Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 447/2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 25.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F.: nato il [...] a [...] M.mo Parte_1 C.F._1
(CS) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Stefania
SCOGLIO (CF: ), presso il cui studio sito in Praia a Mare (CS), Via CodiceFiscale_2
C. Colombo n. 4, ha eletto domicilio,
e
(CF: nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo GRECO ( ) presso il cui studio in Belvedere M.mo via g. C.F._4
Fortunato, 162 ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
1
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 2 maggio 2024, stante il matrimonio concordatario contratto in data
2 luglio 2016 in San Sosti (CS) come risulta dal certificato anagrafico di matrimonio registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Sosti, atto n 5 parte 2 serie A anno 2016 e con scelta del regime di separazione dei beni, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, manifestando la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e precisando, altresì, che dalla loro unione sono nate n. 2 figlie e precisamente:
- il 12.11.2016 a VI (CS) la figlia (CF: Persona_1
); C.F._5
- il 2.10.2018 a VI (CS) la figlia (CF: Persona_2
) C.F._6
I coniugi ricorrenti, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio
2025, rilevano l'insussistenza dei presupposti per una riconciliazione ed insistono congiuntamente nella richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le condizioni concordate in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza parziale del 7.06.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente per un Parte_1 Controparte_1 tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso:
1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Belvedere M.mo n Via G. Fortunato, 218, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni Controparte_1 caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. Rinuncia da parte di entrambi i coniugi ad un assegno di mantenimento divorzile.
3. Conferma di tutte le condizioni relative alle figlie minori e, come da piano genitoriale allegato.
2 Si riportano tali condizioni e di seguito il testo del piano genitoriale:
1. Le figlie e resteranno affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_2 Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Pertanto si sceglie l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
2. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La IG.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire CP_1 altrove la propria residenza e quella delle figlie. In caso di trasferimento della residenza la IG.ra arà tenuta a darne notizia al IG. con congruo preavviso. CP_1 Parte_1
3. Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_1 tenere con sé la figlia un paio d'ore pomeridiane almeno due volte a settimana previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastico-ricreativi della minore, sempre con l'obbligo di ricondurre la minore nella casa materna entro e non oltre le ore 20,00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a settimane alterne dalle ore 14.00 del sabato fino alle ore 18.00 di domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà di entrambe le parti e con l'obbligo di trascorrere alternativamente con la madre o il padre un anno ciascuno il 25 dicembre e un anno il 24 dicembre nonché per la vigilia e il Capodanno, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. In ordine alle vacanze estive, il
IG. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni Parte_1 consecutivi nel mese di agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambe le parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. I compleanni della minore saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori o in caso di conflittualità e/o impedimento si stabilisce sin da ora che a pranzo sarà con un genitore e a cena con l'altro.
4. Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1 concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma globale di € 400,00 (euro 200,00 ciascuno) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra stessa, entro e non oltre Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese solare. Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra Parte_1 CP_1 il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto
3 che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole i e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Il IG. Parte_1 rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, riportate dalle documentazioni reddituali, e per accordo dei coniugi si rinuncia ad ogni forma di mantenimento reciproco.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
4 5 6 7 8 9 10 Ebbene, il Tribunale, esaminate le anzidette intese raggiunte tra le parti e la documentazione ivi prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla omologazione delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda di separazione proposta da e nella causa civile Parte_1 Controparte_1 iscritta al R.G.V.G. n. 447/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 2 luglio 2016 in San Sosti (CS) come risulta dal
[...] Controparte_1 certificato anagrafico di matrimonio registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di San Sosti, atto n 5 parte 2 serie A anno 2016;
- omologa le condizioni e gli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Sosti (CS) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Sosti (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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