TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 670/2025 R.G, vertente
TRA
(nato in [...] il 7.10 1969) Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Isabela Giubelan;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Lelio Maritato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2025, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con cui aveva agito per fruire dell'assegno mensile di assistenza (ex art.2 e 13 L. 118/71) a seguito di domanda amministrativa del 3.5.2024 - ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa o, comunque, da data successiva, stante l'aggravamento dello stato di salute, producendo nuova documentazione.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che
le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e l' ammissibilità della opposizione, in data 15.5.2025 si è proceduto a conferire nuovamente incarico allo stesso CTU, già nominato in sede di ATP, al fine di acquisire chiarimenti in ordine all'incidenza sul complesso invalidante delle patologie riscontrate da documentazione medica successiva ed in data odierna, atteso il deposito della relazione integrativa, la causa è stata decisa, con sentenza,
a seguito di deposito telematico di note scritte, disposte, ex art.127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di
ATP. Sotto tale profilo, deve ritenersi che, rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice, nell'atto di opposizione, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico” (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Ferma, dunque, la valutazione medico legale già correttamente espressa in sede di
ATP, il medesimo CTU, in base alla sopravvenuta documentazione medica ed agli esiti del nuovo esame obiettivo cui ha sottoposto il ricorrente, ha riscontrato un aggravamento del quadro morboso verificatosi successivamente al precedente esame e tale da giustificare la sussistenza del requisito sanitario utile per fruire del beneficio invocato con decorrenza successiva alla precedente Consulenza medico legale di ufficio.
Il CTU ha sottoposto l'istante a nuovo esame obiettivo ed ha vagliato la documentazione medica formatasi successivamente al precedente esame costituita da: 1 Visita psichiatrica, 02.04.2025, Dipartimento di Salute Mentale, U.O.S.M.
ASL Salerno, DS Salerno – Pellezzano: con diagnosi: “Depressione maggiore grave con sintomi psicotici”.
2. Cartellino di dimissione U.O.S.D. di Ortopedia e Traumatologia,
P. O. di Eboli per ricovero dal 22.04.2025 al 05.05.2025 e diagnosi di “Coxartrosi a sinistra con Intervento chirurgico di protesizzazione di anca sinistra”.
3. Lettera di dimissione Campolongo Hospital per ricovero dal 06.05.2025 al 28.05.2025 e diagnosi: “Difficoltà alla deambulazione in postumi di PT anca sinistra. Dislipidemia”.
Riabilitazione volta al recupero funzionale”.
All'esito, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti di intervento chirurgico di somatectomia
C5 e parziale C4-C6 con posizionamento di protesi di corpo ecd e placca anteriore. - cervicoartrosi con protrusioni discali multiple (c2-c3, c3-c4) - esiti di recente intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra. - obesita' in prima classe funzionale (b.m.i. = 30.12 kg/m2) - disturbo depressivo in terapia farmacologica - esiti di interventi chirurgici di orchiectomia destra per atrofia testicolare post-ernioplastica destra e di uretrotomia interna e turp (resezione endoscopica della prostata) per stenosi uretrale ed anenoma prostatico ostruente.
A tali conclusioni è giunto in quanto, dalle risultanze del nuovo esame clinico obbiettivo e dallo studio della nuova documentazione sanitaria prodotta, ha constatato il verificarsi di un aggravamento del quadro morboso del periziato rispetto alla precedente visita medico legale dell'11.11.2024. In particolare, il CTU ha rilevato una ridotta mobilità articolare in relazione all'anca sinistra oggetto di intervento di artroprotesi effettuato nell'aprile 2025; una severa limitazione della motilità attiva e passiva dei tratti cervicale e dorsale;
tetraipostenia e ipotonomiografia più accentuata negli arti inferiori;
deficit di chiusura a pugno delle mani e deficit di forza prensile globale degli arti superiori;
limitata motilità attiva e passiva ai gradi estremi delle articolazioni scapolo – omerali. Ha inoltre osservato che il periziato necessita di appoggio a bastoni per i cambi posturali e per la deambulazione, che è claudicante.
Il CTU ha poi vagliato la Consulenza psichiatrica del 2.4.2025 anche in relazione alla quale ha rilevato deflessione dell'umore con polarizzazione dell'ideazione sullo stato cronico della malattia e sulle possibili conseguenze nel tempo.
Ha quindi concluso che il quadro patologico così descritto determina una riduzione della capacità lavorativa pari al 75% con decorrenza da aprile 2025, epoca dell'intervento di artroprotesi all'anca sinistra. Le conclusioni del CTU, non contestate dalle parti, risultano congruamente motivate ed immuni da vizi per cui vanno condivise. Va, pertanto, dichiarato che sussistono le condizioni sanitarie utili a beneficiare dell'Assegno mensile di assistenza a decorrere da aprile 2025, con suggerimento di revisione a giugno 2027.
Le spese di lite, stante l'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n.
16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03).
Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05,
“… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n. 7307/2011 conforme a Cass. 13422/2011,
13169/2011. 9080/2009).
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la sussistenza in capo a delle condizioni Parte_1
sanitarie utili a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli art. 2
e 13 L.118/71 con decorrenza dal 1 aprile 2025;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di CTU, liquidate come da separato Decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Salerno, il 18.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 670/2025 R.G, vertente
TRA
(nato in [...] il 7.10 1969) Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Isabela Giubelan;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Lelio Maritato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2025, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con cui aveva agito per fruire dell'assegno mensile di assistenza (ex art.2 e 13 L. 118/71) a seguito di domanda amministrativa del 3.5.2024 - ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa o, comunque, da data successiva, stante l'aggravamento dello stato di salute, producendo nuova documentazione.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che
le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e l' ammissibilità della opposizione, in data 15.5.2025 si è proceduto a conferire nuovamente incarico allo stesso CTU, già nominato in sede di ATP, al fine di acquisire chiarimenti in ordine all'incidenza sul complesso invalidante delle patologie riscontrate da documentazione medica successiva ed in data odierna, atteso il deposito della relazione integrativa, la causa è stata decisa, con sentenza,
a seguito di deposito telematico di note scritte, disposte, ex art.127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di
ATP. Sotto tale profilo, deve ritenersi che, rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice, nell'atto di opposizione, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico” (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Ferma, dunque, la valutazione medico legale già correttamente espressa in sede di
ATP, il medesimo CTU, in base alla sopravvenuta documentazione medica ed agli esiti del nuovo esame obiettivo cui ha sottoposto il ricorrente, ha riscontrato un aggravamento del quadro morboso verificatosi successivamente al precedente esame e tale da giustificare la sussistenza del requisito sanitario utile per fruire del beneficio invocato con decorrenza successiva alla precedente Consulenza medico legale di ufficio.
Il CTU ha sottoposto l'istante a nuovo esame obiettivo ed ha vagliato la documentazione medica formatasi successivamente al precedente esame costituita da: 1 Visita psichiatrica, 02.04.2025, Dipartimento di Salute Mentale, U.O.S.M.
ASL Salerno, DS Salerno – Pellezzano: con diagnosi: “Depressione maggiore grave con sintomi psicotici”.
2. Cartellino di dimissione U.O.S.D. di Ortopedia e Traumatologia,
P. O. di Eboli per ricovero dal 22.04.2025 al 05.05.2025 e diagnosi di “Coxartrosi a sinistra con Intervento chirurgico di protesizzazione di anca sinistra”.
3. Lettera di dimissione Campolongo Hospital per ricovero dal 06.05.2025 al 28.05.2025 e diagnosi: “Difficoltà alla deambulazione in postumi di PT anca sinistra. Dislipidemia”.
Riabilitazione volta al recupero funzionale”.
All'esito, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti di intervento chirurgico di somatectomia
C5 e parziale C4-C6 con posizionamento di protesi di corpo ecd e placca anteriore. - cervicoartrosi con protrusioni discali multiple (c2-c3, c3-c4) - esiti di recente intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra. - obesita' in prima classe funzionale (b.m.i. = 30.12 kg/m2) - disturbo depressivo in terapia farmacologica - esiti di interventi chirurgici di orchiectomia destra per atrofia testicolare post-ernioplastica destra e di uretrotomia interna e turp (resezione endoscopica della prostata) per stenosi uretrale ed anenoma prostatico ostruente.
A tali conclusioni è giunto in quanto, dalle risultanze del nuovo esame clinico obbiettivo e dallo studio della nuova documentazione sanitaria prodotta, ha constatato il verificarsi di un aggravamento del quadro morboso del periziato rispetto alla precedente visita medico legale dell'11.11.2024. In particolare, il CTU ha rilevato una ridotta mobilità articolare in relazione all'anca sinistra oggetto di intervento di artroprotesi effettuato nell'aprile 2025; una severa limitazione della motilità attiva e passiva dei tratti cervicale e dorsale;
tetraipostenia e ipotonomiografia più accentuata negli arti inferiori;
deficit di chiusura a pugno delle mani e deficit di forza prensile globale degli arti superiori;
limitata motilità attiva e passiva ai gradi estremi delle articolazioni scapolo – omerali. Ha inoltre osservato che il periziato necessita di appoggio a bastoni per i cambi posturali e per la deambulazione, che è claudicante.
Il CTU ha poi vagliato la Consulenza psichiatrica del 2.4.2025 anche in relazione alla quale ha rilevato deflessione dell'umore con polarizzazione dell'ideazione sullo stato cronico della malattia e sulle possibili conseguenze nel tempo.
Ha quindi concluso che il quadro patologico così descritto determina una riduzione della capacità lavorativa pari al 75% con decorrenza da aprile 2025, epoca dell'intervento di artroprotesi all'anca sinistra. Le conclusioni del CTU, non contestate dalle parti, risultano congruamente motivate ed immuni da vizi per cui vanno condivise. Va, pertanto, dichiarato che sussistono le condizioni sanitarie utili a beneficiare dell'Assegno mensile di assistenza a decorrere da aprile 2025, con suggerimento di revisione a giugno 2027.
Le spese di lite, stante l'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n.
16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03).
Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05,
“… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n. 7307/2011 conforme a Cass. 13422/2011,
13169/2011. 9080/2009).
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la sussistenza in capo a delle condizioni Parte_1
sanitarie utili a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli art. 2
e 13 L.118/71 con decorrenza dal 1 aprile 2025;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di CTU, liquidate come da separato Decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Salerno, il 18.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio