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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3208/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
altri istituti e leggi speciali (ricorso ex art. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002)
TRA
Avv. , nato ad [...] il [...] (c.f. , in giudizio ai sensi Parte_1 C.F._1
dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Salerno alla via Vito Lembo
14;
RICORRENTE
E
- , in persona del Ministro legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_1
Roma alla Via Arenula, 70;
RESISTENTE - CONTUMACE
- , nato in [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 23/1/2025
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi degli artt. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002, l'Avv.
proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettante al difensore Parte_1
d'ufficio di imputato irreperibile, emesso dal Tribunale di Salerno – 3' Sezione Penale – depositato in data 16.04.2024.
2. Premetteva di aver svolto attività difensiva ex art. 97 comma 4 c.p.p. in favore di Controparte_2
imputato nel procedimento penale n. 1412/2021 R.G., definito dal Tribunale di Salerno.
Deduceva a sostegno del ricorso:
- che a seguito dell'attività svolta nel processo sopra indicato, il Tribunale, in ragione del protocollo vigente, liquidava l'importo di euro 640,00 per la fase di studio e decisoria, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CAP, operando tuttavia, su tale importo, la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/2002 per un compenso determinato in euro 426,67;
- che, erroneamente, il Tribunale monocratico aveva così operato una doppia riduzione, atteso che gli importi indicati nel Protocollo di Intesa, stipulato l'8.01.2024, tra il Presidente del Tribunale di
Salerno, il Procuratore della Repubblica di Salerno, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Salerno e dal Presidente della Camera Penale , erano già indicati al netto della CP_3
riduzione di cui sopra.
3. Insisteva, pertanto, per l'annullamento del decreto impugnato e per la liquidazione dell'importo dovuto, pari ad euro 640,00, già ridotto come per legge, oltre accessori, con vittoria di spese di lite.
4. Nonostante la regolare notifica non si costituivano nè il né Controparte_1 CP_2
restando contumaci.
[...]
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1. In via preliminare va dato atto che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, disciplinato all'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 in virtù del rinvio operato dall'art. 170 D.P.R. n.
2 115/2002, segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281
decies e ss. c.p.c., come riformato dalla c.d. Riforma Cartabia (D. lgs. n. 149/2022).
In particolare, in seguito alla novella, il nuovo art. 14 D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudizio si concluda con sentenza (e non più con ordinanza).
2. Ciò posto dalla lettura degli atti emerge che – come da protocollo d'intesa siglato in Salerno tra il
Presidente della Corte di Appello, Procura generale, Consiglio dell'Ordine degli avvocati e Camera
penale – gli importi ivi indicati come compenso per le attività difensive risultano già al netto della riduzione di legge, pari a un terzo.
Si riporta stralcio del citato vigente protocollo: “…I valori indicati nelle allegate tabelle sono da
ritenere netti ossia già comprensivi della riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002” (cfr doc. protocollo d'intesa pag. 3).
2.1. Orbene, tenuto conto dell'attività espletata e documentata agli atti, nonché del protocollo vigente,
spettano all'Avv. le seguenti poste: Pt_1
- A1 – TRIBUNALE MONOCRATICO
Fase di studio: euro 160
Fase decisionale: euro 480
TOTALE - già comprensivo della riduzione di 1/3: euro 640,00, oltre accessori.
Il Tribunale di Salerno, nel decreto di liquidazione degli onorari impugnato, ha quindi applicato una doppia riduzione, in contrasto sia con il protocollo, sia con le tariffe di legge vigenti che prevedono una liquidazione minima (inderogabile), comprensiva della riduzione, pari ad euro 630,67 (Fase di
studio della controversia, valore minimo: € 237,00 Fase decisionale, valore minimo:€ 709,00
Compenso tabellare (valori minimi); € 946,00; riduzione di 1/3 su € 946,00: € 630,67).
2.2. L'efficacia persuasiva del protocollo è dunque, nella specie, corroborata dalla previsione normativa.
3 2.3. Operata la riduzione di 1/3 prevista dell'art. 106 bis DPR 115/2002, il totale complessivo spettante all'Avv. per l'attività defensionale espletata è pari dunque ad euro 640,00, oltre al Pt_1
rimborso spese generali al 15% ed accessori come per legge.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistono giuste ragioni di compensazione al 50%
(art. 92 c.p.c. come integrato da Corte Costituzionale n. 77/2018); sul punto può valorizzarsi la mancata costituzione nel presente giudizio del , da considerarsi indice della Controparte_1
mancanza di motivazioni idonee per opporsi;
l'assenza di particolari ragioni in fatto giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in base allo scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum
come in concreto liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al N.R.G. 3208/2024, così provvede:
1. In riforma del decreto di liquidazione impugnato liquida in favore dell'Avv. , Parte_1
per l'attività espletata dinanzi al Tribunale di Salerno per la difesa di la Controparte_2
somma di € 640,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
pone il pagamento a carico dell'Erario;
2. compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro p.t., al pagamento in favore del ricorrente della restante metà delle spese;
restante metà che si liquida in € 166,00 per compensi professionali, ed euro 62,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Salerno, in data 6.02.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3208/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
altri istituti e leggi speciali (ricorso ex art. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002)
TRA
Avv. , nato ad [...] il [...] (c.f. , in giudizio ai sensi Parte_1 C.F._1
dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Salerno alla via Vito Lembo
14;
RICORRENTE
E
- , in persona del Ministro legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_1
Roma alla Via Arenula, 70;
RESISTENTE - CONTUMACE
- , nato in [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 23/1/2025
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi degli artt. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002, l'Avv.
proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettante al difensore Parte_1
d'ufficio di imputato irreperibile, emesso dal Tribunale di Salerno – 3' Sezione Penale – depositato in data 16.04.2024.
2. Premetteva di aver svolto attività difensiva ex art. 97 comma 4 c.p.p. in favore di Controparte_2
imputato nel procedimento penale n. 1412/2021 R.G., definito dal Tribunale di Salerno.
Deduceva a sostegno del ricorso:
- che a seguito dell'attività svolta nel processo sopra indicato, il Tribunale, in ragione del protocollo vigente, liquidava l'importo di euro 640,00 per la fase di studio e decisoria, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CAP, operando tuttavia, su tale importo, la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/2002 per un compenso determinato in euro 426,67;
- che, erroneamente, il Tribunale monocratico aveva così operato una doppia riduzione, atteso che gli importi indicati nel Protocollo di Intesa, stipulato l'8.01.2024, tra il Presidente del Tribunale di
Salerno, il Procuratore della Repubblica di Salerno, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Salerno e dal Presidente della Camera Penale , erano già indicati al netto della CP_3
riduzione di cui sopra.
3. Insisteva, pertanto, per l'annullamento del decreto impugnato e per la liquidazione dell'importo dovuto, pari ad euro 640,00, già ridotto come per legge, oltre accessori, con vittoria di spese di lite.
4. Nonostante la regolare notifica non si costituivano nè il né Controparte_1 CP_2
restando contumaci.
[...]
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1. In via preliminare va dato atto che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, disciplinato all'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 in virtù del rinvio operato dall'art. 170 D.P.R. n.
2 115/2002, segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281
decies e ss. c.p.c., come riformato dalla c.d. Riforma Cartabia (D. lgs. n. 149/2022).
In particolare, in seguito alla novella, il nuovo art. 14 D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudizio si concluda con sentenza (e non più con ordinanza).
2. Ciò posto dalla lettura degli atti emerge che – come da protocollo d'intesa siglato in Salerno tra il
Presidente della Corte di Appello, Procura generale, Consiglio dell'Ordine degli avvocati e Camera
penale – gli importi ivi indicati come compenso per le attività difensive risultano già al netto della riduzione di legge, pari a un terzo.
Si riporta stralcio del citato vigente protocollo: “…I valori indicati nelle allegate tabelle sono da
ritenere netti ossia già comprensivi della riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002” (cfr doc. protocollo d'intesa pag. 3).
2.1. Orbene, tenuto conto dell'attività espletata e documentata agli atti, nonché del protocollo vigente,
spettano all'Avv. le seguenti poste: Pt_1
- A1 – TRIBUNALE MONOCRATICO
Fase di studio: euro 160
Fase decisionale: euro 480
TOTALE - già comprensivo della riduzione di 1/3: euro 640,00, oltre accessori.
Il Tribunale di Salerno, nel decreto di liquidazione degli onorari impugnato, ha quindi applicato una doppia riduzione, in contrasto sia con il protocollo, sia con le tariffe di legge vigenti che prevedono una liquidazione minima (inderogabile), comprensiva della riduzione, pari ad euro 630,67 (Fase di
studio della controversia, valore minimo: € 237,00 Fase decisionale, valore minimo:€ 709,00
Compenso tabellare (valori minimi); € 946,00; riduzione di 1/3 su € 946,00: € 630,67).
2.2. L'efficacia persuasiva del protocollo è dunque, nella specie, corroborata dalla previsione normativa.
3 2.3. Operata la riduzione di 1/3 prevista dell'art. 106 bis DPR 115/2002, il totale complessivo spettante all'Avv. per l'attività defensionale espletata è pari dunque ad euro 640,00, oltre al Pt_1
rimborso spese generali al 15% ed accessori come per legge.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistono giuste ragioni di compensazione al 50%
(art. 92 c.p.c. come integrato da Corte Costituzionale n. 77/2018); sul punto può valorizzarsi la mancata costituzione nel presente giudizio del , da considerarsi indice della Controparte_1
mancanza di motivazioni idonee per opporsi;
l'assenza di particolari ragioni in fatto giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in base allo scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum
come in concreto liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al N.R.G. 3208/2024, così provvede:
1. In riforma del decreto di liquidazione impugnato liquida in favore dell'Avv. , Parte_1
per l'attività espletata dinanzi al Tribunale di Salerno per la difesa di la Controparte_2
somma di € 640,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
pone il pagamento a carico dell'Erario;
2. compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro p.t., al pagamento in favore del ricorrente della restante metà delle spese;
restante metà che si liquida in € 166,00 per compensi professionali, ed euro 62,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Salerno, in data 6.02.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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