Ordinanza cautelare 10 dicembre 2025
Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13414 del 2025, proposto da GO NY AZ Escate, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma in data 17 settembre 2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 15 luglio 2020,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa LV NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso all’esame il ricorrente ha agito per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma in data 17 settembre 2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 15 luglio 2020;
- con ordinanza di questa Sezione n. 6993 del 10 dicembre 2025, in ragione del peculiare svolgimento della vicenda, la richiesta cautelare avanzata da parte ricorrente è stata accolta ai fini del riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione resistente, avendo il ricorrente depositato in sede processuale la documentazione relativa all’alloggio richiesta ai fini dell’emersione (ovvero, come indicato nel provvedimento impugnato, la cessione di fabbricato del 12 maggio 2025 con relativo titolo del proprietario);
- con memoria depositata in data 27 febbraio 2026 l’Amministrazione resistente ha rappresentato di aver annullato il provvedimento impugnato e di aver convocato le parti per il giorno 17 febbraio 2026, definendo in detta data l’istanza di causa con il rilascio al ricorrente di un nulla osta per attesa occupazione;
- detta ultima circostanza è stata confermata dal ricorrente con memoria depositata in data 1° marzo 2026;
- alla camera di consiglio del 3 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e della possibile definizione del giudizio in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in ragione dell’intervenuta favorevole definizione dell’istanza di causa con il rilascio al ricorrente di un nulla osta per attesa occupazione, ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, e dunque l’improcedibilità del ricorso;
- le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto dell’andamento della fase procedimentale e dell’esito della fase cautelare,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
LE DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
LV NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NE | LE DO |
IL SEGRETARIO