Sentenza 25 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2020, n. 7419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7419 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OL VA UC nato a [...] il [...] AS EP nato a [...] il [...] RO DA nato a [...] il [...] RO IM nato a [...] il [...] O' EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2018 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG
ALFREDO POMPEO VIOLA
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto udito il difensore Sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 21 settembre 2018 il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando sull'istanza di riesame avanzata da VA UC LA, PE LA, ID CI, SS CI e PE OL avverso il decreto emesso dal Procuratore della Repubblica il 30 luglio 2018, con il quale era stata disposta la convalida del sequestro probatorio, eseguito dalla polizia giudiziaria, di due fucili e una pistola softair privi di tappo rosso, annullava il provvedimento impugnato e rigettava la richiesta di restituzione delle res in sequestro. A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che, ferma la sussistenza del fumus del reato ipotizzato (art. 4 L. n. 110/1975), il decreto era completamente privo di motivazione in punto di esigenze probatorie. E tuttavia del disposto annullamento non potevano giovarsi i ricorrenti, in quanto trattandosi di res soggette a confisca obbligatoria ex art. 4, comma 7, I. n. 110 del 1975, esse non potevano essere restituite agli interessati, a norma dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in forza del quale il sequestro non può essere revocato nei casi indicati dall'art. 240, comma 2, cod. pen., divieto estensibile, secondo un'interpretazione sistematica e teleologica della norma, anche alle ipotesi speciali di confisca obbligatoria.
2. Per la cassazione della decisione ricorrono gli interessati con atto cumulativo a firma del comune difensore di fiducia, avvocato Annamaria Tripepi, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Duplice la contestazione mossa dai ricorrenti alla decisione impugnata che si assume erronea sia per avere ritenuto integrato il fumus commissi delicti, svilendo "con motivazione laconica" la portata della prodotta documentazione attestante lo svolgimento da parte dei ricorrenti di attività ludico-sportiva, nella quale erano utilizzati gli strumenti sottoposti a sequestro e per la quale erano stati rispettati ed adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
sia per l'assimilazione di siffatta attività legittimamente esercitata "all'uso ingiustificato di armi e munizioni", così finendo per attribuire agli strumenti sequestrati una potenzialità offensiva di cui essi erano privi e al vincolo imposto una finalità preventiva che, solo se sussistente, avrebbe potuto giustificare l'ob ligatorietà della confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., secondo comma.Considerato in diritto 1. I ricorsi non sfuggono al rilievo dell'inammissibilità perché delineano censure in parte manifestamente infondate, in parte indeducibili quando esplicitamente riferite (e sostanzialmente riferibili) a vizi della motivazione (ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non proponibili - come dovrebbe essere noto - in materia di sequestro preventivo o probatorio, espressamente riservando l'art. 325 cod. proc. pen. il ricorso avverso i provvedimenti assunti a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., alla sola violazione di legge.
2. Le doglianze relative al fumus commissi delicti sono manifestamente infondate. L'art.4, comma 2, della legge n.110 del 1975, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.5 del d.lgs. 26.10.2010 n.204, comprende tra gli oggetti atti ad offendere, dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione, «gli strumenti di cui all'art. 5 comma 4» della medesima legge, vale a dire le riproduzioni in metallo di armi, comprese quelle da segnalazione acustica destinate a produrre un rumore mediante cartuccia a salve, che devono avere la canna occlusa da un tappo rosso. Nel caso in esame, è pacifico che i ricorrenti, controllati nei pressi di un ristorante, sono stati trovati in possesso di una replica di pistola Beretta mod. 92 in plastica e metallo e di repliche di fucili a pompa senza marca in plastica e metallo (oltre che di un caricatore sempre in plastica e metallo), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, e tanto basta ad integrare il fumus dell'ipotizzato reato contravvenzionale di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110/1975. 3.11 Tribunale ha poi valutato la documentazione prodotta dalla difesa per contestare l'impostazione accusatoria ed avvalorare l'assunto difensivo del giustificato motivo del porto, l'essere gli indagati iscritti ad un'associazione sportiva dedita ad attività ludica con uso di strumenti "softair", attività in cui erano impegnati all'atto del controllo e della quale avevano provveduto a dare tempestiva comunicazione alla Questura di Reggio Calabria. Ha, però, rilevato che l'allegazione non trovava riscontro nei documenti prodotti in copia informale ed incompleta, da cui non risultava affatto la partecipazione alla indicata associazione, mentre l'asserita comunicazione alla Questura non era certamente evincibile dalla copia parziale di una schermata proveniente da una non meglio identificata utenza mobile. D'altra parte, sia la pistola che i fucili si presentavano sguarniti di tappo rosso inamovibile, né vi era prova della verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova,in violazione espressa della disposizione normativa di cui all'art. 5 della legge citata. E, sotto tale specifico riguardo„ il provvedimento, non è per nulla immotivato e le ragioni che lo sostengono sono oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta, mentre le censure si risolvono in generiche e indeducibili doglianze sulla bontà, plausibilità o completezza degli argomenti addotti.
4. Quanto alla confiscabilità delle armi, va rilevato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi, anche se si tratti di reati contravvenzionali, ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento, di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, non potendo essere adottata soltanto quando si accerti l'insussistenza del fatto o l'appartenenza a persona estranea al reato stesso. Secondo il disposto dell'art. 6 della L. 25 maggio 1975, n. 152, l'ablazione è obbligatoria poiché ha finalità preventiva e non sanzionatoria: le armi, gli oggetti atti ad offendere ed i materiali indicati dal citato art. 6 devono infatti ritenersi aggiunti all'elenco degli oggetti confiscabili a norma del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen., avendo il legislatore, con la norma speciale a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'art. 240 cod. pen., u.c., e cioè non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato. Orbene, nel caso in esame la confiscabilità degli oggetti in sequestro, sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, il cui porto senza giustificato motivo assume di per sé carattere criminoso, ne ostacola il dissequestro e la restituzione (che rappresenterebbe la premessa di commissione di un nuovo reato) in conformità alle disposizioni di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.. Principi che hanno trovato ulteriore autorevole conferma nella recente decisione delle Sezioni Unite in data 30.5.2019, ricorrente EL, che, come risulta dall'informazione provvisoria, ha affermato i seguenti principi di diritto: "Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio;
tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato".
5. Per le considerazioni svolte i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000)- ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della c