato, del numero delle reiterazioni dei contratti nella stessa scuola e ritenuta equa ai parametri indicati una misura risarcitoria pari a nove mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad Euro 3.104,66 al lordo delle ritenute come da cedolino giugno 2025 depositato in atti), ed in assenza di allegazione e prova del danno ulteriore, rispetto al danno “comunitario” ex art. 32 cit., il convenuto va CP_1
6 condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 27.941,94 a titolo di risarcimento del danno da abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato. Cont Quanto all'eccezione di prescrizione opposta dal – peraltro impropriamente formulata con riferimento al riconoscimento dell'anzianità di servizio della ricorrente – ritiene il Tribunale che la stessa debba essere disattesa in applicazione della regola generale secondo cui la prescrizione decorre da quando può essere esercitato il diritto. Nel caso in esame tale momento non può che farsi risalire al gennaio 2022 quando la Corte di Giustizia
UE ha sancito il diritto al risarcimento del danno, per cui alcun termine di prescrizione può essere decorso.
Il bonus Carta docenti
Rispetto a tale capo di domanda, relativa all'attribuzione del bonus “Carta Docenti” per le annualità scolastiche a decorrere dal 2015/2016 e fino all'a.s. 2022/2023, la difesa del ha riconosciuto, in memoria, la spettanza del beneficio in oggetto in favore della CP_1 ricorrente alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, “nei limiti dell'eccezione di prescrizione” ovvero ha eccepito la prescrizione dei ratei relativi alla
Carta Docenti anteriori al giugno 2019, vale a dire per il periodo antecedente il quinquennio calcolato a ritroso rispetto al deposito del ricorso introduttivo ( giugno 2024).
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha prodotto lettera di messa in mora del 6.11.2023 (con allegata ricevuta di protocollo) con la conseguenza che la domanda non può essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto, considerato che, avuto riguardo alla data di conferimento dell'incarico anche per tale ultimo anno scolastico (7.09.2018), alla data indicata (6.11.2023), il quinquennio era già decorso.
Invero, la Corte di Cassazione, nella decisione già richiamata, riguardo alla prescrizione del diritto all'attribuzione della Carta docente, ha operato una distinzione basantesi sulla natura dell'obbligazione affermando che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”, mentre “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”. Ha pertanto posto il seguente principio di diritto: “L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
7 dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, cedono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna il Controparte_1
, in persona del al pagamento, in favore della parte ricorrente della
[...] CP_5 somma di euro 27.941,94, a titolo di risarcimento del danno, per le causali illustrate in parte motiva;
2) Accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di Parte_1 legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici: 2019-
2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; per l'effetto ordina al Controparte_1
di provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente ai predetti anni scolastici con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) Condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_5 pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4600,00 oltre spese generali, IVA e CPA, rimborso del contributo unificato, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Napoli, 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13026/2024 R.G. Lav.
TRA cf. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giovanni Basile e Marianna Lemma con i quali elettivamente domicilia in Pozzuoli
(Na) alla via Nicola Fasano, 5, come da procura in atti
-Ricorrente-
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale elettivamente domicilia ex lege in Napoli, via Diaz, 11
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 3.06.2024, l'istante in epigrafe, docente di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, ha esposto di essere in servizio nella suddetta qualità dall'anno scolastico 1992 sino all'attualità e di aver sempre lavorato con contratti a tempo determinato di durata annuale sino al 31 agosto. Richiamata la disciplina di carattere speciale dettata dalla l. n. 186 del 2003, ha affermato che la questione della compatibilità del sistema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica - che consente la reiterazione dei contratti a termine, entro i limiti della riserva del
30% - con il diritto europeo e, segnatamente con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, è stata posta al vaglio della Corte di Giustizia Europea che ha individuato quale rimedio dissuasivo della reiterazione dei contratti a termine nella scuola, anche per gli insegnanti di religione, il risarcimento del danno;
ha dedotto, in particolare, richiamando in questo caso diverse pronunce del Giudice di Legittimità, che il carattere abusivo della reiterazione dei contratti è da individuarsi nella mancata indizione, con cadenza triennale, dei concorsi per l'assunzione in ruolo previsti dall'art. 3, comma 2, della l. n. 186 del 2003; concorsi che, sebbene non riservati ai precari - se non nei limiti della
1 riserva del 50% - sono funzionali all'evolversi di tale docenza verso il ruolo, risalendo l'ultimo concorso all'anno 2004; in riferimento al criterio ed al quantumdel risarcimento, ha affermato la possibilità di applicazione della “fattispecie omogenea” di cui all'art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010 e che, in considerazione dell'elevato numero di contratti a termine stipulati dalla docente, il risarcimento nel caso di specie sarebbe da commisurarsi a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
La ricorrente ha lamentato, inoltre, la mancata attribuzione della Carta Docente istituita dall' art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale;
che tale disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti non di ruolo non risulta coerente con le finalità dell'istituto, come riconosciuto dalle sentenze n. 1842/2022 del
16.03.2022 del Consiglio di Stato, ordinanza del 18.5.2022 della VI sezione della Corte di
Giustizia Europea e sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione;
che a seguito di diffida del 6.11.2023 aveva ottenuto l'attribuzione della Carta Docente solo per l'anno scolastico 2023-2024.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli di: “A) accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi di servizio per violazione della normativa nazionale ed eurocomunitaria;
B) per l'effetto di quanto sopra condannare il , a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente, al pagamento di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ai sensi dell'art. 28 co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, pari ad €. 33.991,44 (€. 2.832,62 mensilità maggio 2024 x12) o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
C) accertare e dichiarare incidenter tantum l'illegittimità l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m., nonchè dei successivi D.P.C.M. adottati in attuazione, nella parte in cui non riconoscono il diritto alla carta docenti agli insegnanti con contrato a tempo determinato a decorrere dall'anno
2015/2016; D) per l'effetto di quanto sopra accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa all'attribuzione della Carta docente di cui all'art. 1 co. 121 della L. Parte_1
n. 107/2015 a far data dall'anno scolastico 2015/2016, ovvero il diritto a percepire un importo pari ad €. 500,00 annui a titolo di risarcimento del danno per il mancato riconoscimento della predetta carta elettronica;
E) condannare il Controparte_1
all'attivazione della Carta docenti a decorrere dall'a.s. 2015/2016 e fino all'a.s.
[...]
2022/2023 per l'importo annuale di euro 500,00 (per complessivi €. 4.500,00), ovvero al
2 pagamento di un importo pari ad €. 500,00 annui (per complessivi €. 4.500,00) a titolo di risarcimento del danno per il mancato riconoscimento della predetta carta elettronica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.”; vinte le spese legali, con distrazione.
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, ha resistito alla domanda sulla base CP_1 di articolate argomentazioni;
in particolare, ha richiamato la pronuncia di Cass. SS.UU. n.
5072/2016 rilevando altresì il mancato assolvimento, da parte della ricorrente, degli oneri della prova sulla stessa incombenti in ordine alla domanda risarcitoria;
in via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei benefici economici scaturenti dalla ricostruzione di carriera;
quanto alla domanda di attribuzione della Carta Docente, ha ammesso la fondatezza della stessa alla luce della pronuncia di Corte di Cassazione n.
29961 del 27.10.2023, eccependo la prescrizione “dei ratei” anteriori al 2019, ovvero al quinquennio anteriore al deposito del ricorso avversario (giugno 2024). Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente nei confronti delle convenute Amministrazioni, perché infondate e/o, in tutto o in parte, prescritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza, udita la discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine
Si premette che è pacifico che la parte ricorrente abbia svolto l'attività di docente per l'insegnamento della religione cattolica per gli anni scolastici dal 1992-1993 sino al 2023-
2024, tale circostanza emergendo dagli allegati al ricorso sub 1 e 2 (contratti di lavoro, certificato di servizio, estratto contributivo).
E' opportuno, richiamare, al riguardo, i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C. giust. UE, 13 gennaio 2022, e CP_2 Controparte_3
C-282/19, EU:C:2022:3) la quale ha ritenuto che «La clausola 5
[...] dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che
3 sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato».
Nel solco di tale orientamento la giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. lav.,
9 giugno 2022, n. 18698, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c) ha affermato che:
“a) Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli»;
b) «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»;
c) «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso CP_1
4 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».
La Corte di legittimità ha altresì precisato che, nello specifico settore relativo agli insegnanti per la religione cattolica di cui alla l. 186/2003, costituisce misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà l'obbligo di procedere, con cadenza triennale, allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, obbligo tuttavia in concreto non osservato dal che ha espletato esclusivamente un solo concorso nel 2004 (Cass. CP_1 lav., 9 giugno 2022, n. 18698, in motivazione, punto 8.1)
Trattasi di orientamento consolidato più volte ribadito dalla Corte di legittimità (per tutte,
Cass. lav., 18 luglio 2023, n. 20867; Cass. lav., 9 maggio 2023, n. 12262; Cass. lav., 28 aprile
2023, n. 11229; Cass. lav., 28 aprile 2023, n. 11227; Cass. lav., 27 aprile 2023, nn. 11180, 11175,
11169, 11168, 11153; Cass. lav., 12 aprile 2023, n. 9696; Cass. lav., 4 aprile 2023, n. 9323; Cass. lav., 31 marzo 2023, n. 9079; Cass. lav., 28 marzo 2023, n. 8744; Cass. lav., 28 marzo 2023, n.
8691; Cass. lav., 21 marzo 2023, nn. 8129 e 8041; Cass. lav., 20 marzo 2023, nn. 8022 e 7976;
Cass. lav., 17 marzo 2023, nn. 7831 e 7817; Cass. lav., 17 marzo 2023, nn. 7786, 7770; Cass. lav., 16 marzo 2023, nn. 7726, 7704, 7694, 7693; Cass. lav., 15 marzo 2023, nn. 7518, 7501).
Ciò posto, deve evidenziarsi che se costituisce fatto notorio, in quanto risultante e posto a fondamento di plurime pronunce della Corte di legittimità (Cass. lav., 9 giugno 2022, n.
18698; Cass. lav., 14 luglio 2022, n. 22265; Cass. lav., 15 luglio 2022, n. 22439; Cass. lav., 3 agosto 2022, n. 24146; Cass. lav., 5 agosto 2022, n. 24393; Cass. lav., 12 agosto 2022, n. 24761), che nel 2004 è stato bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti per l'insegnamento della religione cattolica, era onere del resistente allegare e CP_1 provare l'avvenuto espletamento di ulteriori procedure concorsuali (Cass. lav., 21 marzo
2023, n. 8123, in motivazione: «infondatamente il sostiene poi che spettava ai docenti CP_2 addurre e comprovare la violazione delle regole speciali di reclutamento e l'esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale;
è infatti pacifico, anche per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la L. 186/2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie;
in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal
5 legislatore;
»). Tale onere non è stato assolto dal resistente che non ha nemmeno CP_1 effettuato siffatta allegazione.
Occorre, quindi, riconoscere, in ragione dell'abusiva reiterazione di contratti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario, secondo i principi della già richiamata giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione ha affermato (sin dalla pronuncia di cui a Cass. SSUU. , 15 marzo 2016, n.
5072) che “in materia di pubblico impiego privatizzato , nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36 , comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) , sicchè può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto , con valenza sanzionatoria e qualificabile, appunto, come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo , salva la prova del maggior pregiudizio sofferto” in concreto, in quest'ultimo caso da ricondurre alla “prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A. , ed è configurabile come perdita di “chance” di un'occupazione alternativa migliore, con onere a carico del lavoratore , ai sensi dell'art. 1223 c.c.” In definitiva chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno eurounitario,
l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (Cass. sentenza n. 24759 del 2022); nella medesima pronuncia è stato precisato che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, “sono da intendersi quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604>, sicchè la misura
è solo quella di cui ai predetti artt. 32 co.5 l. 183/2010 ed art. 28, comma 2, d.lgs.
81/2015, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce…soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio, comportamento delle parti ) …”
Pertanto, tenuto conto del periodo temporale come sopra indicato in cui si sono protratti i contratti a tempo determinato, del numero delle reiterazioni dei contratti nella stessa scuola e ritenuta equa ai parametri indicati una misura risarcitoria pari a nove mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad Euro 3.104,66 al lordo delle ritenute come da cedolino giugno 2025 depositato in atti), ed in assenza di allegazione e prova del danno ulteriore, rispetto al danno “comunitario” ex art. 32 cit., il convenuto va CP_1
6 condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 27.941,94 a titolo di risarcimento del danno da abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato. Cont Quanto all'eccezione di prescrizione opposta dal – peraltro impropriamente formulata con riferimento al riconoscimento dell'anzianità di servizio della ricorrente – ritiene il Tribunale che la stessa debba essere disattesa in applicazione della regola generale secondo cui la prescrizione decorre da quando può essere esercitato il diritto. Nel caso in esame tale momento non può che farsi risalire al gennaio 2022 quando la Corte di Giustizia
UE ha sancito il diritto al risarcimento del danno, per cui alcun termine di prescrizione può essere decorso.
Il bonus Carta docenti
Rispetto a tale capo di domanda, relativa all'attribuzione del bonus “Carta Docenti” per le annualità scolastiche a decorrere dal 2015/2016 e fino all'a.s. 2022/2023, la difesa del ha riconosciuto, in memoria, la spettanza del beneficio in oggetto in favore della CP_1 ricorrente alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, “nei limiti dell'eccezione di prescrizione” ovvero ha eccepito la prescrizione dei ratei relativi alla
Carta Docenti anteriori al giugno 2019, vale a dire per il periodo antecedente il quinquennio calcolato a ritroso rispetto al deposito del ricorso introduttivo ( giugno 2024).
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha prodotto lettera di messa in mora del 6.11.2023 (con allegata ricevuta di protocollo) con la conseguenza che la domanda non può essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto, considerato che, avuto riguardo alla data di conferimento dell'incarico anche per tale ultimo anno scolastico (7.09.2018), alla data indicata (6.11.2023), il quinquennio era già decorso.
Invero, la Corte di Cassazione, nella decisione già richiamata, riguardo alla prescrizione del diritto all'attribuzione della Carta docente, ha operato una distinzione basantesi sulla natura dell'obbligazione affermando che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”, mentre “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”. Ha pertanto posto il seguente principio di diritto: “L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
7 dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, cedono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna il Controparte_1
, in persona del al pagamento, in favore della parte ricorrente della
[...] CP_5 somma di euro 27.941,94, a titolo di risarcimento del danno, per le causali illustrate in parte motiva;
2) Accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di Parte_1 legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici: 2019-
2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; per l'effetto ordina al Controparte_1
di provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente ai predetti anni scolastici con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) Condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_5 pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4600,00 oltre spese generali, IVA e CPA, rimborso del contributo unificato, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Napoli, 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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